Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.5 tabacchi |
Data: | 10/12/1975 |
Numero: | 724 |
Sommario |
Art. 1. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale [...] |
Art. 2. Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge. |
Art. 3. Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente art. 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo [...] |
Art. 4. [1] |
Art. 5. La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, [...] |
Art. 6. In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio [...] |
Art. 7. L'art. 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: |
Art. 8. Sono abrogati l'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, e l'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825. |
§ 66.5.3A - Legge 10 dicembre 1975, n. 724.
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.
(G.U. 7 gennaio 1976, n. 4)
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 della
L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'art. 2 della
L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.
La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16 della
Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla
Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente art. 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del
La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.
La circolazione dei prodotti importati è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, le modalità della distribuzione nonché del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori.
La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 né l'art. 79 del predetto testo unico [2] .
In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'art. 3 della
L'art. 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con
"Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo.
Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della
In deroga alla norma dell'art. 20 della
Sono abrogati l'art. 1, ultimo comma, della
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma sostituito dall'art. 4 della