§ 3.2.71 - L.R. 2 agosto 2013, n. 21.
Sostegno alle povertà e interventi vari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/08/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Sostegno alla povertà
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Cantieri comunali
Art. 4.  Amministratori di sostegno
Art. 5.  (Competenze in materia di pro loco)
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.2.71 - L.R. 2 agosto 2013, n. 21.

Sostegno alle povertà e interventi vari.

(B.U. 8 agosto 2013, n. 36)

 

Art. 1. Sostegno alla povertà

1. È autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S05.03.007).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), iscritta in conto dell'UPB S05.03.007 è destinata alle finalità di cui al comma 1.

3. Nell'articolo 5, comma 21 della legge regionale n. 12 del 2013, il riferimento all'UPB S04.08.002 è sostituito con UPB S04.08.001.

4. L'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa (UPB S04.03.004).

5. L'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa (UPB S04.08.006).

6. Una quota parte dell'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.100.000 per l'anno 2013 di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013 è differita all'anno 2014 (UPB S01.05.002).

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 sono determinati in euro 5.000.000 per l'anno 2013 ed in euro 2.100.000 per l'anno 2014 e fanno carico alle UPB del bilancio della Regione per gli stessi anni, indicate nel comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

in diminuzione

UPB S01.03.010

 

Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS)

2014 euro 2.100.000

UPB S01.05.002

 

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2013 euro 2.100.000

UPB S04.03.004

 

Tutela e difesa del suolo - investimenti

2013 euro 1.500.000

UPB S04.08.006

 

Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - investimenti

2013 euro 1.000.000

UPB S06.04.015

 

Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti

2013 euro 200.000

UPB S06.05.003

 

Investimenti a favore della pesca

2013 euro 200.000

 

in aumento

UPB S01.05.002

 

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2014 euro 2.100.000

UPB S05.03.007

 

Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni

2013 euro 5.000.000

 

     Art. 3. Cantieri comunali [1]

1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica. I comuni attuano gli interventi ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modifiche ed integrazioni, e le relative spese sono classificate quali spese di investimento; qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), per le assunzioni in essi previste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).

 

     Art. 4. Amministratori di sostegno

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"), le parole "I minori, interdetti o inabilitati" sono sostituite dalle seguenti: "I minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti o inabilitati". I relativi oneri, valutati in euro 200.000 annui, a decorrere dall'anno 2014, fanno carico alle risorse stanziate in conto dell'UPB S05.03.007.

 

     Art. 5. (Competenze in materia di pro loco) [2]

1. A decorrere dall'anno 2014 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), relativi alle funzioni in materia di associazioni pro loco, previste dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887; conseguentemente la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31, della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.

2. Compete alle province l'erogazione dei finanziamenti annui previsti a favore delle associazioni pro loco dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 (Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco), per le annualità sino al 2013, a valere sulle rispettive risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 2013, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2014, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1.