§ 4.7.11 - Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32.
Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:20/05/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Vigilanza).
Art. 3.  (Fondi per il funzionamento).
Art. 4.  (Norme finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6. 


§ 4.7.11 - Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32. [1]

Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali.

(B.U. 12 giugno 1985, n. 10).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. E' istituito, con sede nel castello del Comune di Saint-Pierre, il Museo regionale di Scienze Naturali.

     2. Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto la tutela e vigilanza della Giunta regionale.

     3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

     4. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Vigilanza).

     1. I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 3. (Fondi per il funzionamento).

     1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione nonché con i contributi di Enti e di privati.

     1 bis. Alle spese di manutenzione straordinaria si provvede mediante apposito stanziamento del bilancio della Regione, autorizzato con legge finanziaria, previo impegno al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trent'anni da parte del Comune di Saint-Pierre, proprietario dell'immobile [2].

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     - L. 100.000.000 per l'anno 1985 per costituire la dotazione del Museo;

     - L. 80.000.000 annue a decorrere dall'anno 1985 per il funzionamento del Museo.

     2. Le spese di cui al precedente comma graveranno rispettivamente sui capitoli 47200 e 47210, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e, per le spese di funzionamento, sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede nel modo seguente:

     - per l'anno 1985 mediante aumento di lire 180.000.000 delle entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della Casa da gioco di Saint- Vincent, che saranno accertati sul capitolo 00300 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno;

     - per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per lire 160.000.000 delle risorse disponibili iscritte a 3.2. - " Altri oneri non ripartibili "

- del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987.

     4. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     Parte entrata

     cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 180.000.000

     Parte spesa

     Settore 4: Promozione sociale

     Programma 2.2.4.09. - Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali.

     cap. 47200 (di nuova istituzione)

     " Contributo per la dotazione del Museo regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre

     LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 100.000.000

     cap. 47210 (di nuova istituzione)

     " Contributo per il funzionamento del Museo regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre

     LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 80.000.000

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.

 

 

STATUTO DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

 

     Articolo 1.

     Il Museo regionale di scienze naturali ha lo scopo di creare un centro per l'incremento della cultura scientifica incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, nel campo delle scienze naturali e provvede a:

     a) promuovere, coordinare e compiere ricerche naturalistiche, sia per l'incremento della scienza che delle sue applicazioni;

     b) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari, con organi di ricerca e con associazioni scientifiche;

     c) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia naturale, con particolare riguardo a quelli dell'ambiente locale;

     d) pubblicare studi e raccolte di ricerche;

     e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica;

     f) promuovere ed aiutare la propaganda per la protezione della natura e dell'ambiente.

 

     Articolo 2.

     Il patrimonio del Museo è costituito:

     a) dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;

     b) dalle collezioni riservate agli studiosi;

     c) dalle apparecchiature tecniche, dalle attrezzature, dalle suppellettili e dalla biblioteca che si realizzeranno in applicazione delle legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 nonché di quanto successivamente acquisito attraverso donazioni e contributi di enti o di privati.

 

     Articolo 3. [3]

     Sono organi del Museo:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il comitato scientifico;

     d) il direttore;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 3 bis. [4]

     Il presidente del Museo è eletto dal consiglio di amministrazione

     tra i suoi componenti ed è scelto tra

     persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell’ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli

     culturali e professionali. Il presidente resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

     Al presidente, in particolare, compete:

     a) la legale rappresentanza dell’ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali;

     b) la convocazione e la presidenza delle sedute del consiglio d’amministrazione, nonché la determinazione degli argomenti all’ordine del giorno;

     c) sovrintendere all’esecuzione delle deliberazioni ed impartire le direttive, in conformità alle leggi, ai regolamenti, nonché alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione.

 

     Articolo 4. [5]

     Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) il dirigente di struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse naturali, o suo delegato;

     b) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d’Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell’ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. In caso di più candidature, il rappresentante è designato dall’Assessore regionale competente in materia di risorse naturali tra i nominativi proposti;

     c) un rappresentante della Société de la flore valdôtaine;

     d) un rappresentante del comitato scientifico, designato dal comitato medesimo non appena questo sia stato nominato ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera d);

     e) un rappresentante del Comune di SAINT-PIERRE;

     f) un rappresentante di enti o di società o di privati che contribuiscano con beni o somme rilevanti al funzionamento del Museo;

     g) il direttore del Museo, che svolge anche le funzioni di segretario.

     Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti, oltre al presidente, il vice presidente, che sostituisce il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

 

     Articolo 5.

     I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati [6].

     Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

 

     Articolo 6.

     Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) esaminare e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sentito il parere del comitato scientifico;

     b) approvare il regolamento per l'assunzione, il trattamento economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del Museo;

     c) assumere e licenziare il personale;

     d) nominare il comitato scientifico;

     e) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente;

     f) formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre al consiglio regionale.

 

     Articolo 7. [7]

     Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all’anno, su convocazione del presidente e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei revisori dei Conti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Articolo 8.

     Il comitato scientifico è composto dai seguenti membri:

     a) sette esperti scelti nei campi geologico, botanico e zoologico;

     b) il direttore del Museo, che assume anche le funzioni di segretario.

     Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

     Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato esperti nelle materie interessanti l'attività del Museo.

     Il comitato è nominato per la durata in carica del consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 9.

     Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

     a) proporre, coordinare e approvare i programmi dell'attività scientifica del Museo e vigilare sulla loro attuazione;

     b) dare le direttive generali sulla conservazione e per l'acquisto degli oggetti d'interesse del Museo, per gli scopi di cui all'articolo 1;

     c) promuovere la collaborazione con istituti o organizzazioni, aventi finalità analoghe, nonché con istituti universitari e privati;

     d) approvare il regolamento interno del Museo.

 

     Articolo 10. [8]

     La Giunta regionale nomina il direttore del Museo, conferendo il relativo incarico a soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in materie attinenti alle scienze naturali o biologiche;

     b) competenze derivanti da qualificata attività professionale o comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennale nel settore della ricerca e della didattica scientifica. L’incarico di direttore ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato dal consiglio di amministrazione. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo del Museo e dell’attività svolta nell’esercizio delle proprie funzioni. Al direttore del Museo spettano, in particolare, i seguenti compiti:

     a) l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione e del comitato scientifico;

     b) la gestione amministrativo-contabile;

     c) la predisposizione della relazione annuale sull’attività del Museo, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle eventuali variazioni;

     d) la direzione e il coordinamento delle attività del Museo, ivi compresa la gestione della biblioteca e la manutenzione del materiale;

     e) l’adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;

     f) l’applicazione dei regolamenti interni;

     g) la sottoscrizione dei contratti;

     h) il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio d’amministrazione;

     i) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli atti contabili con il concorso del presidente;

     j) l’adozione, nei casi di urgenza, delle deliberazioni di competenza del consiglio d’amministrazione, salvo comunicazione, per la ratifica, alla prima riunione successiva.

 

     Articolo 11. [9]

     Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuata, anche nel corso dell’esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, in conformità alla normativa vigente. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I revisori riferiscono al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.

 

     Articolo 12.

     L'anno finanziario del Museo inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta regionale per l'approvazione.

     Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo deve essere approntato entro la fine di ottobre e il conto consuntivo per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta regionale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.

     I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

 

     Articolo 13.

     In caso di scioglimento dell'Ente, il materiale e le collezioni esistenti passeranno in proprietà alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, che ne curerà la conservazione.

     E' fatto salvo il diritto degli aventi causa a rientrare in possesso di collezioni e materiali ceduti al Museo in comodato.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 25 maggio 2015, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall’art. 39 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 2 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[6] Comma così sostituito dall’art. 4 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 5 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 6 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 7 della D.C.R. 20 novembre 2002, n. 2865/XI.