Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.1 c.e.e. |
Data: | 14/10/1957 |
Numero: | 1203 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, [...] |
Art. 3. I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità [...] |
Art. 4. Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con [...] |
Art. 5. All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 23.1.1 - Legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti Allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
(G.U. 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica, nonchè dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.
Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dell'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonchè agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione dell'unione doganale prevista dal capitolo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai princìpi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
(Omissis)
Trattato che istituisce la Comunità Europea [1]
(Omissis)
Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle comunità europee
(Omissis)
[1] Il presente Trattato è stato abrogato dall’art. IV-437 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dalla