§ 98.1.26770 - Legge 26 novembre 1992, n. 461.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1992
Numero:461


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.26770 - Legge 26 novembre 1992, n. 461.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

(G.U. 28 novembre 1992, n. 281)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394.

     All'art. 1:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.

     3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza";

     al comma 4, le parole: "Per i soggetti che possiedono" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi".

     All'art. 2:

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. L'imposta di cui all'art. 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. -1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni” .