Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 11/12/2002 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)). |
Art. 2. (Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04). |
Art. 4. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale). |
Art. 5. (Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38). |
Art. 6. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 7. (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni). |
Art. 8. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione). |
Art. 9. (Proroga del termine di cui all’articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4). |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). |
Art. 11. (Piano politiche del lavoro). |
Art. 12. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di personale scolastico). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di fondi pensione). |
Art. 16. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 17. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti). |
Art. 18. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie). |
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18). |
Art. 20. (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza). |
Art. 21. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno). |
Art. 22. (Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38). |
Art. 23. (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic). |
Art. 24. (Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29). |
Art. 25. (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). |
Art. 26. (Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11). |
Art. 27. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39). |
Art. 28. (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40). |
Art. 29. (Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro). |
Art. 30. (Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62). |
Art. 31. (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44). |
Art. 32. (Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42). |
Art. 33. (Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29). |
Art. 34. (Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39). |
Art. 35. (Interventi in materia di pubblica istruzione). |
Art. 36. (Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36). |
Art. 37. (Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria). |
Art. 38. (Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 21). |
Art. 39. (Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32). |
Art. 40. (Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37). |
Art. 41. (Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5). |
Art. 42. (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. [...] |
Art. 43. (Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41). |
Art. 44. (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). |
Art. 45. (Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). |
Art. 46. (Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77). |
Art. 47. (Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27). |
Art. 48. (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola). |
Art. 49. (Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3). |
Art. 50. (Modificazioni all'articolo 4). |
Art. 51. (Modificazione all'articolo 5). |
Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 6). |
Art. 53. (Sostituzione dell'articolo 7). |
Art. 54. (Modificazione all'articolo 9). |
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 10). |
Art. 56. (Modificazione all'articolo 12). |
Art. 57. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 58. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 59. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.263 - L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 31 dicembre 2002, n. 56).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITA'
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)).
1. Anche per l'anno 2003, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 21 del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA’ E DI APPALTI
Art. 2. (Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04). [1]
[1. A decorrere dall'anno 2003, l'ammontare delle risorse destinate al settore "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" - obiettivo programmatico 2.2.1.04 - è aumentato della quota derivante dalle economie realizzate nell'esercizio precedente sugli stanziamenti dei capitoli ricompresi nello stesso obiettivo programmatico.]
Art. 3. (Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 26 della
(Omissis).
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 4. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. In deroga ai criteri previsti dalla
a) trasferimenti finanziari agli enti locali euro 107.808.506 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 32.938.196 da utilizzarsi, quanto ad euro 30.129.108, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 32.907.465 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della
3. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della
b) per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20745).
4. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per un importo pari al 2,5 per cento, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20503);
b) per un importo pari al 6,32 per cento, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.
5. Per l'anno 2003 il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6, della
6. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
7. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 5. (Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla
1. Per la realizzazione del programma definitivo 2003/2005 di cui all'articolo 20 della
a) anno 2003 euro 12.267.958;
b) anno 2004 euro 12.935.344;
c) anno 2005 euro 9.935.879.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della
(Omissis).
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
5. Per l’aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della
Art. 6. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.
Art. 7. (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni).
1. Le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 della
Art. 8. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della
Art. 9. (Proroga del termine di cui all’articolo 10 del
1. Il termine previsto dall'articolo 10 del
Art. 10. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 93 della
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'articolo 120 della
(Omissis).
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 11. (Piano politiche del lavoro).
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla
Art. 12. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Docup obiettivo 2 per il periodo 2000/2006 di cui al
a) anno 2003 euro 11.705.469;
b) anno 2004 euro 10.699.954;
c) anno 2005 euro 4.722.998.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
a) programma "INTERREG III A italo-francese 2000/06": euro 716.393 per l'anno 2003, euro 733.895 per l'anno 2004 ed euro 848.065 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25030);
b) programma "INTERREG III A italo-svizzero 2000/06": euro 121.024 per l'anno 2003, euro 121.657 per l'anno 2004 ed euro 121.972 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25029);
c) programmi "INTERREG III B Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06" "INTERREG III B Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG III C Zona meridionale 2000/06": euro 143.000 per l'anno 2003, euro 143.000 per l'anno 2004 ed euro 143.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25033).
CAPO III
PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 13. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
4. Per il biennio 2004/2005 la spesa contrattuale, stimata in complessivi euro 7.800.000, è suddivisa in ragione di euro 2.600.000 nell'anno 2004 ed euro 5.200.000 a decorrere dal 2005 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30650 parz.).
Art. 14. (Disposizioni in materia di personale scolastico).
1. Gli stanziamenti destinati annualmente al finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e della retribuzione delle attività aggiuntive, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54705).
2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54790).
3. Gli importi presenti sull'apposito fondo per i rinnovi contrattuali relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54785).
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.2. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale direttivo e docente delle scuole regionali) del bilancio 2003 e successivi, delle risorse finanziarie necessarie a dare concreta attuazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale scolastico.
Art. 15. (Disposizioni in materia di fondi pensione).
1. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla
2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla
3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 16. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2003 in euro 206.074.237 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 194.853.417, dei quali euro 188.536.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – cap. 59900 parz.) e:
1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);
2) euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);
3) euro 955.458 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);
4) euro 230.822 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);
5) euro 3.253.737 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);
b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi alla mobilità passiva relativi al saldo anno 2000, euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – cap. 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.230.820 (obiettivi programmatici 2.2.3.01., 2.2.3.03 e 2.2.3.04. - capitoli 59920, 61265 e 61730);
d) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), euro 3.990.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. – capitolo 67380).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).
Art. 17. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti).
1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della
Art. 18. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie).
1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata in euro 2.962.203 per l'anno 2003, euro 2.628.128 per l'anno 2004 ed euro 1.532.900 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 516.454 per l'anno 2003 ed in euro 154.937 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata in euro 1.898.338 per l'anno 2003, euro 3.569.970 per l'anno 2004 ed euro 5.871.476 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).
4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L'autorizzazione di spesa del "Fondo regionale per le politiche sociali", istituito dall'articolo 3 della
Art. 20. (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza). [3]
[1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Art. 21. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).
1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla
2. Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni, previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001, in attuazione del
3. Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, previsto dall'articolo 22 della
4. Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, previsto dalla
Art. 22. (Interventi nel settore termale.
1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla
2. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre prestiti, disposta dall'articolo 13, comma 2, della
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 23. (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella misura massima autorizzata al comma 1 (cap. 11175).
Art. 24. (Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla
1. Il comma secondo dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. L'articolo 2 della
(Omissis).
3. Dopo la lettera b) del comma primo dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
(Omissis).
4. Il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato.
5. La denominazione "Consorzio regionale pesca", ovunque ricorra nella legge, è sostituita dalla denominazione "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca".
Art. 25. (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 33 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della
(Omissis).
3. Al comma 2 dell'articolo 43 della
4. La rubrica dell'articolo 46 è così sostituita:
(Omissis).
5. Il comma 4 dell'articolo 46 è soppresso.
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Art. 26. (Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 27. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla
1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della
Art. 28. (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 29. (Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro).
1. L'autorizzazione di spesa regionale per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne, sottoscritto il 22 luglio 2002, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione autonoma Valle d'Aosta, è determinata, per l'esercizio finanziario 2004, in euro 161.070 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 47005 parz.).
Art. 30. (Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla
[1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della
(Omissis).]
Art. 31. (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 32. (Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 33. (Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della
(Omissis).
Art. 34. (Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della
[1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 35. (Interventi in materia di pubblica istruzione).
1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del
Art. 36. (Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
2. La
Art. 37. (Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria). [9]
[1. In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Con convenzione da stipulare con l'Università entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce tutte le condizioni relative alla cessione dell'area e dell'immobile sopra descritto nonché alla realizzazione ed all'uso delle strutture da realizzare in attuazione della delega di funzioni prevista dall'articolo 7 della
Art. 38. (Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della
1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 39. (Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
TITOLO III
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 40. (Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
2. L'articolo 9 della
(Omissis).
3. L'articolo 10 della
4. L'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 41. (Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 31 della
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della
3. Il comma 3 dell'articolo 37 della
(Omissis).
Art. 42. (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla
1. L'articolo 18 della
(Omissis).
2. L'articolo 19 della
(Omissis).
3. Il quarto comma dell'articolo 23 della
Art. 43. (Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della
(Omissis).
2. L'articolo 37 della
(Omissis).
3. Al comma 2 dell'articolo 39 della
(Omissis).
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 44. (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della
(Omissis).
2. L'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 45. (Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 46. (Modificazione alla
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 47. (Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 48. (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola). [11]
[1. A decorrere dall'anno 2003, il venti per cento del contributo annuo assegnato alla Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola, denominata "Institut agricole régional", di cui alla
Art. 49. (Modificazione alla
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28
Art. 50. (Modificazioni all'articolo 4).
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 51. (Modificazione all'articolo 5).
1. Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 6).
1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 53. (Sostituzione dell'articolo 7).
1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 54. (Modificazione all'articolo 9).
1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 10).
1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 56. (Modificazione all'articolo 12).
1. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 57. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 58. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2003 e pluriennale 2003/2005, nello stato di previsione dell'entrata.
Art. 59. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[4] Comma già modificato dall’art. 20 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 20 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 5 della