§ 1.4.80 - L.R. 6 luglio 1976, n. 79.
Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:06/07/1976
Numero:79


Sommario
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 1.4.80 - L.R. 6 luglio 1976, n. 79.

Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione.

(G.U.R. 10 luglio 1976, n. 41).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis) [1].

 

Art. 7.

     E' istituito il Consiglio regionale dell'informazione così composto:

     1) dal Presidente della Regione che lo presiede;

     2) da 23 componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due nomi;

     3) da 8 giornalisti, dei quali 6 designati dall'Associazione siciliana della stampa, uno designato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, uno dall'Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia;

     4) da 5 rappresentanti degli editori dei quotidiani siciliani designati dalla Federazione italiana editori giornali;

     5) da 2 rappresentanti degli editori dei periodici siciliani designati dall'Unione italiana stampa periodica;

     6) da 3 rappresentanti delle confederazioni regionali dei lavoratori.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio regionale dell'informazione, oltre alle attribuzioni previste dalla presente legge, esercita attività consultiva, di ricerca e di studio.

     E' vietata la corresponsione ai componenti del Consiglio di compensi di qualsiasi genere, esclusi i rimborsi di spese per indennità di missione.

 

     Art. 9.

     Allo scopo di agevolare la formazione dei quadri giornalistici redazionali sono istituite 10 borse di studio annuali per la pratica della professione giornalistica intestate ai giornalisti Francesco Crispi e Alberto Scandone.

     Le borse di studio sono assegnate direttamente dall'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia, sulla base di apposito bando di concorso da emanarsi dallo stesso, di intesa con l'Associazione siciliana della stampa, entro il 30 ottobre di ciascun anno, in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dell'esito di prove scritte da sostenersi dagli aspiranti davanti ad una commissione nominata dal consiglio dell'ordine, e dallo stesso erogate alle aziende editrici di quotidiani [2].

     Il Presidente della Regione versa annualmente, entro il 31 dicembre, all'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia le somme relative, che dovranno essere rendicontate con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 [3].

     Per ottenere l'assegnazione della borsa di studio l'aspirante dovrà presentare una dichiarazione rilasciata da un'azienda editrice di giornale quotidiano comprovante che l'aspirante viene ammesso, quale praticante, presso la redazione del quotidiano [4].

     Non sono considerate valide agli effetti della concessione delle borse di studio, le dichiarazioni di disponibilità a far svolgere il praticantato presso la propria redazione, rilasciate da aziende che abbiano proceduto negli ultimi 12 mesi a riduzione di personale giornalistico professionale e che abbiano licenziato, se non per giusta causa legalmente riconosciuta, redattori i quali abbiano nello stesso periodo completato, presso la medesima azienda, il periodo di praticantato.

     Non può essere riammesso a godere di borse di studio il praticante che, dopo il compimento del periodo di praticantato, non superi nella prima sessione utile gli esami di ammissione alla professione giornalistica.

 

     Art. 10. [5]

     [Ai sensi dell'art. 82 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è istituito l'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana.

     L'Ufficio stampa e documentazione è composto da non oltre tre giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a caposervizio che ne coordina l'attività.

     Il compito di tale Ufficio è quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti l'attività della Regione siciliana.]

 

     Art. 11. [6]

     [Ai giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione di cui al precedente articolo, si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.

     Il trattamento previdenziale, ivi compreso quello di quiescenza e quello assistenziale dei giornalisti professionisti, è disciplinato ai sensi della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35.]

 

     Art. 12.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione siciliana della stampa, con sede in Palermo, aderente alla Federazione nazionale della stampa italiana, un contributo di lire 100 milioni per l'organizzazione e lo svolgimento del Congresso nazionale della stampa che si terrà in Sicilia nel 1976.

     Il contributo sarà erogato:

     a) per il 70 per cento dell'ammontare, a presentazione del programma del Congresso e del relativo preventivo di spesa;

     b) per il residuo 30 per cento, dopo lo svolgimento del Congresso, a presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute.

 

     Art. 13.

     Per le finalità della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977 le seguenti spese:

     - (Omissis) [7];

     - artt. 7 e 8, lire 30 milioni;

     - art. 9, lire 60 milioni;

     - art. 11, lire 70 milioni.

     Per le finalità dell'art. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 1.860 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 1, 4, 7, 8, 9 e 11 della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte dei maggiori versamenti affluiti al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     All'onere di lire 1.860 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 12 e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo [8].

 

 


[1] Con sentenza C. Cost. n. 94 del 1977, gli artt. 1 - 6 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 195.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 195.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 195.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[7] Con sentenza C. Cost. n. 94 del 1977, l'alinea è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

[8] Con sentenza C. Cost. n. 94 del 1977, l'articolo è stato dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo.