Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 31/12/1998 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modalità). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4. (Variazioni di bilancio). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.18.114 - Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57.
Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione.
(B.U. 12 gennaio 1999, n. 2).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, sulla base di quanto disposto dai commi 10 e 11 dell'articolo 5 della
Art. 2. (Modalità).
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al "Fondo cessazione servizio" l'importo dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, istituiti con
2. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 20 miliardi annui per il 1998, 1999 e 2000 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo da estinguere entro l'anno 2003.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere di lire 120 miliardi derivante dalla presente legge grava sul capitolo di nuova istituzione 39050 (Trasferimento al Fondo cessazione servizio dell'importo dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997).
2. Alla copertura dell'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.
3. Alla copertura dell'onere di lire 20 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000 si provvede:
a) quanto a lire 19 miliardi 100 milioni mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione 1998/2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997);
b) quanto a lire 900 milioni mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione 1998/2000 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.1 (Attuazione del piano territoriale paesistico) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.
4. A decorrere dall'anno 2001 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge di bilancio.
Art. 4. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 lire 20.000.000.000
anno 1999 lire 19.100.000.000
anno 2000 lire 19.100.000.000
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 1999 lire 900.000.000
anno 2000 lire 900.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.6.2.1.1.1.
cap. 39050 (di nuova istituzione)
"Trasferimento al Fondo cessazione servizio dell'importo dei trattamenti di
fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997"
anno 1998 lire 20.000.000.000
anno 1999 lire 20.000.000.000
anno 2000 lire 20.000.000.000.
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.