§ 95.1.148 - D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:13/04/1999
Numero:112


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Requisiti per l'affidamento del servizio.
Art. 3.  Procedura di affidamento.
Art. 4.  Ambiti e durata della concessione.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Commissione consultiva.
Art. 7.  Segreteria tecnica.
Art. 8.  Obblighi dei concessionari.
Art. 9.  Recesso.
Art. 10.  Decadenza.
Art. 11.  Revoca.
Art. 12.  Nomina e durata dell'incarico.
Art. 13.  Spese di gestione.
Art. 14.  Residui di gestione.
Art. 15.  Residui di gestione in caso di decadenza o revoca.
Art. 16.  Trasmissione e riscossione dei residui.
Art. 17.  (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione).
Art. 18.  Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.
Art. 19.  Discarico per inesigibilità.
Art. 20.  (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli).
Art. 21.  Attività di recupero crediti.
Art. 22.  Termini di riversamento delle somme riscosse.
Art. 23.  Obbligo di contabilizzazione.
Art. 24.  Quietanze.
Art. 25.  Conto giudiziale.
Art. 26.  Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
Art. 27.  Cauzione.
Art. 28.  Modalità di prestazione della cauzione.
Art. 29.  Adeguamento e sostituzione della cauzione.
Art. 30.  Esecuzione nei confronti del garante.
Art. 31.  Riparto della cauzione.
Art. 32.  Svincolo della cauzione.
Art. 33.  Insinuazione del credito.
Art. 34.  Rinuncia all'insinuazione.
Art. 35.  Segreto d'ufficio.
Art. 36.  Trasmissione dei flussi informativi.
Art. 37.  Conservazione degli atti.
Art. 38.  Delega di riscossione.
Art. 39.  Chiamata in causa dell'ente creditore.
Art. 40.  Determinazione dei giorni festivi.
Art. 41.  Rappresentanza dei concessionari.
Art. 42.  Ufficiali della riscossione.
Art. 43.  Funzioni degli ufficiali della riscossione.
Art. 44.  Registro cronologico e bollettario.
Art. 45.  Messi notificatori.
Art. 46.  Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni.
Art. 47.  Omissione dei riversamenti agli enti creditori.
Art. 48.  Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite.
Art. 49.  Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante.
Art. 50.  Atti compiuti da personale non autorizzato.
Art. 51.  Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico.
Art. 52.  Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione.
Art. 52 bis.  (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo).
Art. 53.  Altre violazioni.
Art. 54.  Procedura di irrogazione delle sanzioni.
Art. 55.  Esecuzione delle sanzioni.
Art. 56.  Prescrizione delle violazioni.
Art. 57.  Titolarità dei rapporti concessori.
Art. 57 bis.  (Somme anticipate dai concessionari).
Art. 58.  Cauzioni e meccanismo di salvaguardia.
Art. 59.  Procedure in corso.
Art. 59 bis.  Termini di notificazione della cartella di pagamento.
Art. 60.  Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.
Art. 60 bis.  Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose.
Art. 61.  Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni.
Art. 62.  Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi.
Art. 63.  Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione.
Art. 64.  Sanzioni.
Art. 65.  Notificazione degli atti e dei provvedimenti.
Art. 66.  Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive.
Art. 67.  Decreti attuativi.
Art. 68.  Abrogazioni.
Art. 69.  Norma di coordinamento.
Art. 70.  Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Art. 71.  Entrata in vigore.


§ 95.1.148 - D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

(G.U. 27 aprile 1999, n. 97).

 

CAPO I

AFFIDAMENTO ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

 

SEZIONE I

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;

     b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;

     c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.

 

     Art. 2. Requisiti per l'affidamento del servizio.

     1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

     2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.

     3. I partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.

     4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali società sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

     5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui al comma 1:

     a) i membri del Parlamento e del Governo;

     b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;

     c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;

     d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.

     6. Le società di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonché le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attività, sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.

 

     Art. 3. Procedura di affidamento.

     1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

     2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.

     3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:

     a) capacità finanziaria;

     b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi;

     c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;

     d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.

     4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.

     5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     6. [La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione] [1].

     6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17 [2].

     7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

     8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

 

     Art. 4. Ambiti e durata della concessione.

     1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.

     2. La durata della concessione è fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.

 

SEZIONE II

VIGILANZA SUI CONCESSIONARI ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.

     2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari.

     3. L'amministrazione finanziaria può effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.

 

     Art. 6. Commissione consultiva.

     1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:

     a) di individuazione e determinazione degli àmbiti territoriali delle concessioni;

     b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

     c) di procedure di conferimento delle concessioni;

     d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;

     e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali [3].

     2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione [4].

     3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.

     4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.

     5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.

     6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.

 

     Art. 7. Segreteria tecnica.

     1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

     2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

     a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;

     b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;

     c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.

     3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 8. Obblighi dei concessionari.

     1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le società che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarità nella gestione delle società concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso.

     3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure.

     4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, è inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.

     5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attività di cui al comma 1 dell'articolo 21.

 

     Art. 9. Recesso.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facoltà di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalità previste dal codice di procedura civile.

     2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.

 

     Art. 10. Decadenza.

     1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, è disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

     2. In casi di particolare gravità la decadenza può essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.

     3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

     4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.

 

     Art. 11. Revoca.

     1. Il concessionario incorre nella revoca se:

     a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;

     b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;

     c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;

     d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse;

     e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;

     f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;

     g) utilizza ai fini dell'attività di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di riscossione mediante ruolo;

     h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.

     2. La revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.

     3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.

 

SEZIONE III

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PROVVISORIAMENTE ALLA RISCOSSIONE E RESIDUI DI GESTIONE

 

     Art. 12. Nomina e durata dell'incarico.

     1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze è nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda.

     2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.

     3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento.

     4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.

 

     Art. 13. Spese di gestione.

     1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui all'articolo 12, sono stabilite le modalità di partecipazione dell'amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario.

 

     Art. 14. Residui di gestione.

     1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate già scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione.

     2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate già affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.

 

     Art. 15. Residui di gestione in caso di decadenza o revoca.

     1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.

     2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.

     3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.

     4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.

 

     Art. 16. Trasmissione e riscossione dei residui.

     1. Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.

     3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.

 

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

 

SEZIONE I

DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

 

     Art. 17. (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). [5]

     1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

     2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

     3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

     a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

     b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

     c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

     d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

     4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

 

     Art. 18. Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.

     1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni [6].

     2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

     3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori [7].

     3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [8].

 

     Art. 19. Discarico per inesigibilità. [9]

     [1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa [10].

     2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

     a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo [11];

     b) [la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze] [12];

     c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge [13];

     d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4 [14];

     d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4 [15];

     e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero [16].

     3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore [17].

     4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [18].

     5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

     6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota [19].

      6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione [20].]

 

     Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). [21]

     [1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

     2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

     3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

     4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

     5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

     6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.]

 

     Art. 21. Attività di recupero crediti.

     1. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.

     2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.

     3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti.

     4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

 

SEZIONE II

OBBLIGHI CONTABILI E DI GARANZIA

 

     Art. 22. Termini di riversamento delle somme riscosse.

     1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese [22].

     1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato nè facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno [23].

     1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione [24].

     1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [25].

     2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.

 

     Art. 23. Obbligo di contabilizzazione.

     1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1 [26].

     3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Quietanze.

     1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

 

     Art. 25. Conto giudiziale.

     1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

 

     Art. 26. Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

     1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale [27].

     1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

     a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

     b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese [28].

     2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

     3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.

     5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.

 

SEZIONE III

CAUZIONE

 

     Art. 27. Cauzione.

     1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione è determinata con decreto del Ministero delle finanze.

     2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione è calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi.

     3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione è ridotto alla metà.

     4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneità con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.

 

     Art. 28. Modalità di prestazione della cauzione.

     1. La cauzione può essere prestata:

     a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;

     b) mediante fideiussione bancaria.

     2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.

     3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo è tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.

 

     Art. 29. Adeguamento e sostituzione della cauzione.

     1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, è aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che è tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare è diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta [29].

     2. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata l'idoneità della nuova cauzione.

 

     Art. 30. Esecuzione nei confronti del garante.

     1. Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, è disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto è comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto è disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario [30].

     2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalità indicate nel libro III del codice di procedura civile.

     3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario è invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

 

     Art. 31. Riparto della cauzione.

     1. Se vi sono più creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario è disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non è proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

     2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile.

     3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.

 

     Art. 32. Svincolo della cauzione.

     1. La cauzione è svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.

     2. Lo svincolo è disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.

 

SEZIONE IV

ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

 

     Art. 33. Insinuazione del credito.

     1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.

 

     Art. 34. Rinuncia all'insinuazione.

     1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.

 

SEZIONE V

ALTRI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

 

     Art. 35. Segreto d'ufficio.

     1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

     2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

     Art. 36. Trasmissione dei flussi informativi.

     1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.

     2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.

 

     Art. 37. Conservazione degli atti.

     1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.

     2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

 

     Art. 38. Delega di riscossione.

     1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico.

     2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.

     3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attività di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.

     4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

 

     Art. 39. Chiamata in causa dell'ente creditore.

     1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

 

     Art. 40. Determinazione dei giorni festivi.

     1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente decreto la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

 

CAPO III

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

 

     Art. 41. Rappresentanza dei concessionari.

     1. Il legale rappresentante del concessionario può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.

     2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

     a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

     c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile [31].

 

     Art. 42. Ufficiali della riscossione.

     1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.

     1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici [32].

     2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.

     3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

     4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.

 

     Art. 43. Funzioni degli ufficiali della riscossione.

     1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

 

     Art. 44. Registro cronologico e bollettario.

     1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

     2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate.

     3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.

     4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 45. Messi notificatori.

     1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.

     2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire.

 

CAPO IV

SANZIONI

 

     Art. 46. Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni.

     1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli articoli 47 e 50.

     1 bis. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo [33].

 

     Art. 47. Omissione dei riversamenti agli enti creditori.

     1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.

 

     Art. 48. Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite.

     1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata [34].

 

     Art. 49. Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante. [35]

     1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

 

     Art. 50. Atti compiuti da personale non autorizzato.

     1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

     2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

 

     Art. 51. Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico. [36]

     1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.

     2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.

 

     Art. 52. Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione.

     1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

 

     Art. 52 bis. (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo). [37]

     1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.

 

     Art. 53. Altre violazioni.

     1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

     2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.

 

     Art. 54. Procedura di irrogazione delle sanzioni.

     1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.

     2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.

     3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

 

     Art. 55. Esecuzione delle sanzioni.

     1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30 [38].

 

     Art. 56. Prescrizione delle violazioni.

     1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 57. Titolarità dei rapporti concessori.

     1. Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2 [39].

     2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto.

     3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

     3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa [40].

     4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 [41].

 

     Art. 57 bis. (Somme anticipate dai concessionari). [42]

     1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.

     2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

 

     Art. 58. Cauzioni e meccanismo di salvaguardia.

     1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1.

     1 bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze [43].

     2. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del presente decreto. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [44].

     2 bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001 [45].

 

     Art. 59. Procedure in corso.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.

     3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

     4 bis. [Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

     a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione [46];

     b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione] [47].

     4 ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

     a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;

     b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);

     c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

     d) [la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004] [48];

     e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c) [49].

     4 quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006 [50].

     4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006 [51].

 

     Art. 59 bis. Termini di notificazione della cartella di pagamento. [52]

     1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

     a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

     b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.

 

     Art. 60. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.

     1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

     2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica:

     a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebito;

     b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisioni e dei provvedimenti di dilazione.

     3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.

     4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.

     5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.

     6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così ripartita:

     a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

     b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

     c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

     d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003.

     7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

     8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 60 bis. Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose. [53]

     1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.2. Il rimborso previsto dal comma 1 è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.

 

     Art. 61. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni.

     1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.

     2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

     2 bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli [54].

     2 ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2 bis avviene con le modalità indicate nell'articolo 57 bis, comma 2 [55].

 

     Art. 62. Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi.

     1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si tiene conto anche della media dei recuperi dell'ultimo biennio effettuati dagli enti previdenziali.

 

     Art. 63. Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione.

     1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle società concessionarie che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.

     2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.

     3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle società concessionarie.

     4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.

     5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.

     7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27 novembre 1997, n. 477.

 

     Art. 64. Sanzioni.

     1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non è stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.

     2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

     3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa [56].

     3 bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro [57].

 

     Art. 65. Notificazione degli atti e dei provvedimenti.

     1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

     Art. 66. Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive.

     1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

     2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

 

     Art. 67. Decreti attuativi.

     1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 68. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

     2. E' abrogato l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349.

 

     Art. 69. Norma di coordinamento.

     1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

     2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 70. Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

     1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

     2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.

 

     Art. 71. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 15, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.

[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[11] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, modificata dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente modificata dall'art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Lettera modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e abrogata dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[14] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[15] Lettera inserita dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così modificata dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[16] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[18] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, già modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[19] Comma così modificato dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 682, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[21] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 683, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[23] Comma inserito dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[24] Comma inserito dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[25] Comma inserito dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[27] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[28] Comma inserito dall'art. 39 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[29] Il presente comma ha cessato di avere applicazione per effetto dell'art. 3, comma 34, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[31] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[32] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[33] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[34] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[37] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[38] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[39] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[40] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[41] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[42] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Per la cessazione delle modalità transitorie di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 del D.Dirig. 13 settembre 2019 (G.U. 13 dicembre 2019, n. 292).

[43] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[44] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[45] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[47] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[48] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[49] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[50] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, già sostituito dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 e così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[52] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e così sostituito dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[54] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[55] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[56] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[57] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.