Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.12 norme tecniche |
Data: | 29/03/1995 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. [...] |
Art. 5. 1. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. |
Art. 6 bis. |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 38.12.7 - D.L. 29 marzo 1995, n. 96. [1]
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
(G.U. 1 aprile 1995, n. 77).
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del
3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del
4. [5].
1. [Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza] [7].
1. - 3. [9].
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della
5. [10].
6. [11].
6 bis. [12].
1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della
1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della
2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del
2 bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria [14].
2 ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri [15].
2 quater. All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della
1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della
2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dalla
[3] Articolo aggiunto dalla
[4] Comma così sostituito dall'art. 32 del
[5] Sostituisce l'art. 13 del
[6] Articolo aggiunto dalla
[7] Comma abrogato dall'art. 36 del
[8] Articolo modificato dalla
[9] Modificano l'art. 3 della
[10] Sostituisce il comma 4, art. 2, della
[11] Modifica il comma 1, art. 6, della
[12] Modifica il comma 5, art. 38, del
[13] Comma già modificato dalla
[14] Comma aggiunto dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma aggiunto dalla
[17] Articolo aggiunto dalla
[18] Articolo così sostituito dalla
[19] Articolo aggiunto dalla