§ 2.7.12 - Legge Regionale 28 novembre 1997, n. 36.
Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonchè ulteriori misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:28/11/1997
Numero:36


Sommario
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  (Finalità).
Art. 13.  (Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo).
Art. 14.  (Rendicontazione).
Art. 15.  (Pubblicità e controlli dei contributi comunitari).
Art. 16.  (Recupero di progetti dalle graduatorie).
Art. 17.  (Modifica del bilancio dell'ERSA).
Art. 18.  (Norma finale).
Art. 19.      1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti, alla [...]
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.12 - Legge Regionale 28 novembre 1997, n. 36.

Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonchè ulteriori misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b.

(B.U. 3 dicembre 1997, n. 49).

 

CAPO I

Contributi alle piccole e medie imprese industriali (PMI) per la realizzazione

di piani strategici e per l'innovazione aziendale [1]

 

     Artt. 1. - 6. (Omissis)

 

CAPO II

Fondi di garanzia [2]

 

     Artt. 7. - 10. (Omissis)

 

CAPO III

Norme finali e finanziarie per il programma operativo (PO) PMI [3]

 

     Art. 11. (Omissis)

 

CAPO IV

Ulteriori misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico

di Programmazione per l'obiettivo 5b

 

     Art. 12. (Finalità).

     1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativamente al Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 5b, l'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 1997 provvede:

     a) al finanziamento alternativo di progetti cofinanziati in attuazione della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23 aprile 1997 C[97] 1035/6;

     b) all'impegno delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, comma 1 per il finanziamento dei progetti inclusi nelle graduatorie relative ai bandi ed inviti emanati con deliberazioni della Giunta regionale 20 dicembre 1995, n. 6448 e 1 agosto 1997, n. 2418.

 

     Art. 13. (Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo).

     1. Con decreto del direttore dell'Ente regionale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura (ERSA) sono individuati, per ciascun sottoprogramma e con l'indicazione degli importi, i progetti ammessi al finanziamento alternativo di cui alla lettera a) dell'articolo 12, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, il quale verifica la coerenza di tali progetti con le finalità delle Misure del DOCUP obiettivo 5b.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.

     3. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1997 in applicazione del comma 1 si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Rendicontazione).

     1. Gli importi determinati con il decreto di cui all'articolo 13 sono inseriti nella rendicontazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 35/1995.

 

     Art. 15. (Pubblicità e controlli dei contributi comunitari).

     1. I beneficiari pubblici e privati titolari dei progetti inclusi nel decreto di cui all'articolo 13 sono tenuti al rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità e ai controlli dei contributi comunitari previste dalla decisione 20 gennaio 1995 n. C[95] 95.

     2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 sono a carico della misura «Attuazione e assistenza tecnica» del DOCUP.

 

     Art. 16. (Recupero di progetti dalle graduatorie).

     1. Il direttore dell'ERSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), procede alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi ai soggetti beneficiari individuati dalle graduatorie entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale vigente del DOCUP obiettivo 5b, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 5 settembre 1997, n. 28.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare fondi propri in misura corrispondente alle risorse derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alle rendicontazioni di cui all'articolo 14.

     3. Per le finalità previste dal comma 2, da conseguire con le modalità di cui ai Capi III e IV della legge regionale 35/1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni da impiegare in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 5b.

 

     Art. 17. (Modifica del bilancio dell'ERSA).

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ERSA modifica il proprio bilancio accorpando i capitoli di spesa istituiti in riferimento agli importi assegnati alle singole misure del DOCUP obiettivo 5b, istituendo capitoli di spesa e di entrata dal bilancio regionale sulla base dei sei sottoprogrammi previsti dal DOCUP medesimo.

     [2. Le modificazioni tecniche da apportare al bilancio dell'ERSA, ai sensi del comma 1 e degli articoli 13 e 16, sono adottate con decreto del Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18] [4].

     3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente esecutivo.

 

          Art. 18. (Norma finale).

     1. Successivamente al termine del 31 dicembre 1997 di cui all'articolo 12, l'ERSA, sentito il Comitato di Sorveglianza e previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata ad applicare le procedure di cui alla presente legge qualora sussista la necessità di ulteriore accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b.

 

CAPO V

Norma finanziaria per il DOCUP obiettivo 5b

 

     Art. 19.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti, alla Rubrica n. 28 - programma 5.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 7007 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FEAOG» e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1997;

     b) capitolo 7008 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FERS» e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1997;

     c) capitolo 7009 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FEAOG» e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1997;

     d) capitolo 7010 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1997;

     e) capitolo 7011 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FEAOG» e con lo stanziamento di lire 1.575 milioni per l'anno 1997;

     f) capitolo 7012 [2.1.235.5.10.32] con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FERS» e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.

     2. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1997 la relativa autorizzazione di spesa, che viene ripristinata per il 1998 ai sensi del comma 4.

     3. In relazione al disposto di cui all'articolo 14 è previsto il rimborso di complessive lire 20.925 milioni di cui lire 14.175 milioni da parte dello Stato, lire 6.750 milioni da parte dell'Unione europea. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 sono istituiti, al titolo III - Categoria 3.4., i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 881 con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C[97] 1035/6 del 23 aprile 1997 - cofinanziamento FEAOG - Orientamento» e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1998;

     b) capitolo 882 con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C[97] 1035/6 del 23 aprile 1997-- cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1998;

     c) capitolo 883 con la denominazione «Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FEAOG Orientamento per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C[97] 1035/6 del 23 aprile 1997» e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1998;

     d) capitolo 884 con la denominazione «Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FERS per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C[97] 1035/6 del 23 aprile 1997» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.

     4. In relazione al disposto di cui al comma 2, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 1998.

     5. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 4 si provvede come segue:

     a) per lire 20.925 milioni con l'entrata di cui al comma 3;

     b) per lire 6.075 milioni mediante storno dai capitoli 6998 e 6999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 degli importi rispettivamente di lire 1.575 milioni, di lire 4.500 milioni per l'anno 1998.

     6. In relazione all'attuazione della procedura di finanziamento alternativo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dei seguenti correlati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 20.925 milioni:

     a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa - lire 3.675 milioni (Fondi Statali FEAOG);

     b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 10.500 milioni (Fondi Statali FERS);

     c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa - lire 1.750 milioni (Fondi FEAOG);

     d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 5.000 milioni (Fondi FERS).

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Capo abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[2] Capo abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[3] Capo abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[4] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.