§ 95.22.8 - D.L. 17 settembre 1992, n. 378.
Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:17/09/1992
Numero:378


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.22.8 - D.L. 17 settembre 1992, n. 378. [1]

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

(G.U. 18 settembre 1992, n. 220)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

     Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

     a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

     b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

     c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

     La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 [2] .".

     2. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

     "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

 

     Tabella delle tasse peri contratti di trasferimento di titoli o valori (*)

 

 

 

Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000

a)

Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):

 

 

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

140

 

valori in moneta o verghe (**)

100

 

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

16

b)

Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:

 

 

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

50

 

valori in moneta o verghe (**)

90

 

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9 (***)

c)

Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:

 

 

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo

12

 

valori in moneta o verghe (**)

40

 

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

9 (***)

 

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 del L. 14 novembre 1992, n. 437.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[5]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.