§ 98.1.26974 - Legge 31 maggio 1995, n. 206.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1995
Numero:206


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti [...]


§ 98.1.26974 - Legge 31 maggio 1995, n. 206.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

(G.U. 31 maggio 1995, n. 125)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in alla presente leggeallegato.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27.

 

     Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96

     All'articolo 1 :

     al comma 1, capoverso 1, le parole: ", ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"," sono soppresse; le parole: "progetti di fognatura e di depurazione delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque"; e le parole: "dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989";

     al comma 1, capoverso 2, le parole: "I progetti" sono sostituite dalle seguenti: "I progetti di massima di cui al comma 1"; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonché variante agli strumenti urbanistici generali";

     al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia"; e all'ultimo periodo, le parole: ", salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità" sono sostituite dalle seguenti: ", fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti";

     al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139";

     al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: "o presentino" sono soppresse e le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole: "anche alle aziende artigiane produttive" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti" e le parole: "o presentino" sono soppresse.

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

     "1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali".

     2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalità".

     3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

     "3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".

     4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".

     5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

     6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

     "Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni".

     7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

     8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo"".

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza".

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1995"; e le parole: "ad eccezione del Lido" sono sostituite dalle seguenti: "al Lido";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità".

     1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco"";

     al comma 3, all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; al medesimo comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     "2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361";

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti"".

     All'articolo 5 :

     al comma 1, le parole: "vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "sono formate";

     dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

     2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

     2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992 , si intendono abrogate".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

     "3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".

     2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

     2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1".