Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 12/01/2012 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione dei bilanci |
Art. 2. Disposizioni relative al patto di stabilità regionale |
Art. 3. Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità |
Art. 4. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico |
Art. 5. Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza |
Art. 6. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali |
Art. 7. |
Art. 8. Oneri di gestione in materia di formazione professionale. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2011 |
Art. 9. |
Art. 10. Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/1992 |
Art. 11. Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana |
Art. 12. Norma per l’editoria |
Art. 13. Norme in materia di consorzi agrari |
Art. 14. |
Art. 15. Disposizioni finali |
§ 5.2.88 - L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.
(G.U.R. 20 gennaio 2012, n. 3 - S.O. n. 3)
Art. 1. Disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione dei bilanci
1. A decorrere dall’1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall’articolo 36 del
2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel
quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato
4. Sugli esiti della sperimentazione l’Assessore regionale per l’economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.
5. [Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell’Assessore regionale per l’economia, a partire dall’anno 2012, d’intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di ‘monitoraggio della spesa’ mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell’allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione. Per l’attuazione del presente comma è istituito con decreto dell’Assessore regionale per l’economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all’Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell’articolo 9 del
Art. 2. Disposizioni relative al patto di stabilità regionale
1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 124, della
2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell’articolo 1 della
3. In caso di adozione dell’intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.
4. Ai fini dell’accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all’Anci Sicilia, all’Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno e per i quali chiedono l’intervento regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell’intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l’obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell’articolo 1 della
6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell’articolo 1 della
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l’obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della
8. La Regione trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell’articolo 1 della
Art. 3. Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 4. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
2. Il comma 1 bis dell’articolo 39 della
3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 5. Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della
Art. 6. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali
1. All’articolo 14 della
‘a) al comma 1 dopo le parole ‘nei pagamenti dei debiti’, sono inserite le seguenti: ‘della Regione e’;
b) al comma 1 dopo le parole ‘gli stessi certificano’ sono inserite le seguenti ‘secondo la normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni’;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
‘2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l’ABI Sicilia cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.’.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 8. Oneri di gestione in materia di formazione professionale. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 10. Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 11. Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
1. Le disposizioni di cui al comma 5 bis all’articolo 3 del
Art. 12. Norma per l’editoria
1. L’Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 37 della
Art. 13. Norme in materia di consorzi agrari
1. La disciplina di cui alla
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 15. Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 33 della
[2] Comma così modificato dall'art. 71 della