Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 15/12/2006 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale). |
Art. 2. (Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale). |
Art. 3. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). |
Art. 5. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale). |
Art. 6. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.). |
Art. 7. (Monitoraggio sulle entrate proprie dei Comuni). |
Art. 8. (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1). |
Art. 9. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 10. (Interventi straordinari di politica del lavoro). |
Art. 11. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di fondi pensione). |
Art. 14. (Contribuzione di previdenza complementare per il personale regionale del comparto scuola). |
Art. 15. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3). |
Art. 16. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali). |
Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili) |
Art. 18. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 19. (Casino de la Vallée S.p.A. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36). |
Art. 20. (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10). |
Art. 21. (Reviviscenza della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, in materia di acquisto di terreni da destinare ad aree protette). |
Art. 22. (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11). |
Art. 23. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21). |
Art. 24. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41). |
Art. 25. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18). |
Art. 26. (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5). |
Art. 27. (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75). |
Art. 28. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge regionale [...] |
Art. 29. (Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure cofinanziate). |
Art. 30. (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Agevolazioni e gratuità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29). |
Art. 31. (Interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3). |
Art. 32. (Disposizioni in materia di realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Legge regionale 15 gennaio [...] |
Art. 33. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno). |
Art. 34. (Interventi in materia di diritto allo studio universitario). |
Art. 35. (Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica) |
Art. 36. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria). |
Art. 37. (Abrogazione di disposizioni concernenti la cessione di immobili all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste). |
Art. 38. (Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). |
Art. 39. (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21). |
Art. 40. (Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale. Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27). |
Art. 41. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10). |
Art. 42. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 43. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 44. (Entrata in vigore). |
§ 2.2.284 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 28 dicembre 2006, n. 54).
TITOLO I
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 1. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale).
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l’anno 2007, l’Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2007 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2007.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 2. (Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale).
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l’anno 2007, l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2007.
2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall’articolo 7 della
Art. 3. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica).
1. Per l’anno 2007, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sono confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della
3. Al fine di razionalizzare e contenere i costi della politica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge di revisione della
4. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l’anno 2007, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l’anno 2006. Per la determinazione della misura massima attribuibile ai sensi del presente comma, devono essere considerati gli importi approvati dagli organi assembleari contestualmente al bilancio di previsione per l’anno 2006, senza tener conto delle eventuali riduzioni autonomamente assunte conseguenti alle misure di contenimento dei costi della politica.
5. Per gli amministratori di cui all’articolo 11, comma 4, della
Art. 4. (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio. Modificazione alla
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i tetti di reddito o le condizioni economiche, comunque denominati, ai quali è subordinata l’ammissione alle provvidenze di cui alla
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 5. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).
1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
2. Per l’anno 2007, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall’articolo 18 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 119.842.054 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 37.055.631 da utilizzarsi, quanto ad euro 34.598.784, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.131.954 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della
3. Per l’anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della
b) per euro 108.567.525, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).
4. Per l’anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla
a) per un importo pari a euro 15.095.421, alle spese d’investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell’articolo 11 della
7. Gli enti locali hanno l’obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 6. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.).
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2006/2008, la spesa è rideterminata in euro 32.157.867 e ripartita, per gli anni 2007 e 2008, rispettivamente, in euro 11.149.390 e euro 4.563.410.
2. Ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2007/2009 di cui all’articolo 20 della
a) anno 2007: euro 11.561.300;
b) anno 2008: euro 15.587.337;
c) anno 2009: euro 8.588.038.
3. Per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 21 della
4. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all’articolo 20 della
5. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all’articolo 20 della
6. Per l’aggiornamento, nel periodo 2007/2009, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), e 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della
Art. 7. (Monitoraggio sulle entrate proprie dei Comuni).
1. In relazione alle disposizioni in materia di entrate proprie degli enti locali, il Comitato finanza e contabilità degli enti locali, istituito con
1 bis. L’esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale in occasione dell’esame del rendiconto generale della Regione [2].
Art. 8. (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla
1. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 19 della
Art. 9. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 4 della
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 10. (Interventi straordinari di politica del lavoro).
1. Per l’anno 2007, la Giunta regionale adotta, secondo quanto previsto all’articolo 5 della
2. Al fine di armonizzare, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della
3. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della
«a) dal Presidente della Regione, o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio regionale, che lo presiede;».
4. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione della proroga per l’anno 2007 del piano triennale 2004/2006, con le integrazioni previste al comma 1, nonché delle annualità 2008 e 2009 del piano triennale 2008/2010, di cui alla
Art. 11. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).
1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della
3. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, investimenti definiti nell’ambito del Programma obiettivo n. 2 Competitività regionale, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1080/2006 e n. 1083/2006.
4. Gli investimenti di cui al comma 3 sono attuati anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del
5. Per i fini di cui al comma 3, è autorizzata, durante il periodo 2007/2013, la spesa di euro 42.000.000, determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 17.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 – cap. 47010), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 5.000.000;
b) anno 2008: euro 6.000.000;
c) anno 2009: euro 6.000.000.
6. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47007), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.000.000;
b) anno 2008: euro 1.000.000;
c) anno 2009: euro 1.000.000.
7. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.500.000;
b) anno 2008: euro 1.500.000;
c) anno 2009: euro 1.500.000.
8. L’autorizzazione di spesa per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 179.600, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, e in euro 159.600 per il 2007 dall’articolo 13, comma 6, della
9. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell’ambito del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1081/2006 e n. 1083/2006.
10. Gli interventi di cui al comma 9 e al comma 2 dell’articolo 10 sono attuati anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del reg. CE 1083/2006 del Consiglio e della
11. Per i fini di cui al comma 9, è autorizzata, con riferimento al periodo 2007/2009, la spesa complessiva di euro 18.524.600 (obiettivo programmatico 2.2.2.18, capitoli 26030 e 30055), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 13.224.600;
b) anno 2008: euro 3.600.000;
c) anno 2009: euro 1.700.000.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 12. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
3. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della
4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall’articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell’esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 11.300.000 per l’anno 2007 e in euro 7.500.000 a decorrere dall’esercizio 2008. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.000.000 per l’anno 2008 e in euro 8.000.000 a decorrere dall’esercizio 2009 (obiettivo programmatico 1.2.10 – capitolo 30650 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell’onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.
6. Gli importi presenti sull’apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull’esercizio finanziario successivo.
7. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla
8. Per le finalità di cui alla
9. [A decorrere dal 1° gennaio 2007, nei confronti del personale cessato dal servizio non si darà luogo né a restituzioni di somme né a richieste di rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro] [3].
Art. 13. (Disposizioni in materia di fondi pensione).
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale in materia di interventi a sostegno della previdenza integrativa e complementare, è autorizzata l’ulteriore applicazione della
2. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio di cui alla
Art. 14. (Contribuzione di previdenza complementare per il personale regionale del comparto scuola).
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 4, del
2. Al fine di incentivare l’adesione del personale di cui al comma 1 a forme di previdenza complementare, è altresì autorizzata una quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro, pari all’1 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA) entro il 31 dicembre 2007, e pari allo 0,50 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono nel corso del 2008.
3. L’onere disposto dal comma 2, è determinato, per il biennio 2007/2008, in complessivi euro 147.000, di cui euro 61.000 per l’anno 2007 ed euro 86.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 1.2.2. – capitolo 54701 parz.).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 15. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e modificazione alla
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2007, in euro 256.806.091 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per complessivi euro 237.788.500, dei quali euro 225.000.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. — capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.500.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);
2) euro 212.000, per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);
3) euro 3.202.000, per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);
4) euro 595.000, per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
5) euro 7.279.500, per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 5.718.000 quale saldo dell'anno 2004 e di euro 11.000.000 quale acconto dell'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. — capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 2.299.591 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.-capitoli 59920, 61265) [4].
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l’Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a). Tali variazioni sono illustrate alla commissione consiliare competente che deve valutarne la coerenza con il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008.
4. La Regione, nell’ambito dello sviluppo dei servizi sanitari, può finanziare, con utilizzo degli stanziamenti previsti sul capitolo 59920 del bilancio di previsione della Regione, contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
5. A decorrere dall’anno 2008, la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale volontario operante nel sistema regionale dell’emergenza sanitaria, nonché dei docenti formatori e volontari istruttori del personale soccorritore, sono svolti dall’Azienda USL della Valle d’Aosta secondo direttive approvate dalla Giunta regionale.
6. [Al comma 6 dell’articolo 2 e al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 16. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali).
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 21.700.000, di cui euro 700.000 per l’anno 2007, euro 9.000.000 per l’anno 2008 ed euro 12.000.000 per l’anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60310).
2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 6.930.000, di cui euro 710.000 per l’anno 2007, euro 2.610.000 per l’anno 2008 ed euro 3.610.000 per l’anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).
3. La spesa per la progettazione e per la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 3.500.000, di cui euro 1.300.000 per l’anno 2007, euro 600.000 per l’anno 2008 ed euro 1.600.000 per l’anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60480).
4. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, nonché per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili) [7]
1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per gli altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della
Art. 18. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Art. 19. (Casino de la Vallée S.p.A.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a. per la copertura di eventuali perdite, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione, fino ad massimo di euro 2.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).
Art. 20. (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
«6 bis. Ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti e in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione.».
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 è determinata in complessivi euro 4.747.400 per il triennio 2007/2009, di cui euro 2.475.800 per l’anno 2007, euro 1.830.800 per l’anno 2008 ed euro 440.800 per l’anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 – capitolo 46940).
Art. 21. (Reviviscenza della
1. Il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La spesa per il triennio 2007/2009 è determinata in complessivi euro 30.000 di cui euro 10.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.1.4.01 – capitolo 67400).
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Art. 22. (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico.
1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 26 della
Art. 23. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal capo II della
Art. 24. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPA), istituita con la
2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 15, comma 2, della
Art. 25. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18).
1. Il trasferimento annuale all’ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla
2. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 2 (capitolo 11175).
Art. 26. (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.
1. L’autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, di cui all’articolo 15, comma 1, della
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 27. (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione alla
1. Dopo l’articolo 3ter della
«Art. 3 quater. (Interventi per l’abbattimento del tasso su finanziamenti per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione regionali).
1. La Regione interviene fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore, per l’abbattimento del tasso sui finanziamenti, concessi dagli Istituti di credito convenzionati, finalizzati al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando a fondi pensione a base territoriale regionale.
2. Le convenzioni stipulate per la finalità di cui al comma 1 devono prevedere che il tasso applicato dagli Istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall’EURIBOR a sei mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo Istituto di credito convenzionato, maggiorato al massimo del 2 per cento.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento e gli ulteriori requisiti delle imprese beneficiarie.».
2. La spesa per l’anno 2007 è autorizzata in:
a) euro 800.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli artigiani (obiettivo programmatico 2.2.2.10 – capitolo 35640);
b) euro 350.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra i commercianti (obiettivo programmatico 2.2.2.11 – capitolo 35660);
c) euro 250.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli albergatori (obiettivo programmatico 2.2.2.13 – capitolo 35700).
Art. 28.(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 8 della
Art. 29.(Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure cofinanziate).
1. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 in applicazione del
2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell’agricoltura, in attesa dell’approvazione da parte della Commissione europea del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, sono determinati, nel triennio 2007/2009, in euro 22.663.300 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 – cap. 43070), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 7.470.500;
b) anno 2008: euro 7.575.300;
c) anno 2009: euro 7.617.500.
3. L’autorizzazione di spesa per l’implementazione e la gestione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 600.000 (obiettivo 2.2.2.17 – cap. 43055), annualmente così suddivisa:
a) anno 2007: euro 200.000;
b) anno 2008: euro 200.000;
c) anno 2009: euro 200.000.
4. Le azioni di cui al comma 3 sono attuate anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato renderanno disponibili ad avvenuta approvazione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione europea.
Art. 30. (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Agevolazioni e gratuità. Modificazione alla
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della
«6. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni fino a un massimo del 75 per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l’uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d’Aosta che frequentino università o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.».
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 24 della
«6 bis. Nella definizione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni per la concessione dei benefici di cui al comma 6, la Giunta regionale si informa a criteri meritocratici e che tengono conto delle differenze di durata delle diverse facoltà.».
3. L’autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 5.100.000 di cui euro 1.700.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.2.14 – capitolo 67770).
Art. 31. (Interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla
[1. Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l’uso razionale dell’energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della
«3 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, le domande comprese nella graduatoria di cui all’articolo 9 della
4. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della
5. L’autorizzazione di spesa per le finalità della
Art. 32. (Disposizioni in materia di realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.
1. L’applicazione della
2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
Art. 33. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).
1. I limiti di impegno della durata massima di quindici anni, previsti dalla
2. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla
3. Il limite di impegno della durata massima di quindici anni, previsto dalla
4. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 34. (Interventi in materia di diritto allo studio universitario).
1. A decorrere dall’anno 2007, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari, di cui all’articolo 23 del
a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, euro 119.000 per l’anno 2007, euro 129.000 per l’anno 2008 ed euro 129.000 per l’anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.);
b) per l’assegnazione di benefici economici quali assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della
c) per l’assegnazione di contributi a favore di laureati non residenti nella regione e frequentanti corsi post laurea attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, i cui bandi sono emanati ai sensi della
Art. 35. (Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica) [11]
1. La Regione promuove la costituzione, nell'edificio denominato "ex cotonificio Brambilla", in Comune di Verrès, di un nuovo polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, finalizzati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica in ambito regionale e al rafforzamento del tessuto produttivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste ed altre istituzioni universitarie.
3. Ai fini della promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito di specifici progetti di internazionalizzazione, a concedere, direttamente o per il tramite degli Atenei interessati, borse di studio rivolte a studenti universitari stranieri che frequentino corsi con sede nel territorio regionale, con priorità per gli studenti provenienti da Paesi francofoni.
4. L'onere per le finalità di cui al presente articolo è determinato, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 3.140.000, di cui euro 1.040.000 per l'anno 2007 e 1.050.000 annui per il 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitoli 56656 parz., 56675 e 56676).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 36. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria).
1. Nelle more dell’acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all’insegnamento obbligatorio della lingua inglese previsto dal
Art. 37. (Abrogazione di disposizioni concernenti la cessione di immobili all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste).
1. L’articolo 37 della
Art. 38. (Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta. Modificazioni alla
1. Dopo l’articolo 19 della
«Art. 19 bis. (Finanziamenti a favore del Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta).
1. Per il funzionamento e la realizzazione delle attività promosse dal Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta, istituito ai sensi dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Educazione in età adulta. Istruzione e formazione), la Regione concede finanziamenti annuali, nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio.
2. Il finanziamento è erogato all’istituzione scolastica che costituisce il riferimento didattico ed amministrativo del Centro di cui al comma 1.
3. L’entità del finanziamento e le relative modalità di concessione ed erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 20 della
b) l’articolo 42 della
c) l’articolo 40 della
3. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in euro 210.000, di cui euro 70.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.4.01 – capitolo 55160).
Art. 39. (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della
1. Il termine di dieci anni di cui all’articolo 5, comma 1, della
2. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in complessivi euro 450.000, di cui euro 150.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66100).
Art. 40. (Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale. Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della
4. Per le finalità di cui alla
Art. 41. (Associazione Forte di Bard.
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, della
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell’allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), nelle misure indicate nell’allegato B medesimo.
Art. 43. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
Art. 44. (Entrata in vigore).
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
ALLEGATO A
(Omissis)
ALLEGATO B
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[3] Comma abrogato dall'art. 10 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[5] Comma abrogato dall'art. 12 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 17 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 58 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 28 della