§ 2.2.167 - L.R. 29 giugno 2023, n. 11.
Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:29/06/2023
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/1996)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2000)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16/2010)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2021)
Art. 6.  (Abrogazioni)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.167 - L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022.

(B.U. 28 giugno 2023, n. 26 - S.O. 30 giugno 2023, n. 21)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dall'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore generale»;

b) al comma 4 le parole «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale»;

c) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis le parole «e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata»;

b) al comma 4 bis le parole «, b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «e b),».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2000)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:

«1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16/2010)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), le parole «in materia di personale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di funzione pubblica».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2021)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), dopo la parola «mensile» è inserita la seguente: «omnicomprensivo» e le parole «staff della Regione. Al commissario straordinario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzo proprio e delle altre spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base ai criteri applicati per i dipendenti regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio della Regione».

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 16/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025.

 

     Art. 6. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

b) i commi da 17 a 21 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 1/2000, come aggiunto dall'articolo 3, si applicano alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.