§ 1.6.N51 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1782.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/09/2003
Numero:1782


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Principali requisiti.
Art.  4. Criteri di gestione obbligatori.
Art.  5. Buone condizioni agronomiche e ambientali.
Art.  6. Riduzione o esclusione dai pagamenti.
Art.  7. Modalità di riduzione o di esclusione.
Art.  8. Riesame.
Art.  9. Importi risultanti dalla condizionalità.
Art.  10. Modulazione.
Art.  11. Disciplina finanziaria.
Art.  12. Aiuto supplementare.
Art. 12 bis.  Applicazione ai nuovi Stati membri.
Art.  13. Sistema di consulenza aziendale.
Art.  14. Condizioni.
Art.  15. Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate.
Art.  16. Riesame.
Art.  17. Campo di applicazione.
Art.  18. Elementi del sistema integrato.
Art.  19. Banca di dati informatizzata.
Art.  20. Sistema di identificazione delle parcelle agricole
Art.  21. Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
Art.  22. Domande di aiuto.
Art.  23. Verifica delle condizioni di ammissibilità.
Art.  24. Riduzioni e revoche.
Art.  25. Controllo della condizionalità.
Art.  26. Compatibilità.
Art.  27. Informazione e controlli.
Art.  28. Modalità di pagamento.
Art.  29. Limitazione dei pagamenti.
Art.  30. Revisione.
Art.  31. Valutazione.
Art.  32. Interventi a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999.
Art.  33. Ammissibilità.
Art.  34. Domanda.
Art.  35. Doppie domande
Art.  36. Modalità di pagamento.
Art.  37. Calcolo dell'importo di riferimento.
Art.  38. Periodo di riferimento.
Art.  39. Applicazione della modulazione e della condizionalità a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Art.  40. Circostanze eccezionali.
Art.  41. Massimale.
Art.  42. Riserva nazionale.
Art.  43. Fissazione dei diritti all'aiuto.
Art.  44. Uso dei diritti all'aiuto.
Art.  45. Diritti all'aiuto inutilizzati.
Art.  46. Trasferimento di diritti all'aiuto.
Art.  47. Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.
Art.  48. Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.
Art.  49. Condizioni.
Art.  50. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
Art.  51. Uso agricolo del suolo.
Art.  52. Produzione di canapa
Art.  53. Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione.
Art.  54. Utilizzazione dei diritti di ritiro.
Art.  55. Esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione.
Art.  56. Uso delle superfici ritirate dalla produzione.
Art.  57. Applicazione di altre disposizioni.
Art.  58. Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41.
Art.  59. Regionalizzazione del regime di pagamento unico.
Art.  60. Uso del suolo.
Art.  61. Formazioni erbose.
Art.  62. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
Art.  63. Condizioni per i diritti stabiliti a norma della presente sezione.
Art.  64. Disposizioni generali.
Art.  65. Stabilimento dei diritti a norma della presente sezione.
Art.  66. Pagamenti per i seminativi.
Art.  67. Pagamenti per carni ovine e caprine.
Art.  68. Pagamenti per le carni bovine.
Art.  69. Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità.
Art.  70. Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti.
Art.  71. Periodo transitorio facoltativo.
Art. 71 bis. 
Art. 71 ter.  Domande di pagamento.
Art. 71 quater.  Massimali.
Art. 71 quinquies.  Riserva nazionale.
Art. 71 sexies.  Ripartizione regionale del massimale di cui all'articolo 70 quarter.
Art. 71 septies.  Regionalizzazione del regime di pagamento unico.
Art. 71 octies.  Uso del suolo.
Art. 71 nonies.  Formazioni erbose.
Art. 71 decies.  Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
Art. 71 undecies.  Diritti di ritiro dalla produzione.
Art. 71 duodecies.  Condizioni applicabili ai diritti.
Art. 71 terdecies.  Attuazione facoltativa.
Art. 71  quaterdecies. Agricoltori privi di ettari ammissibili
Art.  72. Campo di applicazione.
Art.  73. Importo e ammissibilità.
Art.  74. Superfici.
Art.  75. Superamento della superficie
Art.  76. Campo di applicazione.
Art.  77. Importo e ammissibilità.
Art.  78. Superficie.
Art.  79. Campo di applicazione.
Art.  80. Importo e ammissibilità.
Art.  81. Superfici.
Art.  82. Superamento della superficie.
Art.  83. Aiuto comunitario.
Art.  84. Superfici.
Art.  85. Superamento delle sottosuperfici di base.
Art.  86. Condizioni di ammissibilità.
Art.  87. Aiuto nazionale.
Art.  88. Aiuto.
Art.  89. Superfici.
Art.  90. Condizioni di ammissibilità.
Art.  91. Modifica dell'elenco delle colture energetiche.
Art.  92. Revisione del regime a favore delle colture energetiche.
Art.  93. Aiuto.
Art.  94. Condizioni.
Art.  95. Premio per i prodotti lattiero-caseari.
Art.  96. Pagamenti supplementari.
Art. 97.  Definizioni.
Art.  98. Aiuti.
Art.  99. Aiuti.
Art.  100. Campo d'applicazione e definizioni.
Art.  101. Superfici di base.
Art.  102. Superamento delle superfici di base e massimale.
Art.  103. Piano di regionalizzazione.
Art.  104. Importo base.
Art.  105. Supplemento per il frumento duro.
Art.  107. Ritiro dalla produzione.
Art.  108. Terreni ammissibili.
Art.  109. Semina e domanda.
Art.  110. Modalità di applicazione.
Art. 110 ter.  Ammissibilità
Art. 110 quarter.  Superfici e importi di base
Art. 110 quinquies.  Organizzazioni interprofessionali riconosciute
Art. 110 sexies.  Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
Art. 110 septies.  Pagamento degli aiuti
Art. 110 octies.  Campo di applicazione
Art. 110 nonies.  Ammissibilità
Art. 110 undecies.  Campo di applicazione
Art. 110 duodecies.  Ammissibilità
Art. 110 quindecies.  Campo di applicazione
Art. 110  septdecies. Pagamento transitorio per lo zucchero
Art. 110  octodecies. Campo d’applicazione
Art. 110  novodecies. Condizioni di ammissibilità
Art. 110  vicies. Importo dell’aiuto
Art.  111. Campo di applicazione.
Art.  112. Definizioni.
Art.  113. Premio per pecora e per capra.
Art.  114. Premio supplementare.
Art.  115. Disposizioni comuni.
Art.  116. Limiti individuali.
Art.  117. Trasferimento dei diritti al premio.
Art.  118. Riserva nazionale.
Art.  119. Pagamenti supplementari.
Art.  121. Campo di applicazione.
Art.  122. Definizioni.
Art.  123. Premio speciale.
Art. 124.  Premio di destagionalizzazione.
Art.  125. Premio per vacca nutrice.
Art.  126. Massimale individuale per le vacche nutrici.
Art.  127. Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice.
Art.  128. Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.
Art.  129. Giovenche.
Art.  130. Premio all'abbattimento.
Art.  131. Coefficienti di densità.
Art.  132. Pagamento per l'estensivizzazione.
Art.  133. Pagamenti supplementari.
Art.  134. Pagamenti per capo di bestiame.
Art.  135. Condizioni di pagamento per capo di bestiame.
Art.  136. Pagamenti per superficie.
Art. 136 bis.  Condizioni di applicazione nei nuovi Stati membri.
Art.  137. Trasmissione di informazioni.
Art.  138. Disposizioni comuni.
Art.  139. Massimali.
Art.  140. Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio.
Art.  141. Campo di applicazione.
Art.  142. Aiuto.
Art.  143. Massimale.
Art. 143 bis.  Introduzione dei regimi di sostegno
Art. 143 ter.  Regime di pagamento unico per superficie
Art. 143  ter bis. Pagamento distinto per lo zucchero
Art. 143 quarter.  Pagamenti diretti complementari nazionali e pagamenti diretti
Art. 143 quinquies.  Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone
Art. 143 sexies.  Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco
Art.  144. Comitato di gestione dei pagamenti diretti.
Art.  145. Modalità di applicazione.
Art.  146. Trasmissione di informazioni alla Commissione.
Art.  147. Modifiche dei regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.
Art.  148. Modifiche del regolamento (CEE) n. 1868/94.
Art.  149. Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/1999.
Art.  150. Modifiche del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Art.  151. Modifiche del regolamento (CE) n. 1673/2000.
Art. 151 bis.  Modifiche del regolamento (CE) n. 546/2002
Art. 151 ter.  Modifica del regolamento (CE) n. 2075/92
Art.  152. Modificazioni di altri regolamenti.
Art.  153. Abrogazioni.
Art.  154. Disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato.
Art. 154 bis.  Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri.
Art. 155 bis. 
Art.  155. Altre disposizioni transitorie.
Art.  156. Entrata in vigore e applicazione.


§ 1.6.N51 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1782.

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

(G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune.

     (2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

     (3) Al fine di evitare l'abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

     (4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

     (5) Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è opportuno introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovrebbero essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale e essere distribuito tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi da definire. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi dovrebbe restare negli Stati membri in cui è stato reso disponibile. Fino al 2005, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

     (6) Per assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. Si dovrebbe fissare un adattamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR, è superata in un determinato esercizio finanziario.

     (7) Tenuto conto degli adattamenti strutturali risultanti dall'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure transitorie per talune regioni di produzione della segale, finanziate con parte dell'importo reso disponibile grazie alla modulazione.

     (8) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

     (9) Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.

     (10) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.

     (11) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.

     (12) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

     (13) Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema, a condizione che non violino in alcun modo le disposizioni pertinenti.

     (14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

     (15) La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

     (16) L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L'esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l'eventuale ausilio del telerilevamento.

     (17) A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.

     (18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

     (19) Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poter essere utilizzati per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.

     (20) I pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni previste dal presente regolamento, entro i termini prescritti.

     (21) I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.

     (22) I regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione, se del caso entro breve termine. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato.

     (23) Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

     (24) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

     (25) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

     (26) Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime «seminativi», più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. Una volta realizzata integralmente la riforma, dovrebbero essere inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati dovrebbero essere integrati nel regime, ma dovrebbero essere mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

     (27) È opportuno adottare misure specifiche per la canapa, affinché non si possano nascondere colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento unico, perturbando così l'organizzazione comune del mercato della canapa. Si dovrebbe quindi disporre che i pagamenti per superficie siano concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono sufficienti garanzie quanto al contenuto di sostanza stupefacente. I riferimenti alle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, dovrebbero essere adattati di conseguenza.

     (28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili.

     (29) Al fine di determinare l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrispostigli durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime. Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.

     (30) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorrerebbe adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino.

     (31) Per assicurare che il livello complessivo degli aiuti e dei diritti non superi gli attuali limiti di bilancio su scala comunitaria, nazionale ed eventualmente regionale, è opportuno fissare massimali nazionali calcolati sommando la totalità dei fondi erogati in ciascuno degli Stati membri in virtù dei pertinenti regimi di sostegno durante il periodo di riferimento e tenuto conto di successivi adattamenti. In caso di superamento dei massimali dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali.

     (32) Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione dovrebbero essere mantenute.

     (33) Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e medie regionali o nazionali, nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico. Dovrebbe essere prevista una deroga specifica al divieto di coltivare ortofrutticoli comprese patate da tavola per evitare che, in caso di regionalizzazione, ciò non provochi una perturbazione della produzione e per limitare nel contempo qualsiasi effetto di distorsione della concorrenza. Inoltre, per tener conto delle sue specifiche condizioni agricole, è opportuno che uno Stato membro abbia la possibilità di chiedere un periodo transitorio per applicare il regime di pagamento unico pur continuando a rispettare i massimali finanziari fissati per il regime di pagamento unico. In caso di gravi distorsioni di concorrenza nel corso del periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare le misure necessarie per far fronte a tali situazioni.

     (34) In caso di applicazione facoltativa o transitoria, per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è opportuno fissare una data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a prendere la decisione di applicare il regime di pagamento unico. Inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei regimi vigenti, si dovrebbero fissare talune condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilirne le modalità di attuazione.

     (35) Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Dovrebbe essere ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.

     (36) Allo scopo di rafforzare il ruolo delle colture proteiche ed incentivarne l'aumento della produzione, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che producono tali colture. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e l'aiuto dovrebbe essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di detta superficie.

     (37) Al fine di salvaguardare il ruolo della risicoltura nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di riso. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbero essere fissate superfici di base nazionali e l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento di dette superfici.

     (38) Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, dovrebbe essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

     (39) Per evitare spese fuori bilancio, dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità, la suddetta superficie dovrebbe essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate a frutta a guscio negli Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe competere definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento dovrebbero diventare ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.

     (40) Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

     (41) Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. È opportuno istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. È opportuno prescrivere una superficie massima garantita e applicare riduzioni proporzionali in caso di superamento della superficie massima garantita. Il regime dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

     (42) Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di patate da fecola. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime di pagamento unico, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, dovrebbe essere modificato.

     (43) L'inclusione dei seminativi e delle carni bovine e ovine estende il regime di pagamento unico ai premi pagati a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa per un numero limitato di agricoltori di quelle regioni. Tuttavia, per mantenere il ruolo di taluni tipi di produzione in queste regioni della Comunità, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non includere tali aiuti nel regime di pagamento unico. La medesima possibilità dovrebbe applicarsi ai pagamenti supplementari in determinate regioni della Svezia e della Finlandia nonché agli aiuti per le sementi. In tali casi, il proseguimento dei regimi vigenti esige che si fissino determinate condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilire le modalità di attuazione.

     (44) Al fine di agevolare la transizione dagli attuali regimi relativi ai pagamenti per i seminativi e ai premi per gli animali verso il nuovo regime di pagamento unico, è opportuno prevedere taluni adeguamenti degli attuali pagamenti diretti in tali settori.

     (45) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. È pertanto opportuno rinnovare ed estendere le misure adottate con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e derogare, per un periodo globale di sei campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto del livello di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Nel periodo di applicazione della misura dovrebbe pertanto essere possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze nel mercato dei prodotti lattiero- caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo sia a livello comunitario.

     (46) L'applicazione del regime di pagamento unico per azienda comporterà da facto che il programma di riconversione delle terre attualmente coltivate a seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame in Portogallo, previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94, sarà di fatto privo di oggetto. Il regolamento (CE) n. 1017/94 dovrebbe pertanto essere abrogato con l'entrata in vigore del regime di pagamento unico.

     (47) In conseguenza delle summenzionate modifiche e delle nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella, e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, dovrebbero essere abrogati. Dovrebbe essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto talune disposizioni che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi.

     (48) Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, regolamento (CE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, sono diventate caduche e dovrebbero pertanto essere abrogate.

     (49) Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento la Comunità è costituita da 15 Stati membri. Dato che, conformemente al trattato di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri deve aver luogo il 1° maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere adattato, per la data di adesione, secondo le procedure previste da detto trattato affinché possa essere applicato ai nuovi Stati membri.

     (50) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento istituisce:

     - norme comuni concernenti i pagamenti diretti … (FEAOG) di cui all'allegato I, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [1],

     - un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (in seguito denominato "regime di pagamento unico per superficie") [2]

     - un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato «regime unico di pagamento»),

     - regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella.

     - regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura. [3]

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

     b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

     c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5;

     d) «pagamento diretto»: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;

     e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento»: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

     f) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca.

     g) "nuovi Stati membri": la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. [4]

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO 1

CONDIZIONALITÀ

 

     Art. 3. Principali requisiti.

     1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.

     2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

 

     Art. 4. Criteri di gestione obbligatori.

     1. I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

     — sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

     — ambiente,

     — benessere degli animali.

     2. Gli atti citati all'allegato III si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, attuata dagli Stati membri.

 

     Art. 5. Buone condizioni agronomiche e ambientali.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente [5].

     Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente.

     Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

 

     Art. 6. Riduzione o esclusione dai pagamenti.

     1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

     2. La riduzione o l'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

     a) un'attività agricola, o

     b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo.

 

     Art. 7. Modalità di riduzione o di esclusione.

     1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

     3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere in linea di massima inferiore al 20 % e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

     4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

 

     Art. 8. Riesame.

     Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredata, se necessario, di proposte adeguate intese in particolare a modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III.

 

     Art. 9. Importi risultanti dalla condizionalità.

     L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detto importo.

 

CAPITOLO 2

MODULAZIONE E DISCIPLINA FINANZIARIA

 

     Art. 10. Modulazione.

     1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

     — 2005: 3 %,

     — 2006: 4 %,

     — 2007: 5 %,

     — 2008: 5 %,

     — 2009: 5 %,

     — 2010: 5 %,

     — 2011: 5 %,

     — 2012: 5 %.

     2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato II, sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     3. L'importo corrispondente ad un punto percentuale è assegnato allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili. Gli importi restanti sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

     — superficie agricola,

     — occupazione nel settore agricolo,

     — prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

     Tuttavia, lo Stato membro riceve almeno l'80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione in quello Stato membro.

     4. In deroga al secondo comma del paragrafo 3, se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola totale supera mediamente il 5 % per il periodo 2000-2002 e la percentuale rispetto alla produzione totale di segale della Comunità supera il 50 % per lo stesso periodo, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90 %, a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

     In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 69, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per le misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni di produzione della segale.

     Ai fini del presente paragrafo, per «cereali» s'intendono i cereali di cui all'allegato IX.

     5. Il paragrafo 1 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

 

     Art. 11. Disciplina finanziaria.

     1. A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002 , relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 , è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni per il finanziamento delle misure previste alla voce 1a, in un determinato esercizio finanziario, aumentate degli importi di cui agli articoli 143 quinquies e 143 sexies e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, indicano che il suddetto massimale annuo, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto del medesimo, sarà superato. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. [6]

     2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.

 

     Art. 12. Aiuto supplementare.

     1. Un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento.

     L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 per l'anno civile considerato ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore.

     2. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all'allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II.

     3. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 10.

     4. A partire dal bilancio 2007 la Commissione riesamina, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, i massimali fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche strutturali delle aziende.

     5. Per i nuovi Stati membri i massimali di cui al paragrafo 2 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 [7].

 

          Art. 12 bis. Applicazione ai nuovi Stati membri. [8]

     1. Gli articoli 10 e 12 non si applicano ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     2. Nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi stabilita nell'articolo 143 bis a tutti i pagamenti direttivi concessi nei nuovi Stati membri, non si applica l'articolo 11 ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

 

CAPITOLO 3

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

 

     Art. 13. Sistema di consulenza aziendale.

     1. Entro il 1° gennaio 2007 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

     2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

 

     Art. 14. Condizioni.

     1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

     2. Gli Stati membri accordano le priorità agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

 

     Art. 15. Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate.

     Fatte salve le legislazioni nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 13 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato.

 

     Art. 16. Riesame.

     Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

 

CAPITOLO 4

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

 

     Art. 17. Campo di applicazione.

     Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato «sistema integrato ».

     Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

 

     Art. 18. Elementi del sistema integrato.

     1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

     a) una banca dati informatizzata;

     b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

     c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21;

     d) le domande di aiuto;

     e) un sistema integrato di controllo;

     f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

     2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini [9].

 

     Art. 19. Banca di dati informatizzata.

     1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

     Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter , a partire dal 1° maggio 1998. [10]

     2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.

 

     Art. 20. Sistema di identificazione delle parcelle agricole [11]

     1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10000.

     2. Il sistema di identificazione include, se del caso, un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate.

 

     Art. 21. Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

     1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

     2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.

 

     Art. 22. Domande di aiuto.

     1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

     tutte le parcelle agricole dell'azienda,

     il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella, [12]

     il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto,

     ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

     2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo. [13]

     3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

 

     Art. 23. Verifica delle condizioni di ammissibilità.

     1. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l'altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all'aiuto.

     2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

     Gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole.

     3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per il coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

     Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad esercitare la responsabilità e il controllo di tali attività.

 

     Art. 24. Riduzioni e revoche.

     1. Fatte salve le riduzioni e le revoche di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente regolamento o dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente regolamento.

     2. La percentuale di riduzione è differenziata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

 

     Art. 25. Controllo della condizionalità.

     1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

     2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

     Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento [14].

 

     Art. 26. Compatibilità.

     Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato V, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

     a) la banca di dati informatizzata;

     b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

     c) i controlli amministrativi.

     A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

     Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato V, gli Stati membri possono incorporare nei propri sistemi di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

 

     Art. 27. Informazione e controlli.

     1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

     Essa organizza con gli Stati membri scambi di opinioni in materia.

     2. Dopo aver informato in tempo utile le autorità competenti, rappresentanti autorizzati, nominati dalla Commissione, possono procedere a:

     — esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,

     — verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

     Funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli. I suddetti poteri di controllo non ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che riservano taluni adempimenti a funzionari appositamente designati dall'ordinamento nazionale. I rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione non partecipano, in particolare, a visite domiciliari o ad interrogatori formali di persone sospette ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

     3. Fatte salve le competenze degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, la Commissione può farsi assistere da esperti o da enti specializzati per facilitare l'introduzione, la sorveglianza e l'utilizzazione del sistema integrato, in particolare per fornire, su richiesta, consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

 

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 28. Modalità di pagamento.

     1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

     2. I pagamenti vengono effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

     Tuttavia, l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 viene erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione. [15]

     3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la Commissione può:

     a) prorogare la data per effettuare i pagamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativa all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

     b) prevedere anticipi;

     c) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

     — fino al 50 % dei pagamenti dovuti

     o

     — fino all'80 % dei pagamenti qualora siano già stati previsti anticipi.

 

     Art. 29. Limitazione dei pagamenti.

     Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

 

     Art. 30. Revisione.

     L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

 

     Art. 31. Valutazione.

     Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne la rispondenza agli obiettivi perseguiti e ad analizzarne gli effetti sui rispettivi mercati.

 

     Art. 32. Interventi a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     I regimi di sostegno di cui all'allegato I sono considerati «interventi » ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

 

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 33. Ammissibilità.

     1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

     a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio d’oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell’articolo 37, paragrafo 1 o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell’allegato VII, [16]

     oppure

     b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

     c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

     2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

     3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

     Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

 

     Art. 34. Domanda.

     1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

     a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato «importo di riferimento»);

     b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

     c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

     2. Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

     Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

     3. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

     Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

          Art. 35. Doppie domande [17]

     1. La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

     2. Gli agricoltori che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote di tabacco nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92 possono beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto delle quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all'importo calcolato per il tabacco da includere nell'importo di riferimento, l'agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l'importo calcolato a norma dell'allegato VII, punto I, del presente regolamento

 

     Art. 36. Modalità di pagamento.

     1. Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di raggruppare i pagamenti a titolo del regime di pagamento unico con quelli relativi ad altri regimi di sostegno.

 

CAPITOLO 2

FISSAZIONE DELL'IMPORTO

 

     Art. 37. Calcolo dell'importo di riferimento.

     1. L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

     Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

     Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l’importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell’allegato VII. [18]

     2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

 

     Art. 38. Periodo di riferimento.

     Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

 

     Art. 39. Applicazione della modulazione e della condizionalità a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui all'allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima dell'applicazione di detti articoli.

 

     Art. 40. Circostanze eccezionali.

     1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

     2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell’allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis. [19]

     3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

     4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

     a) decesso dell'agricoltore;

     b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

     c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

     d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

     e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

     5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, ai coltivatori di luppolo che, nel corso del stesso periodo, erano soggetti a un impegno di estirpazione in virtù del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio, nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92.

     Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. [20]

 

     Art. 41. Massimale.

     1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

     Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell’allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all’allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali. [21]

     1 bis. Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell’allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII bis degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti.

     Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione.

     Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2. [22]

     2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali.

 

     Art. 42. Riserva nazionale.

     1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3 %.

     2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

     3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

     4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

     6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori. 7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

     8. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

     9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. [23]

 

CAPITOLO 3

DIRITTI ALL'AIUTO

 

Sezione 1

Diritti all'aiuto basati sulla superficie

 

     Art. 43. Fissazione dei diritti all'aiuto.

     1. Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

     Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

     Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8 [24].

     2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

     a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all’allegato VII, punti B, D, F, H e I e, nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero degli ettari calcolato in conformità del punto 4 del punto K di tale allegato; [25]

     b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

     3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «superficie foraggera» s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

     — fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

     — le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

     — le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

     4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

 

     Art. 44. Uso dei diritti all'aiuto.

     1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

     2. Per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

     Per «ettari ammissibili» si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto, calcolate a norma dell'allegato VII, punto H, secondo comma, i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998 , salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001 , o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica. [26]

     3. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stati membro, ma non anteriore al 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

     4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

 

     Art. 45. Diritti all'aiuto inutilizzati.

     1. I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.

     2. Tuttavia, i diritti all'aiuto inutilizzati non sono devoluti alla riserva nazionale in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

 

     Art. 46. Trasferimento di diritti all'aiuto.

     1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.

     Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

     Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

     2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

     Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell'articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

     3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

Sezione 2

Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

 

     Art. 47. Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

     1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

     a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

     d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

     e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

     — per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/90;

     — per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

     2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50.

 

     Art. 48. Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

     Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5 000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

     a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

     b) per ogni 5 000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni.

 

     Art. 49. Condizioni.

     1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

     2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

     In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

     3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche.

 

     Art. 50. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.

     1. Fatto salvo l'articolo 48 e in deroga agli articoli 37 e 43, un agricoltore riceve un importo supplementare per diritto risultante dalla divisione degli importi accordati ai sensi degli articoli 95 e 96 per il numero di diritti posseduti nel 2007, ad eccezione dei diritti di ritiro dalla produzione.

     Il valore unitario di ciascun diritto posseduto dall'agricoltore nel 2007 è maggiorato di tale importo supplementare.

     2. Nei casi in cui l'agricoltore non possieda alcun diritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 48 e 49. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, con il termine «ettari» si intendono gli ettari ammissibili posseduti dall'agricoltore nel 2007.

 

CAPITOLO 4

USO DEL SUOLO NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

 

Sezione 1

Uso del suolo

 

     Art. 51. Uso agricolo del suolo. [27]

     Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle seguenti:

     a) colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 , salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001 , o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica;

     b) la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

     Gli Stati membri possono tuttavia decidere di consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto; su richiesta di uno Stato membro, tale data è tuttavia modificata secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono di solito raccolti prima per motivi climatici;

     c) la coltura di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93.

 

     Art. 52. Produzione di canapa [28]

     1. In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

     2. Secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà.

 

Sezione 2

Diritti di ritiro

 

     Art. 53. Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione.

     1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell'allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato «diritto di ritiro») che è calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

     Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio.

 

     Art. 54. Utilizzazione dei diritti di ritiro.

     1. Ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro.

     2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, per «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» si intende una superficie agricola dell'azienda presa dai seminativi ad eccezione delle superfici che alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli permanenti. Per i nuovi Stati membri, il riferimento al termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003 si intende fatto alla data del 30 giugno 2003 [29].

     Tuttavia, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo a seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995:

     — superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento; o

     — superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     3. Gli agricoltori ritirano dalla produzione gli ettari ammissibili ai diritto di ritiro.

     4. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e una estensione di 0,05 ettari.

     5. Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma del presente regolamento, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola totale ammissibile ai diritti di ritiro.

     6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.

     7. L'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai diritti di ritiro che sono trasferiti.

 

     Art. 55. Esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione.

     Non è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 54 l'agricoltore che:

     a) conduca l'insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

     b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci.

 

     Art. 56. Uso delle superfici ritirate dalla produzione.

     1. Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5.

     Fatto salvo l'articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

     2. Esse possono essere sottoposte a rotazione.

     3. Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma dell'articolo 55, lettera b), rischia, in base ai quantitativi stimati nell'ambito dei contratti conclusi con gli agricoltori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.

     4. Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.

 

     Art. 57. Applicazione di altre disposizioni.

     Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti di ritiro.

 

CAPITOLO 5

ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE E ATTUAZIONE OPZIONALE

 

Sezione 1

Attuazione a livello regionale

 

     Art. 58. Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41.

     1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004 al più tardi, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

     2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi.

     Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.

     3. Lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri oggettivi.

 

     Art. 59. Regionalizzazione del regime di pagamento unico.

     1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l'importo totale del massimale regionale istituito dall'articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 33.

     2. In caso di divisione dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

     3. In caso di divisione parziale dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

     Nel caso in cui l'agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all'importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4. Gli articoli 48 e 49 si applicano mutatis mutandis.

     4. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

 

     Art. 60. Uso del suolo.

     1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo o degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica. [30]

     2. Lo Stato membro stabilisce il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 in base ai dati comunicati dallo Stato membro.

     3. Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all'opzione di cui al paragrafo 1:

     a) entro il limite del numero di ettari che egli ha destinato alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

     b) in caso di applicazione mutatis mutandis degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza.

     4. Entro il limite del numero di ettari che restano disponibili dopo l'applicazione del paragrafo 3 gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari a cui si applica il paragrafo 3 entro i limiti del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; la priorità viene data agli agricoltori che hanno prodotto i prodotti già nel 2004 entro i limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

     In caso di applicazione dell'articolo 71, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente all'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

     5. Al fine di stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro si avvale dei dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o di qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore col suo consenso.

     6. Il numero di ettari per i quali è stata concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non oltrepassa in nessun caso il numero di ettari ammissibili quali definiti nell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

     7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, con il diritto all'aiuto corrispondente.

     8. Entro il 2007 la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata se necessario di adeguate proposte, sulle possibili conseguenze, in termini di evoluzione del mercato e di sviluppi strutturali, dell'attuazione del presente articolo da parte degli Stati membri.

 

     Art. 61. Formazioni erbose.

     In caso di applicazione dell'articolo 59, gli Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da concedere agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1, per ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

 

     Art. 62. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.

     In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero- caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi a livello nazionale o regionale, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza [31].

     L'importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

     Gli articoli 48, 49 e 50 si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 63. Condizioni per i diritti stabiliti a norma della presente sezione.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 59, i diritti stabiliti a norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

     2. In caso di applicazione dell'articolo 59, in deroga all'articolo 53, ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di ritiro.

     Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni ammissibili di un agricoltore ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro.

     Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro obbligatorio del 10 % per la proporzione, nella regione interessata, tra i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni ammissibili ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di riferimento.

     Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda del caso, all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma.

     Non ricevono diritti di ritiro gli agricoltori che dichiarano un numero inferiore al numero di ettari ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 che sarebbero necessari per produrre un numero di tonnellate pari a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX in base ai raccolti determinati conformemente al piano di regionalizzazione applicabile nella regione interessata nell'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, diviso per la proporzione di cui al terzo comma del paragrafo 2 del presente articolo.

     3. In deroga agli articoli 43, paragrafo 4 e 49, paragrafo 3, gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1° agosto 2004, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma della presente sezione sono soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

     Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma. [32]

     4. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni di questo titolo.

 

Sezione 2

Attuazione parziale

 

     Art. 64. Disposizioni generali.

     1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 secondo le condizioni stabilite nella presente sezione.

     2. In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto rispettivamente negli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69.

     Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell'ambito dei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69.

     L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. [33]

     3. Entro due anni dall'attuazione del regime di pagamento unico da parte di tutti gli Stati membri o entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, accompagnata se del caso da opportune proposte, sulle eventuali conseguenze, in termini di sviluppi del mercato e strutturali, dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni previste nelle sezioni 2 e 3.

 

     Art. 65. Stabilimento dei diritti a norma della presente sezione.

     1. Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, la componente «importo di riferimento» risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69. [34]

     2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti stabiliti sulla quota residua dell'importo di riferimento.

 

     Art. 66. Pagamenti per i seminativi.

     In caso di pagamenti per i seminativi gli Stati membri possono:

     a) trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali » di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI, eccettuato il pagamento per il ritiro obbligatorio.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono i seminativi elencati nell'allegato IX e, negli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale, il foraggio insilato, per ettaro, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro, di cui all'allegato VI, che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

     O, in alternativa:

     b) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali » di cui all'articolo 41 corrispondente al pagamento supplementare per il frumento duro di cui all'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui all'allegato IX per ettaro, fino a un livello massimo del 40 % del pagamento supplementare per ettaro per il frumento duro, di cui all'allegato VI, concesso o da concedere alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

 

     Art. 67. Pagamenti per carni ovine e caprine.

     Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini, fino a un livello massimo del 50 % dei pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 11.

 

     Art. 68. Pagamenti per le carni bovine.

     1. In caso di pagamenti per le carni bovine gli Stati membri possono trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli previsto nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annuale, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

     2. Gli Stati membri possono anche:

     a) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio per vacca nutrice previsto nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso per mantenere vacche nutrici, fino a un livello massimo del 100 % del premio per vacca nutrice di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

     e

     ii) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 40 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

     o, in alternativa:

     b) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI per i bovini diversi dai vitelli che è concesso alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 12;

     o, in alternativa:

     ii) trattenere fino al 75 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio speciale per i bovini maschi previsto nell'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

     Il pagamento supplementare è accordato fino a un livello massimo del 75 % del premio speciale per i bovini maschi di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

 

Art. 68 bis. Pagamenti per il luppolo [35]

     Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori e/o un pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1696/71.

     Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 quinquies .»

     Il pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti è concesso per finanziare le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71.

 

     Art. 69. Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità.

     Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall'allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell'applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68.

     In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.

     Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

Sezione 3

Esclusioni facoltative

 

     Art. 70. Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti.

     1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di escludere dal regime di pagamento unico:

     a) uno o più pagamenti diretti concessi nel periodo di riferimento ai sensi:

     — dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

     — dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2358/71, In tal caso, si applicano mutatis mutandis gli articoli 64 e 65;

     b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo nel periodo di riferimento. [36]

     2. Gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13.

     L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. [37]

 

Sezione 4

Transizione facoltativa

 

     Art. 71. Periodo transitorio facoltativo.

     1. Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

     Nei casi in cui lo Stato membro in questione decida di applicare il regime di pagamento unico prima del termine del periodo transitorio, esso lo decide entro il 1° agosto dell'anno civile che precede quello per il quale si applica il regime di pagamento unico.

     Per il luppolo, il periodo transitorio di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2005 . Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio d'oliva, le olive da tavola e il tabacco. [38]

     2. Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

     In caso di pagamento per foraggi essiccati, gli Stati membri concedono un aiuto secondo condizioni che vanno definite secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 nei suddetti limiti di bilancio. [39]

     3. Il regime di pagamento unico si applica dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui termina il periodo transitorio.

     In tal caso, lo Stato membro in questione prende le decisioni di cui agli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 3, 64, paragrafo 1 e 70 entro il 1° agosto 2005 o, in alternativa, 2006 conformemente al termine deciso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

     4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'applicazione di detto periodo transitorio provochi gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comunitario e al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

 

CAPITOLO 6 [40]

ATTUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI

 

          Art. 71 bis. [41]

     1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente titolo si applicano ai nuovi Stati membri.

     Non si applicano gli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli articoli 41, 42, 43, da 47 a 50, 53 e da 58 a 63.

     2. Ogni nuovo Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie, adotta le decisioni di cui agli articoli 64, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

     3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall’articolo 44, paragrafo 2, si intenda per ettari ammissibili qualsiasi superficie agricola dell’azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data.

     I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell’azienda fissata in conformità del secondo comma dell’articolo 143 ter, paragrafo 5. [42]

 

          Art. 71 ter. Domande di pagamento. [43]

     1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

     2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, agli agricoltori che non presentino domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno dell'applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

     3. Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti vengono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 70 quinquies e sono disponibili per una ridistribuzione.

 

          Art. 71 quater. Massimali. [44]

     I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell’allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli.

     Il paragrafo 1 bis dell’articolo 41, si applica mutatis mutandis.

 

          Art. 71 quinquies. Riserva nazionale. [45]

     1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l’applicazione dell’articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. [46]

     2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti di pagamento agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti di pagamento, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Tali diritti di pagamento sono distribuiti in base a norme da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     4. A norma dei paragrafi 2 e 3, i nuovi Stati membri possono accrescere il valore unitario dei diritti entro il limite di 5 000 EUR, e/o il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

     5. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 2 e 3.

     6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all’articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

     In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, i diritti non utilizzati in ciascun anno del suddetto quinquennio sono riversati immediatamente nella riserva nazionale. [47]

     7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l’abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici. [48]

 

          Art. 71 sexies. Ripartizione regionale del massimale di cui all'articolo 70 quarter. [49]

     1. I nuovi Stati membri applicano il regime di pagamento unico a livello regionale.

     2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi.

     I nuovi Stati membri con meno di tre milioni di ettari ammissibili possono essere considerati una regione unica.

     Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica. [50]

     3. Previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 71 quinquies, i nuovi Stati membri suddividono tra le loro regioni il rispettivo massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater secondo criteri oggettivi.

 

          Art. 71 septies. Regionalizzazione del regime di pagamento unico. [51]

     1. Tutti gli agricoltori le cui aziende sono ubicate in una data regione ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale fissato a norma dell'articolo 71 sexies, per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

     2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

     3. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

 

          Art. 71 octies. Uso del suolo. [52]

     1. In deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 e, a Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001 , o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica. [53]

     2. I nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 suddividendo, in base criteri oggettivi, la media del numero di ettari usati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale, nel triennio 2000–2002, tra le regioni definite a norma dell'articolo 71 sexies, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati comunicati dal nuovo Stato membro.

     3. Nei limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la rispettiva regione, un agricoltore è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1:

     a) limitatamente al numero di ettari che ha usato per produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

     b) in deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, secondo comma, in caso di applicazione, mutatis mutandis, degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, limitatamente a un numero di ettari da stabilirsi in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

     4. Limitatamente al numero di ettari che rimangano a disposizione dopo l'applicazione del paragrafo 3, gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari di cui al paragrafo 3, nei limiti di un numero di ettari utilizzato per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; hanno la priorità gli agricoltori che già nel 2004 producevano tali prodotti nei limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

     In caso di applicazione dell'articolo 71 o dell'articolo 143 ter, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

     5. Per stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, i nuovi Stati membri utilizzano i dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore con soddisfazione dello Stato membro.

     6. Il numero di ettari per i quali è concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 non supera in nessun caso il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

     7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, insieme al corrispondente diritto al pagamento.

     8. La relazione di cui all'articolo 60 verte anche sull'attuazione da parte dei nuovi Stati membri.

 

          Art. 71 nonies. Formazioni erbose. [54]

     I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

 

          Art. 71 decies. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. [55]

     A decorrere dal 2007, gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, da erogare nel 2007, sono inclusi nel regime di pagamento unico.

     Tuttavia, i nuovi Stati membri possono decidere che gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattierocaseari e ai pagamenti supplementari, di cui agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

     L'importo utilizzato per stabilire i diritti per tali pagamenti è pari agli importi da attribuire ai sensi degli articoli 95 e 96, calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

     In deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 48, 49 e 50.

 

          Art. 71 undecies. Diritti di ritiro dalla produzione. [56]

     1. Gli agricoltori ricevono parte dei diritti di pagamento sotto forma di diritti di ritiro dalla produzione.

     2. Il numero di diritti di ritiro dalla produzione è fissato moltiplicando la superficie ammissibile dell'agricoltore, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, dichiarata nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il tasso applicabile di ritiro.

     Il tasso di ritiro applicabile è calcolato moltiplicando il tasso di base di ritiro obbligatorio del 10 %, per la proporzione, nella regione interessata, tra la superficie o le superfici di base regionali di cui all'articolo 101, terzo comma, e la superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2.

     3. Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti di pagamento, stabilito a norma dell'articolo 71 septies, paragrafo 1.

     4. Il disposto dei paragrafi da 1 a 3 non si applica agli agricoltori che dichiarano meno del numero di ettari, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, che sarebbe necessario per produrre un numero di tonnellate equivalente a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX, in base alla resa di riferimento di cui all'allegato XI ter applicabile al nuovo Stato membro in cui è situata l'azienda, diviso per la proporzione di cui al paragrafo 2, secondo comma.

 

          Art. 71 duodecies. Condizioni applicabili ai diritti. [57]

     1. In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, i diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

     2. Entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono anche decidere, conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

 

          Art. 71 terdecies. Attuazione facoltativa. [58]

     1. Le sezioni 2, 3 e 4 del capitolo 5 si applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni stabilite dal presente articolo. Tuttavia, la sezione 4 non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter.

     2. Ogni riferimento all'articolo 41 nelle sezioni 2 e 3 del capitolo 5, in particolare in ordine ai massimali nazionali, si intende fatto all'articolo 71 quater.

     3. La relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, include le opzioni definite nel presente capitolo.

 

          Art. 71 quaterdecies. Agricoltori privi di ettari ammissibili [59]

     In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l’agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all’articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all’articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell’articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell’attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

     In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.

 

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

 

CAPITOLO 1

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO

 

     Art. 72. Campo di applicazione.

     È concesso un aiuto agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

     Art. 73. Importo e ammissibilità.

     1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.

     2. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.

 

     Art. 74. Superfici.

     1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

     Le superfici di base sono le seguenti: [60]

 

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha

 

     2. Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

 

     Art. 75. Superamento della superficie

     1. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

     2. Se lo Stato membro suddivide la sua superficie di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli agricoltori per le sottosuperfici di base ove sia stato superato il limite. Si effettua tale riduzione se, nello Stato membro in questione, le superfici delle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto tali limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

 

CAPITOLO 2

PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE

 

     Art. 76. Campo di applicazione.

     È concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

     Le colture proteiche comprendono:

     — piselli di cui al codice NC 0713 10,

     — favette di cui al codice NC 0713 50,

     — lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

 

     Art. 77. Importo e ammissibilità.

     L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

     Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

 

     Art. 78. Superficie.

     1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 600 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto [61].

     2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

CAPITOLO 3

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

 

     Art. 79. Campo di applicazione.

     È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

     Art. 80. Importo e ammissibilità.

     1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

     Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

     2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: [62]

 

 

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha)

Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha)

Grecia

1 323,96

561,00

Spagna

1 123,95

476,25

Francia:

 

 

— territorio metropolitano

971,73

411,75

— Guyana francese

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Ungheria

548,70

232,50

Portogallo

1 070,85

453,75

 

     Art. 81. Superfici. [63]

     È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

 

Grecia

20 333 ha

Spagna

104 973 ha

Francia:

 

— territorio metropolitano

19 050 ha

— Guyana francese

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Ungheria

3 222 ha

Portogallo

24 667 ha

 

     Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

 

     Art. 82. Superamento della superficie.

     1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell'articolo 81, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

     2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

 

CAPITOLO 4

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO

 

     Art. 83. Aiuto comunitario.

     1. È concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

     La frutta a guscio comprende:

     — mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,

     — nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,

     — noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,

     — pistacchi di cui al codice NC 0802 50,

     — carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

     2. Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la diminuzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate SNG) stabilite dall'articolo 84, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale dell'aiuto concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 84, paragrafo 1.

 

     Art. 84. Superfici. [64]

     1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

     2. È fissata una superficie massima garantita pari a 815 600 ettari. [65]

     3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

 

Superfici nazionali garantite (SNG) [66]

Belgio

100 ha

Germania

1 500 ha

Grecia

41 100 ha

Spagna

568 200 ha

Francia

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Cipro

5 100 ha

Lussemburgo

100 ha

Ungheria

2 900 ha

Paesi Bassi

100 ha

Austria

100 ha

Polonia

4 200 ha

Portogallo

41 300 ha

Slovenia

300 ha

Slovacchia

3 100 ha

Regno Unito

100 ha

 

     4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

 

     Art. 85. Superamento delle sottosuperfici di base.

     Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e una o più sottosuperfici di base vengono superate, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

 

     Art. 86. Condizioni di ammissibilità.

     1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

     2. Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1° gennaio successivo all'anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento.

     3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. L'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare una organizzazione di produttori a detrarre dall'aiuto comunitario un importo fino ad un massimo pari al 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

 

     Art. 87. Aiuto nazionale.

     1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

     2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario.

     3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

CAPITOLO 5

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

 

     Art. 88. Aiuto.

     È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

     Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

     — prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

     — energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

 

     Art. 89. Superfici.

     1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 500 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

     2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

     Art. 90. Condizioni di ammissibilità. [67]

     L’aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l’agricoltore e l’industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l’agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall’agricoltore stesso nell’azienda.

     Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, 71 undecies e 107, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

     Art. 91. Modifica dell'elenco delle colture energetiche.

     Si possono aggiungere o sopprimere prodotti all'articolo 88 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

     Art. 92. Revisione del regime a favore delle colture energetiche.

     Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

 

CAPITOLO 6

AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

 

     Art. 93. Aiuto.

     È istituito un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a:

     — 110,54 EUR per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71,

     — 66,32 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

     Esso è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

 

     Art. 94. Condizioni. [68]

     L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1868/94.

 

CAPITOLO 7

PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

 

     Art. 95. Premio per i prodotti lattiero-caseari.

     1. Dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3 ed eccettuate le riduzioni risultanti dall'applicazione del paragrafo 4, il quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile in questione, espresso in tonnellate, è moltiplicato per:

     — 8,15 EUR/t per l'anno civile 2004,

     — 16,31 EUR/t per l'anno civile 2005,

     — 24,49 EUR/t per gli anni civili 2006 e 2007, e

     in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

     3. I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il 31 marzo dell'anno civile in questione sono considerati disponibili nell'azienda del cessionario per tale anno civile.

     4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro supera la somma dei corrispondenti quantitativi globali assegnati a tale Stato membro ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi 1999/2000, esso, sulla base di criteri oggettivi, adotta i provvedimenti necessari per ridurre opportunamente sul proprio territorio l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibili al premio.

     Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate [69].

 

          Art. 96. Pagamenti supplementari.

     1. Dal 2004 al 2007 gli Stati membri versano pagamenti supplementari su base annua a favore dei produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati nel paragrafo 2. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare un trattamento equo dei produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. I pagamenti non sono inoltre legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

     I supplementi di premi sono concessi unicamente sotto forma di supplemento all'importo dei premi di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

     2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di EUR: [70]

 

 

2004

2005

2006 e 2007 (1)

Belgio

12,12

24,30

36,45

Danimarca

16,31

32,70

49,05

Germania

101,99

204,52

306,78

Grecia

2,31

4,63

6,94

Spagna

20,38

40,86

61,29

Francia

88,70

177,89

266,84

Irlanda

19,20

38,50

57,76

Italia

36,34

72,89

109,33

Lussemburgo

0,98

1,97

2,96

Paesi Bassi

40,53

81,29

121,93

Austria

10,06

20,19

30,28

Portogallo

6,85

13,74

20,62

Finlandia

8,81

17,66

26,49

Svezia

12,09

24,24

36,37

Regno Unito

53,40

107,09

160,64

 

(1) E, in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

 

          Art. 97. Definizioni.

     Ai fini del presente capitolo vale la definizione di «produttore» di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

 

CAPITOLO 8

AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI

 

     Art. 98. Aiuti.

     In caso di applicazione dell'articolo 70, in Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, agli agricoltori che producono cereali, semi oleosi, semi di lino nonché lino e canapa destinati alla produzione di fibre è concesso un aiuto specifico di 24 EUR/t, moltiplicato per le rese determinate nel piano di regionalizzazione per la regione interessata nei limiti di un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di questo aiuto nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41.

     Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

 

CAPITOLO 9

AIUTO ALLE SEMENTI

 

     Art. 99. Aiuti.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 70, gli Stati membri concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XI alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nell'allegato XI.

     2. Nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XI, punti 1 e 2, è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.

     3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri tale massimale corrisponde agli importi indicati nell'allegato XI bis.

     Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione. [71]

     4. Le varietà di cannabis sativa L. per le quali deve essere versato l'aiuto di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

CAPITOLO 10

PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI

 

     Art. 100. Campo d'applicazione e definizioni.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 66, gli Stati membri concedono agli agricoltori che producono seminativi, alle condizioni stabilite nel presente capitolo. Salvo se altrimenti disposto, l'aiuto scelto dallo Stato membro in questione a norma di tale articolo.

     2. Ai fini del presente capitolo:

     — la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno,

     — «i seminativi» sono quelli elencati nell'allegato IX.

     3. Gli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale possono prevedere che i foraggi insilati siano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

 

     Art. 101. Superfici di base.

     Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

     Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione a norma dell'articolo 107 del presente regolamento che non è superiore al numero complessivo di ettari della superficie o delle superfici di base regionali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, tenendo conto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1017/94.

     Tuttavia, la superficie o le superfici di base regionali nei nuovi Stati membri sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e nei limiti delle superfici di base nazionali elencate nell'allegato XI ter [72].

     Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato. Qualora si applichi l'articolo 66 del presente regolamento, la o le superfici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 sono ridotte del numero di ettari corrispondente ai diritti di ritiro fissati a norma all'articolo 53 e all'articolo 63, paragrafo 2 del presente regolamento nella regione interessata.

 

     Art. 102. Superamento delle superfici di base e massimale.

     1. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nell'ambito del regime per i seminativi, compresa la superficie ritirata dalla produzione a norma di detto regime in caso di applicazione dell'articolo 71, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente capo nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione [73].

     2. La somma dei pagamenti richiesti non deve superare il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2. Se l'importo totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per ciascun agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

     3. In caso di applicazione dell'articolo 71, le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente capitolo, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del capitolo 12, sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

     4. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

     5. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri oggettivi che lo Stato membro deve definire.

     Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base «Secano» e «Regadío» sono considerate come superfici di base nazionali.

     In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro interessato può concentrare, secondo criteri oggettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 1 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

     Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare agli agricoltori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

 

     Art. 103. Piano di regionalizzazione.

     Si applica il piano di regionalizzazione messo a punto dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     In alternativa, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter nel 2004 e che optano per l'applicazione dell'articolo 66, stabiliscono il piano di regionalizzazione, secondo criteri oggettivi, entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, il totale delle superfici di base regionali e la media ponderata delle rese di riferimento delle regioni rispettano i limiti della superficie di base nazionale e delle rese di riferimento elencati nell'allegato XI ter [74].

     Il piano di regionalizzazione può essere riesaminato, sulla base di criteri oggettivi, dallo Stato membro interessato su richiesta della Commissione o su iniziativa di detto Stato membro.

 

          Art. 104. Importo base.

     1. Il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

     2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al «granturco » e per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre la resa relativa ai «cereali diversi dal granturco».

     3. L'importo di base per i seminativi e, qualora si applichi l'articolo 71, per il ritiro dalla produzione è fissato a 63 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

 

     Art. 105. Supplemento per il frumento duro. [75]

     1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

     — 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

     — 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

     viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

 

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha.

 

     2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

     Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato nel paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite nell'allegato X o, negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993–1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

     3. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, è concesso un aiuto specifico di 46 EUR/ha nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

 

Germania

10 000 ha

Spagna

4 000 ha

Francia

50 000 ha

Italia

4 000 ha

Ungheria

4 305 ha

Slovacchia

4 717 ha

Regno Unito

5 000 ha.

 

    Art. 106. Lino e canapa.

     Per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato, a seconda dei casi, alla conclusione di uno dei contratti o al deposito dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000.

     Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è altresì subordinato alle condizioni previste nell'articolo 52.

 

     Art. 107. Ritiro dalla produzione.

     1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli agricoltori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

     2. Per ciascun agricoltore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente capitolo.

     Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10 % per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

     3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

     — per produrre materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo;

     — per la coltura di leguminose foraggiere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

     4. La quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione a norma del paragrafo 3, primo trattino viene tenuta in considerazione per il rispetto del limite di un milione di tonnellate di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

     5. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.

     6. Il pagamento per il ritiro dalla produzione può essere concesso agli agricoltori anche per i terreni ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo a norma del presente articolo. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole. In caso di applicazione dell'articolo 66, il presente paragrafo si applica conformemente alle norme particolari che la Commissione adotterà secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione gli agricoltori che presentano una domanda di pagamento per una superficie non superiore a quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi agricoltori si applica il paragrafo 6.

     8. Fatto salvo l'articolo 108:

     — le superfici messe a riposo in base alle norme agronomiche- ambientali (articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio), che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

     — le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

     in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

     Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 104 del presente regolamento non viene concesso ed il sostegno concesso a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 o dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 104 del presente regolamento.

     Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

     9. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate, gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e un'estensione di almeno 0,05 ha [76].

 

     Art. 108. Terreni ammissibili. [77]

     Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

     Per i nuovi Stati membri, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data del 30 giugno 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

     Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo o al secondo comma del presente articolo, a condizione che essi adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile.

 

     Art. 109. Semina e domanda.

     Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un agricoltore deve aver effettuato le semine entro il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro il 15 maggio.

 

     Art. 110. Modalità di applicazione.

     Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

     — le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;

     — le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;

     — le modalità relative ai foraggi insilati;

     — le modalità di concessione del pagamento per superficie;

     — le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;

     — le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;

     — le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione e, in particolare, quelle relative all'articolo 107, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foraggiere che possono essere coltivate sui terreni messi a riposo e, riguardo al primo trattino del primo comma di tale paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento.

     Secondo la medesima procedura la Commissione può:

     — subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di:

     i) determinate sementi;

     ii) sementi certificate nel caso del frumento duro e lino e canapa destinati alla produzione di fibre;

     iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro, semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre,

     — oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;

     — consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 109 se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite.

 

Capitolo 10 bis [78]

Pagamento specifico per il cotone

 

     Art. 110 bis. Campo di applicazione [79]

     È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

     Art. 110 ter. Ammissibilità [80]

     1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.

     Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

     2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

     Art. 110 quarter. Superfici e importi di base [81]

     1. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

     Grecia: 370000 ha

     Spagna: 70000 ha

     Portogallo: 360 ha.

     2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

     Grecia: 594 EUR per 300000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70000 ettari,

     Spagna: 1039 EUR,

     Portogallo: 556 EUR

     3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

     Tuttavia, per la Grecia è applicata la riduzione proporzionata in relazione all'importo dell'aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70000 ettari al fine di rispettare l'importo globale di 202,2 milioni di EUR.

     4. Norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo2.

 

     Art. 110 quinquies. Organizzazioni interprofessionali riconosciute [82]

     1. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     2. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

 

     Art. 110 sexies. Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute [83]

     1. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta può decidere che al massimo la metà dell'aiuto a cui hanno diritto i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 110 ter , paragrafo 1, sia differenziata secondo una tabella da essa fissata.

     2. La tabella di cui al paragrafo 1 è approvata dallo Stato membro e rispetta criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Tali criteri riguardano, in particolare, la qualità del cotone non sgranato da consegnare alle imprese, adattata in funzione delle condizioni economiche e ambientali caratteristiche delle zone interessate.

 

     Art. 110 septies. Pagamento degli aiuti [84]

     1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 110 quater .

     2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater , maggiorato di 10 EUR. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater, adattato in applicazione dell'articolo 110  sexies , paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 EUR.

 

Capitolo 10 ter [85]

Aiuto per gli oliveti

 

     Art. 110 octies. Campo di applicazione [86]

     Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale o ambientale.

 

     Art. 110 nonies. Ammissibilità [87]

     Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) l'oliveto è registrato nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

     b) sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le superfici degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 , salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001 , o degli oliveti di sostituzione o degli impianti realizzati nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione;

     c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10 % dal numero registrato alla data del 1° gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

     d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;

     e) l'aiuto richiesto ammonta perlomeno a 50 EUR per domanda.

 

     Art. 110 decies. Importi [88]

     1. L'aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. L'ettaro SIG olivi è l'unità di superficie utilizzata nell'ambito di un metodo comune da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole.

     Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.

     3. Qualora venga applicato il coefficiente 0,4, in seguito all'applicazione del coefficiente 0,6 come stabilito nell'allegato VII (H) gli importi massimi di aiuto di cui al paragrafo 2 sono i seguenti:

     (milioni di EUR)

     Spagna 103,14

     Cipro 2,93

     Malta 0,07

     Slovenia 0,17

     Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari, al massimo, alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

     Qualora gli Stati membri decidessero di diminuire il coefficiente 0,4, gli importi massimi di aiuto stabiliti nella tabella precedente nonché gli allegati VIII e VIIIa sono adeguati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     Gli importi massimi di aiuto stabiliti per Cipro e Malta sono provvisori. Essi potranno essere riesaminati nel 2005, dopo l'introduzione del sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per essere adattati di conseguenza. [89]

     4. Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

     Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di applicare un coefficiente superiore allo 0,6 come indicato nell'allegato VII, lettera H, esso può trattenere fino al 10 % della componente per l'olio d'oliva nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro di cui al primo comma. Tale importo massimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

 

Capitolo 10 quarter [90]

Aiuto per il tabacco

 

     Art. 110 undecies. Campo di applicazione [91]

     Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

     Art. 110 duodecies. Ammissibilità [92]

     L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 .

     a) il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

     b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;

     c) l'agricoltore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

     d) deve essere accordato in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad esempio produttivi di tabacco situati nelle regioni dell'obiettivo I o produttori che coltivano varietà di una certa qualità.

 

     Art. 110 terdecies. Importi [93]

     1. Nel caso in cui venga applicato un coefficiente di 0,6 risultante dall'applicazione del coefficiente di 0,4 previsto nell'allegato VII, lettera I, l'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 110 quaterdecies, è fissato come segue:

     (milioni di EUR) 2006-2009

     Germania 21,287

     Spagna 70,599

     Francia 48,217

     Italia (esclusa la Puglia) 189,366

     Portogallo 8,468

     Se gli Stati membri decidono una riduzione nel coefficiente di 0,6, l'importo massimo dell'aiuto di cui alla suddetta tabella nonché all'allegato VIII sarà adeguato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. [94]

 

Art. 110 quaterdecies. Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco [95]

     Un importo pari al 4 % per l'anno civile 2006 e al 5 % per l'anno civile 2007 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

 

Capitolo 10 quinquies [96]

Aiuti per superficie per il luppolo

 

     Art. 110 quindecies. Campo di applicazione [97]

     È concesso un aiuto agli agricoltori che producono luppolo di cui al codice NC 1210 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

     Art. 110 sexdecies. Ammissibilità [98]

     Sono ammissibili le superfici seguenti:

     superfici situate nelle regioni produttrici di luppolo pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio,

     piantate a luppolo e

     effettivamente raccolte.

 

CAPITOLO 10 sexies [99]

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

 

          Art. 110 septdecies. Pagamento transitorio per lo zucchero [100]

     1. In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell’allegato VII.

     2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità.

     Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

     3. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero.

 

CAPITOLO 10 septies [101]

AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO

 

          Art. 110 octodecies. Campo d’applicazione [102]

     1. Negli Stati membri che hanno concesso l’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l’aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

     2. L’aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

 

          Art. 110 novodecies. Condizioni di ammissibilità [103]

     L’aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

          Art. 110 vicies. Importo dell’aiuto [104]

     L’aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L’importo dell’aiuto è pari a metà dell’importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell’allegato VII attribuito per l’anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

CAPITOLO 11

PREMI PER PECORA E PER CAPRA

 

     Art. 111. Campo di applicazione.

     In caso di applicazione dell'articolo 67, gli Stati membri concedono, su base annua, premi o pagamenti supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto.

 

     Art. 112. Definizioni.

     Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,

     b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

 

     Art. 113. Premio per pecora e per capra.

     1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).

     2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:

     a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,

     b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

     L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a 10 o superiore a 50.

     4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR.

     5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR.

 

     Art. 114. Premio supplementare.

     1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

     a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e

     b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

     3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

 

     Art. 115. Disposizioni comuni.

     1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     2. Quando il regolamento (CE) n. 21/2004 diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme [105].

 

     Art. 116. Limiti individuali.

     1. Alla data del 1° gennaio 2005 il massimale individuale per agricoltore di cui all'articolo 113, paragrafo 3 è pari al numero di diritti al premio che egli detiene il 31 dicembre 2004 in virtù della normativa comunitaria in vigore.

     2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118.

     Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 4.

     Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 67, l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. [106]

     3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 sono aboliti.

     4. Si applicano i seguenti massimali: [107]

 

Stato membro

Diritti (x 1 000)

Belgio

70

Repubblica ceca

66,733

Danimarca

104

Germania

2 432

Estonia

48

Grecia

11 023

Spagna

19 580

Francia

7 842

Irlanda

4 956

Italia

9 575

Cipro

472,401

Lettonia

18,437

Lituania

17,304

Lussemburgo

4

Ungheria

1 146

Malta

8,485

Paesi Bassi

930

Austria

206

Polonia

335,88

Portogallo (*)

2 690

Slovenia

84,909

Slovacchia

305,756

Finlandia

80

Svezia

180

Regno Unito

19 492

Totale

81 667,905

 

(*) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.

 

     Art. 117. Trasferimento dei diritti al premio.

     1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

     2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

     In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

     Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali o ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 2, quinto trattino.

     In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

     3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

     4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data che essi stabiliscono, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

 

     Art. 118. Riserva nazionale.

     1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

     2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 117, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

     3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

 

          Art. 119. Pagamenti supplementari.

     1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli Stati membri effettuano su base annua pagamenti supplementari nei limiti degli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

     Gli Stati membri possono decidere di integrare gli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo riducendo gli importi dei pagamenti di cui all'articolo 113. La riduzione degli importi, che può essere applicata su base regionale, non supera un euro.

     I pagamenti sono effettuati su base annua e secondo criteri oggettivi che riguardano in particolare le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo da assicurare la parità di trattamento fra i produttori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Inoltre, tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato. Essi possono essere effettuati su base regionale.

     2. I pagamenti possono comprendere in particolare:

     — i pagamenti ad agricoltori impegnati in tipi di produzione specifici, correlati in particolare alla qualità, e importanti per l'economia locale o per la tutela dell'ambiente;

     — un aumento del premio di cui all'articolo 113. Gli importi supplementari possono essere soggetti all'applicazione di requisiti relativi al coefficiente di densità che gli Stati membri stabiliscono in base alle condizioni locali;

     — il sostegno alla ristrutturazione di aziende degli agricoltori o allo sviluppo di associazioni di produttori;

     — i pagamenti per superficie ad agricoltori, da concedere per ettaro di superficie foraggera di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi e rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole;

     — i pagamenti agli agricoltori che cedono i loro diritti su base volontaria a norma dell'articolo 117, paragrafo 2;

     — il sostegno per il miglioramento e la razionalizzazione della lavorazione e della commercializzazione delle carni ovine e caprine.

     3. Si applicano i seguenti importi globali (espressi in migliaia di EUR): [108]

 

Belgio

64

Repubblica ceca

71

Danimarca

79

Germania 1

793

Estonia

51

Grecia

8 767

Spagna

18 827

Francia

7 083

Irlanda

4 875

Italia

6 920

Cipro

441

Lettonia

19

Lituania

18

Lussemburgo

4

Ungheria

1 212

Malta

9

Paesi Bassi

743

Austria

185

Polonia

355

Portogallo

2 275

Slovenia

86

Slovacchia

323

Finlandia

61

Svezia

162

Regno Unito

20 162

 

     4. Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base allo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis [109].

 

    Art. 120. Massimali.

     La somma degli importi di ciascun premio o pagamento supplementare chiesto non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

     Quando l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

CAPITOLO 12

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

 

     Art. 121. Campo di applicazione.

     In caso di applicazione dell'articolo 68, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto, l'aiuto o gli aiuti scelti dallo Stato membro interessato ai sensi di detto articolo.

 

     Art. 122. Definizioni.

     Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) «regione», uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

     b) «toro», un bovino maschio non castrato;

     c) «manzo», un bovino maschio castrato;

     d) «vacca nutrice», una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

     e) «giovenca», un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

 

     Art. 123. Premio speciale.

     1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

     2. Il premio speciale è concesso al massimo:

     a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi, oppure

     b) due volte nella vita di ogni manzo:

     — la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,

     — la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

     3. Per beneficiare del premio speciale,

     a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

     b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

     4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui al paragrafo 8, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo agricoltore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

     Ai sensi del presente articolo, per «massimale regionale» s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

     5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

     — modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali;

     — se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

     6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

     Il premio viene versato o riversato agli agricoltori.

     Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

     7. L'importo del premio speciale è fissato a:

     a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;

     b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

     8. Si applicano i seguenti massimali regionali: [110]

 

Belgio

235 149

Repubblica ceca

244 349

Danimarca

277 110

Germania

1 782 700

Estonia

1 18 800

Grecia

143 134

Spagna

713 999 (*)

Francia

1 754 732 (**)

Irlanda

1 077 458

Italia

598 746

Cipro

12 000

Lettonia

70 200

Lituania

150 000

Lussemburgo

18 962

Ungheria

94 620

Malta

3 201

Paesi Bassi

157 932

Austria

373 400

Polonia

926 000

Portogallo

175 075 (***) (****)

Slovenia

92 276

Slovacchia

78 348

Finlandia

250 000

Svezia

250 000

Regno Unito

1 419 811 (*****)

 

(*) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/ 2001.

(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/ 2001.

(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/ 2001.

(****) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.

(*****) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.

 

          Art. 124. Premio di destagionalizzazione.

     1. Qualora si applichi l'articolo 71, se in uno Stato membro il numero di manzi:

     a) macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e

     b) macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

     gli agricoltori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambe le percentuali di cui sopra sono raggiunte in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

     Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

     2. L'importo del premio è fissato a:

     — 72,45 EUR per capo macellato nel corso delle prime 15 settimane di un dato anno;

     — 54,34 EUR per capo macellato nel corso della sedicesima e diciassettesima settimana di un dato anno;

     — 36,23 EUR per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;

     — 18,11 EUR per capo macellato nel corso della ventiduesima e ventitreesima settimana di un dato anno.

     3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b) non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui agricoltori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio alla percentuale del 60 % degli importi di cui al paragrafo 2.

     In tal caso lo Stato membro interessato:

     a) può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;

     b) provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esercizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:

     — l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro e/o

     — i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2, e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

     Per l'applicazione di questa misura, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono considerate un'unica entità ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera a) e, di conseguenza, del beneficio del premio.

     4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

 

     Art. 125. Premio per vacca nutrice.

     1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

     2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

     a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

     La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

     b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg. Sulla base di criteri oggettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

     purché l'agricoltore detenga per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno al 60 % e un numero di giovenche pari al massimo al 40 % di quello per il quale è richiesto il premio.

     Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma delle lettere a) e b) del primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale del beneficiario di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e alla resa lattiera media.

     3. Il diritto al premio per agricoltore è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 126.

     4. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 EUR.

     5. Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

     Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, i primi 24,15 EUR per capo di tale premio supplementare sono finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

     Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, la sezione «Garanzia» del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

     6. Per l'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

 

     Art. 126. Massimale individuale per le vacche nutrici.

     1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo [111].

     2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 128.

     Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 5.

     Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. [112]

     3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione dei massimali individuali degli agricoltori, questa ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri oggettivi, tra cui in particolare:

     — la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

     — la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

     — particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;

     — altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

     4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

     5. Si applicano i seguenti massimali nazionali: [113]

 

Belgio

394 253

Repubblica ceca (*)

90 300

Danimarca

112 932

Germania

639 535

Estonia (*)

13 416

Grecia

138 005

Spagna (**)

1 441 539

Francia (***)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italia

621 611

Cipro (*)

500

Lettonia (*)

19 368

Lituania (*)

47 232

Lussemburgo

18 537

Ungheria (*)

117 000

Malta (*)

454

Paesi Bassi

63 236

Austria

375 000

Polonia (*)

325 581

Portogallo (****) (*****)

416 539

Slovenia (*)

86 384

Slovacchia (*)

28 080

Finlandia

55 000

Svezia

155 000

Regno Unito

1 699 511

 

(*) Applicabile a partire dalla data dell'adesione.

(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/ 2001.

(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/ 2001.

(****) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/ 2001.

(*****) Da maggiorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004.

 

     Art. 127. Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice.

     1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice al successore nell'azienda. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

     In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

     2. Gli Stati membri:

     a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

     b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza cessione dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

     3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

 

     Art. 128. Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

     1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

     2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 126, paragrafo 4.

     3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

 

     Art. 129. Giovenche.

     1. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

     Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 126, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto. Quando in uno Stato membro che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo, il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

 

     Art. 130. Premio all'abbattimento.

     1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

     Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

     a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;

     b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg,

     purché siano stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

     2. L'importo del premio è fissato:

     a) a 80 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);

     b) a 50 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

     3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti nelle lettere a) e b). Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

     Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente: [114]

 

 

Tori, manzi, vacche e giovenche

Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg

Repubblica ceca

483 382

27 380

Estonia

107 813

30 000

Cipro

21 000

Lettonia

124 320

53 280

Lituania

367 484

244 200

Ungheria

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonia

1 815 430

839 518

Slovenia

161 137

35 852

Slovacchia

204 062

62 841

 

     4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero degli animali ammissibili al premio per quel gruppo e per agricoltore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

 

     Art. 131. Coefficienti di densità.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 71 il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice è limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a due unità di bestiame adulto (UBA) per unità di ettaro e per anno civile. Dal 1° gennaio 2003 il coefficiente di densità è pari a 1,8 UBA. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e per unità di superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un agricoltore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

     2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

     a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato all'agricoltore; la conversione in UBA del numero di animali così

ottenuto è effettuata mediante la seguente apposita tabella:

 

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte

1,0 UBA

 

Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi

 

0,6 UBA

 

Ovini

 

0,15 UBA

 

Caprini

 

0,15 UBA

 

     b) della superficie foraggera, vale a dire della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini; non sono compresi in questa superficie:

     — i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

     — le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 135 o, a seconda dei casi, dell'articolo 95;

     — le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

     La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

 

     Art. 132. Pagamento per l'estensivizzazione.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli agricoltori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

     2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 EUR per premio speciale e per premio per vacca nutrice concessi, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

     Gli Stati membri possono tuttavia decidere di concedere un pagamento per l'estensivizzazione di 40 EUR per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA per ettaro ma pari o inferiore a 1,8 UBA per ettaro e di 80 EUR per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

     a) in deroga all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a);

     b) fatto salvo l'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, non sono considerate superfici foraggere;

     c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli.

     Il «pascolo» è determinato dagli Stati membri. La determinazione tiene conto quanto meno del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di bovini e/o ovini. Tuttavia, la determinazione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

     4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti in detto paragrafo per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

     5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adegua se necessario gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

 

          Art. 133. Pagamenti supplementari.

     1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri effettuano, su base annua, pagamenti supplementari agli agricoltori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da assicurare la parità di trattamento fra gli agricoltori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Essi inoltre non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

     2. I pagamenti supplementari possono essere effettuati per capo di bestiame e/o per superficie.

     3. Si applicano i seguenti importi globali (espressi in milioni di EUR): [115]

 

Belgio

39,4

Repubblica ceca

8,776017

Danimarca

11,8

Germania

88,4

Estonia

1,13451

Grecia

3,8

Spagna

33,1

Francia

93,4

Irlanda

31,4

Italia

65,6

Cipro

0,308945

Lettonia

1,33068

Lituania

4,942267

Lussemburgo

3,4

Ungheria

2,936076

Malta

0,0637

Paesi Bassi

25,3

Austria

12,0

Polonia

27,3

Portogallo

6,2

Slovenia

2,964780

Slovacchia

4,500535

Finlandia

6,2

Svezia

9,2

Regno Unito

63,8

 

     Art. 134. Pagamenti per capo di bestiame.

     1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

     a) bovini maschi,

     b) vacche nutrici,

     c) vacche da latte,

     d) giovenche.

     2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto nell'articolo 130, tranne per i vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

     a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 135;

     b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

     3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

     — in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superfici per cui sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 136;

     — tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale del tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

 

     Art. 135. Condizioni di pagamento per capo di bestiame.

     1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

     — uguale al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura nell'articolo 123, paragrafo 8, oppure

     — uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure

     — uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione.

     — per i nuovi Stati membri: uguale ai massimali stabiliti nell'articolo 123, paragrafo 8, o uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 2001, 2002 e 2003, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione [116].

     Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite del numero di bovini maschi per azienda, che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

     Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a otto mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione, lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

     2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4 e dell'articolo 129 possono essere concessi soltanto come importo integrativo di ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 125, paragrafo 4.

     3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 95, paragrafo 2.

     Non si applica l'articolo 134, paragrafo 2, lettera b).

     4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione. Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 2001, il 2002 e il 2003 [117].

 

     Art. 136. Pagamenti per superficie.

     1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

     a) di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

     b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 134, paragrafo 3, e

     c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

     2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

     Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997. Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 1999, il 2000 e il 2001 [118].

     3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi eventuali pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 96, non può essere superiore a 350 EUR.

 

          Art. 136 bis. Condizioni di applicazione nei nuovi Stati membri. [119]

     Nei nuovi Stati membri, gli importi globali di cui all'articolo 133, paragrafo 3, e il pagamento massimo per superficie pari a 350 EUR/ha, di cui all'articolo 136, paragrafo 3, si applicano secondo lo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.

 

     Art. 137. Trasmissione di informazioni.

     Qualsiasi cambiamento delle disposizioni nazionali relative alla concessione di pagamenti supplementari è comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo l'adozione.

 

     Art. 138. Disposizioni comuni.

     Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capitolo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000.

 

     Art. 139. Massimali.

     La somma degli importi di ciascun pagamento diretto richiesto in base al presente capitolo non deve superare un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di ciascuno di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente di ciascun pagamento diretto all'interno del massimale di cui all'articolo 71 quater [120].

     Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno.

 

     Art. 140. Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio.

     1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni del presente capitolo.

     In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

     2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

 

CAPITOLO 13

AIUTO PER I LEGUMI DA GRANELLA

 

     Art. 141. Campo di applicazione.

     In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri interessati concedono un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

     a) lenticchie diverse da quelle destinate alla semina del codice NC ex 0713 40 00;

     b) ceci diversi da quelli destinati alla semina del codice NC ex 0713 20 00,

     c) vecce delle specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd. del codice NC ex 0713 90 90, (altre).

 

     Art. 142. Aiuto.

     1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 141, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

     La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziario a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999 è esclusa dal versamento dell'aiuto previsto dal presente regime.

     2. Fatto salvo l'articolo 143, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a 181 EUR per ettaro.

 

     Art. 143. Massimale. [121]

     La somma dell'aiuto richiesto non supera un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella, di cui all'allegato VI, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater.

     Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

 

TITOLO IV BIS [122]

ATTUAZIONE DEI REGIMI DI SOSTEGNO NEI NUOVI STATI MEMBRI

 

          Art. 143 bis. Introduzione dei regimi di sostegno [123]

     I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

     - 25 % nel 2004,

     - 30 % nel 2005,

     - 35 % nel 2006,

     - 40 % nel 2007,

     - 50 % nel 2008,

     - 60 % nel 2009,

     - 70 % nel 2010,

     - 80 % nel 2011,

     - 90 % nel 2012,

     - 100 % dal 2013.

 

     Art. 143 ter. Regime di pagamento unico per superficie [124]

     1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.

     2. Il pagamento unico per superficie è efettuato una volta all'anno ed è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma del paragrafo 4.

     3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:

     - pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro;

     - in conformità alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e

     - adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all’articolo 143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili in conformità del punto 2 del punto K dell’allegato VII o in conformità del differenziale tra importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4. [125]

     4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro in base al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

     Per 'superficie agricola utilizzata' si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione (EUROSTAT).

     5. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4.

     La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha.

     6. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono usare le superfici di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione e l'articolo 52, paragrafo 1 del presente regolamento.

     Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche, compatibili con la tutela dell'ambiente.

     A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori.

     7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annua, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

     8. Le norme comunitarie sul sistema integrato, istituite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, e dal titolo II, capitolo 4, in particolare l'articolo 18, del presente regolamento, si applicano, ove necessario, al regime di pagamento unico per superficie. Di conseguenza, il nuovo Stato membro che sceglie tale regime:

     - predispone e tratta le domande annuali di aiuto degli agricoltori. Tali domande contengono dati sui richiedenti e sulle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);

     - istituisce un sistema di identificazione delle parcelle fondiarie inteso ad assicurare che le parcelle per le quali sono state introdotte domande di aiuto possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;

     - dispone di una banca dati informatizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuti;

     - controlla le domande di aiuti relative all'anno 2004 a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le domande relative agli anni a partire dal 2005 a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

     L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi della direttiva 92/102/CEE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006, con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Fatto salvo il paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.

     10. Prima dello scadere del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, la Commissione valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro in questione alla piena applicazione del regime dei pagamenti diretti.

     In particolare, al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, il nuovo Stato membro deve aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il sistema integrato di cui all'articolo 18 per un corretto funzionamento dei pagamenti diretti nella forma in quel momento applicabile.

     11. In base alla propria valutazione la Commissione:

     a) constata che il nuovo Stato membro può aderire al regime di pagamenti diretti applicato negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

     oppure

     b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie da parte del nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario per far sì che le necessarie procedure di gestione e controllo siano messe pienamente in atto e funzionino correttamente.

     Prima della fine della proroga del periodo di applicazione di cui alla lettera b), si applica il paragrafo 10.

     Fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2008), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito ad una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2008 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

     12. Dopo la fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle pertinenti norme comunitarie e in base ai parametri quantitativi quali le superfici di base, i massimali di premio e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto dell'adesione per ciascun pagamento diretto e nella successiva normativa comunitaria. Successivamente si applicano le percentuali di cui all'articolo 143 bis per gli anni pertinenti.

     13. I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente articolo, in particolare di quelle adottate a norma del paragrafo 7.

 

          Art. 143 ter bis. Pagamento distinto per lo zucchero [126]

     1. In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell’allegato VII.

     3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell’allegato VII.

     4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell’allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.

     5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.

 

     Art. 143 quarter. Pagamenti diretti complementari nazionali e pagamenti diretti [127]

     1. Ai fini del presente articolo, per 'regime nazionale analogo alla PAC' si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei pagamenti diretti.

     2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

     a) per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

     oppure

     b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007;

     ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

     - l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007

     e

     - il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

     Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

     Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

     Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

     Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe avuto diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nell'anno in questione nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da erogare sono quelli indicati nell'allegato XII.

     L'aiuto complementare nazionale da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

     I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

     4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

     5. Per l'anno 2004, l'importo complessivo per (sotto)settore dell'aiuto complementare nazionale erogato in quell'anno in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie è limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

     - l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e

     - l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

     Per gli anni successivi al 2005, non si applica l'obbligo della limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si riferiscano esclusivamente:

     - ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico e/o

     - ad uno o più dei pagamenti diretti che sono esclusi o che possono essere esclusi dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

     6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

     7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

     - in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

     - definisce il livello fino al quale l'aiuto complementare nazionale può essere erogato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

     - è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

     8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     9. Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

     Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIII e fino agli importi che vi figurano.

     L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

     Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

     10. La Lettonia può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

     La Lettonia può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIV e fino agli importi che figurano in tale allegato.

     L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

     La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

 

TITOLO IV TER [128]

Trasferimenti finanziari

 

     Art. 143 quinquies. Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone [129]

     A partire dall'esercizio 2007, un importo di 22 milioni di EUR, pari al 50 % della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

     Art. 143 sexies. Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco [130]

     A partire dall'esercizio 2010, un importo di 484 milioni di EUR, pari al 50 % della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per quanto concerne gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 2075/92 nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 144. Comitato di gestione dei pagamenti diretti.

     1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 145. Modalità di applicazione.

     Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

     a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;

     b) modalità di applicazione relative alla definizione dei criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;

     c) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative al ritiro e alla riassegnazione di diritti al premio inutilizzati di cui ai capitoli 11 e 12;

     d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente, delle terre agricole e dei prati, alle opzioni di cui al titolo III, capitoli 5 e 6, e alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nell'ambito del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE [131];

     d bis) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo IV bis, [132]

     d) ter modalità di applicazione relative all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico e relative ai pagamenti di cui ai capitoli 10 sexies e 10 septies; [133]

     e) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai quantitativi di sementi certificate e alle varietà riconosciute;

     f) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;

     g) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 52;

     h) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;

     i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis, qualora si applichino rispettivamente gli articoli 62 e 71 decies e, se del caso, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi, nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII [134];

     j) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;

     k) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;

     l) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;

     m) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;

     n) modalità di applicazione relative alla riduzione e all'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 e all'articolo 24, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;

     o) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 26;

     p) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

     q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capitoli 5 e 6. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario [135].

     r) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:

     al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 110 quater , paragrafo 3,

     alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo; [136]

     s) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità per il calcolo e/o per l'adeguamento dei diritti di pagamento, al fine di integrare nel regime l'aiuto alla produzione per il cotone, l'olio d'oliva, il tabacco e il luppolo. [137]

 

     Art. 146. Trasmissione di informazioni alla Commissione. [138]

     Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 5, 13, 42, 58, 71 quinquies e 71 sexies.

 

     Art. 147. Modifiche dei regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     1) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Repubblica ellenica presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori del Mar Egeo.

     Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001  per i produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo previsto nel paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

     4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità greche presentano una relazione sull'attuazione del programma.

     2) l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9

     1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Francia presenta alla Commissione in programmi per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo dei dipartimenti francesi d'oltremare.

     I programmi sono preparati ed attuati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica i programmi, fissa e aumenta l'importo previsto al paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

     4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità francesi presentano una relazione sull'attuazione dei programmi.

     3) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 è modificato come segue:

     a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 13

     1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo a Madera.

     Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti a Madera.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti a Madera alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

     4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.

     b) L'articolo 22, paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente:

     «2. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti.

     Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     3. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nelle Azzorre.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle Azzorre alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e del regolamento (CE) n. 1254/1999 per i premi alla vacca nutrice e delle relative quote delle riserve nazionali moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 le autorità della Repubblica portoghese possono aumentare il massimale per vacca nutrice per le Azzorre trasferendo i diritti al premio per vacca nutrice dal massimale nazionale. In questo caso l'importo corrispondente è trasferito dal massimale stabilito a norma dell'articolo 68, lettera a), punto i) al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

     4. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 3, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato al paragrafo 2, secondo comma.

     5. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.»;

     c) l'articolo 22, paragrafo 6 è abrogato.

     d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 23

     Per un periodo transitorio comprendente le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2004/2005, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti nell'articolo 9, lettera c) del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

     Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la ridistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

     La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi rispettivamente di 73 000 t, per il periodo dal 1999/2000 al 2003/2004 e di 61 500 t, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

     4) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 è modificato come segue:

     a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, il Regno di Spagna presenta alla Commissione un programma per il sostegno alle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole Canarie.

     Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nelle isole Canarie.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole Canarie alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

     4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità del Regno di Spagna presentano una relazione sull'attuazione del programma.

     b) L'articolo 6 è abrogato.

 

     Art. 148. Modifiche del regolamento (CEE) n. 1868/94.

     Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così modificato:

     1) è inserito l'articolo aggiunto seguente:

     «Articolo 4bis

     Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 178,31 EUR per tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

     Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

     Il prezzo minimo è adeguato a seconda del contenuto di fecola delle patate.»

     2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.»;

     3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, e che acquistano patate i cui produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

 

     Art. 149. Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è così modificato:

     1) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «per le colture proteiche:

     — 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/2005;».

     2) all'articolo 4, paragrafo 4, l'importo di «19 EUR/t» è sostituito da «24 EUR/t»;

     3) all'articolo 5:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Un supplemento di 313 EUR/ha del pagamento per superficie per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato II, entro il limite fissato nell'allegato III.»

     b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Un aiuto specifico di 93 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è concesso, limitatamente al numero di ettari indicato nell'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.»

 

     Art. 150. Modifiche del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è così modificato:

     1) all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la percentuale «20 %» è sostituita da «40 %»;

     2) all'allegato I, tabella concernente il premio speciale, la cifra per l'Austria è sostituita da «373 400»;

     3) all'allegato II, tabella concernente il premio per vacca nutrice, le cifre per l'Austria e il Portogallo sono sostituite rispettivamente da «375 000» e «416 539».

 

     Art. 151. Modifiche del regolamento (CE) n. 1673/2000.

     Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) “agricoltore”: l'agricoltore quale definito nell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

     b) Al paragrafo 3, i termini «regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003»;

     2) all'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo trattino, i termini «articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003».

 

     Art. 151 bis. Modifiche del regolamento (CE) n. 546/2002 [139]

     Il regolamento (CE) n. 546/2002 è modificato come segue:

     1) Agli articoli 1 e 2 e nell'allegato I «raccolti 2002, 2003, 2004» è sostituito con «raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005» .

     2) Il titolo della tabella II figurante nell'allegato II è sostituito con il testo seguente:

     «Limiti di garanzia per i raccolti 2003, 2004 e 2005» .

 

     Art. 151 ter. Modifica del regolamento (CE) n. 2075/92 [140]

     All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

     «- 3 % del premio per il raccolto 2005.»

 

     Art. 152. Modificazioni di altri regolamenti.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

     b) articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     c) articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

     d) titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92. Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2005; [141]

     e) articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71. Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2004 al raccolto 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento. [142]

 

     Art. 153. Abrogazioni.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

     2. Il regolamento (CE) n. 1017/94 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     3. Il regolamento (CE) n. 1577/96 e il regolamento (CE) n. 1251/1999 sono abrogati. Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.

     4. Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è abrogato a decorrere dal 1° maggio 2004. Tuttavia, gli articoli 2 bis e 11 del regolamento (CE) n. 1259/1999 e, ai fini dell'applicazione di tali articoli, l'allegato di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005. Inoltre gli articoli 3, 4, 5 e nella misura in cui si applichino detti articoli, l'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2004. Il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis di tale regolamento non si applica ai nuovi Stati membri. [143]

     4 bis . Il regolamento (CE) n. 1051/2001 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006. [144]

     4  ter . Il regolamento (CE) n. 1098/98 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad essere applicato sino al 31 dicembre 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento. [145]

     5. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 154. Disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato.

     Ove uno Stato membro applichi il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il 2003 è l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande;

     b) i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005;

     c) i capitoli 1 e 2 del titolo II del presente regolamento non si applicano agli importi erogati nell'ambito del regime semplificato durante la partecipazione al regime stesso;

     d) gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare una domanda per il pagamento unico fintantoché partecipano al regime semplificato. Qualora essi presentino una domanda a titolo del regime di pagamento unico, l'importo corrisposto nell'ambito del regime semplificato è incluso nell'importo di riferimento di cui all'articolo 37 del presente regolamento ed è calcolato e adattato in base al titolo III, capitolo 2 del presente regolamento.

 

          Art. 154 bis. Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri. [146]

     1. Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo.

 

     Art. 155 bis. [147]

     Entro il 31 dicembre 2009 , la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se necessario, di adeguate proposte.

 

     Art. 155. Altre disposizioni transitorie. [148]

     Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.

 

     Art. 156. Entrata in vigore e applicazione.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:

     a) Il titolo II, capitoli 4 e 5 si applica alle domande di pagamenti presentate in relazione all'anno civile 2005 e successivi. Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2 si applica alla domanda di pagamenti ai sensi del titolo IV, capitoli da 1 a 7, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     b) Il titolo IV, capitoli 1, 2, 3, 6, e l'articolo 149, si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

     c) Il titolo IV, capitoli 4, 5, 7 e l'articolo 150 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     d) Il titolo II, capitolo 1, l'articolo 20, il titolo III, il titolo IV, capitoli 8, 10, 11, 12 e 13 e l'articolo 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera d) che si applica dal 1° aprile 2003.

     e) Il titolo IV, capitolo 9 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

     f) Gli articoli 151 e 152 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 152, lettera a) che si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

     g) il titolo IV, capitolo 10 bis , si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 per il cotone seminato a partire da tale data; [149]

     h) il titolo IV, capitolo 10 ter si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. [150]

 

 

ALLEGATO I [151]

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1

 

Settore

Base giuridica

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*)

Pagamento unico per superficie

Titolo IV bis, articolo 143 ter, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Patate da fecola

Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamento supplementare

Seminativi in Finlandia e in talune regioni della Svezia

Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (**) (*****)

Aiuto specifico regionale per i seminativi

Sementi

Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (**) (*****)

Aiuto alla produzione

Seminativi

Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Ovini e caprini

Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (***) (*****)

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Carni bovine

Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (*****)

Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all’abbattimento (***), pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Legumi da granella

Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (*****)

Aiuto alla superficie

Particolari tipi di colture e produzione di qualità

Articolo 69 del presente regolamento (****)

 

Foraggi essiccati

Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento (*****)

 

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR

Olio di oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Bachi da seta

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Titolo IV, capitolo 10 quater, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Titolo IV, capitolo 10 sexies del presente regolamento (*****)

Titolo IV bis, articolo 143 ter bis del presente regolamento

Pagamenti disaccoppiati

Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinata alla produzione di zucchero

Titolo IV, capitolo 10 septies del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Posei

Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (******)

Pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Cotone

Titolo IV, capitolo 10 bis, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

 

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell’allegato VI sono inclusi nell’allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.

(**) In caso di applicazione dell’articolo 70.

(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68 o 68 bis.

(****) In caso di applicazione dell’articolo 69.

(*****) In caso di applicazione dell’articolo 71.

(******) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1

 

 

ALLEGATO II [152]

Massimali nazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 2

 

 

(milioni di euro)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danimarca

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Germania

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecia

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spagna

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francia

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irlanda

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italia

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portogallo

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [153]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V [154]

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

 

Settore

Base giuridica

Note

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Misure agroambientali

Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Silvicoltura

Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Foraggi essiccati

Articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 603/95

Aiuto alla produzione

Limoni destinati alla trasformazione

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96

Aiuto alla produzione

Pomodori da trasformazione

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla produzione

Vino

Articoli da 11 a 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999

Aiuto alla ristrutturazione

 

 

ALLEGATO VI [155]

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all’articolo 33

 

Settore

Base giuridica

Note

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (*) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Patate da fecola

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola

Legumi da granella

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96

Aiuto alla superficie

Riso

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95

Aiuto alla superficie

Sementi (*)

Articolo 3 del regolamento (CEE) cn. 2358/71

Aiuto alla produzione

Carni bovine

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all’abbattimento, pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (**)

Carni ovine e caprine

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90

Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Foraggi essiccati

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95

Premio per i prodotti trasformati (applicato conformemente all’allegato VII, lettera D, del presente regolamento)

Cotone

Paragrafo 3 del protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione della Grecia

Sostegno grazie al pagamento per il cotone non sgranato

Olio di oliva

Articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Tabacco

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

 

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Regolamento (CE) n. 1260/2001

Sostegno al mercato per i produttori di barbabietole o di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

 

(*) Salvo in caso di applicazione dell’articolo 70.

(**) A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell’articolo 62.

 

 

ALLEGATO VII [156]

 

     (Omissis)

 

     K. Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria [157]

     1. Gli Stati membri determinano l’importo da includere nell’importo di riferimento di ciascun agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e, nel caso dei nuovi Stati membri a decorrere dalla campagna 2004/2005, fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Per quanto riguarda le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2006/2007 i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 2038/1999 e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. Qualora la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 in uno Stato membro superi il massimale espresso in migliaia di euro riportato nella tabella 1 qui di seguito, l’importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

     Tabella 1 [158]

     Massimali per gli importi da includere nell’importo di riferimento degli agricoltori

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

2006

2007

2008

2009 e anni successivi

Belgio

47 429

60 968

74 508

81 752

Repubblica ceca

27 851

34 319

40 786

44 245

Danimarca

19 314

25 296

31 278

34 478

Germania

154 974

203 607

252 240

278 254

Grecia

17 941

22 455

26 969

29 384

Spagna

60 272

74 447

88 621

96 203

Francia

152 441

199 709

246 976

272 259

Irlanda

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Lettonia

4 219

5 164

6 110

6 616

Lituania

6 547

8 012

9 476

10 260

Ungheria

26 105

31 986

37 865

41 010

Paesi Bassi

41 743

54 272

66 803

73 504

Austria

18 971

24 487

30 004

32 955

Polonia

99 135

122 906

146 677

159 392

Portogallo

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovacchia

11 813

14 762

17 712

19 289

Finlandia

8 255

10 332

12 409

13 520

Svezia

20 809

26 045

31 281

34 082

Regno Unito

64 340

80 528

96 717

105 376

 

     3. In deroga al punto 2, se nel caso della Finlandia, dell’Irlanda, del Portogallo, della Spagna e del Regno Unito la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 supera la somma dei massimali stabiliti per lo Stato membro in questione nella tabella 1 e nella tabella 2, riportata qui di seguito, l’importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

     Tabella 2

     Importi supplementari annuali addizionali da includere nella somma degli importi di riferimento degli agricoltori durante i quattro anni del periodo 2006-2009

 

 

(migliaia di euro)

Stato membro

Importi supplementari

Spagna

10 123

Irlanda

1 747

Portogallo

611

Finlandia

1 281

Regno Unito

9 985

 

     Tuttavia gli Stati membri di cui al primo comma possono trattenere fino al 90 % dell’importo che figura nella tabella 2 del primo comma e utilizzare i relativi importi ai sensi dell’articolo 69. In tal caso non si applica la deroga di cui al primo comma.

     4. Ciascuno Stato membro calcola il numero di ettari di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a) in proporzione all’importo determinato conformemente al punto 1 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori scelti a tal fine in base al numero di ettari di barbabietole da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria dichiarati dagli agricoltori nel corso del periodo rappresentativo stabilito ai sensi del punto 1.

 

 

ALLEGATO VIII [159]

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e anni successivi

Belgio

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grecia

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Spagna

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francia

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portogallo

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Finlandia

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849

 

 

ALLEGATO VIII bis [160]

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

anni successivi

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189

 

 

ALLEGATO IX

Elenco dei seminativi di cui all'articolo 66

 

Codice NC

Descrizione

I. CEREALI

 

1001 10 00

Frumento (grano) duro

1001 90

Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo

1004 00 00

Avena

1005

Granturco

1007 00

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

0709 90 60

Granturco dolce

II. SEMI OLEOSI

 

1201 00

Fave di soia

ex 1205 00

Semi di ravizzone o di colza

ex 1206 00

10 Semi di girasole

III. PROTEICHE

 

0713 10

Piselli

0713 50

Fave e favette

ex 1209 29 50

Lupini dolci

IV. LINO

 

ex 1204 00

Semi di lino (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (Linum usitatissimum L.)

V. CANAPA

 

ex 5302 10 00

Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa L.)

 

 

ALLEGATO X [161]

Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 74

 

     GRECIA

     «Nomoi» (prefetture) delle seguenti regioni

     Grecia Centrale

     Peloponneso

     Isole Ionie

     Tessaglia

     Macedonia

     Isole Egee

     Tracia

     SPAGNA

     Province

     Almeria

     Badajoz

     Burgos

     Cadice

     Cordoba

     Granada

     Huelva

     Jaen

     Málaga

     Navarra

     Salamanca

     Siviglia

     Toledo

     Zamora

     Zaragoza

 

     AUSTRIA

     Pannonia

     1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (Zone delle camere dell'agricoltura territoriali)

     2046 Tulinerfeld-Klosterneuburg

     2054 Baden

     2062 Bruck/Leitha-Schwechat

     2089 Baden

     2101 Gänserndorf

     2241 Hollabrunn

     2275 Tulinerfeld-Klosterneuburg

     2305 Korneuburg

     2321 Mistelbach

     2330 Krems/Donau

     2364 Gänserndorf

     2399 Mistelbach

     2402 Mödling

     2470 Mistelbach

     2500 Hollabrunn

     2518 Hollabrunn

     2551 Bruck/Leitha-Schwechat

     2577 Korneuburg

     2585 Tulinerfeld-Klosterneuburg

     2623 Wr. Neustadt

     2631 Mistelbach

     2658 Gänserndorf

     2. Gebiete der Bezirksreferate (Zone delle sezioni territoriali)

     3018 Neusiedl/See

     3026 Eisenstadt

     3034 Mattersburg

     3042 Oberpullendorf

     3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (Zone della Camera dell'agricoltura)

     1007 Vienna.

 

     FRANCIA

     Regioni

     Midi-Pyrénées

     Provence-Alpes — Côte d'Azur

     Languedoc-Roussillon

     Dipartimenti (*)

     Ardèche

     Drôme

 

     ITALIA

     Regioni

     Abruzzo

     Basilicata

     Calabria

     Campania

     Lazio

     Marche

     Molise

     Umbria

     Puglia

     Sardegna

     Sicilia

     Toscana

 

     PORTOGALLO

     Distretti

     Santarem

     Lisbona

     Setubal

     Portalegre

     Evora

     Beja

     Faro.

 

     CIPRO

 

     UNGHERIA

     Regioni

     Dél Dunamenti síkság

     Dél-Dunántúl

     Közép-Alföld

     Mezőföld

     Berettyo-Kőrös-Maros vidéke.

     Györi medence

     Hajdúság

 

(*) Ciascuno di questi dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni sopra elencate.

 

 

ALLEGATO XI [162]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI bis [163]

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3 (milioni di EUR)

 

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

anni successivi

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

 

 

ALLEGATO XI ter [164]

Superfici di base nazionale a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

 

 

Superficie di base (ha)

Rese di riferimento (t/ha)

Repubblica ceca

2 253 598

4,20

Estonia

362 827

2,40

Cipro

79 004

2,30

Lettonia

443 580

2,50

Lituania

1 146 633

2,70

Ungheria

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polonia

9 454 671

3,00

Slovenia

125 171

5,27

Slovacchia

1 003 453

4,06

 

 

ALLEGATO XII [165]

 

     Tabella 1: Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

     (Omissis)

     Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

     l'importo massimo dei pagamenti diretti nazionali complementari che può essere concesso nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali dei pagamenti complementari settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

 

     Tabella 2: Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIII [166]

Aiuti di Stato a Cipro

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIV [167]

Aiuti di Stato in Lettonia

 

     (Omissis)

 


[1] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94.

[2] Trattino inserito dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[3] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[4] Lettera aggiunta dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[7] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 21/2004.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[12] Trattino inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[14] Comma così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 21/2004.

[15] Per una deroga al presente paragrafo circa l’anno 2004, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1540/2004.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[18] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[21] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[22] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[23] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[24] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94.

[25] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[26] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[27] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004. Per una deroga alle disposizioni del presente articolo, vedi l’art. 2 del regolamento (CE) n. 394/2005.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 953/2006.

[29] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[30] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[31] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94.

[32] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[33] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[34] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[36] Lettera già sostituita dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 247/2006 e così ulteriormente sostituita dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

[37] Paragrafo già modificato dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 247/2006 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

[38] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[39] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 247/2006 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

[40] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[41] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[42] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[43] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[44] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[45] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[46] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[47] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[48] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[49] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[50] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[51] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[52] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[53] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[54] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[55] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[56] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[57] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[58] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, che ha aggiunto l’intero capitolo 6.

[59] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[60] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[61] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[62] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[63] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[64] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[65] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[66] Tabella così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[67] Articolo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[68] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[69] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n 2217/2004.

[70] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n 2217/2004.

[71] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[72] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[73] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94.

[74] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[75] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[76] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 65 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

[77] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[78] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004. Per l'annullamento del presente capitolo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 7 settembre 2006, procedimento C-310/04.

[79] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[80] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[81] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[82] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[83] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[84] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[85] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[86] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[87] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[88] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[89] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1156/2006.

[90] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[91] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[92] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[93] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[94] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1156/2006.

[95] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[96] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[97] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[98] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[99] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[100] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[101] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[102] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[103] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[104] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[105] Paragrafo così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 21/2004.

[106] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[107] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[108] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[109] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[110] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[111] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[112] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[113] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[114] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[115] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[116] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[117] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[118] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[119] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[120] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[121] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[122] Titolo inserito dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[123] Articolo inserito dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[124] Articolo inserito dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[125] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[126] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[127] Articolo inserito dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[128] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[129] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[130] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[131] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[132] Lettera inserita dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[133] Lettera inserita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[134] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[135] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[136] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[137] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[138] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[139] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[140] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[141] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[142] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[143] Paragrafo così modificato dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[144] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[145] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[146] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[147] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[148] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[149] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[150] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[151] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004, modificato dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2183/2005, sostituito dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 247/2006, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006 e dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

[152] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[153] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[154] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004.

[155] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004, sostituito dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 247/2006, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006 e dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

[156] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2183/2005.

[157] Parte aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006.

[158] Tabella così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1156/2006.

[159] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1156/2006.

[160] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 319/2006 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1156/2006.

[161] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[162] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004 n. L 94.

[163] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[164] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[165] Allegato aggiunto dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[166] Allegato aggiunto dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.

[167] Allegato aggiunto dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel testo stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 2004.