§ 2.2.238 – L.R. 2 luglio 1999, n. 16.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:02/07/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Conferimenti).
Art. 2.  (Finanza locale).
Art. 3.  (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario).
Art. 4.  (Interventi in occasione di calamità).
Art. 5.  (Interventi in materia di fondi pensione).
Art. 6.  (Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001)).
Art. 7.  (Interventi nel settore sociale).
Art. 8.  (Trattamento previdenziale del personale scolastico).
Art. 9.  (Diritto allo studio).
Art. 10.  (Viabilità e trasporti).
Art. 11.  (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
Art. 12.  (Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere).
Art. 13.  (Misure per la gestione del bilancio regionale).
Art. 14.  (Correzione di errore materiale).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi).
Art. 16.  (Disposizioni in materia di sponsorizzazioni).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.238 – L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999.

(B.U. 13 luglio 1999, n. 31).

 

Art. 1. (Conferimenti).

     1. In relazione ai risultati di gestione del periodo 1° luglio 1998 - 31 marzo 1999, è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario in conto esercizio di lire 38.000 milioni (euro 19.625.362,17) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint- Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint- Vincent) - Cap. 64927.

 

     Art. 2. (Finanza locale).

     1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1999, agli interventi in materia di finanza locale dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) è aumentato, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo, di lire 2.496 milioni (euro 1.289.076,42) di cui lire 2.046 milioni (euro 1.056.670,82) ripartiti negli interventi indicati nell'allegato A alla presente legge e lire 450 milioni (euro 232.405,60) per gli interventi di cui al comma 2.

     2. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 450 milioni (euro 232.405,60) per la realizzazione, anche per il tramite di associazioni o di consorzi di Enti locali oppure di società di servizi a ciò delegate, di una procedura informatica unitaria da utilizzarsi dagli Enti locali della Regione per l'applicazione del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta)

- Cap. 20600 di nuova istituzione.

     3. In relazione ai tempi di realizzazione del supporto informatico di cui al comma 2 e alla necessaria formazione del personale degli Enti locali, la Giunta regionale è autorizzata, su richiesta delle organizzazioni dei Comuni e delle Comunità montane, a disporre la proroga fino ad un anno dell'applicazione degli articoli 70 e 71 del regolam. reg. 1/1999, nel qual caso gli Enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)) e dall'articolo 6 del regolam. reg. 1/1999, mantengono la struttura del bilancio dagli stessi adottata nell'esercizio precedente [1].

 

     Art. 3. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario).

     1. Ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari assegnati negli anni 1997 e 1998 e reiscritti, perché non utilizzati, sul bilancio di previsione dell'esercizio 1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa regionale di lire 1.147.305.000 (euro 592.533,58) così ripartita:

     a) programma operativo INTERREG II italo- svizzero 1994/1999, lire 175.174.000 (euro 90.469,82) - Cap. 25028;

     b) programma operativo INTERREG II italo- francese 1994/1999, lire 972.131.000 (euro 502.063,76) - Capp. 25031, 25041 e 25052.

     2. E' autorizzato, per l'anno 1999, l'ulteriore onere di lire 135 milioni (euro 69.721,68) quale quota di partecipazione regionale per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Konver II, P.O. 1994/1999 - Cap. 25038.

 

     Art. 4. (Interventi in occasione di calamità).

     1. La dotazione del "Fondo di solidarietà regionale" previsto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), è aumentata, per l'anno 1999, di lire 2.000 milioni (euro 1.032.913,80) - Cap. 37960.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di fondi pensione).

     1. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137,98) quale trasferimento al "Fondo cessazione servizio" previsto, per l'anno 1998, dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è assunto a carico dell'esercizio 1999 - Cap. 39050.

     2. La spesa autorizzata per l'anno 1998 dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi di pensione a base territoriale regionale), come modificato dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/1999 è assunta, limitatamente a lire 130 milioni (euro 67.139,40), a carico dell'esercizio 1999 - Cap. 20065.

 

     Art. 6. (Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001)).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel limite di spesa di lire 18.294 milioni (euro 9.448.062,51) alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL al termine dell'esercizio 1998 - Cap. 59925.

     2. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 7.933 milioni (euro 4.097.052,58) per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri addebitati al Servizio sanitario regionale per mobilità sanitaria passiva degli anni 1995 (lire 3.930 milioni) e 1996 (lire 4.003 milioni) - Cap. 59910 di nuova istituzione.

     3. [2].

 

     Art. 7. (Interventi nel settore sociale).

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° aprile 1986, n. 11 (Finanziamento delle spese per la gestione e il funzionamento delle comunità socio-educative per minori e giovani) è autorizzata, per l'anno 1999, la maggior spesa di lire 570 milioni (euro 294.380,43) - Cap. 61500.

     2. [3].

 

     Art. 8. (Trattamento previdenziale del personale scolastico).

     1. Lo speciale regime contributivo dell'indennità per il prolungamento dell'orario di servizio per l'insegnamento della lingua francese nella scuola materna ed elementare, previsto dall'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese) e successive modificazioni, è sospeso a decorrere dal 1° settembre 1999.

     2. Ai soggetti iscritti al fondo di cui all'articolo 5 della l.r. 1/1968 alla data del 31 agosto 1999 è garantita, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente alla predetta data, la integrale fruizione dei benefici spettanti in base alla posizione contributiva da ciascuno maturata alla data medesima.

 

     Art. 9. (Diritto allo studio).

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 1.120 milioni (euro 578.431,73) - Cap. 55560.

 

     Art. 10. (Viabilità e trasporti).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1.765 milioni (euro 911.546,44) per la concessione alla Società Autostrade Valdostane (SAV) di un contributo straordinario in misura non superiore al cinquanta per cento dei documentati maggiori oneri sostenuti dalla Società nel corso della realizzazione del sistema tangenziale autostradale di Aosta, per l'interferenza con la funivia Aosta-Pila - Cap. 51470 di nuova istituzione.

     2. E' autorizzata, per l'anno 1999, la maggior spesa di lire 1.174 milioni (euro 606.320,40) per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea) - Cap 67670.

 

     Art. 11. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 6.000 milioni (euro 3.098.741,39) di cui:

     a) lire 2.500 milioni (euro 1.291.142,25) per gli interventi di cui all'articolo 6 (alpeggi e fabbricati rurali) - Cap. 41725;

     b) lire 2.000 milioni (euro 1.032.913,80) per gli interventi di cui all'articolo 7 (viabilità, irrigazione ed acquedotti) - Cap. 41720;

     c) lire 1.000 milioni (euro 516.456,90) per gli interventi di cui agli articoli 19 (contributi in conto capitale) e 22 (contributi nelle spese di gestione e di conduzione) - Cap. 44040;

     d) lire 500 milioni (euro 258.228,45) per gli interventi di cui al titolo VII (mezzi tecnici per la produzione agricola) - Cap. 41660.

     2. Per la concessione di indennità agli allevatori per l'abbattimento di animali infetti, previsti dalla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 (Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 500 milioni (euro 258.228,45) - Cap. 59620.

 

     Art. 12. (Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere).

     1. Per il rimborso di crediti di imposta vantati nei confronti della Regione dalle compagnie petrolifere abilitate alla introduzione in Valle d'Aosta di carburanti in esenzione fiscale, per operazioni effettuate prima dell'applicazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale) è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 3.600 milioni (euro 1.859.244,84) - Cap. 69160 di nuova istituzione.

 

     Art. 13. (Misure per la gestione del bilancio regionale).

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni al bilancio necessarie per:

     a) introitare la quota di spesa di competenza dell'Ente locale proponente gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento di cui al Capo II della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge, gli interventi siano realizzati dalla Regione;

     b) l'utilizzo, in capitoli esistenti o da istituire, degli stanziamenti già iscritti in bilancio quale quota di cofinanziamento regionale per l'attuazione di programmi di investimento, o di iniziative di formazione, oggetto di finanziamento comunitario e statale.

 

     Art. 14. (Correzione di errore materiale). [4]

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi). [5]

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di sponsorizzazioni). [6]

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. La presente legge prevede autorizzazioni di maggiori spese a carico del bilancio 1999 per complessive lire 104.894.305.000 (euro 54.173.387,49) alla cui copertura si provvede mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1998

- Cap. 00010.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

INDICE

Art. 1 - Conferimenti

Art. 2 - Finanza locale

Art. 3 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario

Art. 4 - Interventi in occasione di calamità

Art. 5 - Interventi in materia di fondi pensione

Art. 6 - Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) Art. 7 - Interventi nel settore sociale

Art. 8 - Trattamento previdenziale del personale scolastico Art. 9 - Diritto allo studio

Art. 10 - Viabilità e trasporti

Art. 11 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia

Art. 12 - Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere Art. 13 - Misure per la gestione del bilancio regionale

Art. 14 - Correzione di errore materiale

Art. 15 - Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi Art. 16 - Disposizioni in materia di sponsorizzazioni

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 21 agosto 2000, n. 27.

[2] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

[3] Comma abrogato dall’art. 18 della L.R. 22 luglio 2005, n. 16. Modificava il comma 4, art. 9, della L.R. 6 dicembre 1993, n. 83.

[4] Modifica l'alinea del comma 7, art. 25, della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 1 aprile 2004, n. 3. Aggiunge il comma 8 bis all'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 1 aprile 2004, n. 3. Sostituisce il comma 2, art. 33, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.