§ 23.1.1 - Legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:14/10/1957
Numero:1203


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, [...]
Art. 3.      I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità [...]
Art. 4.      Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con [...]
Art. 5.      All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 23.1.1 - Legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti Allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

(G.U. 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:

     a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;

     b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;

     c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica, nonchè dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

 

          Art. 4.

     Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

     a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dell'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonchè agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

     b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;

     c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione dell'unione doganale prevista dal capitolo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai princìpi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;

     d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

     (Omissis)

 

     Trattato che istituisce la Comunità Europea [1]

     (Omissis)

 

     Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle comunità europee

     (Omissis)

 


[1] Il presente Trattato è stato abrogato dall’art. IV-437 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dalla L. 7 aprile 2005, n. 57.