§ 48.1.8 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 .
Disciplina delle attività di giuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:14/04/1948
Numero:496


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione [...]
Art. 2.      L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, [...]
Art. 3.      I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze
Art. 4.  [2].
Art. 5.      Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per [...]
Art. 6.      E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, [...]
Art. 7.      Fino al 30 giugno 1948, il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 48.1.8 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 [1].

Disciplina delle attività di giuoco.

(G.U. 22 maggio 1948, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

 

          Art. 2.

     L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

 

          Art. 3.

     I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

 

          Art. 4. [2].

 

          Art. 5.

     Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

     La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

     Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.

     Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.

 

          Art. 7.

     Fino al 30 giugno 1948, il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.

     Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.