§ 3.6.10 - Legge regionale 4 settembre 1995, n. 39.
Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 casa
Data:04/09/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione delle norme).
Art. 2.  (Nozione di alloggio adeguato).
Art. 3.  (Nozione di alloggio improprio o antigienico).
Art. 4.  (Definizioni)
Art. 5.  (Nozione di nucleo familiare)
Art. 6.  (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).
Art. 7.  (Indicatore di reddito)
Art. 8.  (Nozioni di categorie di utenza).
Art. 8 bis.  (Punteggi)
Art. 9.  (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso).
Art. 10.  (Contenuti del bando di concorso).
Art. 11.  (Contenuto e presentazione delle domande).
Art. 12.  (Istruttoria delle domande).
Art. 13.  (Disposizioni della Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni).
Art. 14.  (Commissione di edilizia residenziale pubblica).
Art. 15.  (Punteggi di selezione della domanda).
Art. 16.  (Formazione della graduatoria).
Art. 17.  (Accertamento del reddito).
Art. 18.  (Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)
Art. 19.  (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).
Art. 20.  (Modalità di assegnazione).
Art. 21.  (Scelta degli alloggi).
Art. 22.  (Consegna degli alloggi).
Art. 23.  (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).
Art. 24.  (Riserva di alloggi a favore dei profughi).
Art. 25.  (Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine).
Art. 26.  (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).
Art. 27.  (Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea).
Art. 28.  (Inquilini di alloggi acquisiti dall'ente pubblico per fini di edilizia residenziale pubblica).
Art. 29.  (Alloggi acquistati o realizzati ai sensi di norme sull'emergenza abitativa).
Art. 30.  (Mobilità consensuale).
Art. 31.  (Programma di mobilità. Criteri).
Art. 32.  (Commissione per la mobilità).
Art. 33.  (Indennità e compensi ai componenti delle commissioni).
Art. 34.  (Alloggi soggetti all'autogestione dei servizi).
Art. 35.  (Alloggi in amministrazione condominiale).
Art. 36.  (Annullamento dell'assegnazione).
Art. 37.  (Decadenza dall'assegnazione).
Art. 38.  (Risoluzione del contratto).
Art. 39.  (Occupazioni illegali degli alloggi).
Art. 40.  (Elementi formativi del canone di locazione).
Art. 41.  (Regolamento del canone e delle spese per i servizi).
Art. 42.  (Criteri per la determinazione del canone).
Art. 43.  (Requisiti per la permanenza nell'alloggio).
Art. 44.  (Limiti di reddito).
Art. 45.  (Determinazione del valore locativo).
Art. 46.  (Determinazione del canone di locazione in rapporto al valore locativo).
Art. 47.  (Integrazione, aggiornamento e adeguamento del canone).
Art. 48.  (Calcolo del canone di locazione).
Art. 49.  (Collocazione nelle fasce di reddito).
Art. 50.  (Locazione delle autorimesse).
Art. 51.  (Fondo regionale per l'abitazione).
Art. 51 bis.  (Individuazione della struttura competente).
Art. 52.  (Bandi di concorso già pubblicati).
Art. 53.  (Emanazione dei bandi).
Art. 54.  (Regolarizzazioni).
Art. 55.  (Collocazione nelle fasce di reddito).
Art. 56.  (Variazione dei limiti di reddito)
Art. 57.  (Destinazione e modalità d'impiego dei fondi derivanti dalla gestione speciale).
Art. 58.  (Approvazione di modelli tipo).
Art. 59.  (Relazione della Giunta sul primo biennio di vigenza della nuova normativa).
Art. 60.  (Abrogazione di norme).


§ 3.6.10 - Legge regionale 4 settembre 1995, n. 39. [1]

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 31 ottobre 1995, n. 48).

 

TITOLO I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

e definizioni convenzionali

 

Art. 1. (Ambito di applicazione delle norme).

     1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica:

a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende;

b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati;

c) in proprietà degli enti locali e delle loro aziende [2].

     1 bis. [I compiti che la presente legge assegna ai Comuni sono estesi agli enti pubblici nel caso in cui questi siano proprietari degli alloggi oggetto di assegnazione. L'assolvimento di detti compiti può essere oggetto di convenzione tra enti pubblici ed enti gestori] [3].

     1 ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 [4].

     2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

     a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata e non assegnati in locazione;

     b) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

     c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o della Regione;

     d) che non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico;

     d bis) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione [5];

     e) destinati a case parcheggio e/o a ricoveri provvisori, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;

     f) destinati a case albergo e/o comunità residenziali socio- assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

     3. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 2, lett. d), d bis), e) e f), è effettuata, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore o dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, dalla Giunta regionale con propria deliberazione [6].

 

     Art. 2. (Nozione di alloggio adeguato). [7]

     1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:

1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona;

2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;

3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;

4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;

5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;

6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a).

5. E' comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

     Art. 3. (Nozione di alloggio improprio o antigienico).

     1. Agli effetti della presente legge si intende per:

     a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. E' altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico [8];

     b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

     1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione), e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili;

     3) presenza di un'unica stanza da bagno carente per ragioni tecnico- oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, comma 3, del d.m. 5 luglio 1975;

     4) presenza di umidità permanente in uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

     4 bis) servizio igienico esterno [9].

     2. Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza di sanatoria edilizia.

 

     Art. 4. (Definizioni) [10]

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 2;

b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori;

c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.

 

     Art. 5. (Nozione di nucleo familiare) [11]

1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 14 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

 

CAPO II

Norme per l'assegnazione degli alloggi

 

     Art. 6. (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica). [12]

     1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, nel territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando;

f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'articolo 3;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

 

     Art. 7. (Indicatore di reddito) [13]

1. L’indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all’anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell’ISE, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti [14].

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.

 

     Art. 8. (Nozioni di categorie di utenza). [15]

     [1. Ai fini della presente legge è considerato:

     a) anziano, il soggetto che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con discendenti minori a carico oppure con handicappati;

     b) handicappato motorio, il soggetto non deambulante o gravemente impedito nella deambulazione;

     c) famiglia di nuova formazione:

     1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di quattro anni dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle domande;

     2) quella in cui i futuri coniugi entro la data di scadenza del bando abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione;

     3) quella formata da soggetto singolo che conviva da almeno due anni alla data di scadenza del bando con un minore. La condizione temporale non è richiesta quando si tratta di minori contemplati all'art. 5, comma 1, lett. b) [16];

     d) sfrattato, il soggetto nei confronti del quale è stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto da meno di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando e comunque con data di esecuzione non eccedente i due anni successivi alla data del bando;

     e) generalità, i soggetti che non sono ricompresi nelle categorie sopra elencate.]

 

          Art. 8 bis. (Punteggi) [17]

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato Abis alla presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i punteggi di cui all'allegato Abis, sentite le Commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 9. (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso).

     1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni [18].

     2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica [19].

     3. [Le procedure d'aggiornamento, di norma biennali, previste dall'art. 18, vengono avviate mediante bando da emanarsi entro il 30 giugno e la relativa graduatoria definitiva dev'essere approvata entro il 30 giugno dell'anno successivo] [20].

     4. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati dal bando.

     5. I Comuni dovranno assicurare la massima pubblicità dei bandi anche con altre forme ritenute idonee.

     6. Nel caso di mancato adempimento degli oneri di cui ai commi 4 e 5 da parte del Comune nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede alla nomina di un commissario ad acta [21].

     7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

     8. [Contestualmente all'emissione del bando di concorso generale e in concomitanza con gli aggiornamenti di cui al comma 3, il Comune territorialmente competente provvede all'emanazione del bando speciale riservato ai profughi, così come previsto dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) ] [22].

 

     Art. 10. (Contenuti del bando di concorso).

     1. Il bando di concorso deve indicare:

     a) l'ambito territoriale di assegnazione;

     b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 6 [23];

     c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

     d) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando [24];

     e) i documenti da allegare alla domanda [25].

     2. [Il termine entro il quale devono essere presentate le domande è di sessanta giorni dalla data del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di trenta giorni se residenti nell'area europea e mediterranea extra europea, e di sessanta giorni se residenti nei restanti paesi extra europei] [26].

 

     Art. 11. (Contenuto e presentazione delle domande).

     1. Nella domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità e entro i termini previsti dal bando, devono essere indicati [27]:

     a) la cittadinanza e la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa;

     b) i dati anagrafici, quelli concernenti l'attività lavorativa e il reddito del concorrente e di ciascun componente il nucleo familiare;

     c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato, nonché i dati anagrafici del locatore;

     d) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

     2. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

     3. Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti in suo favore ed in favore dei componenti il nucleo familiare, nonché ogni altro dato richiesto nella domanda [28].

     4. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

 

     Art. 12. (Istruttoria delle domande). [29]

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarità e la completezza della documentazione allegata.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), previa convenzione.

5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'articolo 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 13. (Disposizioni della Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni).

     1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; l'attività di raccolta e di elaborazione è svolta dal competente ufficio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 14. (Commissione di edilizia residenziale pubblica). [30]

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica è istituita la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica.

2. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;

b) decide in merito ai ricorsi di cui all'articolo 16, comma 3;

c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'articolo 31;

d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'articolo 36, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;

b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

d) il presidente dell'ARER, o suo delegato;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato.

4. La Commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto.

5. La Commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

6. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:

a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;

b) avvalersi di tecnici esperti.

 

     Art. 15. (Punteggi di selezione della domanda). [31]

     [1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza dalle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:

     a) condizioni soggettive:

     1) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'allegato A: punti 1;

     2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;

     3) richiedenti singoli con minori conviventi da almeno due anni: punti 1;

     4) presenza nel nucleo familiare di invalidi, da certificare da parte degli organi competenti, affetti da menomazioni che comportino una diminuzione della capacità lavorativa:

     4.1. dal sessantasette per cento all'ottanta per cento: punti 1;

     4.2. oltre l'ottanta per cento: punti 2;

     5) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

     6) richiedenti con anzianità di residenza in Valle d'Aosta:

     6.1. fino a cinque anni: punti 0;

     6.2. per ogni anno successivo fino ad un massimo di anni venti: punti 0,1;

     7) richiedenti con anzianità di residenza nel comune sede dell'intervento superiore a cinque anni: punti 0,5;

     b) condizioni oggettive:

     1) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in locale adibito impropriamente ad alloggio: punti 4;

     2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di due unità: punti 2,5;

     3) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in alloggio antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b):

     3.1. per una fattispecie: punti 2;

     3.2. per due o più fattispecie: punti 3;

     4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio sovraffollato:

     4.1. da oltre due a tre persone a vano utile: punti 0,5;

     4.2. da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 1;

     4.3. da oltre quattro persone a vano utile: punti 1,5;

     5) richiedenti che alla data del bando:

     5.1. a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria, anche in struttura alberghiera o similare: punti 5;

     5.2. abitino in alloggio che debba essere rilasciato nei tempi previsti all'art. 8, comma 1, lett. d), a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente: punti 4;

     5.3. abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi: punti 4;

     5.4. abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 4.

     2. Le condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 1) e 3), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e 4).

     3. La condizione di cui al comma 1, lett. b), n. 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

     4. Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 5), nel periodo intercorrente tra la data del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti è riconosciuto il punteggio di cui al comma 1, lett. a), n. 2), ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, le cinque unità a seguito della nascita di figli.]

 

     Art. 16. (Formazione della graduatoria). [32]

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispone la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

5. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.

6. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

 

     Art. 17. (Accertamento del reddito). [33]

     [1. Quando la commissione preposta alla formazione delle graduatorie, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovi di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere tale documentazione agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti.

     2. La commissione ha altresì la facoltà di accertare anche tramite richieste agli uffici finanziari la conformità della documentazione fiscale presentata.

     3. In pendenza degli accertamenti, la formazione delle graduatorie non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi vengono assegnati con l'espressa condizione che l'assegnazione sarà revocata nel caso in cui il risultato dell'accertamento dell'ufficio finanziario escluda l'esistenza del requisito in argomento, ferme restando le conseguenti sanzioni penali.]

 

     Art. 18. (Aggiornamento della graduatoria di assegnazione) [34]

1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla Commissione di cui all'articolo 14 entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispone un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

 

     Art. 19. (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione). [35]

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.

2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attributi i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.

4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione di cui all'articolo 14 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

 

     Art. 20. (Modalità di assegnazione). [36]

1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal Comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al Comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilità.

3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia è giustificata.

 

     Art. 21. (Scelta degli alloggi).

     1. Il Comune comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio.

     2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da consegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria [37].

     3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria [38].

     4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio stesso.

     5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili [39].

     5 bis. E' ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa [40].

 

     Art. 22. (Consegna degli alloggi).

     1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune trasmette all'ente gestore l'elenco degli assegnatari con l'indicazione dei singoli alloggi da essi scelti e copia dell'intera documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione.

     2. Tutti i documenti relativi all'assegnazione vengono, a cura del Comune, archiviati ed i relativi dati trasmessi al competente ufficio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la registrazione e memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     3. Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l'ente gestore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione.

     4. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere le condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

     5. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 4, l'ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al Comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

     6. L'alloggio consegnato dev'essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna [41].

     7. Trascorso il termine di cui al comma 6 senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

     8. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al comma 7, l'ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

     9. [Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero] [42].

 

     Art. 23. (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa). [43]

     [1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

     a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

     b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

     c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dall'ente gestore[44];

     d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di 30 giorni dalla loro disponibilità. Il termine è elevato a 60 giorni relativamente agli alloggi da utilizzare per la mobilità straordinaria[45].

     3 bis. La mobilità straordinaria è attuata dall'ente gestore, con riferimento all'eventuale graduatoria di cui all'articolo 31, comma 5, a validità biennale, oppure agli elenchi di assegnatari aspiranti alla mobilità, di cui è depositario, per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, ovvero condizioni di sovraffollamento. L'ente gestore provvede, sulla base delle domande pervenute, al costante aggiornamento degli elenchi di cui sopra e pubblicizza, nelle forme opportune, l'accessibilità ai medesimi[46].

     4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione

dell'ammissibilità.

     5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.

     6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

     7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.]

 

     Art. 24. (Riserva di alloggi a favore dei profughi). [47]

     1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981, è disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.

     2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni [48].

 

     Art. 25. (Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine). [49]

     [1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la Regione riserva un'aliquota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, degli alloggi finanziati dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente in servizio in Valle d'Aosta.

     2. Gli alloggi attribuiti a norma del comma 1, nel caso di trasferimento dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, o di cessazione del servizio attivo, debbono essere lasciati liberi improrogabilmente entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di prefetto, può preliminarmente ripartire di volta in volta il complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro indicate al comma 1.

     4. Ai beneficiari della riserva è richiesto il possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), nonché dei seguenti:

     a) residenza anagrafica in uno o più comuni della regione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

     b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A aumentato del trenta per cento.

     5. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

     6. Agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ai fini del mantenimento del diritto alla locazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), n. 2).]

 

     Art. 26. (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).

     1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione, nell'ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado. Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al posto del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento del decesso e che aveva la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.

     2. I componenti del nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono dimostrare che convivevano con il defunto aspirante assegnatario o assegnatario, da almeno tre anni al momento della sua morte, e che per lo stesso periodo avevano la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.

     3. Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi di uscita del richiedente dal nucleo familiare.

     4. Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo familiare, l'ente gestore voltura la locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.

     5. In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza di pronunzia giudiziale, all'assegnatario subentra

nell'assegnazione il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora risulti che questi occupi stabilmente l'alloggio.

     6. Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile, il subentrante è tenuto ad attestare il fatto, anche mediante accertamento da parte dell'amministrazione competente.

     7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione [50].

     8. La voltura del contratto di alloggi ex Incis-militari è comunque subordinata a specifica autorizzazione da parte del comando militare territoriale competente.

 

     Art. 27. (Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea).

     1. L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, quando è determinato dal matrimonio, dalla convivenza more uxorio e dalla nascita di figli [51].

     1 bis. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione in capo al nucleo del richiedente l'ampliamento e dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d) ed e), in capo al nuovo componente del nucleo [52].

     2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro alle condizioni di cui all'art. 26 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dall'ente gestore.

     3. E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

 

     Art. 28. (Inquilini di alloggi acquisiti dall'ente pubblico per fini di edilizia residenziale pubblica).

     1. In caso di acquisto da parte dell'ente pubblico, ai fini di edilizia residenziale pubblica, di alloggi occupati da inquilini, questi acquisiscono il diritto all'assegnazione dell'alloggio fino ad allora occupato, se sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 43.

 

     Art. 29. (Alloggi acquistati o realizzati ai sensi di norme sull'emergenza abitativa).

     1. Gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi degli art. 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, o di analoghe norme legislative successive, una volta che sia cessata, previa deliberazione del Comune interessato, la causa di emergenza abitativa che ha dato luogo al relativo programma, sono assoggettati alle norme della presente legge.

     2. Le norme della presente legge si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali detti alloggi sono stati realizzati e sempreché questi abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

TITOLO II

CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA'

NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 30. (Mobilità consensuale).

     1. I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione [53].

     2. [54].

     3. [55].

 

     Art. 31. (Programma di mobilità. Criteri). [56]

     1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi dovuti a particolari condizioni di natura sociale, l'ente gestore predispone un programma di mobilità. In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione, del cambio accolto dall'ente gestore comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 48, comma 5, e l'inibizione all'accesso al fondo previsto all'art. 51.

     2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

     a) verifica dello stato d'uso e dell'affollamento degli alloggi a cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento, per eccesso o per difetto, esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

     b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;

     c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e sull'ordine di successione di cui al comma 3.

     3. L'ente gestore raccoglie le domande di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune. Le domande devono essere motivate da:

     a) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;

     b) gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;

     c) esigenze di nuclei familiari interessati a trasferirsi in alloggi di dimensioni più ridotte;

     d) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

     e) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

     4. Il cambio degli alloggi fra gli assegnatari, quando avviene in forza delle fattispecie previste dal comma 1, è sempre ammissibile alle provvidenze finanziarie del fondo di cui all'art. 51.

     5. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è redatta dalla commissione di cui all'art. 14.

 

     Art. 32. (Commissione per la mobilità). [57]

 

     Art. 33. (Indennità e compensi ai componenti delle commissioni).

     1. Al componente e all'esperto tecnico della commissione di cui all'art. 14 può essere corrisposto, se spettante ai sensi dei rispettivi ordinamenti, un gettone di presenza di lire 125.000 per ogni giornata di seduta; al presidente un gettone di lire 160.000; al vicepresidente un gettone di lire 140.000. In luogo del gettone, può essere corrisposto il rimborso spese per una somma, di cui a documentata nota, non superiore a lire 200.000 per ogni giornata di seduta. Ogni due anni l'importo del gettone di presenza può essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita [58].

     2. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui al comma 1 trova copertura sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 49300 del bilancio regionale per l'anno 1995 e sul bilancio pluriennale 1995/1997.

TITOLO III

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

 

     Art. 34. (Alloggi soggetti all'autogestione dei servizi).

     1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni su conforme richiesta della maggioranza degli assegnatari.

     2. L'autorizzazione dell'ente gestore ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

     3. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può deliberare di non attivare l'autogestione ovvero di sospenderne la prosecuzione per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli ostacoli per la sua attuazione.

     4. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali sulla base del rendiconto redatto dall'ente.

     5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione anche agli effetti dell'art. 39.

 

     Art. 35. (Alloggi in amministrazione condominiale). [59]

     1. Gli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.

     2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.

     3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

     a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;

     b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico.

TITOLO IV

ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

E CONSEGUENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE

 

     Art. 36. (Annullamento dell'assegnazione). [60]

     1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con ordinanza del sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

     a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

     b) per assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

     2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

     3. [I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio] [61].

     4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui all'art. 14.

     5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

     6. L'ordinanza del Sindaco, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Nel periodo che intercorre tra la data dell'ordinanza del Sindaco e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applicano, a titolo sanzionatorio, le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5.

     7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

     7 bis. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti.

     7 ter. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di annullamento.

 

     Art. 37. (Decadenza dall'assegnazione). [62]

     1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata, con decreto, dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il suo nucleo familiare:

     a) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;

     b) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini indicati all'art. 22 [63];

     c) abbiano adibito l'alloggio ad attività illecite;

     d) abbiano perduto i requisiti indicati all'art. 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'art. 43, comma 1, lett. d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'art. 48, comma 5, per un periodo consecutivo superiore a due anni comporta la decadenza dall'assegnazione. Nel caso in cui concorrano i redditi dei figli, la decadenza è dichiarata dopo un periodo consecutivo superiore a sei anni;

     e) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o di provvedimento di cambio di alloggio;

     f) rifiutino, senza valida motivazione, il cambio di alloggio previsto dal programma di mobilità di cui all'art. 31. La validità della motivazione è valutata sentita la commissione di cui all'art. 14.

     2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'assegnatario non provveda ad accettare e a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'ente gestore, il canone di locazione di cui all'art. 48, comma 1, lett. e).

     3. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 36 per l'annullamento dell'assegnazione.

     4. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio dell'alloggio.

     5. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i dodici mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

     6. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti [64].

     6 bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di decadenza.

 

     Art. 38. (Risoluzione del contratto). [65]

     1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione, se l'inquilino non provvede ad assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale, per un periodo non superiore a quattordici mesi, delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

     2. La morosità può essere tuttavia sanata nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

     3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, detenzione, grave malattia o indigenza, tempestivamente segnalata all'ente gestore, dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione o del rimborso delle spese dirette o indirette per servizi.

     4. Nei casi indicati al comma 3, l'ente gestore informa la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che richiede parere agli uffici competenti e fornisce tempestiva risposta all'interessato.

     5. In caso di risoluzione del contratto per morosità e di conseguente decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Contro il provvedimento, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti con eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso.

     5 bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di risoluzione.

 

     Art. 39. (Occupazioni illegali degli alloggi).

     1. Il sindaco territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

     2. Per il fine di cui al comma 1, il sindaco diffida con lettera raccomandata l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte e documenti a corredo.

     3. Nel caso di presentazione di controdeduzioni il sindaco, valutati gli atti, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.

     4. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 54.

TITOLO V

CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 40. (Elementi formativi del canone di locazione).

     1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è costituito:

     a) [66];

     b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'ente gestore;

     c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'ente gestore;

     d) da una quota determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale destinata al finanziamento del fondo previsto all'art. 51 [67].

 

     Art. 41. (Regolamento del canone e delle spese per i servizi). [68]

     1. Il pagamento del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura delle quote di cui all'art. 40.

     2. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie dirette ed indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore e in relazione all'alloggio e al relativo complesso immobiliare.

     3. I componenti del nucleo familiare che concorrano alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie.

 

     Art. 42. (Criteri per la determinazione del canone).

     1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia degli assegnatari, e sul valore locativo degli alloggi [69].

     2. Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il reddito prodotto dai conviventi in forma continuativa, esclusi quelli indicati all'art. 27, comma 3.

     3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili [70].

     4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

     5. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.

     6. Gli enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione reddituale di ogni componente il nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio alla data della richiesta.

     7. L'accertamento del reddito deve avvenire tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare e per ogni convivente che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

     8. Qualora l'assegnatario non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, verrà applicata l'indennità di occupazione prevista all'art. 48, comma 5.

 

     Art. 43. (Requisiti per la permanenza nell'alloggio).

     1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il suo nucleo familiare e comunque tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, esclusi quelli indicati all'art. 27, comma 3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) residenza anagrafica nell'alloggio in godimento;

     b) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione:

     1) su un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio regionale;

     2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

     c) [71];

     d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 42, non superiore al limite massimo indicato alla fascia E dell'allegato B.

     2. Gli enti gestori richiedono la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dall'art. 42. A tal fine possono avvalersi degli organi

dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali ai quali sono autorizzati a chiedere ulteriori informazioni e certificazioni.

     3. Per tutto il periodo di titolarità di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui al comma 1, lett. b), agli assegnatari interessati viene applicata l'indennità di occupazione prevista all'art. 48, comma 5, indipendentemente dall'entità del reddito del nucleo familiare.

     4. La titolarità, di durata superiore ai due anni dalla data della verifica effettuata dall'ente gestore, di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui al comma 1, lett. b), comporta la decadenza dall'assegnazione.

     5. Agli assegnatari di alloggi ex Incis-militari, non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto indicato al comma 1, lett. b), n. 1).

     6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nulli i provvedimenti adottati per effetto dell'applicazione degli art. 37, lett. d), e 38 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

     Art. 44. (Limiti di reddito).

     1. Ai fini della collocazione nelle fasce di reddito previste all'art. 48, il limite di riferimento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare è indicato nell'allegato B, in relazione alla composizione del nucleo stesso.

 

     Art. 45. (Determinazione del valore locativo).

     1. Il valore locativo dell'alloggio è determinato dal prodotto fra il costo unitario di produzione e la superficie convenzionale dell'alloggio medesimo.

     2. La superficie convenzionale è determinata dalla somma dei seguenti elementi:

     a) l'intera superficie dell'unità immobiliare al netto di muri e tramezzi;

     b) il venticinque per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine, ed altri accessori similari.

     3. Il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi.

     4. Il costo base è determinato dal valore risultante dal disposto degli art. 14 e 22 della l. 392/1978; tali disposizioni si applicano anche agli edifici recuperati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della l. 457/1978. La Giunta regionale provvede a determinare annualmente il costo base a metro quadrato per gli immobili ultimati successivamente al 1992.

     5. I coefficienti correttivi del costo base sono i seguenti:

     a) tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 16 della l. 392/1978 e con la precisazione che alle unità immobiliari classificate A/1 e A/2 si applica il coefficiente corrispondente alla categoria A/3 [72];

     b) classe demografica dei comuni:

     1) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

     2) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a diecimila abitanti;

     c) ubicazione: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1;

     d) livello del piano: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1;

     e) vetustà: si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della l. 392/1978;

     f) stato di conservazione e manutenzione: si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 della l. 392/1978.

 

     Art. 46. (Determinazione del canone di locazione in rapporto al valore locativo).

     1. Il canone annuo di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo.

 

     Art. 47. (Integrazione, aggiornamento e adeguamento del canone).

     1. Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il canone determinato a norma dell'art. 46 è integrato:

     a) per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della l. 392/1978, sulla base del settantacinque per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno 1978 e giugno 1994;

     b) per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della l. 392/1978, sulla base del settantacinque per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno dell'anno di ultimazione e giugno 1994.

     2. Il canone integrato ai sensi del comma 1 è successivamente aggiornato ogni anno nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

     3. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, il canone determinato a norma dell'art. 46 è aggiornato con le stesse modalità di cui al comma 2.

     4. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno il canone è altresì adeguato in relazione al mutamento degli elementi di cui all'art. 45, comma 5, lett. e) e f).

 

     Art. 48. (Calcolo del canone di locazione). [73]

     1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli enti gestori applicano il canone definito ai sensi degli art. 46 e 47 nelle misure sottoindicate, tenuto conto del reddito complessivo degli assegnatari, come definito all'art. 42:

     a) area protetta: nella misura del quaranta per cento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque per cento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque per cento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;

     b) area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta per cento per gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci per cento del reddito effettivo del nucleo;

     c) area amministrata: nella misura del centoventi per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale compreso nella fascia C dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;

     d) nella misura del centocinquanta per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia D dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;

     e) area di deroga: nella misura stabilita dalla contrattazione tra ente gestore e assegnatari, secondo le modalità previste dal d.l. 333/1992, convertito in l. 359/1992, agli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia E dell'allegato B; il canone annuo di locazione, determinato in relazione al valore locativo dell'immobile, non può comunque superare il venti per cento del reddito effettivo del nucleo. In attesa della contrattazione si applica il canone di cui alla lett. d).

     2. I redditi di cui al comma 1, lett. a), si intendono effettivi; quelli di cui alle lettere successive si intendono determinati con le modalità stabilite dall'art. 42.

     3. Il canone mensile viene arrotondato per eccesso alle cento lire superiori.

     4. Gli assegnatari percettori di redditi derivanti da pensione come indicato al comma 1, lett. a), anche se titolari di redditi dei terreni, sono collocati nella fascia A dell'allegato B in relazione all'ammontare complessivo del reddito.

     5. A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e che non provvedono ad accettare e a sottoscrivere il canone di locazione di cui al comma 1, lett. e), a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 6, all'art. 42, comma 8, e all'art. 43, comma 3, è applicata un'indennità di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett. d),

indipendentemente dall'entità del reddito.

     6. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione non può in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Tale importo è aggiornato al 1 gennaio di ogni anno, nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori.

     7. Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e dell'ente proprietario in parti uguali.

 

     Art. 49. (Collocazione nelle fasce di reddito).

     1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 48 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma dell'art. 42.

     2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, e dal comma 3 del presente articolo.

     3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute dall'ente gestore qualora l'interessato dimostri, nelle forme di legge e sulla base di idonea documentazione, una riduzione del reddito familiare derivante da:

     a) pensionamento;

     b) uscita dal nucleo familiare per morte, servizio di leva, trasferimento di residenza, separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile;

     c) detenzione, ricovero in strutture per la cura di gravi malattie o per il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell'alloggio come previsto dall'art. 26, comma 4, malattia grave;

     d) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione per un periodo superiore a quattro mesi;

     e) aspettativa o cessazione di attività lavorativa per motivi di salute debitamente documentati per un periodo superiore a quattro mesi;

     f) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi;

     g) uscita dal nucleo familiare per motivato e documentato trasferimento, non rilevabile anagraficamente. In tal caso, l'ente gestore ridetermina il canone di locazione non valutando, nel numero dei componenti il nucleo familiare e nel totale del reddito considerato, coloro che rientrano in questa fattispecie. L'applicazione della fattispecie, che non può concernere l'intestatario del contratto di locazione, comporta la perdita del requisito della convivenza, espressamente previsto dall'art. 26 [74].

     4. L'ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini della determinazione del canone applicato, sostituendo il reddito prodotto con il nuovo reddito percepito oppure sottraendo i redditi prodotti a seconda dei casi indicati al comma 3 [75].

     5. L'eventuale variazione del canone d'affitto, dovuta alla diversa collocazione di fascia, decorre dal mese successivo a quello della presentazione della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 e cessa al venir meno delle stesse [76].

     6. Nel caso di decesso di assegnatario unico percettore di reddito del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, l'ente gestore colloca il nucleo nella fascia di reddito immediatamente inferiore a quella occupata.

 

     Art. 50. (Locazione delle autorimesse).

     1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, sentito l'ente proprietario.

     2. Con decorrenza dal 1° luglio 1995, alle autorimesse è applicato un canone pari a lire 60.000 mensili cadauna. Tale importo è aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Il canone è arrotondato alle 1.000 lire superiori.

     3. Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può essere ridotto dall'ente proprietario fino ad un massimo del cinquanta per cento in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni manutentive e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti che rientrano nell'area protetta di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), anche in assenza delle situazioni sopra indicate [77].

     4. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.

 

     Art. 51. (Fondo regionale per l'abitazione). [78]

     1. Un fondo regionale per l'abitazione è istituito e disciplinato con apposita legge regionale per l'assegnazione di contributi agli inquilini nei casi determinati dalla legge stessa.

 

     Art. 51 bis. (Individuazione della struttura competente). [79]

     1. La responsabilità complessiva di cui alla presente legge è assunta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 52. (Bandi di concorso già pubblicati).

     1. L'assegnazione degli alloggi relativi a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dalla l.r. 15/1987.

     2. Le graduatorie formulate ai sensi della l.r. 15/1987 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate a norma della presente legge.

 

     Art. 53. (Emanazione dei bandi).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'art. 9 vengono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 54. (Regolarizzazioni).

     1. L'assegnazione definitiva dell'alloggio in uso è disposta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi compresi in interi edifici destinati a case parcheggio per esigenze abitative;

     b) occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica da almeno un anno.

     2. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 28, comma 3, della l.r. 15/1987, oppure sono in possesso della residenza anagrafica da almeno due anni nell'alloggio occupato, l'ente gestore dispone, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare.

     3. Le regolarizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti all'art. 43, comma 1, lett. a), b) e c), e al pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e le spese dovuti.

 

     Art. 55. (Collocazione nelle fasce di reddito).

     1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di appartenenza ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 56. (Variazione dei limiti di reddito) [80]

     1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui all'allegato B, avuto riguardo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, e riferita all'anno precedente [81].

 

     Art. 57. (Destinazione e modalità d'impiego dei fondi derivanti dalla gestione speciale).

     1. La Giunta regionale, oltre a determinare con proprio provvedimento le quote del canone di cui all'art. 40, disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni.

 

     Art. 58. (Approvazione di modelli tipo).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, il modulo tipo della domanda e i modelli tipo di contratto di locazione degli alloggi e delle autorimesse.

     1 bis. Le modificazioni e gli aggiornamenti degli schemi e dei modelli di cui al comma 1 vengono effettuati con provvedimento dell'assessore dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio [82].

 

     Art. 59. (Relazione della Giunta sul primo biennio di vigenza della nuova normativa).

     1. La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge [83].

 

     Art. 60. (Abrogazione di norme).

     1. La l.r. 15/1987 è abrogata.

 

ALLEGATO A [84]

[Limiti di reddito per l'accesso di cui all'art. 6, lett. e)]

 

Composizione nucleo familiare

Reddito complessivo convenzionale

fino a

2 persone

18.600.000

 

3 persone

22.200.000

 

4 persone

26.100.000

 

5 persone e oltre

30.000.000

 

 

Allegato A bis [85]

 

Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (articolo 8bis)

 

a) Condizioni soggettive:

 

1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:

 

1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;

 

2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;

 

3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'articolo 6:

 

3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;

 

3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;

 

3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;

 

4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;

 

5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;

 

6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

 

7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;

 

8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

 

8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;

 

8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;

 

9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:

 

9.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;

 

9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

 

10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

 

11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;

 

12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;

 

13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza : punti 1;

 

b) condizioni oggettive:

 

1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;

 

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;

 

3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):

 

3.1 per una fattispecie: punti 1;

 

3.2 per due o più fattispecie: punti 2;

 

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;

 

5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

 

5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;

 

5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

 

5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

 

5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

 

c) Precisazioni

 

1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5;

 

2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199;

 

3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;

 

4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);

 

5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;

 

6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.

 

 

ALLEGATO B [86]

Limiti di reddito di cui all'art. 44 per l'applicazione dell'art. 48

 

Composizione nucleo familiare

Area protetta

Area sociale fascia A

Area sociale fascia B

Area amministrata fascia C

Area amministrata fascia D

Area deroga fascia E

 

Reddito effettivo

Reddito convenzionale

Reddito convenzionale

Reddito convenzionale

Reddito convenzionale

Reddito convenzionale

Fino a 2 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino 9.000.000

da 9.000.000 a 18.500.000

da 18.500.001 a 24.000.00

da 24.000.001 a 29.600.000

da 29.600.001 a 40.600.000

3 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino 10.500.000

da 10.500.000 a 21.800.000

da 21.800.001 a 27.300.000

da 27.300.001 a 32.800.000

da 32.800.001 a 48.500.000

4 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino 12.000.000

da 12.000.000 a 25.100.00

da 25.100.001 a 30.600.000

da 30.600.001 a 36.000.000

da 36.000.001 a 57.000.000

5 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino 14.000.000

da 14.000.000 a 28.400.000

da 28.400.001 a 33.900.000

da 33.900.001 a 39.200.000

da 39.200.001 a 65.500.000

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[5] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[9] Numero inserito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[12] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[13] Articolo modificato dall’art. 8 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[14] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[17] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[18] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[20] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[21] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[26] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[27] Alinea già sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[28] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[29] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[30] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35, dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8, dall’art. 35 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[31] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[32] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[33] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[35] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[37] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[38] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[39] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[40] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[41] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[42] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[43] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35, sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[44] Lettera così sostituita dall’art. 35 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[45] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[46] Comma inserito dall'art. art. 35 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8.

[48] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[49] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[50] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8.

[51] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[52] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[53] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[54] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[55] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[57] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[58] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8.

[60] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[61] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[62] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[63] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al Pretore, con sentenza 20 aprile 1998, n. 134.

[64] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al Pretore, con sentenza 20 aprile 1998, n. 134.

[65] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[66] Lettera abrogata dall’art. 27 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[67] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[68] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[69] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[70] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.

[71] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[72] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[73] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[74] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[75] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[76] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[77] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[79] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[81] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[82] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[83] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[84] Allegato abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[85] Allegato inserito dall'art. 26 della L.R. 17 giugno 2009, n. 16.

[86] Il presente allegato è stato sostituito come disposto dall'art. 1 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 44 e così, ulteriormente, sostituito ai sensi dell'art. 32, L.R. 26 maggio 1998, n. 35.