Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 10/07/2015 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. |
Art. 2. Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale. |
Art. 3. Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.3.446 - L.R. 10 luglio 2015, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.
(G.U.R. 17 luglio 2015, n. 29 - S.O. n. 1)
Art. 1. Modifiche alla
1. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della
2. All'articolo 6, comma 10, della
a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della
b) la lettera b) è così sostituita:
"b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal
3. All'articolo 39 della
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia.".
4. All'articolo 49 della
a) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.";
b) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.";
c) al comma 11 dopo le parole "per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52" sono aggiunte le parole "e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al
d) al comma 26 dopo le parole "articolo 1 della
5. Al comma 3 dell'articolo 51 della
6. Ai commi 1 e 6 dell'articolo 52 della
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della
8. All'articolo 52 della
a) al comma 3 le parole "60 giorni" sono sostituite con le parole "180 giorni";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del
9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della
10. Al comma 2 dell'articolo 56 della
11. All'articolo 90, comma 10-bis, della
12. All'articolo 68 della
"10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della
13. L'articolo 79 della
"Art. 79
Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi
1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Regione presso i beni immobili di cui al comma 9 dell'articolo 19 della
2. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al settanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere decurtato, nella misura massima del dieci per cento, qualora il promittente acquirente dimostri, con idonei documenti giustificativi di spesa, di avere sostenuto oneri per l'adeguamento per lavori che, di norma, sono a carico del locatore.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza i canoni locativi sono computati a decurtazione del valore di acquisto di cui ai commi 2 e 3, purché l'atto di vendita sia perfezionato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza di acquisto.
5. Per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza alla data di perfezionamento dell'acquisto, gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria sono a carico delle imprese insediate.
6. Il prezzo di vendita è acquisito al bilancio della gestione liquidatoria per essere destinato al ripiano dei debiti della gestione medesima.
7. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle procedure autorizzative europee in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 TFUE. L'Amministrazione regionale e l'IRSAP non possono dare esecuzione al presente articolo prima che la procedura presso la Commissione UE abbia avuto esito positivo finale.".
14. All'articolo 84 della
15. Al comma 1 dell'articolo 85 della
16. Alla lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 13 della
17. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 2. Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.
1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.
Art. 3. Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.
1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".
2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.