Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 09/12/2004 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente). |
Art. 2. (Finanziamento delle funivie del Monte Bianco). |
Art. 3. (Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale). |
Art. 4. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo. Modificazione della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14). |
Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo in materia di programmi comunitari). |
Art. 6. (Riassegnazione dei residui perenti e gestione del bilancio di cassa). |
Art. 7. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale). |
Art. 8. (Fondo per speciali programmi d’investimento – Fo.S.P.I.). |
Art. 9. (Destinazione vincolata dell’avanzo di amministrazione. Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1). |
Art. 10. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 11. (Articolazione del finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 12. (Piano politiche del lavoro). |
Art. 13. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di fondi pensione). |
Art. 16. (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75). |
Art. 17. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 18. (Strutture ed apparecchiature sanitarie, ospedaliere e territoriali). |
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18). |
Art. 20. (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazioni della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25). |
Art. 21. (Sviluppo dei servizi socio-sanitari. Professioni sociali). |
Art. 22. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili). |
Art. 23. (Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazioni della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69). |
Art. 24. (Trasferimenti al fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Revoca di autorizzazione). |
Art. 25. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard). |
Art. 26. (Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36). |
Art. 27. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno). |
Art. 28. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale). |
Art. 29. (Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Modificazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13). |
Art. 30. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA). |
Art. 31. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16). |
Art. 32. (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni all’articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). |
Art. 34. (Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11). |
Art. 35. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 36. (Autorizzazione di spesa, limitatamente all’anno 2005, per l’avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. [...] |
Art. 37. (Interventi di realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive. Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45). |
Art. 38. (Contributo straordinario all’Aero Club Valle d’Aosta). |
Art. 39. (Interventi in materia di pubblica istruzione). |
Art. 40. (Corsi per favorire il completamento dell’obbligo scolastico e corsi di lingue. Modificazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). |
Art. 41. (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21). |
Art. 42. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 43. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 2.2.273 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 53).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ
Art. 1. (Soppressione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel territorio della Regione cessa l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del
Art. 2. (Finanziamento delle funivie del Monte Bianco).
1. Per il rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui all’articolo 18, comma 2, della
2. L’articolo 3 della
Art. 3. (Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale). [1]
[1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’articolo 5 della
Art. 4. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo. Modificazione della
1. L’articolo 26 della
«Art. 26. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo).
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli destinati alle manutenzioni ed iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) Funzionamento dei servizi regionali 1.3.1;
b) Interventi su beni patrimoniali 2.1.4.01;
c) Istruzione e cultura - strutture scolastiche 2.2.4.03.
2. Sono esclusi dall’autorizzazione di cui al comma 1 gli stanziamenti autorizzati con legge.».
Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo in materia di programmi comunitari).
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione a favore dell’obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi comunitari cofinanziati) mediante riduzione di stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione aventi la stessa finalità dell’intervento da finanziare.
Art. 6. (Riassegnazione dei residui perenti e gestione del bilancio di cassa).
1. La riassegnazione dei residui dichiarati perenti, di cui all’articolo 65, comma 3, della
2. Per il 2005, in deroga a quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
FINANZA LOCALE E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 7. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).
1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
2. Per l’anno 2005, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga all’articolo 18 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 109.957.252 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 35.473.017 da utilizzarsi, quanto ad euro 32.911.697, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, Capo II, della
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.934.817 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2), ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della
3. Per l’anno 2005, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all’articolo 6, comma 2bis, della
b) per euro 100.217.963 al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. – capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. – capitolo 20745).
4. Per l’anno 2005, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per un importo pari a euro 4.265.214 alle spese d’investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. – capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000 alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20501).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
7. Gli enti locali hanno l’obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 8. (Fondo per speciali programmi d’investimento – Fo.S.P.I.).
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2003/2005, la spesa di euro 32.750.634, già autorizzata con la
2. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, la spesa di euro 30.259.552, già autorizzata con la
3. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2005/2007, di cui all’articolo 20 della
a) anno 2005 euro 9.470.478;
b) anno 2006 euro 11.368.846;
c) anno 2007 euro 8.138.536.
4. Per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 21 della
5. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I., di cui all’articolo 20 della
6. Per l’aggiornamento, nel periodo 2005/2007, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della
Art. 9. (Destinazione vincolata dell’avanzo di amministrazione. Modificazioni dell’articolo 7 della
[1. Il comma 3 dell’articolo 7 della
«3. A decorrere dall’anno 2005, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente derivante dalle economie, sia della gestione dei residui sia della gestione della competenza, realizzate nei settori 2.1.1.02 (Finanza locale – trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – speciali interventi) del bilancio della Regione.».
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
«3 bis. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 7 della
«3 ter. I fondi di cui al comma 3bis sono iscritti nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale – 2.1.1. Finanza locale – obiettivo programmatico 2.1.1.02 – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse di cui alla
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 7 della
«3 quater. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.».
5. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 7 della
«3 quinquies. Nel caso di cui al comma 3, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5 della
Art. 10. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11155).
Art. 11. (Articolazione del finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per l’attuazione del programma di investimento per la riqualificazione del comune di Saint-Vincent, di cui alla
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 12. (Piano politiche del lavoro).
1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla
Art. 13. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).
1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
a) anno 2005: euro 4.722.998;
b) anno 2006: euro 1.133.011.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al reg. (CE) 1260/1999, già autorizzati per l’anno 2005, dall’articolo 6, comma 3, della
4. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla
a) programma Interreg III A Italia-Francia (Alpi) 2000/2006: euro 2.161.811 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25030) [3];
b) programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/2006: euro 392.131 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029) [4].
5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III C 2000/2006, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla
6. L’autorizzazione di spesa per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 113.000, dall’articolo 10, comma 6, della
7. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2004/2007, in complessivi euro 1.000.000 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47007).
8. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione del programma di iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000-2006, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in euro 465.984 per l’anno 2005 ed euro 376.635 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.06 - capitolo 43080).
9. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione delle azioni strutturali previste dallo Strumento Finanziario di Orientamento Pesca (SFOP) nel periodo 2000/2006, di cui al
CAPO III
PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 14. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
3. Per i fini di cui all’articolo 8, comma 2, della
4. Per il biennio economico 2006/2007, la spesa contrattuale, stimata in complessivi euro 9.410.000, è suddivisa in ragione di euro 3.710.000 nell’anno 2006 ed euro 5.700.000 a decorrere dal 2007 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz.).
Art. 15. (Disposizioni in materia di fondi pensione).
1. L’autorizzazione di spesa per l’ulteriore applicazione della
2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla
3. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio di cui alla
Art. 16. (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della
1. Dopo l’articolo 3 bis della
«Art. 3 ter. (Interventi per l’abbattimento del tasso su operazioni di consolidamento del debito a breve).
1. La Regione interviene, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun settore, per l’abbattimento del tasso sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati che siano finalizzati al consolidamento del debito a breve termine.
2. Le convenzioni stipulate per le finalità di cui al comma 1 devono prevedere:
a) che i finanziamenti concessi a ciascuna impresa non superino l’importo di 300.000 euro;
b) che la durata di ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 ed i 180 mesi;
c) che il tasso applicato dagli istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall’EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo istituto di credito convenzionato, maggiorato del 2 per cento.».
2. La spesa per l’anno 2005 è autorizzata in:
a) euro 800.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli artigiani (obiettivo programmatico 2.2.2.10 – capitolo 35640);
b) euro 400.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra i commercianti (obiettivo programmatico 2.2.2.11 – capitolo 35660);
c) euro 400.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli albergatori (obiettivo programmatico 2.2.2.13 - capitolo 35700).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 17. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l’anno 2005 in euro 232.558.310[7], di cui:
a) trasferimenti all’Azienda USL per complessivi euro 216.617.800[8], dei quali euro 208.350.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59980);
2) euro 115.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);
3) euro 2.557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);
4) euro 295.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz);
5) euro 3.500.000 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);
5 bis) euro 2.500.000 per finanziamento applicazione contrattuale anni 2001-2005 per la medicina generale e per la specialistica convenzionata (capitolo 59900 parz.) [9];
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 25.136.000 di cui euro 4.000.000 quale saldo dell’anno 2002, euro 10.568.000 quale acconto dell’anno 2004 e euro 10.568.000 quale acconto dell’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo 59910) [10];
c) interventi diretti della Regione, euro 2.472.510 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo 59920) [11].
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l’Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).
Art. 18. (Strutture ed apparecchiature sanitarie, ospedaliere e territoriali).
1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 10.649.335, di cui 6.649.335 per l’anno 2005, 2.000.000 per l’anno 2006 e 2.000.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380) [12].
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 39.500.000, di cui 950.000 per l’anno 2005, 14.050.000 per l’anno 2006 e 24.500.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 10.580.354, di cui euro 1.081.000 per l’anno 2005, euro 5.268.392 per l’anno 2006 ed euro 4.230.962 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).
4. La spesa per la realizzazione di presidi sanitari e sociosanitari territoriali è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 4.330.000, di cui euro 300.000 per l’anno 2005, euro 2.115.000 per l’anno 2006 ed euro 1.915.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).
5. La spesa per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della
Art. 20. (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazioni della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
a) le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) le parole «e I.P.A.B» sono soppresse.
2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della
Art. 21. (Sviluppo dei servizi socio-sanitari. Professioni sociali).
1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo dei servizi socio-sanitari, corrisponde, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un assegno annuale di formazione professionale ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d’Aosta che siano iscritti e frequentino corsi di laurea afferenti a professioni sociali a partire dall’anno accademico 2004/2005.
2. L’onere di cui al comma 1, valutato in euro 22.330, trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della
Art. 22. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili).
1. La spesa per l’ampliamento, per la ristrutturazione, nonché per altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall’articolo 17 della
Art. 23. (Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazioni della
[1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
«1. Il contributo fisso annuo per ogni associazione è così determinato:
a) euro 2.065 per le associazioni con più di 500 iscritti;
b) euro 516 per le altre associazioni.».
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
«2 bis. In deroga all’articolo 7 della
3. La spesa, per il triennio 2005/2007, è autorizzata in euro 23.238, di cui euro 7.746 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.1.6.03 - capitolo 22360).]
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Art. 24. (Trasferimenti al fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Revoca di autorizzazione).
1. L’autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 25. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard).
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., di cui all’articolo 5 della
Art. 26. (Casino de la Vallée S.p.A..
1. È autorizzata la riduzione del capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.A. per la copertura delle perdite accertate alla data del 31 dicembre 2004 e la successiva ricostituzione del capitale sociale fino ad euro 5.000.000.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2005, a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale sino alla concorrenza di euro 4.950.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35857).
Art. 27. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).
1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla
2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
3. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
4. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla
5. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Art. 28. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale).
1. Per l’attuazione del Capo II della
Art. 29. (Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Modificazione della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
«1 bis. La Regione attua, altresì, ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità concordate in seno alla Conferenza transfrontaliera Mont Blanc, con particolare riguardo alle seguenti iniziative:
a) promozione ed attuazione di programmi e di progetti di valorizzazione del territorio, di riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
b) promozione ed effettuazione di indagini, ricerche, studi ed altre iniziative a carattere scientifico, tecnico e culturale, anche mediante incarichi esterni;
c) organizzazione o partecipazione a convegni, seminari, esposizioni e manifestazioni;
d) realizzazione e diffusione di pubblicazioni, materiale informativo e divulgativo su tematiche di interesse ambientale;
e) coordinamento, assistenza tecnica e segretariato a sostegno della partecipazione regionale alla Conferenza transfrontaliera.».
2. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 360.000, di cui euro 120.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.1.09 – capitolo 67386).
Art. 30. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).
1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita con
2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 15, comma 2, della
Art. 31. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16).
1. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11175).
3. Il trasferimento annuale all’ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Monte Avic è autorizzato, per l’anno 2005, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).
Art. 32. (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico.
1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 26 della
Art. 33. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni all’articolo 39 della
1. Il comma 4 dell’articolo 39 della
«4. La tassa di concessione regionale non è dovuta se:
a) la caccia non è esercitata durante l’intero anno cui la tassa si riferisce;
b) la caccia è esercitata esclusivamente fuori del territorio regionale;
c) la caccia è esercitata sul territorio regionale esclusivamente nei confronti di esemplari di avifauna di specie cacciabili responsabili di alterazioni dell’equilibrio naturale, di danni alle produzioni agro-forestali o di problematiche di ordine sanitario, individuate, di anno in anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».
2. Il comma 5 dell’articolo 39 della
«5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente postale intestato all’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.».
3. Al comma 5 bis dell’articolo 39 della
4. Al comma 5 ter dell’articolo 39 della
5. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2005 è determinata in euro 168.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.10 – capitolo 40460) ed è collegata all’autorizzazione di entrata ai sensi degli articoli 15 e 39 della
Art. 34. (Modificazione della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della
«5 bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l’educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.).».
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 35. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. L’applicazione della
2. L’autorizzazione di spesa per l’applicazione della
Art. 36. (Autorizzazione di spesa, limitatamente all’anno 2005, per l’avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
1. La Regione provvede direttamente, per l’anno 2005, alle spese necessarie all’avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi dell’articolo 1 della
2. La gestione diretta da parte della Regione delle spese cui al comma 1 è interrotta, su richiesta del Presidente della Chambre, nel momento in cui la stessa è in grado di provvedere in modo autonomo al proprio funzionamento; in tal caso, la Regione eroga il finanziamento annuale di cui all’articolo 12, comma 3, della
3. La Giunta regionale, per l’applicazione del presente articolo, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio e, nell’ambito delle finalità della norma stessa, variazioni tra i capitoli 20080, 20085 (obiettivo programmatico 2.1.2 - Istituzioni diverse) e 21845 (obiettivo programmatico 2.1.6.01 - Consulenze e incarichi).
Art. 37. (Interventi di realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.
1. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11165).
Art. 38. (Contributo straordinario all’Aero Club Valle d’Aosta).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell’Aero Club Valle d’Aosta a titolo di concorso nelle spese finalizzate all’acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato.
3. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 150.000, di cui euro 50.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66575).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 39. (Interventi in materia di pubblica istruzione).
1. Per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall’articolo 23 del
a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, la spesa di euro 144.000 per l’anno 2005, di euro 166.000 per l’anno 2006 ed euro 166.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.);
b) per l’assegnazione di benefici economici (assegni di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della
Art. 40. (Corsi per favorire il completamento dell’obbligo scolastico e corsi di lingue. Modificazione della
[1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
«1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del pertinente stanziamento del capitolo del bilancio, a favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta, per:
a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e dei corsi di alfabetizzazione;
b) lo svolgimento dei corsi monografici per adulti;
c) la gestione dei corsi di lingue per lavoratori stranieri.».
2. L’autorizzazione di spesa per il triennio 2005/2007 è determinata in complessivi euro 62.100, di cui annui euro 20.700 per gli anni 2005, 2006 e 2007 (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56680 parz.).]
Art. 41. (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della
1. Il termine di dieci anni di cui all’articolo 5, comma 1, della
2. La spesa per il triennio 2005/2007 è autorizzata in complessivi euro 330.000, di cui euro 110.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66100).
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell’allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 43. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007.
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A [18]
(Omissis)
ALLEGATO B
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall’art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Lettera così sostituita dall’art. 6 della
[4] Lettera così sostituita dall’art. 6 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 9 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[7] Importo rideterminato per l’anno 2005 in euro 246.726.310 dall’art. 10 della
[8] Importo rideterminato in euro 219.117.800 dall’art. 10 della
[9] Numero aggiunto dall’art. 10 della
[10] Lettera così sostituita dall’art. 10 della
[11] Lettera così sostituita dall’art. 10 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 11 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[14] Importo rideterminato per l’anno 2005 in euro 5.100.000 dall’art. 12 della
[15] Importo rideterminato in euro 960.000 dall’art. 12 della
[16] Importo rideterminato in euro 530.000 dall’art. 14 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[18] Allegato modificato dall’art. 5 della