§ 4.14.17 - Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70.
Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.14 igiene e sanità pubblica
Data:25/10/1982
Numero:70


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.
Art. 15.  Disciplina per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B.
Art. 16.  Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Art. 17.  Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 18.  Commissione regionale tecnica per i gas tossici.
Art. 19.  Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici.
Art. 20.  (Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti)
Art. 20 bis.  (Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti)
Art. 21.  Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.
Art. 22.  Commissione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri.
Art. 23.  Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensi.
Art. 24.  Soppressione organismi collegiali.
Art. 25.      Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera a), e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alla U.S.L., vengono svolte [...]
Art. 26.  Funzioni medico-legali.
Art. 27.  Esercizio delle funzioni medico-legali.
Art. 28.  Sostituzione del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.
Art. 38.  Collocamento obbligatorio al lavoro.
Art. 39.  Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.
Art. 40.  Compensi.
Art. 41.  Attribuzioni.
Art. 42.  Esercizio delle funzioni.
Art. 43.  Apertura ed esercizio delle farmacie.
Art. 44.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 45.  Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice.
Art. 46.  Approvvigionamento dei farmaci.
Art. 47.  Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario.
Art. 48.  Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza.
Art. 49.  Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.
Art. 50.  Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.L..
Art. 51.  Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e private.
Art. 52.  Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'U.S.L..
Art. 53.  Finalità.
Art. 54.  Compiti.
Art. 55.  Organizzazione.
Art. 56.  Norme abrogate.
Art. 57.  Norme finanziarie.
Art. 58.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.14.17 - Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70.

Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.

(B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

 

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

CAPO I

ATTRIBUZIONI

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     In materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione:

     a) le funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

     b) la classificazione dei comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     c) la formulazione di direttive, anche vincolanti, in applicazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

     d) i provvedimenti igienici previsti dall'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più comuni;

     e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alla U.S.L..

     L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate dal presente articolo, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L..

     E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale, la nomina di commissioni, collegi e comitati disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 3. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di due o più comuni.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L..

     L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.

     Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, esercizio, ampliamento o trasformazione di:

     a) case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio- assistenziali privati;

     b) istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche, siano essi gestiti da persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute;

     c) [stabilimenti termali, pubblici e privati, e di produzione di acque minerali naturali e artificiali] [2];

     d) centri di raccolta sangue, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60;

     e) servizi di trasporto infermi.

     Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed esercizio, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, semprechè non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente comma e dispongano del previsto decreto di usabilità.

     Spettano altresì al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti di cui agli articoli 93, 96 e 105 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

     Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno disciplinate con separata legge regionale non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine, il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) è sospeso.

 

     Artt. 4. - 14. [3]

 

CAPO II

ORGANISMI COLLEGIALI

 

     Art. 15. Disciplina per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B. [4]

     1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica, con proprio provvedimento, previo parere della Commissione tecnica regionale costituita presso la stessa struttura.

     2. La Commissione tecnica regionale di cui al comma 1, che esprime parere anche sulle richieste di nulla osta di competenza prefettizia previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. 230/1995, è composta dai sottoelencati soggetti, o loro delegati:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica, con funzioni di presidente;

     b) un ingegnere della struttura regionale competente in materia di assetto e tutela del territorio;

     c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

     d) un medico specializzato in radiologia, designato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;

     e) il responsabile della Sezione radiazioni e rumore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

     f) un funzionario designato dalla Direzione regionale del lavoro;

     g) il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 230/1995, le modalità di presentazione delle richieste dei nulla osta, le modalità ed i tempi per l'istruttoria ed il rilascio, nonché le modalità di presentazione delle richieste per l'eventuale riesame delle richieste respinte e le modalità ed i tempi per il riesame.

 

     Art. 16. Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

     Ai compiti tecnico-consultivi per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, provvede la commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60.

 

     Art. 17. Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. [5]

 

     Art. 18. Commissione regionale tecnica per i gas tossici. [6]

     1. Ai compiti previsti dall'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), così come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, provvede la commissione tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.

 

     Art. 19. Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici. [7]

     1. Ai compiti previsti dall'articolo 32 del R.D. 147/1927, provvede la commissione regionale per gli aspiranti al certificato di idoneità tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.

 

          Art. 20. (Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti) [8]

     1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede;

b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

e) il dirigente della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento;

f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

     2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS).

     3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'articolo 20bis;

b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione;

c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizoozie;

d) ogni altra attività di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c).

 

     Art. 20 bis. (Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti) [9]

     1. E' istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo 20.

     2. Fanno parte del Comitato:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

     3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

 

     Art. 21. Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.

     La commissione sanitaria prevista dall'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, opera nell'ambito della U.S.L. ed ha sede in Aosta ed, eventualmente, in altri comuni della U.S.L. previamente individuati con provvedimento della Giunta regionale - su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. - la quale determina altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con quello di più distretti di base.

     La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L., ovvero per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

     b) da due medici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

     Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al servizio di igiene pubblica ed ambientale,

dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

     La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.

 

     Art. 22. Commissione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri.

     La commissione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 21 ottobre 1977, n. 803, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta. Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e la sua composizione è così modificata:

     a) il medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

     b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio, designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

 

     Art. 23. Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensi.

     In seno alle commissioni sanitarie di cui al presente capo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, devono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

     Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

     Le commissioni sanitarie durano in carica per un triennio. In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 24. Soppressione organismi collegiali.

     Sono soppressi:

     a) il consiglio di sanità della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo del CPS 23 dicembre 1946, n. 532;

     b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

     c) la commissione di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592;

     d) la commissione di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

 

TITOLO II

MEDICINA LEGALE

 

CAPO I

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

 

     Art. 25.

     Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera a), e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alla U.S.L., vengono svolte mediante il servizio di medicina legale di cui all'articolo 3, punto 3), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 6.

     L'U.S.L. stipula - sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale - convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dall'articolo 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio di medicina legale dell'U.S.L. assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alla U.S.L., a norma delle convenzioni previste dal terzo comma del suddetto articolo 75.

 

     Art. 26. Funzioni medico-legali.

     Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico- biologico connesso a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico- legale.

     Le attività medico-legali sono:

     a) gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psico-fisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

     b) la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per idoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

     c) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psico-fisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     d) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psico-fisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;

     e) l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati al medico regionale, o ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del Lavoro;

     f) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare;

     g) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico- legali nei confronti del personale militare o dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     h) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18;

     i) il servizio necroscopico di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U.S.L.;

     l) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UUSSLL;

     m) ogni altra attività prevista dalle norme vigenti.

 

     Art. 27. Esercizio delle funzioni medico-legali.

     Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale dell'U.S.L. si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle unità sanitarie locali.

     L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

     Il piano socio-sanitario regionale dispone le forme ed i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio di medicina legale e gli altri servizi della U.S.L., allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.

 

     Art. 28. Sostituzione del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.

     Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico regionale e degli ufficiali sanitari sono svolte dall'U.S.L., che le esercita avvalendosi dei sanitari appartenenti al servizio di medicina legale.

     Il medico regionale e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico del servizio.

 

CAPO II

ORGANISMI COLLEGIALI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA

 

     Artt. 29. - 37. [11]

 

     Art. 38. Collocamento obbligatorio al lavoro.

     L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati, secondo le leggi vigenti.

 

     Art. 39. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

     Ai compiti previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., il collegio medico costituito in Aosta, presso l'U.S.L..

     Il collegio medico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

     b) da due medici dei quali uno specialista in medicina del lavoro o in disciplina affine, uno specialista in igiene o medicina legale o in altra disciplina affine, scelti fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

     La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della vigente normativa.

     La segreteria del collegio è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L..

 

     Art. 40. Compensi.

     Ai componenti le commissioni di cui al presente titolo, sono corrisposti compensi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78.

 

TITOLO III

ATTIVITA' IN MATERIA FARMACEUTICA

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 41. Attribuzioni.

     Nel quadro delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale - fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. - allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 4) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica.

     Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni:

     a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione scientifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci;

     b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico;

     c) collaborazione alla realizzazione di particolari progetti-direttivo previsti dal piano sanitario regionale;

     d) consulenza sull'uso dei farmaci agli operatori dei presidi, servizi e distretti sanitari di base dell'U.S.L.;

     e) collaborazione nella stesura, aggiornamento e gestione del Prontuario Terapeutico predisposto dalla Regione ad uso interno dei presidi e servizi dell'U.S.L.;

     f) predisposizione, gestione ed aggiornamento del Repertorio dell'U.S.L., indicante i reagenti ed i presidi medico-chirurgici da utilizzare nei presidi e servizi dell'U.S.L.;

     g) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su consumo e spesa per farmaci, reagenti, presidi medico-chirurgici utilizzati dall'U.S.L.;

     h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario nell'ambito delle indicazioni del Prontuario e del Repertorio dell'U.S.L.;

     i) approvvigionamento di farmaci essenziali non reperibili in commercio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ad uso sperimentale all'interno dei presidi ospedalieri;

     l) definizione di programmi per la produzione di preparati magistrali ad uso interno;

     m) espletamento di controlli di qualità e quantità sui medicinali e su altro materiale sanitario acquistato dalla U.S.L.;

     n) tenuta ed aggiornamento del Prontuario terapeutico del S.S.N.;

     o) ricezione delle ricette dalle farmacie;

     p) revisione delle ricette per la liquidazione;

     q) raccolta dei dati quantitativi su consumo e spesa per farmaci distribuiti tramite le farmacie pubbliche e private dell'U.S.L. al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico relative a:

     - indice di prescrizione secondo distretto sanitario e secondo prescrivente;

     - andamento del consumo e della spesa per gruppi di farmaci e per classi terapeutiche;

     - individuazioni di eventuali aree di iperconsumo;

     r) collaborazione con il servizio economico-finanziario per le liquidazioni alle farmacie e le elaborazioni meccanizzate sulle ricette;

     s) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     t) ispezione e controllo sulle farmacie pubbliche e private, secondo le norme vigenti;

     u) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi.

 

     Art. 42. Esercizio delle funzioni.

     L'attività farmaceutica della U.S.L. deve essere diretta a realizzare un'adeguata informazione scientifica e documentazione sui farmaci, la razionalizzazione del loro impiego ed il contenimento della spesa farmaceutica.

     A tal scopo, annualmente, il responsabile della unità operativa di cui al precedente articolo 41 predispone, d'intesa con l'ufficio di direzione dell'U.S.L., una relazione da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario nei servizi dell'U.S.L. e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione.

 

     Art. 43. Apertura ed esercizio delle farmacie.

     Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici. Spetta al comitato di gestione dell'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti esecutivi in base alle decisioni della Giunta in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

     b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

     c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

     e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     f) [erogazioni dell'indennità di disagiato servizio ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia rurale] [12];

     g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge regionale in materia;

     h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservata alla competenza dello Stato o della Regione.

     Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41, da un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui almeno uno farmacista rurale, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della Regione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

     E' soppressa la commissione di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 44. Vigilanza sulle farmacie.

     Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'unità operativa di cui al precedente articolo 41, intendendosi sostituito al medico regionale il responsabile dell'unità stessa.

     In relazione all'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

     a) dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41;

     b) da un medico dipendente dell'U.S.L. designato dalla Giunta regionale;

     c) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Regione.

     Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'U.S.L..

     La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

     Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'U.S.L. e all'assessorato della sanità ed assistenza sociale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

     La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via d'urgenza devono essere segnalati senza ritardo al Presidente del Comitato di gestione ed all'Ufficio di direzione dell'U.S.L..

 

     Art. 45. Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice.

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

     La Giunta regionale nomina la commissione indicata nel secondo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa in quanto dovuti.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al presidente dell'U.S.L. per i provvedimenti di competenza.

 

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 46. Approvvigionamento dei farmaci.

     L'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri presidi e servizi secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità per il consumo interno.

     A tal fine l'approvvigionamento è effettuato sulla base di un elenco- tipo adottato dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, su proposta di una apposita commissione tecnica locale coordinata dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e formata da esperti e da sanitari operanti nell'ambito dei servizi della U.S.L..

     Tale commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

     La distribuzione dei medicinali nei presidi ospedalieri è, di norma, personalizzata. Nel regolamento di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, è disciplinata specificamente, in conformità alle presenti norme, l'attività farmaceutica espletata nell'ambito dei presidi ospedalieri.

 

     Art. 47. Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario.

     Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare alla U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

     Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

     L'U.S.L. può acquistare direttamente dalle imprese o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali ed il restante materiale sanitario, indicati nell'elenco di cui al precedente articolo 46 e nel Repertorio dei reagenti e dei presidi medico-chirurgici dell'U.S.L., da destinare al consumo interno dei propri presidi e servizi, nonché alle farmacie ubicate nel proprio territorio di cui sono titolari gli enti pubblici.

     L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41.

 

     Art. 48. Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza.

     In caso di comprovata necessità e urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente, spetta al dirigente del presidio interessato effettuare l'acquisto, previa autorizzazione del coordinatore del distretto sanitario in cui il presidio è ubicato.

 

     Art. 49. Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

     L'U.S.L., nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

 

     Art. 50. Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.L..

     L'U.S.L. può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 51. Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e private.

     L'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o di accordi applicativi alla convenzione stipulati fra l'Amministrazione regionale e l'Associazione titolari di farmacie della Valle d'Aosta, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, purché affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa.

     In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi della Unità sanitaria locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario.

 

     Art. 52. Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'U.S.L..

     La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatto al dirigente della farmacia ospedaliera, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

     La richiesta è inviata alle ditte dalla unità operativa di cui al precedente articolo 41.

     La terza sezione del buono acquisto di cui all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'unità operativa suddetta, che provvede a comunicare trimestralmente all'assessorato della sanità ed assistenza sociale la qualità e quantità dei relativi acquisti.

 

TITOLO IV

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

 

     Art. 53. Finalità.

     Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio socio- sanitario regionale, oltrechè in attuazione dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito ed opera nell'ambito dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, l'osservatorio epidemiologico regionale.

 

     Art. 54. Compiti.

     L'osservatorio epidemiologico costituisce, in particolare, supporto tecnico-scientifico al fine di:

     - valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;

     - individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

     - valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;

     - valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

     - valutare il modello organizzativo del servizio socio-sanitario regionale;

     - predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;

     - predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     - favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;

     - favorire, fra tutti gli operatori del servizio socio-sanitario regionale, con particolare riguardo a quelli operanti nei distretti sanitari di base, la diffusione della conoscenza dei principi fondamentali dell'approccio epidemiologico.

 

     Art. 55. Organizzazione.

     L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante i servizi e gli uffici dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e si avvale della collaborazione dei servizi e delle strutture dell'U.S.L..

     L'osservatorio epidemiologico può altresì avvalersi delle strutture dell'università, nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, mediante apposite convenzioni.

     Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

     La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo socio-sanitario di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21.

 

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 56. Norme abrogate.

     Le norme della presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.

 

     Art. 57. Norme finanziarie.

     La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione della presente legge con la quota annua del fondo sanitario nazionale assegnata ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione della Regione con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 58.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

[2] Lettera abrogata dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 42 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 42 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 39 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[10] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[11] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 7 luglio 1995, n. 22.

[12] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 28 febbraio 2008, n. 2.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[14] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.