Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 29/06/2023 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/1996) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1/2000) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16/2010) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2021) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.167 - L.R. 29 giugno 2023, n. 11.
Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022.
(B.U. 28 giugno 2023, n. 26 - S.O. 30 giugno 2023, n. 21)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 2 le parole «dall'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore generale»;
b) al comma 4 le parole «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale»;
c) il comma 5 è abrogato.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 47 della
1. All'articolo 47 della
a) al comma 3 bis le parole «e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata»;
b) al comma 4 bis le parole «, b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «e b),».
Art. 3. (Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della
«1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.».
Art. 4. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, della
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6 della
b) i commi da 17 a 21 dell'articolo 12 della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 ter, della