§ 38.12.7 - D.L. 29 marzo 1995, n. 96.
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.12 norme tecniche
Data:29/03/1995
Numero:96


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. [...]
Art. 5.      1.
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 38.12.7 - D.L. 29 marzo 1995, n. 96. [1]

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

(G.U. 1 aprile 1995, n. 77).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 1 bis. [3]

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

     2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi [4].

     3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

     4. [5].

 

     Art. 2 bis. [6]

     1. [Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza] [7].

 

     Art. 3. [8]

     1. - 3. [9].

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

     5. [10].

     6. [11].

     6 bis. [12].

 

     Art. 4.

     1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.

 

     Art. 5.

     1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione [13].

     2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

     2 bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria [14].

     2 ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri [15].

     2 quater. All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate [16].

 

     Art. 5 bis. [17]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

 

          Art. 6. [18]

 

     Art. 6 bis. [19]

     1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

     2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.

 

     Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 maggio 1995, n. 206.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206. Sostituisce l'art. 10 del D.L. 5 febbraio 1990, n. 16.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206. Modifica gli artt. 3, 6 e 14 della L. 16 aprile 1973, n. 171.

[4] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

[5] Sostituisce l'art. 13 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[7] Comma abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[8] Articolo modificato dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[9] Modificano l'art. 3 della L. 8 novembre 1991, n. 360.

[10] Sostituisce il comma 4, art. 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

[11] Modifica il comma 1, art. 6, della L. 29 novembre 1984, n. 798.

[12] Modifica il comma 5, art. 38, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[13] Comma già modificato dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

[18] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206. Modifica l'art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 360.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 1995, n. 206.