§ 5.3.458 - L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2016
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016.
Art. 3.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
Art. 4.  Quote vincolate.
Art. 5.  Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.
Art. 6.  Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.
Art. 7.  Assegnazione straordinaria alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali.
Art. 8.  Contributo per i lavoratori dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali.
Art. 9.  Obbligo scolastico.
Art. 10.  Finanziamento leggi di spesa.
Art. 11.  Disposizioni per favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso.
Art. 12.  Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 13.  Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione.
Art. 14.  Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.
Art. 15.  Fondo precariato.
Art. 16.  Oneri pregressi.
Art. 17.  Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 18.  Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 19.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 20.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 21.  Stato di previsione delle spese.
Art. 22.  Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Regione 2016-2018.
Art. 23.  Norma finale.


§ 5.3.458 - L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(G.U.R. 7 dicembre 2016, n. 53)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 ed in euro 3.139.250.831,74, secondo le risultanze rappresentate negli allegati 1a e 1b alla presente legge.

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016.

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 838.855.172,43 pari allo stanziamento iniziale del capitolo 000005 per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 risulta negativo per complessivi euro 418.754.461,10. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.735.075.437,11 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.316.320.976,01, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.192.510.889,72.

 

     Art. 4. Quote vincolate.

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. n. 204 del 10 agosto 2015 concernente il riaccertamento straordinario dei residui, è definitivamente determinato in euro 5.587.094.934,93, di cui euro 5.316.320.976,01 riferiti ai trasferimenti extra-regionali, comprensivi della somma di euro 2.666.969.000,00 delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 95.552.653,89 relativi a vincoli attribuiti dalla Regione, euro 89.888.172,40 relativi alle quote di cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari ed euro 85.333.132,63 destinati alla regolarizzazione delle partite sospese presso la Cassa regionale.

 

     Art. 5. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. n. 204 del 10 agosto 2015, è definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassegnazione, per l'esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.

 

     Art. 6. Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali, con esclusione degli enti in dissesto finanziario, garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni [1].

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione [2].

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

 

     Art. 7. Assegnazione straordinaria alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali.

1. Nelle more dell'intesa con lo Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione prevista dall'articolo 27, comma 4, e dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale degli enti, è disposta per l'anno 2016 l'assegnazione straordinaria di 23.900 migliaia di euro alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali, di cui 350 migliaia di euro per i lavoratori precari del libero Consorzio comunale di Enna (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191302).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti di cui al comma 1 in funzione degli squilibri di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2016, tenendo anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 756, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

     Art. 8. Contributo per i lavoratori dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali.

1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191310).

2. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1.350 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "2.950 migliaia di euro" e le parole "24 luglio 2014" sono sostituite dalle parole "previsto dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Nel caso in cui dall'intervento del comma 2 si realizzino economie, le stesse sono assegnate ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "340.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "341.600 migliaia di euro".

5. Nell'anno 2016 le risorse recuperate in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori.

6. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è concesso ai comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 20, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, è incrementata di 65.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 7.

9. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole "nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro." sono sostituite dalle parole "ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale s.p.a in liquidazione.".

10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "A" allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 318110), è ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro per l'anno 2018.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "G" allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402), è ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 116016).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 116523).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516053).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516058).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 250 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 516062).

 

     Art. 9. Obbligo scolastico.

1. Per assicurare ai giovani l'attuazione del dirittodovere all'istruzione attraverso il Sistema istruzione e formazione professionale della Regione siciliana parallelo al Sistema istruzione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 16.100 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle spese relative all'anno scolastico 2016-2017 (Missione 4, Programma 6, Capitolo 372522).

 

     Art. 10. Finanziamento leggi di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, Capitolo 212533). L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.512 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, Capitolo 183799). Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 3/2016 le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre 2016".

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215 migliaia di euro (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.000 migliaia di euro per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Missione 16, Programma 1, Capitolo 155802).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di euro (Missione 15, Programma 2, capitolo 317708).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 6, Tabella G della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.674 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'importo di 1.014 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402).

10. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti variazioni.

 

Norma di riferimento

Amm.

Missione, Programma

Capitolo

Denominazione

Autorizzazione di spesa

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

L.R. 75/1950 Art. 1

2

4-2

342525

FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI

+644

 

 

 

11. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole "e, per il solo esercizio finanziario 2016" sono soppresse. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, Capitolo 120012).

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104520).

14. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'articolo 44 della legge regionale n. 3/2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 69.140,00 ed è destinata al pagamento delle quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, da parte della Presidenza della Regione (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105701).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 19.907,88 ed è destinata al pagamento della quota annuale 2014 relativa alla partecipazione della Regione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa da parte della Presidenza della Regione (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401).

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307).

19. Per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 75 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801).

20. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1 dell'importo di 1.450 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514) e quanto al comma 2 dell'importo di 1.150 migliaia di euro destinato al dipartimento istruzione e formazione (Missione 4, Programma 6, Capitolo 373731).

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147704).

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/1968 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147701).

23. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A "Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente" - Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Accantonamento 1001 - della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di euro 7.491.888,77.

24. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1, dell'importo di 35 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) e quanto al comma 2 dell'importo di 200 migliaia di euro destinato al Dipartimento beni culturali, ambientali e identità siciliana (Missione 7, Programma 2, Capitolo 377912).

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotta per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1, Capitolo 108169).

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è incrementata per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 210 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2, Capitolo 373304).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, è autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.

29. L'articolo 19 della legge regionale n. 3/2016 è soppresso.

30. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147315).

31. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione, 16, Programma 1, Capitolo 148102).

32. Per l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati dello schedario viticolo regionale ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari relativi all'OCM vino è autorizzata spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

33. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

34. Le risorse da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle disposizioni sull'attivazione di forme di democrazia partecipata, previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, che residuano a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono destinate alla integrazione dell'assegnazione di parte corrente a favore del comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto rifiuti via mare. Ai maggiori oneri di cui al presente comma e di cui al comma 2 dell'articolo 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale n. 3/2016.

35. Per le finalità dell'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519).

36. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito trattenute statali dal gettito IMU alle quali concorrono i recuperi dovuti a titolo di maggior gettito stimato per gli anni d'imposta 2014 e 2015, per effetto dell'imponibilità dei terreni già esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in misura complessivamente superiore al 10 per cento della media delle entrate correnti accertate nel triennio 2012-2014, può essere concessa un'anticipazione straordinaria in misura non superiore al 35 per cento delle trattenute complessivamente operate ai sensi dei citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2015, da recuperare a quote costanti, dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, secondo un piano finanziario di massimo cinque annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, a valere sui trasferimenti in favore dei comuni medesimi attribuiti a qualsiasi titolo. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

37. Al fine di consentire il riequilibrio, tra i comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, delle assegnazioni regionali di parte corrente, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire tra i comuni in ragione della differenza, per fascia demografica, dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2014-2016. Al riparto si provvede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali.

38. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "G" allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 476521), è incrementata dell'importo di 500 migliaia di euro per l'anno 2016 e di 1.800 migliaia di euro per l'anno 2017, per le finalità dell'articolo 12, comma 2, relative all'annualità di competenza dell'esercizio 2016.

39. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta dell'importo di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

40. L'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le particolari difficoltà in cui versa il comune di Lampedusa e Linosa, riconosce un contributo straordinario di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

41. Le risorse ex articolo 38 dello Statuto della Regione destinate con delibera della Giunta regionale agli interventi di edilizia scolastica ed alle infrastrutture necessarie allo svolgimento di attività integrative della scuola, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge (Missione 4, Programma 3, Capitolo 772023), sono destinate al finanziamento dell'acquisto di attrezzature ed arredamenti didattici ed amministrativi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, di competenza dei liberi Consorzi comunali ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nelle more della definizione del riordino degli stessi ai sensi della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e della conseguente possibilità di attivare i mutui ventennali di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23/1996.

42. Per le finalità dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è autorizzata la spesa di 8.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 273707).

 

     Art. 11. Disposizioni per favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso.

1. Al fine di favorire l'incremento delle presenze turistiche nel territorio regionale, tenuto conto della potenzialità di sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui sono ricompresi gli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato a finanziare interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai comuni siciliani, con esclusione di quelli ricadenti negli ambiti territoriali delle Città metropolitane di Palermo e Catania.

2. Per garantire la piena efficacia dell'intervento di cui al comma 1 attraverso la tempestiva programmazione delle attività è autorizzata la spesa di 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 (Missione 7, Programma 1, Capitolo N. I.) destinando 1.500 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Comiso e 4.000 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Trapani Birgi e distribuiti ai rispettivi comuni secondo i criteri di cui al comma 4.

3. L'ambito territoriale di riferimento è costituito dal comprensorio dei comuni sottoscrittori della convenzione di cui al comma 5.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore per l'economia sono definiti, in base ai parametri caratteristici dei flussi turistici del territorio, i criteri, prioritariamente proporzionali alle presenze turistiche attestate nell'anno 2015, per l'attribuzione del finanziamento, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al comma 3, ai singoli comuni sottoscrittori dell'apposita convenzione di cui al comma 5 con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale.

5. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al medesimo comma, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione dei singoli comuni interessati con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale. La convenzione riporta il programma pluriennale, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e le modalità di contrattualizzazione di eventuali prestazioni di servizi di promozione.

 

     Art. 12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti degli esercenti il trasporto pubblico locale e dai comuni per i contratti con gli stessi stipulati nonché per il contributo di esercizio dovuto ai comuni di Agira, Marsala e Ustica nonché all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (A.S.M.) e all'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 27.413.442,00 di euro di cui agli allegati 6a e 6b alla presente legge, il cui pagamento è regolato in ragione di 18.275.628,00 di euro nell'anno 2017 e di 9.137.814,00 di euro nell'anno 2018.

2. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 7.795.086,07 di euro il cui pagamento è regolato in ragione di 2.598.362,02 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

3. Alla tabella A "Importi da iscrivere nel Fondo globale di parte corrente (capitolo 215704)" della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'accantonamento positivo "Interventi per la gestione del servizio di dissalazione isole minori, in attuazione dell'ordine del giorno n. 567 del 1° marzo 2016 - Acc. 1006" per l'anno 2016 è ridotto di 1.237 migliaia di euro;

b) l'accantonamento positivo "Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004" per l'anno 2016 è incrementato di 1.237 migliaia di euro.

4. Per far fronte agli oneri per il completamento dei lavori rientranti fra gli interventi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37 riconosciuti alla Cooperativa Le Muse di Vittoria con sentenza esecutiva, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a 7.621.053,39 di euro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3.237.000,00 di euro, mediante utilizzo dell'accantonamento 1004 - Capitolo 215704 - Tabella "A" della legge regionale n. 3/2016, come modificato dal comma 3 del presente articolo e, per l'importo di 4.384.053,39 di euro, mediante riduzione della Missione 20 - Programma 1, Capitolo 215744.

 

     Art. 13. Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione.

1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partoriente un contributo nel limite massimo di 5.000 euro [3].

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022 [4].

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio e non comportano pagamenti diretti agli allevatori [5].

5. La spesa per la finalità di cui ai presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

 

     Art. 15. Fondo precariato.

1. Per le finalità dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di 1.308 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313319).

 

     Art. 16. Oneri pregressi.

1. Per la restituzione delle somme trattenute nell'esercizio finanziario 2015 al personale dipendente della Regione dagli emolumenti stipendiali agli stessi dovuti per disposizioni giudiziarie di assegnazione provvisoria è autorizzata la spesa di euro 47.298,98 per l'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 17. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 40.206.827,08 di cui all'allegato 7 alla presente legge.

2. All'onere di cui al comma 1, di euro 40.206.827,08, si provvede nell'esercizio finanziario 2016:

a) quanto ad euro 12.797.037,75 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740;

b) quanto ad euro 10.480.710,51 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701;

c) quanto ad euro 12.000.000,00 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;

d) quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 108521;

e) quanto ad euro 1.300.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 508006;

f) quanto ad euro 2.007.359,33 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 613951;

g) quanto ad euro 121.719,49 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215745;

h) quanto ad euro 300.000,00 con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 214102.

3. Parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 37.427.137,30, sono iscritte, per l'esercizio finanziario 2016 nella Missione 20, Programma 3 in apposito fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. La restante parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 2.779.689,78, sono iscritte per l'esercizio finanziario 2016 nei seguenti capitoli di parte capitale:

 

Missione

Programma

Capitolo

Importo

5

1

776003

288.358,49

10

 

672008

161.726,39

1

10

108164

71.719,50

11

2

516032

10.742,18

16

1

147311

49.999,99

14

5

742856

1.979.008,15

14

1

642843

17.609,00

14

1

N.I.

179.927,91

8

1

N.I.

9.964,19

1

5

N.I.

10.633,98

 

 

TOTALE

2.779.689,78

 

5. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

6. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 4 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte con la presente legge, per l'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa.

 

     Art. 18. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 25.412.725,00 derivanti da:

a) disavanzi di enti, società ed organismi controllati derivanti da fatti di gestione per il valore complessivo di euro 4.410.359,50 di cui all'allegato 8 alla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

b) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 21.002.365,50 di cui all'allegato 9 alla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'onere complessivo, di euro 25.412.725,00, di cui al comma 1 si provvede nell'esercizio finanziario 2016 mediante la riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701.

3. La riduzione di spesa di cui al comma 2, di euro 25.412.725,00, è iscritta per l'esercizio finanziario 2016, nella Missione 20, Programma 3 in appositi fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

 

     Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." [6].

2. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola "2016" è sostituita dalla parola "2017".

3. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 la parola "2016," è soppressa e dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.".

4. All'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2017".

 

     Art. 20. Stato di previsione delle entrate.

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".

 

     Art. 21. Stato di previsione delle spese.

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".

 

     Art. 22. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Regione 2016-2018.

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), i) e j), della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 e la nota integrativa.

2. Sono approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 2);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2016-2018 (allegati 4a, 4b e 4c);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegati 5a, 5b e 5c);

e) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 10).

 

     Art. 23. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2017, n. 4, dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[2] Comma sostituito dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.