Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1990 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.26629 - Legge 4 agosto 1990, n. 227.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
(G.U. 10 agosto 1990, n. 186)
Il
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".
All'art. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi".
All'art. 3, al comma 3, le parole da: "nonchè a trasferimenti attuati" fino a: "per le relative esigenze gestionali" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili".
All'art. 6, al comma 1, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1,"; dopo le parole: "i redditi" è inserita la seguente: "effettivi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte".
All'art. 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
All'art. 8:
al comma 2, le parole: "e di incassare" sono sostituite dalle seguenti: "o di incassare";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla