§ 3.11.59 - Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42.
Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:31/12/1999
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contratto).
Art. 3.  (Vigilanza).
Art. 4.  (Eventuale diverso gestore).
Art. 5.  (Norme finanziarie).
Art. 6.  (Variazioni di bilancio).


§ 3.11.59 - Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42.

Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz.

(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare una migliore integrazione dei servizi di trasporto tra i comprensori di Aosta, Pila e Cogne, nonché una ottimizzazione economica, funzionale e gestionale dei servizi stessi, affida la gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz alla società esercente la telecabina Aosta – Pila o società da questa controllata [1].

 

     Art. 2. (Contratto).

     1. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata la stipulazione, con la società di cui all'articolo 1, di un contratto nel quale vengono definiti:

     a) il periodo di validità del contratto;

     b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

     c) i servizi di trasporto sostitutivo che la società deve garantire nei periodi e nei casi di interruzione del servizio;

     d) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

     e) la struttura tariffaria;

     f) l'importo eventualmente dovuto dalla Regione alla società per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

     g) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

     h) le garanzie che devono essere prestate dalla società;

     i) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

     j) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dalla società, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto;

     k) la formazione del personale;

     l) l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro relativi al comparto dei trasporti interessato;

     m) l'eventuale parziale compensazione tra costi di gestione e maggiori proventi derivanti dall'ulteriore valorizzazione del comprensorio turistico;

     n) l'istituzione di un organismo paritetico con compiti di monitoraggio dell'applicazione del contratto.

     2. Gli importi di cui al comma 1, lettera f), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.

 

     Art. 3. (Vigilanza).

     1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede alle opportune verifiche in merito all'applicazione del contratto di cui all'articolo 2, anche avvalendosi dell'organismo paritetico in esso previsto.

 

     Art. 4. (Eventuale diverso gestore).

     1. In caso di mancato accordo con la società di cui all'articolo 1, la Giunta regionale individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita.

 

     Art. 5. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), determinato in annue lire 1.600 milioni (euro 826.331,04) per gli anni 2000 e 2001 e in euro 826.000 (lire 1.599.359.020) a decorrere dall'anno 2002, grava sul capitolo di nuova istituzione n. 68100.

     2. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1999/2001, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.6 "Oneri relativi alla creazione di strutture in relazione al trasferimento di competenze in materia di ferrovie e di sicurezza sugli impianti a fune (U.S.T.I.F.)" dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio).

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001 le seguenti variazioni annue:

     a) variazione in diminuzione:

     capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", lire 1.600.000.000;

     b) variazione in aumento:

     programma regionale 2.2.2.14

     codificazione 1.1.1.6.3.2.09.019

     capitolo 68100 (di nuova istituzione)

     "Oneri derivanti dalla gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz", lire 1.600.000.000.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.