Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 13/08/2001 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Contributo. |
Art. 2. Costanza del rapporto di lavoro. |
Art. 3. Trasformazione del contratto di lavoro. |
Art. 4. Condizioni per la concessione del contributo. |
Art. 5. Regime "de minimis". |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 2.12.43 - L.R. 13 agosto 2001, n. 12.
Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.
(B.U. 20 agosto 2001, n. 25).
Art. 1. Contributo.
1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 2. Costanza del rapporto di lavoro.
1. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Art. 3. Trasformazione del contratto di lavoro.
1. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 4. Condizioni per la concessione del contributo.
1. Le imprese di cui all'articolo 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le società di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla
Art. 5. Regime "de minimis".
1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis".
Art. 5 bis. (Gestione interventi). [1]
1. Per la gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98) e gravano sull'UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis)
[1] Articolo inserito dall’art. 2 della