§ 37.2.37 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:27/03/1992
Numero:287


Sommario
Art. 1.  (Uffici centrali e periferici).
Art. 2.  (Organi collegiali)
Art. 3.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 4.  (Comitati di gestione)
Art. 5.  (Attribuzioni, poteri ed uffici del segretario generale)
Art. 6.  (Segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza)
Art. 7.  (Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale)
Art. 8.  (Ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività)
Art. 9.  (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente)
Art. 10.  (Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali)
Art. 11.  (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica)
Art. 12.  (Struttura degli uffici del segretariato generale)
Art. 13.  (Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale)
Art. 14.  (Nomina degli ispettori tributari).
Art. 15.  (Requisiti).
Art. 16.  (Cessazione dall'incarico).
Art. 17.  (Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario).
Art. 18.  (Posizione di stato degli ispettori tributari).
Art. 19.  (Sospensione dell'incarico di ispettore tributario).
Art. 20.  (Adunanza degli ispettori tributari).
Art. 21.  (Durata in carica del direttore del Servizio e dei componenti elettivi del comitato di coordinamento).
Art. 22.  (Supplenza del direttore del Servizio).
Art. 23.  (Attribuzioni del direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari).
Art. 24.  (Funzionamento del comitato di coordinamento).
Art. 25.  (Relazioni del comitato di coordinamento).
Art. 26.  (Scioglimento del comitato di coordinamento).
Art. 27.  (Deliberazioni del comitato di coordinamento).
Art. 28.  (Personale degli uffici).
Art. 29.  (Trattamento economico).
Art. 30.  (Ufficio del coordinamento legislativo).
Art. 31.  (Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa).
Art. 32.  (Attribuzioni dei dipartimenti e direzione generale degli affari generali e del personale)
Art. 33.  (Direzioni centrali)
Art. 34.  (Attribuzioni dei direttori generali)
Art. 34 bis.  (Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie)
Art. 35.  (Attribuzioni dei direttori centrali)
Art. 36.  (Direzioni regionali delle entrate e direttori delle entrate)
Art. 37.  (Competenze delle direzioni regionali delle entrate)
Art. 38.  (Direzioni compartimentali del territorio)
Art. 39.  (Competenze delle direzioni compartimentali del territorio)
Art. 40.  (Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette)
Art. 41.  (Uffici delle entrate)
Art. 42.  (Uffici del territorio)
Art. 43.  (Conferenze consultive dei direttori centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti)
Art. 44.  (Servizio ispettivo)
Art. 45.  (Comitati tributari regionali)
Art. 46.  (Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato)
Art. 47.  (Risorse finanziarie)
Art. 48.  (Programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili)
Art. 49.  (Centri informativi)
Art. 50.  (Competenze dei centri informativi)
Art. 51.  (Conduzione, sviluppo ed integrazione del sistema informativo)
Art. 52.  (Comitato centrale di coordinamento dell'informatica)
Art. 53.  (Commissioni tecniche per l'informatica)
Art. 54.  (Ruoli dirigenziali: amministrativo e tecnico)
Art. 55.  (Personale appartenente alle qualifiche funzionali e ripartizione in contingenti)
Art. 56.  (Piante organiche)
Art. 57.  (Conferimento della qualifica di dirigente superiore)
Art. 58.  (Nomina a primo dirigente)
Art. 59.  (Reclutamento del personale delle qualifiche funzionali)
Art. 60.  (Nomina all'impiego)
Art. 61.  (Prima assegnazione e trasferimenti del personale)
Art. 62.  (Rapporti informativi e giudizi complessivi)
Art. 63.  (Amministrazione del personale)
Art. 64.  (Competenze della direzione generale degli affari generali e del personale e dei dipartimenti delle entrate e del territorio)
Art. 65.  (Decentramento di competenze agli uffici periferici dei dipartimenti delle entrate e del territorio)
Art. 66.  (Funzioni di capo del personale)
Art. 67.  (Commissione di disciplina)
Art. 68.  (Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell'azione amministrativa)
Art. 69.  (Semplificazione delle procedure)
Art. 70.  (Flessibilità dell'organizzazione degli uffici)
Art. 71.  (Contrattazione)
Art. 72.  (Azioni positive)
Art. 73.  (Attivazione degli uffici centrali e periferici)
Art. 74.  (Attivazione dei comitati tributari regionali)
Art. 75.  (Uffici soppressi).
Art. 76.  (Formazione dei ruoli dirigenziali)
Art. 77.  (Ruoli del personale amministrativo delle qualifiche ad esaurimento)
Art. 78.  (Ruolo del personale appartenente alle qualifiche funzionali)
Art. 79.  (Norme transitorie sul Servizio centrale degli ispettori tributari e sugli uffici periferici)
Art. 80.  (Norme transitorie per l'assegnazione agli uffici)
Art. 81.  (Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)
Art. 82.  (Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali)
Art. 83.  (Norme transitorie per il conferimento delle funzioni dirigenziali)
Art. 84.  (Norma transitoria per la determinazione delle piante organiche)
Art. 85.  (Norme di raccordo per il sistema informativo)
Art. 86.  (Norme di raccordo con il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette)
Art. 87.  (Entrata in vigore).


§ 37.2.37 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

(G.U. 20 maggio 1992, n. 116, S.O.)

 

Titolo I

ORGANI ED UFFICI A COMPETENZA GENERALE

 

Capo I

 

STRUTTURA DEL MINISTERO

 

     Art. 1. (Uffici centrali e periferici).

     1. [1]

     2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonché le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

     a) [2]

     b) l'ufficio del coordinamento legislativo;

     c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;

     d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;

     e) la Scuola centrale tributaria [3] ;

     f) il servizio per il controllo interno [4] .

     4. [5]

     5. [6]

     6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.

 

          Art. 2. (Organi collegiali) [7].

 

Capo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATI DI GESTIONE

 

          Art. 3. (Consiglio di amministrazione) [8].

 

          Art. 4. (Comitati di gestione) [9].

 

Capo III

SEGRETARIO GENERALE

 

          Art. 5. (Attribuzioni, poteri ed uffici del segretario generale) [10].

 

          Art. 6. (Segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza) [11].

 

          Art. 7. (Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale) [12].

 

          Art. 8. (Ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività) [13].

 

          Art. 9. (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente) [14].

 

          Art. 10. (Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali) [15].

 

          Art. 11. (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica) [16].

 

          Art. 12. (Struttura degli uffici del segretariato generale) [17].

 

Capo IV

SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI

 

          Art. 13. (Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale)

     1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attività del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e può dare al Servizio direttive, nonché ordini per particolari e motivate esigenze.

     2. [18]

 

          Art. 14. (Nomina degli ispettori tributari). [19]

     [1. Al Servizio centrale degli ispettori tributari sono assegnati, entro il numero massimo previsto dalla legge, ispettori scelti tra le categorie e nelle proporzioni dalla stessa stabilite.

     2. Gli ispettori tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata dal Ministro delle finanze tenendo conto degli elementi obiettivi di valutazione indicati dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni, ove ne siano state richieste, e sentito il Consiglio superiore delle finanze.

     3. Con la stessa procedura gli ispettori tributari possono essere una sola volta confermati nell'incarico, previa domanda da trasmettere al Ministro per il tramite del direttore del Servizio entro almeno quattro mesi prima del termine dell'incarico, corredata dalla documentazione relativa all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di ispettore tributario.

     4. Il Ministro delle finanze, almeno tre mesi prima del termine dell'incarico, trasmette la richiesta di parere al Consiglio superiore delle finanze, ovvero comunica all'ispettore il proprio intento di non proporne la conferma nell'incarico.]

 

          Art. 15. (Requisiti). [20]

     [1. Gli ispettori tributari devono essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelli prescritti per la permanenza in servizio effettivo degli impiegati dello Stato o di quelli prescritti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.]

 

          Art. 16. (Cessazione dall'incarico). [21]

     [1. Gli ispettori tributari cessano dall'incarico alla data di scadenza dello stesso o a seguito di dimissioni, decadenza e revoca.]

 

          Art. 17. (Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario). [22]

     [1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro può altresì disporre, nelle more del procedimento, la sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.

     2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze. [23]

     3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma 2, può essere revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'art. 19, protratta per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli ordini del Ministro delle finanze.]

 

          Art. 18. (Posizione di stato degli ispettori tributari). [24]

     [1. Gli ispettori tributari scelti fra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti per tutto il periodo di durata dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

     2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla legge, si applica anche agli ispettori tributari scelti fra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

     3. Agli ispettori tributari scelti fra i soggetti non appartenenti alle amministrazioni dello Stato si applicano, indipendentemente dalla loro provenienza, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.]

 

          Art. 19. (Sospensione dell'incarico di ispettore tributario). [25]

     [1. L'incarico di ispettore tributario può essere sospeso per infermità, che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, o per motivi di famiglia. La sospensione dell'incarico è disposta dal direttore del Servizio dopo che siano decorsi almeno trenta giorni dall'inizio dell'impedimento e non può protrarsi per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi.]

 

          Art. 20. (Adunanza degli ispettori tributari). [26]

     [1. Gli ispettori tributari in adunanza:

     a) indicano al Ministro delle finanze la terna per la nomina del direttore del Servizio mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona; costituiscono la terna gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggior numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età;

     b) eleggono sette ispettori tributari componenti il comitato di coordinamento mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona se le persone da eleggere sono fino a tre e per non più di due persone negli altri casi; risultano eletti gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggiore numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età.

     2. I tre ispettori tributari più anziani di età sovraintendono allo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, ne accertano la regolarità e ne comunicano immediatamente i risultati al direttore del Servizio, per la trasmissione al Ministro delle finanze e per gli altri adempimenti conseguenti.

     3. L'adunanza degli ispettori tributari è convocata dal Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui vengono a mancare, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra causa, il direttore del Servizio ovvero uno o più componenti elettivi del comitato di coordinamento.]

 

          Art. 21. (Durata in carica del direttore del Servizio e dei componenti elettivi del comitato di coordinamento). [27]

     [1. Il direttore del Servizio dura in carica, finchè ne fa parte, cinque anni e può essere confermato una sola volta, secondo la procedura di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. I componenti elettivi del comitato di coordinamento, finchè fanno parte del Servizio, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.]

 

          Art. 22. (Supplenza del direttore del Servizio). [28]

     [1. Il direttore del Servizio, in caso di assenza o di altro impedimento, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'ispettore tributario eletto al comitato di coordinamento col maggior numero di voti, che non risulti a sua volta impedito.]

 

          Art. 23. (Attribuzioni del direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari). [29]

     [1. Il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari:

     a) presiede il comitato di coordinamento, riceve le direttive del Ministro delle finanze, gli riferisce sulle conseguenti delibere e gli presenta le proposte e le richieste espresse dal Servizio;

     b) emana gli atti necessari e vigila per l'esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento e delle direttive e degli ordini del Ministro delle finanze;

     c) vigila sullo svolgimento dell'attività del Servizio e propone al Ministro delle finanze o al comitato di coordinamento l'adozione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati;

     d) sottopone all'esame del comitato di coordinamento la periodica relazione sull'attività svolta dai singoli ispettori tributari;

     e) è preposto all'amministrazione del personale addetto al Servizio;

     f) esercita le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento e da deliberazioni del comitato di coordinamento.]

 

          Art. 24. (Funzionamento del comitato di coordinamento). [30]

     [1. Il comitato di coordinamento, ai termini dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, può stabilire di articolarsi, per il compimento di attività istruttorie, in commissioni competenti per gruppi omogenei di materie.]

 

          Art. 25. (Relazioni del comitato di coordinamento). [31]

     [1. Il comitato di coordinamento riferisce al Ministro delle finanze, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che ne sia richiesto dallo stesso, sulla attività svolta dal Servizio.]

 

          Art. 26. (Scioglimento del comitato di coordinamento). [32]

     [1. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento quando sono accertate gravi irregolarità o vi è stata persistente inosservanza di direttive.

     2. E' dichiarato decaduto dalla carica e non può essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.]

 

          Art. 27. (Deliberazioni del comitato di coordinamento). [33]

     [1. [34]

     2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

     3. [35]

     4. [36]]

 

          Art. 28. (Personale degli uffici). [37]

     [1. [Il personale indicato dall'art. 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è così ripartito:

     a) cento unità appartenenti alle qualifiche ad esaurimento ed ai profili professionali delle qualifiche funzionali nona ed ottava;

     b) cento unità appartenenti ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e sesta] [38].

     2. [Il personale è assegnato al Servizio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'esito di apposite procedure selettive, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati appartenenti ai profili professionali indicati nell'art. 10, comma 3, della citata legge, n. 358 del 1991 o a quelli di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Tali procedure selettive consistono in specifici test psicoattitudinali o in domande a risposta sintetica, le cui modalità vengono indicate in un decreto del rettore della Scuola centrale tributaria, da emanare d'intesa con il direttore del Servizio e con il direttore generale degli affari generali e del personale, nonché sulla base dei criteri indicati dalle norme di funzionamento interno approvate ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'assegnazione è, comunque, subordinata al superamento di un corso di addestramento presso la Scuola centrale tributaria della durata di tre mesi per il personale di cui al comma 1 e di un mese per il personale delle qualifiche funzionali dalla prima alla quinta. Il reclutamento del personale di cui al presente comma deve avvenire in ragione di non più di 350 unità complessive appartenenti ai profili professionali indicati nel predetto art. 10, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 e di non più di 50 unità complessive appartenenti ai profili professionali di cui al citato decreto legislativo n. 105 del 1990] [39].

     3. Al servizio sono altresì assegnati, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due primi dirigenti, rispettivamente preposti alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi del Servizio centrale degli ispettori tributari, ai quali il direttore potrà delegare parte dei compiti gestionali, allo stesso attribuiti dall'art. 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.]

 

          Art. 29. (Trattamento economico). [40]

     [1. Sono a carico del Servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennità di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il relativo trattamento economico è a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti.

     2. La stessa disposizione si applica anche per l'indennità di funzione spettante al personale di cui all'art. 28.]

 

Capo V

ALTRI UFFICI A COMPETENZA GENERALE

 

          Art. 30. (Ufficio del coordinamento legislativo).

     1. Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l'art. 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991.

     2. L'ufficio del coordinamento legislativo svolge le seguenti funzioni:

     a) predisposizione di schemi di provvedimenti normativi e di attuazione normativa di direttive comunitarie;

     b) esame e valutazione degli elementi su questioni di legittimità costituzionale;

     c) esame e predisposizione delle risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

     d) elaborazioni di pareri e relazioni su problemi giuridici;

     e) coordinamento dell'attività di realizzazione e gestione del servizio di documentazione tributaria;

     f) rapporti con gli uffici del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. L'ufficio si articola in un servizio e tre divisioni con le attribuzioni di seguito indicate:

     a) servizio di coordinamento e affari generali: coordinamento delle attività dell'ufficio secondo le direttive del direttore; affari relativi al personale, all'organizzazione e ai metodi di lavoro anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati e collegamenti telematici con i sistemi informativi del Parlamento, della Corte di cassazione, della Gazzetta Ufficiale. Ogni altro affare che esula dalla competenza delle divisioni;

     b) divisione "Atti di Governo": redazione dei testi normativi e cura del loro iter sino all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; formulazione di pareri su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione; redazione di note, pareri e relazioni, con formulazione normativa, su disegni di legge d'iniziativa di altri Ministeri; assistenza tecnico-giuridica al Ministro durante il Consiglio dei Ministri ed eventuale successivo perfezionamento dei testi normativi; esame dei decreti ministeriali su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione;

     c) divisione "Relazioni ed atti parlamentari": esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge; diario e riscontro delle attività parlamentari; redazione e illustrazione di emendamenti; formulazione di pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare; assistenza tecnico-giuridica al Ministro e ai Sottosegretari; predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

     d) divisione "Atti di sindacato ispettivo e questioni di legittimità costituzionale": adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e istruzione di quelli rivolti al Ministro delle finanze; predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della Comunità economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali.

 

          Art. 31. (Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa).

     1. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale.

     2. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformità di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria.

     3. All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purché iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi.

     4. Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennità corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.

 

Titolo II

ORGANI ED UFFICI A COMPETENZA SPECIFICA

 

Capo I

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI E COMPETENZE DEI DIRETTORI GENERALI E CENTRALI

 

          Art. 32. (Attribuzioni dei dipartimenti e direzione generale degli affari generali e del personale) [41].

 

          Art. 33. (Direzioni centrali) [42].

 

          Art. 34. (Attribuzioni dei direttori generali) [43].

 

          Art. 34 bis. (Dirigenti addetti a funzioni di studio, di ricerca e vicarie) [44].

 

          Art. 35. (Attribuzioni dei direttori centrali) [45].

 

Capo II

UFFICI PERIFERICI DEI DIPARTIMENTI

 

          Art. 36. (Direzioni regionali delle entrate e direttori delle entrate) [46].

 

          Art. 37. (Competenze delle direzioni regionali delle entrate) [47].

 

          Art. 38. (Direzioni compartimentali del territorio) [48].

 

          Art. 39. (Competenze delle direzioni compartimentali del territorio) [49].

 

          Art. 40. (Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette) [50].

 

          Art. 41. (Uffici delle entrate) [51].

 

          Art. 42. (Uffici del territorio) [52].

 

Capo III

ALTRI ORGANI, UFFICI E SERVIZI DEI DIPARTIMENTI

 

          Art. 43. (Conferenze consultive dei direttori centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti) [53].

 

          Art. 44. (Servizio ispettivo) [54].

 

          Art. 45. (Comitati tributari regionali) [55].

 

Titolo III

AUTONOMIA FUNZIONALE E DI GESTIONE

 

Capo I

SEZIONE STACCATA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

 

          Art. 46. (Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato) [56].

 

          Art. 47. (Risorse finanziarie) [57].

 

Capo II

IMMOBILI PER UFFICI

 

          Art. 48. (Programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili) [58].

 

Titolo IV

SERVIZI INFORMATICI

 

Capo I

SISTEMA INFORMATIVO

 

          Art. 49. (Centri informativi) [59].

 

          Art. 50. (Competenze dei centri informativi) [60].

 

          Art. 51. (Conduzione, sviluppo ed integrazione del sistema informativo) [61].

 

Capo II

ORGANI COLLEGIALI DI COORDINAMENTO

 

          Art. 52. (Comitato centrale di coordinamento dell'informatica) [62].

 

          Art. 53. (Commissioni tecniche per l'informatica) [63].

 

Titolo V

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

 

Capo I

RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE. PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI

 

          Art. 54. (Ruoli dirigenziali: amministrativo e tecnico) [64].

 

          Art. 55. (Personale appartenente alle qualifiche funzionali e ripartizione in contingenti) [65].

 

          Art. 56. (Piante organiche) [66].

 

Capo II

 

RECLUTAMENTO E PASSAGGI DI QUALIFICA

 

          Art. 57. (Conferimento della qualifica di dirigente superiore) [67].

 

          Art. 58. (Nomina a primo dirigente) [68].

 

          Art. 59. (Reclutamento del personale delle qualifiche funzionali) [69].

 

          Art. 60. (Nomina all'impiego) [70].

 

Capo III

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

 

          Art. 61. (Prima assegnazione e trasferimenti del personale) [71].

 

          Art. 62. (Rapporti informativi e giudizi complessivi) [72].

 

          Art. 63. (Amministrazione del personale) [73].

 

          Art. 64. (Competenze della direzione generale degli affari generali e del personale e dei dipartimenti delle entrate e del territorio) [74].

 

          Art. 65. (Decentramento di competenze agli uffici periferici dei dipartimenti delle entrate e del territorio) [75].

 

          Art. 66. (Funzioni di capo del personale) [76].

 

          Art. 67. (Commissione di disciplina) [77].

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

 

          Art. 68. (Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell'azione amministrativa) [78].

 

          Art. 69. (Semplificazione delle procedure) [79].

 

Capo II

FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 70. (Flessibilità dell'organizzazione degli uffici) [80].

 

          Art. 71. (Contrattazione) [81].

 

          Art. 72. (Azioni positive) [82].

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE

 

          Art. 73. (Attivazione degli uffici centrali e periferici) [83].

 

          Art. 74. (Attivazione dei comitati tributari regionali) [84].

 

          Art. 75. (Uffici soppressi).

     1. [85]

     2. [86]

     3. [87]

     4. [88]

     5. [89]

     6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto art. 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonché fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'art. 3 della citata legge n. 358 del 1991 [90].

     7. [91]

     8. [92]

     9. [93]

 

Capo II

PRIMA FORMAZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE

 

          Art. 76. (Formazione dei ruoli dirigenziali) [94].

 

          Art. 77. (Ruoli del personale amministrativo delle qualifiche ad esaurimento) [95].

 

          Art. 78. (Ruolo del personale appartenente alle qualifiche funzionali) [96].

 

Capo III

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

 

          Art. 79. (Norme transitorie sul Servizio centrale degli ispettori tributari e sugli uffici periferici) [97].

 

          Art. 80. (Norme transitorie per l'assegnazione agli uffici) [98].

 

          Art. 81. (Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali) [99].

 

          Art. 82. (Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali) [100].

 

          Art. 83. (Norme transitorie per il conferimento delle funzioni dirigenziali) [101].

 

          Art. 84. (Norma transitoria per la determinazione delle piante organiche) [102].

 

          Art. 85. (Norme di raccordo per il sistema informativo) [103].

 

          Art. 86. (Norme di raccordo con il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette) [104].

 

          Art. 87. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2] Lettera abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3] La denominazione “scuola centrale tributaria” è sostituita con la denominazione “scuola superiore dell'economia e delle finanze” per effetto dell’art. 20 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[15] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[17] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[18] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[19] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[20] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[21] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[22] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[23] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[24] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[25] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[26] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[27] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[28] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[29] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[30] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[31] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[32] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[33] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[34] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[35] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[36] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[37] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[38] Comma abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[39] Comma abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[40] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[41] Articolo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[42] Articolo modificato dagli artt. 3 e 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[43] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[45] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[46] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[47] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[48] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[49] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[50] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[51] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 19 novembre 1997, n. 423 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[52] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[53] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[54] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[55] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[56] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[57] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[58] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[59] Articolo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[60] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[61] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[62] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[63] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[64] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[65] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[66] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[67] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[68] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[69] Articolo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[70] Articolo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[71] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[72] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[73] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[74] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[75] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[76] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[77] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[78] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[79] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[80] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[81] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[82] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[83] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 19 novembre 1997, n. 423 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[84] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[85] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[86] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[87] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[88] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[89] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[90] La denominazione “scuola centrale tributaria” è sostituita con la denominazione “scuola superiore dell'economia e delle finanze” per effetto dell’art. 20 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[91] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[92] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[93] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[94] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[95] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[96] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[97] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 19 novembre 1997, n. 423 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[98] Articolo abrogato dall'art. 23 dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[99] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[100] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[101] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[102] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[103] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[104] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.