Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 30/09/1992 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta [...] |
Art. 2. 1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse [...] |
Art. 3. 1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi |
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore |
Art. 4 bis. [11] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.26.86 - D.L. 30 settembre 1992, n. 394 [1] .
Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese [2]
(G.U. 30 settembre 1992, n. 230)
1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.
3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della
3 bis. [5].
3 ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del
4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo [7] .
1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.
4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.
4 bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
2. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è ragguagliata alla durata di esso.
3. L'imposta non è dovuta:
a) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;
b) se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.
4. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
5. Per l'omissione, l'incompletezza 4 e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del
6. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 [9] .
2 bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa [10] .
1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 19-ter del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Imposta abolita dall'art. 36 del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 1997 dall'art. 3 della
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione e soppresso dall'art. 62 del
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dall'art. 62 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 62 del
[11] Articolo inserito dalla legge di conversione.