§ 5.2.88 - L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:12/01/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione dei bilanci
Art. 2.  Disposizioni relative al patto di stabilità regionale
Art. 3.  Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità
Art. 4.  Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico
Art. 5.  Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza
Art. 6.  Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali
Art. 7. 
Art. 8.  Oneri di gestione in materia di formazione professionale. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2011
Art. 9. 
Art. 10.  Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/1992
Art. 11.  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
Art. 12.  Norma per l’editoria
Art. 13.  Norme in materia di consorzi agrari
Art. 14. 
Art. 15.  Disposizioni finali


§ 5.2.88 - L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

(G.U.R. 20 gennaio 2012, n. 3 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione dei bilanci

1. A decorrere dall’1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato articolo 36.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,

quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

4. Sugli esiti della sperimentazione l’Assessore regionale per l’economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.

5. [Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell’Assessore regionale per l’economia, a partire dall’anno 2012, d’intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di ‘monitoraggio della spesa’ mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell’allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione. Per l’attuazione del presente comma è istituito con decreto dell’Assessore regionale per l’economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all’Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative] [1].

 

     Art. 2. Disposizioni relative al patto di stabilità regionale

1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare attuazione al Patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della medesima legge.

2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.

3. In caso di adozione dell’intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.

4. Ai fini dell’accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all’Anci Sicilia, all’Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno e per i quali chiedono l’intervento regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell’intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l’obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l’obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia ed URPS), approva, altresì, in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 giugno di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell’importo dell’obiettivo complessivamente determinato approvato con la precedente deliberazione. L’Assessore regionale per l’economia riferisce alla Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana in ordine al contenuto delle deliberazioni di cui al presente comma.

8. La Regione trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono soppresse le parole ‘Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed’.

 

     Art. 4. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole ‘Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l’attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.’.

2. Il comma 1 bis dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.

3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000 nel testo previgente, purché presentate prima della data di approvazione della presente legge. In tale caso il termine di decorrenza della cessazione non può comunque essere superiore al termine previsto per il preavviso.

 

     Art. 5. Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, le parole ‘31 dicembre 2010’ sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2011’.

2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali

1. All’articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

‘a) al comma 1 dopo le parole ‘nei pagamenti dei debiti’, sono inserite le seguenti: ‘della Regione e’;

b) al comma 1 dopo le parole ‘gli stessi certificano’ sono inserite le seguenti ‘secondo la normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni’;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

‘2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l’ABI Sicilia cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.’.

 

     Art. 7.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 8. Oneri di gestione in materia di formazione professionale. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, dopo le parole ‘A carico del fondo possono altresì essere disposti’ sono inserite le seguenti: ‘il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché’.

 

     Art. 9.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 10. Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/1992

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ‘una sola volta.’ sono aggiunte le seguenti: ‘È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie’.

 

     Art. 11. Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

1. Le disposizioni di cui al comma 5 bis all’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 12. Norma per l’editoria

1. L’Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell’istruttoria già compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all’autorizzazione già disposta dall’Esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria nonché in favore di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità del presente articolo l’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere, nell’esercizio finanziario 2012, un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2 [2].

 

     Art. 13. Norme in materia di consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

 

     Art. 14.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 15. Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.