§ 3.1.168 - L.R. 6 luglio 2022, n. 11.
Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:06/07/2022
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni
Art. 2.  Norme in materia di specialistica ambulatoriale
Art. 3.  Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.1.168 - L.R. 6 luglio 2022, n. 11.

Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19

(B.U. 7 luglio 2022, n. 30)

 

Art. 1. Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni

l. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19; le aziende del Servizio sanitario regionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 4, a prorogare non oltre il 31 dicembre 2022 gli incarichi in essere conferiti ai sensi degli articoli 2 bis, comma 1, lettera a), limitatamente ai medici specializzandi, commi 3 e 5 del medesimo articolo 2 bis e commi 1 e 5 dell'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 [1].

2. Le aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, provvedono all'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, in possesso contestualmente di entrambi i seguenti requisiti:

a) personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi);

b) personale che abbia maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario regionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 [2].
3. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle indicate nel comma 2, si provvede previo espletamento di prove selettive [3].

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta una deliberazione con la quale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2.

5. È autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 18 del 2020, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale.

6. Al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, i medici di cui al comma 5, previo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati per la copertura dei posti carenti di continuità assistenziale e di guardia turistica con le remunerazioni previste dall'Accordo collettivo nazionale vigente.

 

     Art. 2. Norme in materia di specialistica ambulatoriale

1. Le risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), come modificato dalla legge regionale 16 settembre 2019, n. 16, articolo 1, comma 2, lettera c), destinate per le annualità 2019, 2020 e 2021 all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa e non spese dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) sono destinate, fino a un massimo di 8.000.000 di euro, all'integrazione del fondo per l'accordo integrativo per gli specialisti ambulatoriali (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003) per il riconoscimento, previo accordo regionale, delle prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali.

2. Le risorse residue possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della sanità, per il finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale finalizzate all'erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, per un massimo di euro 8.000.000. La restante quota può essere destinata ad assicurare servizi di assistenza sanitaria nei mesi estivi in località turistiche [4].

 

     Art. 3. Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati espressamente i termini di conclusione dei procedimenti di cui gli articoli 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), i quali, in quanto ricadenti tra i procedimenti di particolare complessità sulla base della classificazione di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), richiedono per la loro conclusione termini superiori ai novanta giorni [5].

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 26.000.000 per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 19.636.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 0l - titolo 1, SC05.5002, quanto a euro 364.000

mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2, capitolo SC05.0053 e quanto a euro 6.000.000 mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2022 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative".

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1

2022 euro 26.000.000

in diminuzione

missione 13 - programma 01 - titolo 1 - SC05.5002

2022 euro 19.636.000

missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.003

2022 euro 364.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2022 euro 6.000.000.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° luglio 2022.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.