§ 80.9.312 - Legge 29 ottobre 1991, n. 358.
Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/10/1991
Numero:358


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2.  Consiglio di amministrazione e comitati di gestione
Art. 3.  Ufficio del segretario generale
Art. 4.  Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro
Art. 5.  Scuola centrale tributaria
Art. 6.  Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale
Art. 7.  Uffici periferici e servizio ispettivo
Art. 8.  Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
Art. 8 bis.  Consulta tributaria
Art. 9.  Autonomia funzionale e di gestione
Art. 10.  Organizzazione del personale
Art. 11.  Servizio centrale degli ispettori tributari
Art. 12.  Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa


§ 80.9.312 - Legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

(G.U. 11 novembre 1991, n. 264, S.O.)

 

 

     Art. 1. Principi generali [1]

 

          Art. 2. Consiglio di amministrazione e comitati di gestione [2]

 

          Art. 3. Ufficio del segretario generale [3]

 

          Art. 4. Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro

     1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

     a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);

     b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.

 

          Art. 5. Scuola centrale tributaria [4]

 

          Art. 6. Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale [5]

 

          Art. 7. Uffici periferici e servizio ispettivo

     1. [6]

     2. [7]

     3. [8]

     4. [9]

     5. [10]

     6. [11]

     7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

     8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

     9. [12]

     10. [13]

     11. [14]

     12. [15]

     13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. [16]

 

          Art. 8. Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano [17]

 

          Art. 8 bis. Consulta tributaria [18]

 

          Art. 9. Autonomia funzionale e di gestione [19]

 

          Art. 10. Organizzazione del personale

     1. [20]

     2. [21]

     3. [22]

     4. [23]

     5. [24]

     6. [25]

     7. I regolamenti di cui all'art. 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari

     1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già sostituito dall'art. 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento".

     2. La speciale indennità di funzione prevista dall'art. 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale.

 

          Art. 12. Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa

     1. [26]

     2. [27]

     3. [28]

     4. [29]

     5. [30]

     6. [31]

     7. [32]

     8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'art. 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     9. [33]

     10. [34]

     11. [35]

     12. [36]

     13. [37]

 

     Tabella [38]

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4]  Articolo abrogato, da ultimo, dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[6]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[7]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[8]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[9]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[10]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[11]  Comma modificato dall'art. 68 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[12]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[13]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[14]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[15]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[16]  Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[17]  Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[18]  Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[20]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[21]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[22]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[23]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[24]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[25]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[26]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[27]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[28]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[29]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[30]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[31]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[32]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[33]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[34]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[35]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[36]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[37]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[38]  Tabella abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.