§ 16.4.23 - D.L. 30 settembre 1994, n. 561.
Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/09/1994
Numero:561


Sommario
Art. 1.      1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse [...]
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 16.4.23 - D.L. 30 settembre 1994, n. 561. [1]

Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

(G.U. 1 ottobre 1994, n. 230).

 

Art. 1.

     1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

     a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di lire 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 41 del 1982;

     b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

     c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     d)  per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

     e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

     2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).

 

     Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.

     3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

     4. Per consentire l'urgente ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto, nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto [2].

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 novembre 1994, n. 655.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 novembre 1994, n. 655.