§ 69.3.7 - Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:07/01/1929
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Artt. 2. - 8. 
Art. 9.      Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita [...]
Art. 10.      Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora [...]
Artt. 11. - 12. 
Art. 13.      Per le contravvenzioni punibili con la sola pena della sanzione amministrativa, non superiore nel massimo a lire 50.000, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della [...]
Art. 14.      Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta
Art. 22.      Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale
Art. 25.      Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal codice di commercio e di quelli altri che, [...]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.      L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta
Art. 31.      1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza
Art. 32.      Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengono a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della [...]
Art. 33.      Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di [...]
Art. 34.      Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e [...]
Art. 35.      Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria [...]
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41.      L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto
Art. 42. 
Art. 43.      L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46.      Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione
Art. 47.      E' in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garanzia, una somma da determinarsi [...]
Art. 48.      L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge
Art. 49.      Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le [...]
Art. 50.      Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti
Art. 51.      Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo ne dà [...]
Art. 52.      Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non può essere più eseguito, nè è ammessa alcuna nuova domanda di oblazione
Art. 53.      Il dibattimento è rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero [...]
Art. 54.      Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli artt. 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni
Art. 55. 
Art. 56. 
Artt. 57.  - 59.
Artt. 60. -  63.


§ 69.3.7 - Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

(G.U. 14 gennaio 1929, n. 11)

 

 

Titolo I

DELLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE IN GENERALE

 

     Art. 1. [1]

 

          Artt. 2. - 8. [2]

 

          Art. 9.

     Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purché la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

     Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

     Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del codice penale.

 

          Art. 10.

     Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata con danno contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

 

          Artt. 11. - 12. [3]

 

          Art. 13.

     Per le contravvenzioni punibili con la sola pena della sanzione amministrativa, non superiore nel massimo a lire 50.000, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della soprattassa e del sesto del massimo della sanzione amministrativa stabilita dalla legge. [4] [5]

     Il pagamento estingue il reato e non fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

 

          Art. 14.

     Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione.

     La domanda di oblazione è irrevocabile e può essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado.

     La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

 

          Art. 15. [6]

 

          Art. 16.

     Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

 

          Art. 17. [7]

 

          Art. 18. [8]

 

          Art. 19. [9]

 

          Art. 20. [10]

 

Titolo II

DELLE NORME DI PROCEDURA

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Art. 21.

     La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

     1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;

     2) al tribunale in altro caso. [11]

     Il tribunale è altresì competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.

     La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

     (Omissis) [12]

 

          Art. 22.

     Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

     Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorità finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, è ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

 

          Art. 23. [13]

 

          Art. 24.

     Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

 

          Art. 25.

     Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal codice di commercio e di quelli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

     La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.

     L'autorità procedente può in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

 

          Art. 26. [14]

 

          Art. 27. [15]

 

          Art. 28. [16]

 

          Art. 29. [17]

 

Capo II

DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

 

          Art. 30.

     L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

     1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

     2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

 

          Art. 31.

     1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza [18].

     2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza [19].

     Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

 

          Art. 32.

     Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengono a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

     Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

     In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

 

          Art. 33.

     Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

     Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

 

          Art. 34.

     Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

 

          Art. 35.

     Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

 

Capo III

DEL DECRETO PENALE DELL'INTENDENTE DI FINANZA

 

          Art. 36. [20]

     Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli artt. 9 e 10 dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

     Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza, i poteri che il codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere.

 

          Art. 37. [21]

     Il decreto contiene:

     1° le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;

     2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

     3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

     4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

     5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.

 

          Art. 38. [22]

     Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.

 

          Art. 39. [23]

     Il decreto dell'intendente di finanza è notificato, nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

     La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

     Copia del decreto è inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

 

          Art. 40. [24]

     Contro il decreto di condanna l'imputato può fare opposizione nel termine di giorni 15 della notificazione.

     L'opposizione è proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

     L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresì fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

     La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

     Quando con uno stesso decreto siano condannate più persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.

 

          Art. 41.

     L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto [25].

     Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente [26].

     L'intendente di finanza può chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

     Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

 

          Art. 42. [27]

     Ordinato il dibattimento se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garanzia della esecuzione per gli effetti civili.

 

          Art. 43.

     L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza.

     In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli artt. 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.

     Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna. [28]

 

          Art. 44. [29]

     In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.

 

          Art. 45. [30]

     La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza può essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.

     La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi.

 

Capo IV

DELLA PROCEDURA PER OBLAZIONE

 

          Art. 46.

     Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

     1° i capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena della sanzione amministrativa, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire 50.000 [31];

     2° l'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione.

     La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

          Art. 47.

     E' in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garanzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorità in misura non superiore alla metà tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

     Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda è respinta.

 

          Art. 48.

     L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

     Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

     Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della soprattassa, del tributo, oltreché delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato [32].

 

          Art. 49.

     Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.

 

          Art. 50.

     Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

     1° se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

     2° se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza dà partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

     3° se non è stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove la esecuzione del decreto di condanna [33].

     Nei casi suddetti, ovvero, quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma, depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreché del rimborso delle spese.

 

          Art. 51.

     Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo ne dà partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.

     La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.

 

          Art. 52.

     Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non può essere più eseguito, nè è ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

 

          Art. 53.

     Il dibattimento è rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

 

          Art. 54.

     Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli artt. 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

     1° la domanda di oblazione può essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volontà dell'imputato;

     2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda sia il precetto di pagamento;

     3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

     Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilità per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

 

Capo V

DELLA APPLICAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

 

          Art. 55. [34]

 

          Art. 56. [35]

 

          Artt. 57. - 59. [36]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Artt. 60. - 63. [37]


[1] Articolo modificato dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429 e abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[2] Articoli abrogati dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[3] Articoli abrogati dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[4] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[7] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[8] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[9] Articolo modificato dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 e abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[10] Articolo modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998 e abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[11] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 31 luglio 1984, n. 400.

[12] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, a sua volta abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, a sua volta abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[14] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[15] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[16] Articolo modificato, da ultimo, dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[17] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[18] Comma così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[19] Comma così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[20] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[21] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[22] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[23] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[24] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[25] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[26] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[27] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[28] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[29] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[30] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[31] La sanzione di cui al presente punto è stata così sostituita dall'art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689; il relativo importo è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[32] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «innanzi all'intendente di finanza», ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[33] Con sentenza 3 aprile 1969, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nelle parti relative alle competenze dell'Intendenza di Finanza, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[34] Articolo abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[35] Articolo modificato dal D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 e abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[36] Articoli abrogati dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.

[37] Articoli abrogati dall'art. 29 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza 1 aprile 1998.