Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/07/2022 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni |
Art. 2. Norme in materia di specialistica ambulatoriale |
Art. 3. Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 3.1.168 - L.R. 6 luglio 2022, n. 11.
Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19
(B.U. 7 luglio 2022, n. 30)
Art. 1. Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni
l. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19; le aziende del Servizio sanitario regionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 4, a prorogare non oltre il 31 dicembre 2022 gli incarichi in essere conferiti ai sensi degli articoli 2 bis, comma 1, lettera a), limitatamente ai medici specializzandi, commi 3 e 5 del medesimo articolo 2 bis e commi 1 e 5 dell'articolo 2 ter del
2. Le aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della
a) personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del
b) personale che abbia maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario regionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 [2].
3. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle indicate nel comma 2, si provvede previo espletamento di prove selettive [3].
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta una deliberazione con la quale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2.
5. È autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del
6. Al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, i medici di cui al comma 5, previo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati per la copertura dei posti carenti di continuità assistenziale e di guardia turistica con le remunerazioni previste dall'Accordo collettivo nazionale vigente.
Art. 2. Norme in materia di specialistica ambulatoriale
1. Le risorse di cui all'articolo 8 della
2. Le risorse residue possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della sanità, per il finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale finalizzate all'erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, per un massimo di euro 8.000.000. La restante quota può essere destinata ad assicurare servizi di assistenza sanitaria nei mesi estivi in località turistiche [4].
Art. 3. Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati espressamente i termini di conclusione dei procedimenti di cui gli articoli 28 e 29 della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 26.000.000 per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 19.636.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 0l - titolo 1, SC05.5002, quanto a euro 364.000
mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2, capitolo SC05.0053 e quanto a euro 6.000.000 mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2022 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative".
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
in aumento
missione 13 - programma 01 - titolo 1
2022 euro 26.000.000
in diminuzione
missione 13 - programma 01 - titolo 1 - SC05.5002
2022 euro 19.636.000
missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.003
2022 euro 364.000
missione 20 - programma 03 - titolo 1
2022 euro 6.000.000.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° luglio 2022.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 della
[3] Comma così modificato dall'art. 11 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[5] Comma così modificato dall'art. 38 della