Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 18/06/1999 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e inserito il seguente |
Art. 4. 1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è aggiunto il seguente |
Art. 6. 1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo [...] |
Art. 7. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati |
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 50.3.38 – D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.
(G.U. 25 giugno 1999, n. 147).
1. L'articolo 1 del
(Omissis).
1. L'articolo 2 del
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 4 del
(Omissis).
1. Il quarto comma dell'articolo 10 del
(Omissis).
1. Al primo comma dell'articolo 11 del
(Omissis).
1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del
2. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Copia del presente decreto sarà altresì pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.