§ 5.3.28 - L.R. 5 aprile 1989, n. 22.
Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Ordinamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:05/04/1989
Numero:22


Sommario
Art. 3.      1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1989 al "Soccorso Alpino Valdostano" la somma di L. 200.000.000 a titolo di acconto sul contributo di cui alla lettera b) 1° comma [...]
Art. 4.      1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1989, la spesa annua di lire 500.000.000, che graverà sul capitolo di nuova istituzione 23947 del bilancio di [...]
Art. 5.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.3.28 - L.R. 5 aprile 1989, n. 22. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta".

(B.U. 11 aprile 1989, n. 17).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1989 al "Soccorso Alpino Valdostano" la somma di L. 200.000.000 a titolo di acconto sul contributo di cui alla lettera b) 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, che sostituisce la lettera b) del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39. Per gli anni successivi la Giunta è autorizzata a rideterminare il relativo importo da erogare.

 

     Art. 4.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1989, la spesa annua di lire 500.000.000, che graverà sul capitolo di nuova istituzione 23947 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente:

     per l'anno 1989:

     - quanto a lire 100.000.000 mediante prelievo di uguale somma dal cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" del bilancio di previsione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione stesso;

     - quanto a lire 400.000.000 mediante utilizzo della autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, articolo 18 lettera b) e successive modificazioni ed integrazioni ed iscritta nel cap. 37250 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

     per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo rispettivamente per lire 200.000.000 e per lire 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte nei programmi 2.1.2. "altri interventi" e 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale 1989/1991.

     3. A decorrere dall'anno 1990 alla eventuale rideterminazione delle spese derivanti dall'articolo 2 della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 5.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     IN DIMINUZIONE

     Cap. 37250 " Contributi per il funzionamento del Soccorso Alpino Valdostano

     - LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera b)

     - LR 8 maggio 1979, n. 29 articolo 14, comma 1°

     - LR 14 luglio 1982, n. 26

     - LR 22 marzo 1983, n. 12 articolo 1

     - LR 31 maggio 1983, n. 39 articolo 12

     - LR 21 dicembre 1984, n. 70 articolo 15

     - LR 12 dicembre 1986, n. 66

     - LR 10 maggio 1988, n. 32

     L. 400.000.000

     Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 100.000.000

     IN AUMENTO

     Cap. 23947 (di nuova istituzione)

     Programma regionale: 2.1.2.

     Codificazione: 2.1.1.6.2.2.04.03.04.

     "Contributi annui al "Soccorso Alpino Valdostano" per attività di soccorso in montagna e di protezione civile"

     - LR 5 aprile 1989, n. 22 L. 500.000.000

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

[2] Modificano gli artt. 11 e 18 della L.R. 11 agosto 1975, n. 39.