§ 98.1.28392 - D.L. 28 aprile 1993, n. 131 .
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/04/1993
Numero:131


Sommario
Art. 1.  Prodotti soggetti ad accise - Definizioni
Art. 2.  Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa
Art. 3.  Accertamento, liquidazione e pagamento
Art. 4.  Regime del deposito fiscale
Art. 5.  Abbuoni per perdite e cali
Art. 6.  Circolazione di prodotti soggetti ad accisa
Art. 7.  Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
Art. 8.  Operatore professionale
Art. 9.  Rappresentante fiscale
Art. 10.  Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro
Art. 11.  Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
Art. 12.  Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
Art. 13.  Prodotti muniti di contrassegno fiscale
Art. 14.  Rimborso dell'accisa
Art. 15.  Esenzioni
Art. 16.  Regimi particolari
Art. 17.  Prodotti soggetti ad accise
Art. 18.  Fatto generatore dell'accisa
Art. 19.  Definizione di stabilimento di produzione
Art. 20.  Impieghi agevolati
Art. 21.  Birra
Art. 22.  Vino
Art. 23.  Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
Art. 24.  Prodotti intermedi
Art. 25.  Alcole etilico
Art. 26.  Esenzioni
Art. 27.  Prodotti soggetti ad accisa
Art. 28.  Aliquote
Art. 29.  Criteri generali
Art. 30.  Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio
Art. 31.  Mutua assistenza per recupero crediti
Art. 32.  Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
Art. 33.  Disposizioni transitorie
Art. 34.  Adeguamenti alla normativa comunitaria
Art. 35.  Soppressione di imposte
Art. 36.  Modificazione di talune aliquote
Art. 37.  Operazioni intracomunitarie
Art. 38.  Acquisti intracomunitari
Art. 39.  Effettuazione dell'acquisto intracomunitario
Art. 40.  Territorialità delle operazioni intracomunitarie
Art. 41.  Cessioni intracomunitarie non imponibili
Art. 42.  Acquisti non imponibili o esenti
Art. 43.  Base imponibile ed aliquota
Art. 44.  Soggetti passivi
Art. 45.  Detrazione
Art. 46.  Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
Art. 47.  Registrazione delle operazioni intracomunitarie
Art. 48.  Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
Art. 49.  Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
Art. 50.  Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
Art. 51.  Disposizioni relative ai produttori agricoli
Art. 52.  Cessioni a viaggiatori
Art. 53.  Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Art. 54.  Sanzioni
Art. 55.  Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
Art. 56.  Norme applicabili
Art. 57.  Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 58.  Operazioni non imponibili
Art. 59.  Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
Art. 60.  Disposizioni transitorie
Art. 61.  Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.
Art. 62.  Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
Art. 63.  Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
Art. 64.  Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
Art. 65.  Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso
Art. 66.  Modificazioni di disposizioni agevolative
Art. 33.  -- 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e [...]
Art. 67.  Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
Art. 68.  Modifiche alla tabella allegata alla legge 20 ottobre 1991, n. 358
Art. 69.  Entrata in vigore


§ 98.1.28392 - D.L. 28 aprile 1993, n. 131 [1].

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

(G.U. 1 maggio 1993, n. 100-bis)

 

Titolo I

 

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCH ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

 

Capo I

 

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTISOGGETTI AD ACCISE

 

     Art. 1. Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

     1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

     2. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

     b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

     c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

     d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

     e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

     f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

     3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'art. 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Bsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

 

          Art. 2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

     1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

     2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

     a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'art. 5;

     b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

     c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

     3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

 

          Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento

     1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

     2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

     3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

 

          Art. 4. Regime del deposito fiscale

     1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

     2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

     3. Il depositario autorizzato è obbligato:

     a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

     b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

     c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

     d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

     4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

     5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

 

          Art. 5. Abbuoni per perdite e cali

     1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

     3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

 

          Art. 6. Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

     1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8.

     2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

     3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

     4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

     5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14.

     7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 7. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

     1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

     a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

     b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

     c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

     d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

     e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

     2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

 

          Art. 8. Operatore professionale

     1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

     2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

     3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

     4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

     5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'art. 27, comma 1.

 

          Art. 9. Rappresentante fiscale

     1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

     2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

     a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

     b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

     c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

     3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

          Art. 10. Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

     1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

     2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

     3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

     4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.

 

          Art. 11. Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

     1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

     2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

     a) sigarette, 800 pezzi;

     b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;

     c) sigari, 200 pezzi;

     d) tabacco da fumo, 1 kg;

     e) bevande spiritose, 10 litri;

     f) prodotti intermedi, 20 litri;

     g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

     h) birra, 110 litri.

     3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

 

          Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

     1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

     2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

     3. La disposizione di cui all'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

 

          Art. 13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale

     1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

     2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

     3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.

 

          Art. 14. Rimborso dell'accisa

     1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

     2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'art. 13, nonchè le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

 

          Art. 15. Esenzioni

     1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

     a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

     b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

     c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, diverse da quelle nazionali, nonchè alle forze armate di cui all'art. 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;

     d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

     2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

 

          Art. 16. Regimi particolari

     1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

     2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

     3. Sono esenti dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

     4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee L 106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

 

Capo II

 

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

 

          Art. 17. Prodotti soggetti ad accise

     1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

     a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per 1.000 litri;

     b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1.000 litri;

     c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

     1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;

     2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;

     d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69): lire 625.620 per 1.000 litri;

     e) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 kg (1):

(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

     1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 kg;

     f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

     1) per autotrazione: lire 477.420 per 1.000 kg;

     2) per combustione: lire 245.000 per 1.000 kg (2);

(2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

     g) gas metano (codice NC 2711 29 00):

     1) per autotrazione: aliquota zero;

     2) per combustione:

     usi civili: lire 258 al mc (3), (4), (5);

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi i gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: usi di cui alla tariffa T1 ed usi di cui alla tariffa T2, fino a 250 mc annui: esenzione; usi civili: lire 164 al mc.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

 

     usi industriali compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione: lire 20 al mc (6).

(6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, e nelle attività artigianali ed agricole.

     2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

     a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

     b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

     c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

     d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

     e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

     f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

     g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

     h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

     i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

     l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

     m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

     n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

     3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, per quantitativi eccedenti il contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per la tassazione del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1993, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

     4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

     5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura Combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

     6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

 

          Art. 18. Fatto generatore dell'accisa

     1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

     a) quando si verificano i casi previsti nell'art. 17, commi 2 e 3;

     b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

     2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

     3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione

     1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti “a trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

     2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

     3. Non si considera produzione di oli minerali.

     a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

     b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

     c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

 

          Art. 20. Impieghi agevolati

     1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

     3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A), n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Capo III

 

STRUTTURA E ALIQUOTA DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

 

          Art. 21. Birra

     1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

     2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

 

          Art. 22. Vino

     1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

     2. Si intendono per:

     a) “vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     b) “vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

     1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di “fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

     3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

 

          Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

     1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

     2. Si intendono per:

     a) altre bevande fermentate “tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente art. 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'art. 21, che abbiano:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

     b) altre bevande fermentate “gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codice 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 22, che soddisfano le seguenti condizioni;

     1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di “fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

     3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

     3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

 

          Art. 24. Prodotti intermedi

     1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

     2. Si intendono per “prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, è considerata “prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonchè qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

 

          Art. 25. Alcole etilico

     1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

     2. Per alcole etilico si intendono:

     a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

     b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

     c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

     3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

     4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovraimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'art. 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

 

          Art. 26. Esenzioni

     1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

     a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

     b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

     c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

     d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

     e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

     f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

     g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole pur per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

     h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

     i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

     2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.

     3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1966, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

 

Capo IV

 

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

 

          Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa

     1. Sono considerati tabacchi lavorati:

     a) i sigari e i sigaretti;

     b) le sigarette;

     c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo.

     2. All'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:” c) il tabacco da fumo:1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;2) gli altri tabacchi da fumo";

     b) nel secondo comma, lettera c), dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: “2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".

     3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole “per i generi importati" sono sostituite dalle parole “per i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi".

     4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

     5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il “Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, salvo, per quanto concerne il regime di circolazione, i compiti di vigilanza attribuiti agli uffici tecnici di finanza, nonchè di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

     7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonchè dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

 

          Art. 28. Aliquote

     1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite come segue:

     a) sigarette 57 per cento;

     b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;

     c) sigari e sigaretti altri 46 per cento;

     d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento;

     e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

     f) tabacco da fiuto24,78 per cento.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

     a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

     b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

     c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

     d) prodotti riutilizzati dal produttore.

 

Capo V

 

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

 

          Art. 29. Criteri generali

     1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

     a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

     b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

     1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

     2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

     c) l'immissione al consumo si verifica:

     1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

     2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

     3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

     d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

     e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesi dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

     3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

     4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

     5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

     7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

     8. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse. I soggetti che effettuano la prima immissione in consumo dei predetti sacchetti di plastica di produzione nazionale, di provenienza comunitaria o di importazione devono essere iscritti ad un consorzio obbligatorio, le cui quote associative devono essere determinate in relazione alle quantità annue immesse in consumo da ciascun consorziato.

     9. La prima immissione in consumo si verifica:

     a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

     b) per i prodotti di provenienza comunitaria, nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'IVA la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro della Comunità economica europea, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

     c) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

     10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del consorzio obbligatorio ed i criteri di determinazione delle quote associative che devono affluire all'entrata dello Stato. In sede di prima applicazione l'ammontare complessivo delle quote associative dovrà essere pari al gettito del tributo soppresso.

     11. I soggetti che immettono in consumo sacchetti di plastica senza essere iscritti al consorzio obbligatorio o senza aver ottemperato agli obblighi contributivi sono assoggettati, indipendentemente dal pagamento della quota dovuta, ad una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della quota associativa.

 

          Art. 30. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

     1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

     2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

     3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'art. 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

     4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 18, comma 2.

     5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

     6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

     7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

     8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 31. Mutua assistenza per recupero crediti

     1. Il primo comma dell'art. 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:

     a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

     b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;

     c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione;

     d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

     e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".

 

          Art. 32. Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

     1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

     2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

     3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

     4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

     5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

          Art. 33. Disposizioni transitorie

     1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

     2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

     3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

     4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

     5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'art. 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

     6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34. Adeguamenti alla normativa comunitaria

     1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 35. Soppressione di imposte

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

     a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

     b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

     c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

     f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

     g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

     h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

     i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

     2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

     3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

     4. Per il rimborso della imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, si applica l'art. 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, nella misura che risulta dalla bolletta di importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo, e ai fini del rimborso non si tiene conto della quota parte di giacenze eccedente il 20 per cento del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Il rimborso può essere accordato con la concessione di un credito d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

     5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

     6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 maggio 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

     7. Sulle giacenze di oli da semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. Gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio istanza di rimborso a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata.

     8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.

 

Titolo II

 

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I

 

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

 

          Art. 36. Modificazione di talune aliquote

     1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 36) è sostituito dal seguente: ”36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".

     2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

     “24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al n. 21), nonchè quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

     39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);".

     3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

     a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

     b) i numeri 24), 80), 103) e 104) sono sostituiti dai seguenti: “24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03); 80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manufatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; 104) noli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;";

     c) sono aggiunti i seguenti numeri: “127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali; 127-nonies) prestazioni di trasporto aereo di persone; 127-decies) cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli".

     4. Al n. 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “a lire 6.000 nette", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle altre: “a lire 10.000 nette".

     5. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

     a) per le cessioni e le importazioni di:

     1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

     2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

     3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

     4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

     5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

     6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

     7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

     8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

     9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);

     10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

     11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

     12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

     13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

     15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

     16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

     b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

     1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

     2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

     3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

     6. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (VV. DD. 72.13; 72.14.20; 72.15; 73.14).

     7. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     8. Al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole “ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole “per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento".

     9. All'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonchè per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;";

     b) la lettera e-bis) è abrogata.

     10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'art. 10:

     1) il n. 6 è sostituito dal seguente: “6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";

     2) il n. 18) è sostituito dal seguente: “18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";

     b) Nell'art. 19, al quarto comma, le parole: “di quelle indicate ai numeri 6, 10, e 11 dell'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: “di quelle indicate al n. 11 dell'art. 10”.

     11. Per le cessioni allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'art. 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

     12. Le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

     13. Il termine di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga delle agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste nell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1993.

     14. All'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".

     15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

 

Capo II

 

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

          Art. 37. Operazioni intracomunitarie

     1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

          Art. 38. Acquisti intracomunitari

     1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

     3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

     a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

     b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

     c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

     d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

     e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

     4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

     5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

     a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

     b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

     c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

     d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

     6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

     7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

     8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

          Art. 39. Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

     1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

     2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

 

          Art. 40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie

     1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

     2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

     3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

     4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

     a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

     5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

     6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

     7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

     8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

     9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonchè le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

 

          Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili

     1. Costituiscono cessioni non imponibili:

     a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

     b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di un altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

     c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

     2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

     a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

     b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

     c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

     3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

     4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè le prestazioni di servizi indicate nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

          Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti

     1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto.

     2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

 

          Art. 43. Base imponibile ed aliquota

     1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

     2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

     3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

     4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 44. Soggetti passivi

     1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

     a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

     b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

     3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonchè alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.

     4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 45. Detrazione

     1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

 

          Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

     1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonchè dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, rese ai soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

     2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

     3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

     4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

     5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), o committente delle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve emettere entro lo stesso mese in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

          Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie

     1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'art. 23 dello stesso decreto.

     2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

     3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

     4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

 

          Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

     1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

     2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'art. 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto art. 28.

 

          Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

     1. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

     3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

 

          Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

     1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

     2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

     3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

     4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

     5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art. 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonchè la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

     7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

     8. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonchè le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.

 

          Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli

     1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 2, e dell'art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

     2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'art. 41, dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art. 34, come modificato dall'art. 66, comma 7, lettera b), del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'art. 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

 

          Art. 52. Cessioni a viaggiatori

     1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

     1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera e), nonchè le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

     3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonchè ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

     4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

     5. Nel comma 1 dell'art. 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “formalità doganali" sono inserite le seguenti: “o a quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131".

 

          Art. 54. Sanzioni

     1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'art. 47, nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'art. 47, comma 2.

     2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

     3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

     4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3, si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

     5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

     6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

     8. Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

 

          Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

     1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

 

          Art. 56. Norme applicabili

     1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Capo III

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

          Art. 57. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A) nell'art. 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     “Agli effetti del presente decreto:

     a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

     b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

     1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

     2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

     4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

     c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";

     B) nell'art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole “all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole “fuori del territorio della Comunità economica europea";

     C) nell'art. 8, primo comma, lettera b), le parole: “nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: “nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: “che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: “o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: “inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: “o a quella diretta a scambi intracomunitari";

     D) nell'art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";

     E) nell'art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";

     F) l'art. 38-quater è sostituito dal seguente: “Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). -- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'art. 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25.";

     G) Nell'art. 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";

     H) l'art. 67 è sostituito dal seguente:Art. 67 (Importazioni). -- 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'art. 7, primo comma, lettera b):a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare; e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a). 2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.";

     I) nell'art. 68 la lettera e) è soppressa;

     L) nell'art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";

     M) nell'art. 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole “o dall'importatore" sono aggiunte le parole “ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole “o importatori" sono aggiunte le parole “ovvero agli acquirenti intracomunitari";

     N) nell'art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole “L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole “o l'acquisto intracomunitario".

     2. Le operazioni di cui all'art. 40, comma 9, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'art. 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 58. Operazioni non imponibili

     1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

     2. Salvo quanto previsto nell'art. 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

 

          Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

     1. Le disposizioni dell'art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

     2. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     “La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".

 

          Art. 60. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

     2. In deroga al comma 1 e all'art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

     3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

     4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

     a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

     b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

     c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dello Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

     5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

     6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'art. 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

Titolo III

 

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

Capo I

 

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

 

          Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.

     1. Gli articoli 4, 75 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Art.

Indicazioni degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in lire

Note

4

1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

 

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cencelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).

a) atto costitutivo

500.000

2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciale i cui beni immobili sono destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assembleee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile

250.000

 

 

2. Iscrizioni nel regisstro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica di- versi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2601 del codice civile

250.000

 

 

75

1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:

 

1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.

a) per l'iscrizione:

 

 

 

1) quota iscrizione

120.000

 

 

2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti

500.000

 

 

3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 101.001 e 500.000 abitanti

1.000.000

 

 

4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 abitanti

2.000.000

 

 

3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti

4.000.000

 

 

b) annuale

La stessa di cui alla lettera a)

 

 

2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):

 

 

 

a) per l'iscrizione

120.000

 

 

b) annuale

120.000

 

 

88

1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

 

 

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni:

 

1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

250.000

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche me- diante raccomandata nel termine stabilito per la presen- tazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

 

b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):

 

 

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

100.000

 

 

 

 

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

 

 

 

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministra- zione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

 

     2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'art. 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

 

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

     1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 8, le parole: “1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 1994";

     b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

     c) nel comma 13-bis, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole “di cui alle lettere a) e b) del comma 1", sono aggiunte le seguenti: “ovvero al comma 20";

     d) il comma 23 è sostituito dal seguente: “23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

     e) nel comma 27, le parole “1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 1994".

     2. I compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78.

     3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     4. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".

     5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Resta fermo l'obbligo di trasmettere ai sostituti d'imposta il risultato contabile della liquidazione delle predette dichiarazioni nei termini previsti dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

     6. Nell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: “tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° e il 30 settembre di ciascun anno".

     7. All'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";

     b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: “I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".

     8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

     9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. Le disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

     11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3-bis dell'art. 1 è soppresso;

     b) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 è soppresso;

     c) dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente: “2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.".

     12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria né ordini professionali, il parere di cui all'art. 11-bis, comma 3, del terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo art. 11-bis, comma 3.

     13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'art. 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     14. La disposizione di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

     15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonchè di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

     17. Il termine previsto dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

     18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole “31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: “20 giugno 1993";

     b) nell'art. 5, comma 1, le parole “31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: “20 giugno 1993".

     19. Nell'art. 62-bis, i commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 5, comma 6, del predetto decreto-legge n. 16 del 1993, le parole: “31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: “20 giugno 1993".

     20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa.

     21. I provvedimenti previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

 

          Art. 63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici

     1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

     3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Non sono altresì tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. L'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera L. 5.000. Non ricorre l'obbligo della denuncia e l'imposta non è dovuta nei casi di utilizzazione di suolo pubblico per la cartellonistica pubblicitaria e per i passi carrai.";

     b) all'art. 7, comma 1, le parole da “nel termine" fino a “comma 2" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.".

     5. Le denunce di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 4 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

     6. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con nuovi immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni assegnatarie o consegnatarie ed il Consiglio superiore delle finanze provvede:

     a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti;

     b) a sdemanializzare i beni di cui alla lettera a), se demaniali;

     c) a fissare le condizioni a cui procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

     d) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera c).

     7. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

     “Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".

 

          Art. 64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

     1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".

     2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: “in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: “in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata".

     3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

     4. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto.

 

          Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

     1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 4, del presente decreto.

     2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

     a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

     1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

     b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

     1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     c) motocicli:

     1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;

     2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.

     3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

     4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

     5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che ne attesti la installazione successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.

     6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o all'atto della effettiva messa in acqua. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

     7. Il comma 2-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, comunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

     8. La tassa di cui al comma 4 dell'art. 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 giugno.

     9. Al comma 3 dell'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.".

 

          Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative

     1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

     2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

     3. L'imposta fissa di registro di cui all'art. 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonchè l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

     4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonchè l'art. 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

     5. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè l'art. 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     6. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). -- 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

     a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

     b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

     c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

     2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.".

     7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 33 è sostituito dal seguente: “     Art. 33. -- 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività: a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

     b) nell'art. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture.";

     2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

     3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società di mutua assicurazione e alle altre imprese, anche individuali che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume d'affari superiore ai 360 milioni di lire compresi i conferimenti di prodotti e strutture associative. Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8, lettere a) e b), dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonchè le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";

     c) nell'art. 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e).".

     8. Gli interessi di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

     9. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

     10. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

     11. La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

     12. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 11 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     13. All'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole “di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: “di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".

     14. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

     15. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare la maggiori entrate previste dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

          Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

     1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e sostituita dalla seguente:

     “c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".

     2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'art. 41, lettera b-bis), introdotta dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'art. 81, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli atti sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

     3. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

     4. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

     5. Le modificazioni introdotte all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

     7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

     8. La disposizione dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'art. 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.

     9. All'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: “e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.”.

 

          Art. 68. Modifiche alla tabella allegata alla legge 20 ottobre 1991, n. 358

     1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: “Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.".

     2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:

     a) nella qualifica di “dirigente superiore" del ruolo amministrativo:

     1) la funzione “direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di “direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";

     2) la funzione “direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di “direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";

     3) dopo la funzione “capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di “Ispettore generale regionale e compartimentale";

     b) nella qualifica di “primo dirigente" del ruolo amministrativo:

     1) la funzione “direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di “direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";

     2) la funzione “ispettore capo" è sostituita con quella di “ispettore capo regionale e compartimentale";

     c) nella qualifica di “dirigente superiore" del ruolo tecnico:

     1) la funzione “direttore regionale" è sostituita con quella di “direttore compartimentale";

     2) la funzione “direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di “direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";

     3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";

     d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico:

     1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni centrali" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";

     2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";

     3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".

     3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

 

          Art. 69. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A - IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA,SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impiego

Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per il riscaldamento

esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)

esenzione

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)

esenzione

4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa

11% aliquota normale

5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci

30% aliquota normale

6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce

20% aliquota normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

 

7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

esenzione

8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

esenzione

9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

30% aliquota normale

10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione

30% aliquota normale

11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

esenzione

12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1:

 

— metano e gas di petrolio liquefatti

esenzione

— gasolio

L. 23.800 per 1.000 l

— olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

L. 28.400 per 1.000 kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:

 

— gasolio

L. 840 per 1.000 l

— olio combustibile

L. 1.000 per 1.000 kg

— oli minerali greggi, naturali

L. 2.500 per 1.000 kg

L'agevolazione è accordata:

 

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

 

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per l'autoproduzione di energia elettrica a vapore.

 

c) agli olii minerali impiegati in impianti petrolchiòici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

 

13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone

50% aliquota normale

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:

 

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

 

14. Azionamento della autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza di vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto.

50% aliquota normale

Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione ai parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

 

15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare

esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtà di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

 


[1]   Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 ottobre 1993, n. 427, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.