| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 17. Calamità naturali | 
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione | 
| Data: | 22/12/1980 | 
| Numero: | 875 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti [...] | 
§ 17.2.7C - Legge 22 dicembre 1980, n. 875.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
(G.U. 24 dicembre 1980, n. 351)
     Il 
     all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del 
     all'articolo 2, nel primo comma le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del 
     all'articolo 3, nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del 
     all'articolo 4, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del 
all'articolo 5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.";
     all'articolo 7, nel primo comma, le parole: "previsto dall'art. 4 del 
     all'articolo 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del 
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10.
     I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del 
dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
"Art. 10 bis.
     Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del 
     all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole: "a norma dell'art. 4 del 
     all'articolo 12, le parole: "a norma dell'art. 4 del 
dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12 bis.
Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti.";
     all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del 
all'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della