Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 29/10/1991 |
Numero: | 358 |
Sommario |
Art. 1. Principi generali |
Art. 2. Consiglio di amministrazione e comitati di gestione |
Art. 3. Ufficio del segretario generale |
Art. 4. Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro |
Art. 5. Scuola centrale tributaria |
Art. 6. Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale |
Art. 7. Uffici periferici e servizio ispettivo |
Art. 8. Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano |
Art. 8 bis. Consulta tributaria |
Art. 9. Autonomia funzionale e di gestione |
Art. 10. Organizzazione del personale |
Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari |
Art. 12. Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa |
§ 80.9.312 - Legge 29 ottobre 1991, n. 358.
Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.
(G.U. 11 novembre 1991, n. 264, S.O.)
Art. 2. Consiglio di amministrazione e comitati di gestione [2]
Art. 3. Ufficio del segretario generale [3]
Art. 4. Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro
1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.
Art. 5. Scuola centrale tributaria [4]
Art. 6. Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale [5]
Art. 7. Uffici periferici e servizio ispettivo
1. [6]
2. [7]
3. [8]
4. [9]
5. [10]
6. [11]
7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.
8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.
9. [12]
10. [13]
11. [14]
12. [15]
13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. [16]
Art. 8. Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano [17]
Art. 8 bis. Consulta tributaria [18]
Art. 9. Autonomia funzionale e di gestione [19]
Art. 10. Organizzazione del personale
1. [20]
2. [21]
3. [22]
4. [23]
5. [24]
6. [25]
7. I regolamenti di cui all'art. 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera i), della
Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari
1. Il terzo comma dell'art. 11 della
"Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento".
2. La speciale indennità di funzione prevista dall'art. 12, quarto comma, della
Art. 12. Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa
1. [26]
2. [27]
3. [28]
4. [29]
5. [30]
6. [31]
7. [32]
8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'art. 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del
9. [33]
10. [34]
11. [35]
12. [36]
13. [37]
Tabella [38]
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[4] Articolo abrogato, da ultimo, dall'art. 23 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[6] Comma abrogato dall'art. 23 del
[7] Comma abrogato dall'art. 23 del
[8] Comma abrogato dall'art. 23 del
[9] Comma abrogato dall'art. 23 del
[10] Comma abrogato dall'art. 23 del
[11] Comma modificato dall'art. 68 del
[12] Comma abrogato dall'art. 23 del
[13] Comma abrogato dall'art. 23 del
[14] Comma abrogato dall'art. 23 del
[15] Comma abrogato dall'art. 23 del
[16] Comma così modificato dall'art. 23 del
[17] Articolo modificato dall'art. 1 del
[18] Articolo inserito dall'art. 2 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[20] Comma abrogato dall'art. 23 del
[21] Comma abrogato dall'art. 23 del
[22] Comma abrogato dall'art. 23 del
[23] Comma abrogato dall'art. 23 del
[24] Comma abrogato dall'art. 23 del
[25] Comma abrogato dall'art. 23 del
[26] Comma abrogato dall'art. 23 del
[27] Comma abrogato dall'art. 23 del
[28] Comma abrogato dall'art. 23 del
[29] Comma abrogato dall'art. 23 del
[30] Comma abrogato dall'art. 23 del
[31] Comma abrogato dall'art. 23 del
[32] Comma abrogato dall'art. 23 del
[33] Comma abrogato dall'art. 23 del
[34] Comma abrogato dall'art. 23 del
[35] Comma abrogato dall'art. 23 del
[36] Comma abrogato dall'art. 23 del
[37] Comma abrogato dall'art. 23 del
[38] Tabella abrogata dall'art. 23 del