Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 13/06/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011 |
Art. 2. Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari |
Art. 3. Concorso dirigenti: requisiti da applicare |
Art. 4. Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni |
Art. 5. Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della legge regionale n. 6 del 2012 |
Art. 6. Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 1.3.167 - L.R. 13 giugno 2012, n. 12.
Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica.
(B.U. 21 giugno 2012, n. 28)
Art. 1. Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della
1. Nell'articolo 6 della
"1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della
2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 2. Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari
1. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
2. Il Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", di cui alla
3. Il Consorzio, per l'espletamento delle suddette funzioni e al fine di assicurare nel frattempo la gestione degli ecosistemi presenti nel parco, è autorizzato a rinnovare per un periodo di sei mesi il contratto di lavoro del personale precario con coloro che già operavano alla data del 31 marzo 2012, privilegiando, in caso di scelta, l'anzianità di servizio maturata alla predetta data.
Art. 3. Concorso dirigenti: requisiti da applicare [1]
1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P.19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della
Art. 4. Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della
1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, comma 2, della
2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. Il Piano pluriennale per il superamento del precariato è prorogato fino al completo assorbimento degli aventi diritto alla stabilizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della
Art. 5. Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della
1. Per l'anno 2012 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 880.000 in favore dell'ARPAS per l'attuazione dell'articolo 4, comma 45, della
Art. 6. Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna [4]
1. A decorrere dal 26 maggio 2012, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, ai consiglieri regionali competono, ai sensi dell'articolo 26 della
2. Conseguentemente, l'indennità di carica è ridotta nella misura del 30 per cento, la diaria è ridotta nella misura del 20 per cento.
3. Ai Gruppi consiliari compete un contributo pari a quello in vigore al 31 dicembre 2003 ridotto del 20 per cento.
4. Il Collegio dei questori disciplina le modalità di utilizzo e di rendicontazione di tale contributo, anche relativamente alla gestione del personale e delle collaborazioni professionali di cui alla
Art. 7. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 2.480.000 per l'anno 2012 ed in euro 1.600.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014:
in aumento
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2012 euro 1.600.000
2013 euro 1.600.000
2014 euro 1.600.000
UPB S04.07.001
Agenzia regionale protezione ambiente della Sardegna (ARPAS)
2012 euro 880.000
2013 euro ---
2014 euro ---
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo speciale nuovi oneri legislativi - parte corrente
2012 euro 1.600.000
2013 euro 1.600.000
2014 euro 1.600.000
mediante corrispondente riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2012 euro 880.000
2013 euro ---
2014 euro ---
mediante corrispondente riduzione dal capitolo SC06.0177 - Spese per la promozione del turismo in Sardegna (articolo 2,
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della