Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 02/08/2018 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione lista a esaurimento assuntori |
Art. 2. Piano di utilizzo presso l'ARST |
Art. 3. Processo di inserimento |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 1.3.176 - L.R. 2 agosto 2018, n. 29.
Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori".
(B.U. 9 agosto 2018, n. 37)
Art. 1. Istituzione lista a esaurimento assuntori
1. Presso l'ARST è istituita la lista regionale ad esaurimento del personale assuntori con contratto triennale ai sensi del
2. Fanno parte della lista i soggetti che alla data della sua istituzione ricoprono l'incarico di assuntore svolgendo le mansioni presso le linee ferroviarie del trasporto pubblico locale della Sardegna gestite dall'ARST.
2 bis. In casi particolari e laddove le necessità operative lo consentano, i lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere adibiti anche ad altre mansioni non complementari e non connesse al profilo professionale di "assuntore", compatibili con lo stato psico-fisico del lavoratore accertato a seguito della visita di idoneità lavorativa, in posizioni lavorative utili ai processi produttivi aziendali, nel rispetto dei contratti di servizio stipulati ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili [1].
Art. 2. Piano di utilizzo presso l'ARST
1. L'ARST predispone un piano di utilizzo del personale iscritto alla lista ad esaurimento. Il piano di utilizzo prevede l'inserimento degli iscritti alla lista nell'azienda ARST.
2. Il piano di utilizzo prevede le mansioni a cui destinare il personale, che devono rispettare il profilo professionale specifico del singolo operatore. Tali mansioni possono consistere nella medesima attività precedentemente svolta dal personale o in altre mansioni ad essa complementari e connesse.
Art. 3. Processo di inserimento
1. L'ARST inserisce nel proprio organico il personale iscritto nella lista di cui all'articolo 1, fino al suo esaurimento, e comunica i parametri necessari per selezionare i soggetti iscritti alla lista ad esaurimento aventi priorità nell'inserimento nella sua dotazione organica [2].
2. Il personale inserito nella struttura aziendale dell'ARST mantiene il medesimo profilo professionale precedente all'inserimento e acquisisce il livello retributivo del profilo professionale dell'ente di nuova acquisizione.
Art. 4. Norma finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate per tali fini nel bilancio interno dell'ARST.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma aggiunto dall'art. 99 della
[2] Comma così modificato dall'art. 62 della