Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.13 sport |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Direttore Tecnico |
Art. 4. Tutela dei praticanti |
Art. 5. Operatori sportivi. |
Art. 6. Collaborazioni e scelta degli operatori. |
Art. 7. Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre |
Art. 7 bis. Ambito di applicazione |
Art. 8. Sospensione e interruzione dell'attività. |
Art. 9. Obbligo di stipulare polizze assicurative. |
Art. 10. Sanzioni. |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Norma finale. |
§ 2.13.41 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.
Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.
(G.U.R. 2 gennaio 2015, n. 1 - S.O. n. 1)
1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al
2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
l. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività motoria: l'attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;
b) attività sportiva: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;
d) impianti sportivi: l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.
1. Per l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.
Art. 4. Tutela dei praticanti [4]
1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina [5].
2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, in armonia con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni [6].
Art. 5. Operatori sportivi.
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell'Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.
Art. 6. Collaborazioni e scelta degli operatori.
1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l'aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.
Art. 7. Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre [7]
1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della
a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;
e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specialista in medicina dello sport ovvero con un medico della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini della certificazione medica [8].
2. La variazione dei dati di cui al comma l è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.
2-bis. Previo il rilascio delle autorizzazioni ovvero dei pareri previsti dalla normativa vigente, è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo a esercizio di impianti sportivi e palestre [9].
Art. 7 bis. Ambito di applicazione [10]
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.
Art. 8. Sospensione e interruzione dell'attività. [11]
1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all'interruzione dell'attività.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.
Art. 9. Obbligo di stipulare polizze assicurative. [12]
1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
Art. 10. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. Norma transitoria. [13]
1. Entro il 31 dicembre 2018 le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 8.
Art. 12. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[2] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[3] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[4] Articolo sostituito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[5] Comma così modificato dall'art. 13 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[10] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56,
[11] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[12] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 56 della
[13] Articolo così modificato dall'art. 56 della