§ 1.6.146 - L.R. 4 agosto 2015, n. 15.
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:04/08/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Art. 2.  Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale.
Art. 3.  Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana.
Art. 4.  Organi del libero Consorzio comunale.
Art. 5.  Presidente del libero Consorzio comunale.
Art. 6.  Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale
Art. 7.  Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale.
Art. 7 bis.  Consiglio del libero Consorzio comunale
Art. 8.  Assemblea del libero Consorzio comunale
Art. 9.  Giunta del libero Consorzio comunale.
Art. 10.  Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale.
Art. 11.  Organi della Città metropolitana.
Art. 12.  Sindaco metropolitano.
Art. 13.  Sindaco metropolitano
Art. 14.  Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
Art. 14 bis.  Consiglio metropolitano
Art. 15.  Conferenza metropolitana
Art. 16.  Giunta metropolitana.
Art. 17.  Adunanza elettorale metropolitana.
Art. 18.  Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana
Art. 19.  Durata, decadenza e cessazione degli organi.
Art. 20.  Gratuità delle cariche
Art. 21.  Segretario degli enti di area vasta.
Art. 22.  Organo di revisione degli enti di area vasta.
Art. 23.  Norme di rinvio.
Art. 24.  Semplificazione organizzativa e gestionale.
Art. 25.  Osservatorio regionale.
Art. 26.  Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali.
Art. 27.  Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.
Art. 28.  Funzioni proprie della Città metropolitana.
Art. 29.  Funzioni proprie dei comuni.
Art. 30.  Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto.
Art. 31.  Funzioni conferite dalla Regione.
Art. 32.  Conferimento di ulteriori funzioni.
Art. 33.  Funzioni regionali.
Art. 34.  Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Art. 35.  Potere sostitutivo della Regione.
Art. 36.  Uffici regionali territoriali.
Art. 37.  Disposizioni sul personale.
Art. 38.  Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale.
Art. 39.  Autonomia finanziaria.
Art. 40.  Razionalizzazione di enti.
Art. 41.  Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni.
Art. 42.  Costi standard.
Art. 43.  Invarianza finanziaria.
Art. 44.  Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.
Art. 45.  Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali.
Art. 46.  Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana.
Art. 47.  Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario.
Art. 48.  Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali.
Art. 49.  Misure in favore delle unioni di comuni.
Art. 50.  Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 51.  Disposizioni transitorie
Art. 52.  Entrata in vigore.


§ 1.6.146 - L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.

(G.U.R. 7 agosto 2015, n. 32 - S.O. n. 26)

 

TITOLO I

Ordinamento degli enti di area vasta della regione siciliana

 

Capo I

Autonomia degli enti di area vasta

 

Art. 1. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.

2. L’Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente [1].

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica [2].

4. Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.

5. Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono con quelle delle corrispondenti province regionali.

 

     Art. 2. Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale.

1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero Consorzio comunale, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio, prevedendo la loro eventuale differenziazione per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del libero Consorzio comunale;

h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone del libero Consorzio comunale;

l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Lo statuto è approvato e modificato dall'Assemblea del libero Consorzio comunale, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.

4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.

 

     Art. 3. Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana;

h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città metropolitana;

l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente [3].

3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.

4. La Città metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.

 

Capo II

Organi degli enti di area vasta

 

Sezione I

Liberi consorzi comunali

 

     Art. 4. Organi del libero Consorzio comunale.

1. Sono organi del libero Consorzio comunale:

a) il Presidente del libero Consorzio comunale;

a bis) Il Consiglio del libero Consorzio comunale [4];

b) l'Assemblea del libero Consorzio comunale;

c) [la Giunta del libero Consorzio comunale] [5];

d) [l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale] [6].

 

     Art. 5. Presidente del libero Consorzio comunale.

1. Il Presidente del libero Consorzio comunale:

a) è il legale rappresentante dell'ente;

b) [convoca e presiede la Giunta del libero Consorzio comunale] [7];

c) convoca e presiede l'Assemblea del libero Consorzio comunale;

d) convoca e presiede il Consiglio del libero Consorzio comunale [8];

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;

f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

2. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale il componente del Consiglio più anziano di età [9].

3. Il Presidente può assegnare deleghe ai consiglieri del libero Consorzio comunale, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato [10].

4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del libero Consorzio comunale, al segretario ed ai dirigenti del libero Consorzio comunale. Nomina il segretario del libero Consorzio comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.

5. Il Presidente, ogni sei mesi, presenta al Consiglio del libero Consorzio comunale una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente [11].

 

     Art. 6. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale [12]

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024, è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione [13].

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta [14].

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. [In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni [15]].

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

 

     Art. 7. Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale.

1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale [16].

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. [Nei casi di cui al comma 1 la Giunta del libero Consorzio comunale compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione] [17].

 

     Art. 7 bis. Consiglio del libero Consorzio comunale [18]

1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti [19].

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18 [20].

7. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 [21].

 

     Art. 8. Assemblea del libero Consorzio comunale [22]

1. L’Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L’Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 9. Giunta del libero Consorzio comunale. [23]

1. La Giunta del libero Consorzio comunale è l'organo esecutivo dell'ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta da:

a) quattro componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000 abitanti;

b) sei componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed inferiore a 650.000 abitanti;

c) otto componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a 650.000 abitanti.

3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Le elezioni della Giunta sono indette dal Presidente del libero Consorzio comunale entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale. Non sono candidabili i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale.

6. Nel caso di cui al comma 5 il Presidente del libero Consorzio comunale indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

7. Nei casi di cessazione del Presidente, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

8. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua approvazione.

9. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.

 

     Art. 10. Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. [24]

1. L'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Presidente e la Giunta del libero Consorzio comunale. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente del libero Consorzio comunale secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.

 

Sezione II

Città metropolitane

 

     Art. 11. Organi della Città metropolitana.

1. Sono organi della Città metropolitana:

a) il Sindaco metropolitano;

a bis) il Consiglio metropolitano [25];

b) la Conferenza metropolitana;

c) [la Giunta metropolitana] [26];

d) [l'Adunanza elettorale metropolitana] [27].

 

     Art. 12. Sindaco metropolitano.

1. Il Sindaco metropolitano:

a) è il legale rappresentante dell'ente;

b) [convoca e presiede la Giunta metropolitana] [28];

c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;

d) convoca e presiede il Consiglio metropolitano;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;

f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto [29].

2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio più anziano di età [30].

2-bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana [31].

3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai componenti del Consiglio metropolitano, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato [32].

4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.

5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente [33].

 

     Art. 13. Sindaco metropolitano [34]

1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

 

     Art. 14. Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano [35]

1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

 

     Art. 14 bis. Consiglio metropolitano [36]

1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti:

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 15. Conferenza metropolitana [37]

1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.

2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 16. Giunta metropolitana. [38]

1. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta metropolitana è composta da:

a) quattro componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 500.000 abitanti;

b) sei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore a 1.000.000 di abitanti;

c) otto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o superiore a 1.000.000 di abitanti.

3. La Giunta metropolitana è eletta dall'Adunanza elettorale metropolitana. Le elezioni della Giunta sono indette dal Sindaco metropolitano entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli circoscrizionali del comune sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i consiglieri comunali ed i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano.

7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città metropolitana per la sua approvazione.

9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.

 

     Art. 17. Adunanza elettorale metropolitana. [39]

1. L'Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Sindaco metropolitano né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 18. Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana [40]

1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione.

5. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 è inammissibile.

7. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. [In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato] [41].

9. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

11. Il seggio elettorale si insedia alle ore 6,00 del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

12. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;

b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;

c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;

d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;

e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

13. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

14. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

15. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

16. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.

17. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

18. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 19. Durata, decadenza e cessazione degli organi. [42]

1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano [43].

[2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.] [44]

3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 20. Gratuità delle cariche [45]

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente del Consiglio del libero Consorzio comunale e componente del Consiglio metropolitano sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 21. Segretario degli enti di area vasta.

1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.

 

     Art. 22. Organo di revisione degli enti di area vasta.

1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di cui al comma 2 [46].

2. [In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare alla procedura. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, lettera c), dell’articolo 3 del predetto decreto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel triennio precedente, di 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali] [47].

3. [Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente di area vasta, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo] [48].

4. [L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [49].

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente di area vasta è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nell'ente di area vasta.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

 

Capo III

Organismi di raccordo

 

     Art. 24. Semplificazione organizzativa e gestionale.

1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

 

     Art. 25. Osservatorio regionale.

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione - autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, è istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente legge, composto dai legali rappresentanti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai rappresentanti, delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne. All'Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni [50].

2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi degli enti di area vasta, l'Osservatorio:

a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta;

b) definisce i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 26. Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali.

1. La composizione della Conferenza Regione - autonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

 

TITOLO II

Funzioni e personale

 

Capo I

Funzioni proprie

 

     Art. 27. Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.

1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti;

c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

2) in materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;

e) [organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi] [51].

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:

a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 34;

b) [approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali] [52];

c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;

d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;

h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

 

     Art. 28. Funzioni proprie della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;

b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;

d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.

2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.

3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

 

     Art. 29. Funzioni proprie dei comuni.

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta.

2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.

3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

 

Capo II

Disposizioni comuni e di coordinamento

 

Sezione I

Funzioni ulteriori

 

     Art. 30. Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto.

1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Agli accordi predetti partecipano, altresì, il comune di Messina ed il comune di Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 è soppresso.

 

     Art. 31. Funzioni conferite dalla Regione.

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

     Art. 32. Conferimento di ulteriori funzioni.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.

 

Sezione II

Attività di coordinamento

 

     Art. 33. Funzioni regionali.

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi culturali:

a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

2) [in materia di tutela dell'ambiente:

a) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali] [53].

2. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

3. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

 

     Art. 34. Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.).

3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.

4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;

b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;

c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;

d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.

5. Il P.T.C. è trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalità di cui al comma 6.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera di Giunta, emana un apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni interregionali.

 

     Art. 35. Potere sostitutivo della Regione.

1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

2. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 36. Uffici regionali territoriali.

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.

 

Capo III

Personale

 

     Art. 37. Disposizioni sul personale.

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 25.

3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 33. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta.

5. Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

 

     Art. 38. Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale.

1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le Amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale.

 

TITOLO III

Disposizioni economico-finanziarie

 

     Art. 39. Autonomia finanziaria.

1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 40. Razionalizzazione di enti.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.

2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;

b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;

c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;

d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.

4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.

5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.

6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a tre.

7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.

 

     Art. 41. Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.

2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.

 

     Art. 42. Costi standard.

1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.

2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano anche ai servizi erogati dalle società partecipate.

 

     Art. 43. Invarianza finanziaria.

1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale.

 

TITOLO IV

Assetto territoriale dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

 

     Art. 44. Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

 

     Art. 45. Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali.

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio comunale.

3. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti, si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale.

4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.

5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le modalità stabilite nello statuto del comune interessato.

6. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale, corredata di:

a) una relazione tecnico-illustrativa;

b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione;

c) i fogli di mappa catastali.

7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 46. Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana.

1. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione dei liberi Consorzi comunali, con seguenti alla legge regionale di riforma prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, in deroga, solo per l'anno 2015, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria dei liberi Consorzi comunali:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

 

     Art. 47. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario.

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo.".

 

     Art. 48. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali.

1. All'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2015, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto e previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, può assegnare parte dello stanziamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 migliaia di euro, quale contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.".

 

     Art. 49. Misure in favore delle unioni di comuni.

1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

1. All'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono soppresse le parole "stipulati dai Gruppi parlamentari";

b) al comma 1 sono soppresse le parole "da parte di Gruppi parlamentari".

 

     Art. 51. Disposizioni transitorie [54]

1. Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta [55].

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.

2-bis. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni [56].

 

     Art. 52. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[2] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 17. La L.R. 17/2017 è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[5] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[7] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[8] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[12] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2024, n. 24.

[14] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 7 giugno 2019, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2020, n. 6, dall'art. 2 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 34, dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5, dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 31, dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2023 n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2024, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2024, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 6/2023.

[15] Periodo soppresso dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[17] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[18] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5 e modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2017, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2018, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, L.R. 17/2017.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[23] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[26] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[27] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[28] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[30] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[31] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[32] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[33] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[36] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5, già modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2017, n. 17, dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23, dall'art. 7 della L.R. 7 giugno 2019, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2020, n. 6, dall'art. 2 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 34. dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5, dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 31, dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2023 n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2024, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2018, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 17/2017. La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2023, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 43, L.R. 16/2022. La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2024, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 6/2023.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[38] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[40] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[41] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2020, n. 6.

[42] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[43] I previgenti commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 17. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[44] I previgenti commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 17. La L.R. 17/2017 è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[45] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

[46] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[47] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5 e abrogato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[48] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[49] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[50] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[51] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[52] Lettera abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19.

[53] Punto soppresso dall'art. 12 della L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

[54] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 31.

[55] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2023, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2024, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2024, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 6/2023.

[56] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.