Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 02/07/1999 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Conferimenti). |
Art. 2. (Finanza locale). |
Art. 3. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 4. (Interventi in occasione di calamità). |
Art. 5. (Interventi in materia di fondi pensione). |
Art. 6. (Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001)). |
Art. 7. (Interventi nel settore sociale). |
Art. 8. (Trattamento previdenziale del personale scolastico). |
Art. 9. (Diritto allo studio). |
Art. 10. (Viabilità e trasporti). |
Art. 11. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 12. (Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere). |
Art. 13. (Misure per la gestione del bilancio regionale). |
Art. 14. (Correzione di errore materiale). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di sponsorizzazioni). |
Art. 17. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.238 – L.R. 2 luglio 1999, n. 16.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999.
(B.U. 13 luglio 1999, n. 31).
Art. 1. (Conferimenti).
1. In relazione ai risultati di gestione del periodo 1° luglio 1998 - 31 marzo 1999, è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario in conto esercizio di lire 38.000 milioni (euro 19.625.362,17) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint- Vincent di cui alla
Art. 2. (Finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1999, agli interventi in materia di finanza locale dall'articolo 7 della
2. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 450 milioni (euro 232.405,60) per la realizzazione, anche per il tramite di associazioni o di consorzi di Enti locali oppure di società di servizi a ciò delegate, di una procedura informatica unitaria da utilizzarsi dagli Enti locali della Regione per l'applicazione del
- Cap. 20600 di nuova istituzione.
3. In relazione ai tempi di realizzazione del supporto informatico di cui al comma 2 e alla necessaria formazione del personale degli Enti locali, la Giunta regionale è autorizzata, su richiesta delle organizzazioni dei Comuni e delle Comunità montane, a disporre la proroga fino ad un anno dell'applicazione degli articoli 70 e 71 del regolam. reg. 1/1999, nel qual caso gli Enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 3. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario).
1. Ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari assegnati negli anni 1997 e 1998 e reiscritti, perché non utilizzati, sul bilancio di previsione dell'esercizio 1999 ai sensi dell'articolo 10 della
a) programma operativo INTERREG II italo- svizzero 1994/1999, lire 175.174.000 (euro 90.469,82) - Cap. 25028;
b) programma operativo INTERREG II italo- francese 1994/1999, lire 972.131.000 (euro 502.063,76) - Capp. 25031, 25041 e 25052.
2. E' autorizzato, per l'anno 1999, l'ulteriore onere di lire 135 milioni (euro 69.721,68) quale quota di partecipazione regionale per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Konver II, P.O. 1994/1999 - Cap. 25038.
Art. 4. (Interventi in occasione di calamità).
1. La dotazione del "Fondo di solidarietà regionale" previsto dall'articolo 28, comma 2, della
Art. 5. (Interventi in materia di fondi pensione).
1. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137,98) quale trasferimento al "Fondo cessazione servizio" previsto, per l'anno 1998, dalla
2. La spesa autorizzata per l'anno 1998 dal comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 6. (Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel limite di spesa di lire 18.294 milioni (euro 9.448.062,51) alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL al termine dell'esercizio 1998 - Cap. 59925.
2. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 7.933 milioni (euro 4.097.052,58) per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri addebitati al Servizio sanitario regionale per mobilità sanitaria passiva degli anni 1995 (lire 3.930 milioni) e 1996 (lire 4.003 milioni) - Cap. 59910 di nuova istituzione.
3. [2].
Art. 7. (Interventi nel settore sociale).
1. Per gli interventi previsti dalla
2. [3].
Art. 8. (Trattamento previdenziale del personale scolastico).
1. Lo speciale regime contributivo dell'indennità per il prolungamento dell'orario di servizio per l'insegnamento della lingua francese nella scuola materna ed elementare, previsto dall'articolo 12 della
2. Ai soggetti iscritti al fondo di cui all'articolo 5 della
Art. 9. (Diritto allo studio).
1. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 9 della
Art. 10. (Viabilità e trasporti).
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.765 milioni (euro 911.546,44) per la concessione alla Società Autostrade Valdostane (SAV) di un contributo straordinario in misura non superiore al cinquanta per cento dei documentati maggiori oneri sostenuti dalla Società nel corso della realizzazione del sistema tangenziale autostradale di Aosta, per l'interferenza con la funivia Aosta-Pila - Cap. 51470 di nuova istituzione.
2. E' autorizzata, per l'anno 1999, la maggior spesa di lire 1.174 milioni (euro 606.320,40) per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della
Art. 11. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. Per gli interventi di cui alla
a) lire 2.500 milioni (euro 1.291.142,25) per gli interventi di cui all'articolo 6 (alpeggi e fabbricati rurali) - Cap. 41725;
b) lire 2.000 milioni (euro 1.032.913,80) per gli interventi di cui all'articolo 7 (viabilità, irrigazione ed acquedotti) - Cap. 41720;
c) lire 1.000 milioni (euro 516.456,90) per gli interventi di cui agli articoli 19 (contributi in conto capitale) e 22 (contributi nelle spese di gestione e di conduzione) - Cap. 44040;
d) lire 500 milioni (euro 258.228,45) per gli interventi di cui al titolo VII (mezzi tecnici per la produzione agricola) - Cap. 41660.
2. Per la concessione di indennità agli allevatori per l'abbattimento di animali infetti, previsti dalla
Art. 12. (Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere).
1. Per il rimborso di crediti di imposta vantati nei confronti della Regione dalle compagnie petrolifere abilitate alla introduzione in Valle d'Aosta di carburanti in esenzione fiscale, per operazioni effettuate prima dell'applicazione della
Art. 13. (Misure per la gestione del bilancio regionale).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, della
a) introitare la quota di spesa di competenza dell'Ente locale proponente gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento di cui al Capo II della
b) l'utilizzo, in capitoli esistenti o da istituire, degli stanziamenti già iscritti in bilancio quale quota di cofinanziamento regionale per l'attuazione di programmi di investimento, o di iniziative di formazione, oggetto di finanziamento comunitario e statale.
Art. 14. (Correzione di errore materiale). [4]
Art. 15. (Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi). [5]
Art. 16. (Disposizioni in materia di sponsorizzazioni). [6]
Art. 17. (Disposizioni finanziarie).
1. La presente legge prevede autorizzazioni di maggiori spese a carico del bilancio 1999 per complessive lire 104.894.305.000 (euro 54.173.387,49) alla cui copertura si provvede mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1998
- Cap. 00010.
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
INDICE
Art. 1 - Conferimenti
Art. 2 - Finanza locale
Art. 3 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario
Art. 4 - Interventi in occasione di calamità
Art. 5 - Interventi in materia di fondi pensione
Art. 6 - Spesa sanitaria. Sostituzione dell'articolo 15 della
Art. 8 - Trattamento previdenziale del personale scolastico Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Viabilità e trasporti
Art. 11 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia
Art. 12 - Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere Art. 13 - Misure per la gestione del bilancio regionale
Art. 14 - Correzione di errore materiale
Art. 15 - Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi Art. 16 - Disposizioni in materia di sponsorizzazioni
Art. 17 - Disposizioni finanziarie
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza
[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della
[2] Sostituisce l'art. 15 della
[3] Comma abrogato dall’art. 18 della
[4] Modifica l'alinea del comma 7, art. 25, della
[5] Articolo abrogato dall’art. 30 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 30 della