§ 4.3.67 - L.R. 4 settembre 1995, n. 41.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/09/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Funzioni amministrative).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Compiti e attività).
Art. 5.  (Attività non istituzionali).
Art. 6.  (Accesso a dati informatici).
Art. 7.  (Organi).
Art. 8.  (Nomina).
Art. 9.  (Requisiti per l'inserimento nell'elenco e validità dello stesso).
Art. 10.  (Accertamento della conoscenza della lingua francese).
Art. 11.  (Rapporto di lavoro).
Art. 12.  (Competenze).
Art. 13.  (Cause di decadenza e sostituzione).
Art. 14.  (Incompatibilità).
Art. 15.  (Composizione e funzionamento).
Art. 16.  (Competenze).
Art. 17.  (Consulta regionale per la protezione dell'ambiente).
Art. 18.  (Servizi dell'ARPA).
Art. 19.  (Utilizzazione del personale).
Art. 20.  (Trattamento giuridico ed economico del personale).
Art. 21.  (Tecnici di igiene e tutela ambientale).
Art. 22.  (Attribuzione di beni mobili e immobili e attrezzature).
Art. 23.  (Finanziamento).
Art. 24.  (Istituzione).
Art. 25.  (Finalità).
Art. 26.  (Articolazione del Dipartimento di prevenzione).
Art. 27.  (Servizio di igiene e sanità pubblica).
Art. 28.  (Sezione di medicina del lavoro).
Art. 29.  (Sezione di igiene e sanità pubblica).
Art. 30.  (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).
Art. 31.  (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione).
Art. 30 bis.  (Servizio di medicina legale).
Art. 32.  (Servizio della sanità animale).
Art. 33.  (Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati).
Art. 34.  (Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
Art. 35.  (Collaborazione con organismi esterni).
Art. 36.  (Dirigenza).
Art. 37.  (Direttore di dipartimento e Comitato di dipartimento).
Art. 38.  (Dotazione organica).
Art. 39.  (Ispettori di igiene).
Art. 40.  (Istituzione dell'Unità operativa di microbiologia).
Art. 41.  (Abrogazione di norme).
Art. 42.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.3.67 - L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia.

(B.U. 31 ottobre 1995, n. 48).

 

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE

PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative).

     1. Ferme restando le competenze attribuite al Corpo forestale valdostano dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale), le funzioni autorizzative in materia sono svolte dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, il quale si avvale dell'ARPA per l'istruttoria tecnica.

 

     Art. 3. (Finalità).[1]

     1. L'ARPA è ente strumentale della Regione e ne realizza gli indirizzi programmatici; essa è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione.

     2. La Regione, le Comunità montane, i Comuni, sia singoli che associati, nonché l'azienda USL, si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientali.

     3. L'ARPA svolge, altresì, le funzioni di controllo analitico previste nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL e, in particolare, del Dipartimento di prevenzione, nonché nell'ambito dello svolgimento delle attività di prefettura da parte dell'Amministrazione regionale.

     4. Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte dell'Azienda stessa, nella misura di 650.000 euro annui, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione. I restanti oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento [2].

 

     Art. 4. (Compiti e attività).

     1. Sono compiti e attività dell'ARPA:

     a) le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale già conferite al Servizio sanitario nazionale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e l'attività di coordinamento con il Dipartimento di prevenzione e con gli enti ed organismi che svolgono attività di repressione nel campo ambientale;

     b) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali, ivi compresi gli enti e le aziende regionali e a partecipazione regionale, ed agli organi ed enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali;

     c) la formulazione alle autorità amministrative locali di proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento e di analisi, in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

     d) la consulenza e il supporto tecnico ai fini autorizzativi o di controllo, all'azione della Regione, dei Comuni, dell'USL, delle Comunità montane e dei privati concernente l'ambiente sia esterno che di vita e di lavoro, i prodotti agricoli, gli indicatori biologici di esposizione, i metaboliti, i residui ed i contaminanti;

     e) la collaborazione con l'Amministrazione regionale per la predisposizione e l'attuazione dei piani regionali in materia ambientale e sanitaria anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione;

     f) la collaborazione con l'Amministrazione regionale nelle attività di divulgazione e informazione concernenti la conoscenza dei rischi e delle problematiche attinenti alla tutela ambientale e territoriale;

     g) la promozione delle azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica alle imprese in materia di tutela ambientale e risparmio energetico;

     h) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, compreso l'inquinamento acustico e quello da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti;

     i) la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati climatologici, di monitoraggio ambientale (qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, inquinamento acustico in ambienti di vita, radioattività ambientale) atta a garantire il corretto funzionamento del sistema, l'attendibilità delle misure e la qualità dei dati;

     l) la redazione, sulla base dei dati acquisiti, di una relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale;

     l bis) lo svolgimento delle attività tecniche ed analitiche di supporto all'attività di controllo e di vigilanza svolta dal Corpo forestale valdostano, senza oneri a carico dello stesso [3];

     l ter) il monitoraggio sul territorio regionale dei parametri correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico [4];

     l quater) i controlli strumentali delle emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) ed al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) [5].

 

     Art. 5. (Attività non istituzionali).

     1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'art. 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale.

     2. Oltre alle attività di cui all'art. 4, l'ARPA dovrà garantire l'esecuzione delle analisi richieste dai servizi in cui si articola il Dipartimento di prevenzione dell'USL.

     3. Non possono essere mantenute né istituite strutture pubbliche i cui compiti e funzioni siano tra quelli attribuiti all'ARPA.

 

     Art. 6. (Accesso a dati informatici).

     1. All'ARPA è assicurato l'accesso ai dati informatici relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente la cui gestione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale - S.I.T.R.), è affidata al Servizio elaborazione dati (SED) della Presidenza della Giunta regionale.

     2. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico- operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti relativi ai dati informatici di cui al comma 1, la Commissione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'art. 7 della l.r. 39/1993 è integrata con un rappresentante dell'ARPA designato dal Direttore generale della stessa.

 

     Art. 7. (Organi).

     1. Sono organi dell'ARPA:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

CAPO II

DIRETTORE GENERALE

 

     Art. 8. (Nomina). [6]

     1. Il Direttore generale dell'ARPA è nominato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).

 

     Art. 9. (Requisiti per l'inserimento nell'elenco e validità dello stesso). [7]

 

     Art. 10. (Accertamento della conoscenza della lingua francese). [8]

 

     Art. 11. (Rapporto di lavoro). [9]

     1. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina di Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale, non rinnovabile per più di due volte consecutivamente e non prorogabile oltre il settantesimo anno di età.

     2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì fissati gli emolumenti, il cui ammontare è correlato, da un minimo dell’80 ad un massimo del 90 per cento, al compenso e alle eventuali maggiorazioni fissati per il Direttore generale dell’Azienda USL. L’aggiornamento degli emolumenti del Direttore generale consegue in modo automatico agli aggiornamenti del compenso del Direttore generale dell’Azienda USL. [10]

 

     Art. 12. (Competenze).

     1. Spettano al Direttore generale dell'ARPA:

     a) la legale rappresentanza;

     b) la gestione amministrativa;

     c) la direzione e il coordinamento delle attività;

     d) la responsabilità del personale.

 

     Art. 13. (Cause di decadenza e sostituzione). [11]

 

     Art. 14. (Incompatibilità). [12]

 

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

     Art. 15. (Composizione e funzionamento).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     2. I revisori effettivi debbono essere iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     3. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

     4. La prima seduta del collegio è convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

     5. Nella prima seduta il collegio procede ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente.

     6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente.

     7. Con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

     8. Il collegio si riunisce almeno ogni semestre.

     9. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici dell'ARPA.

     10. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza fissato in 100.000 lire per ogni giornata di seduta. L'ammontare di tale gettone può essere adeguato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

     Art. 16. (Competenze).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale [13].

 

CAPO IV

FORME DI CONSULTAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

 

     Art. 17. (Consulta regionale per la protezione dell'ambiente). [14]

 

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 18. (Servizi dell'ARPA).

     1. L'ARPA è organizzata nei seguenti servizi:

     a) Servizio amministrativo, competente in materia di affari generali, di personale, di bilancio, di amministrazione e di contabilità della struttura;

     b) Servizio tecnico, competente per le attività tecniche ed analitiche di cui agli art. 4 e 5.

     2. I servizi sono composti da sezioni e settori corrispondenti agli ambiti principali di intervento.

     3. Il Servizio amministrativo è composto dalle seguenti sezioni:

     a) Sezione affari generali, economato e personale;

     b) Sezione segreteria, servizi tecnici e della direzione.

     4. Il Servizio tecnico è composto dalle seguenti sezioni:

     a) Sezione aria, rumore e vibrazioni;

     b) Sezione acque superficiali, scarichi idrici, suolo e rifiuti.

     5. Nell'ambito del Servizio tecnico, a supporto delle sezioni, operano i seguenti settori:

     a) Settore laboratorio di base;

     b) Settore laboratorio radiazioni;

     c) Settore laboratorio tecniche analitiche speciali;

     d) Settore informatico;

     e) Settore tecnico-ausiliario.

     6. E' data facoltà al Direttore generale, ove se ne presenti la necessità, di sopprimere o modificare servizi, sezioni e settori o istituirne di nuovi, senza tuttavia che ciò comporti variazioni delle dotazioni organiche.

 

     Art. 19. (Utilizzazione del personale).

     1. Ai sensi dell'art. 03 del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, l'ARPA utilizza il personale laureato in servizio presso l'Unità operativa chimico-fisico-ambientale del Servizio n. 1 dell'USL e parte del personale laureato in servizio presso l'Unità operativa medico-microbiologica dello stesso servizio e la sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, soppresse e sostituite dall'Unità operativa di microbiologia ai sensi dell'art. 40, nonché parte del personale non laureato dell'USL assegnato o destinato di fatto alle varie unità operative del Servizio n. 1.

     2. E' trasferito all'ARPA il personale dell'USL delle seguenti qualifiche:

 

n.

qualifica

1

Biologo dirigente

1

Biologo coadiutore

1

Biologo collaboratore

1

Chimico dirigente

4

Chimico coadiutore

3

Chimico collaboratore

1

Fisico collaboratore

7

Personale tecnico sanitario - tecnico di laboratorio

12

Personale di vigilanza e ispezione

1

Assistente amministrativo

4

Coadiutore amministrativo

2

Agente tecnico

1

Ausiliario socio-sanitario

 

     3. L'identificazione nominativa del personale che, ai sensi dei commi 1 e 2, è trasferito all'ARPA, viene effettuata con deliberazione del Direttore generale dell'USL. Per il personale per cui non sia possibile individuare quello addetto in modo continuativo e/o prevalente alle funzioni attribuite all'ARPA (assistente amministrativo, coadiutore amministrativo, agente tecnico, ausiliario socio-sanitario) dev'essere prevista la possibilità di opzione da esercitarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ove le opzioni a favore del trasferimento all'ARPA siano più di una, verrà accordata la preferenza al personale con una maggiore anzianità di servizio di ruolo. Ove le opzioni siano insufficienti si dovrà esperire la procedura di mobilità interna secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ove neppure con tale procedura si riesca a coprire l'organico dell'ARPA secondo il prospetto indicato al comma 2, si procederà al trasferimento d'ufficio del personale con minore anzianità di servizio. Con lo stesso provvedimento con cui il Direttore generale provvede all'identificazione nominativa del personale egli provvede altresì a ridurre delle stesse quantità la pianta organica vigente dell'USL.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna all'ARPA proprio personale tecnico e amministrativo funzionale alle esigenze della stessa che faccia richiesta di trasferimento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento si procede alla rideterminazione in diminuzione dell'organico dell'Amministrazione regionale.

     5. Nel caso in cui non siano state presentate richieste di trasferimento ai sensi del comma 4, l'Amministrazione regionale assicura con proprio personale, fino ad un massimo di sei mesi, l'espletamento delle funzioni di competenza dell'ARPA attualmente svolte dal personale regionale.

     6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ARPA, viene verificata la congruità dell'organico e, previo attento e scrupoloso esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie.

     7. Il personale trasferito viene assegnato ai vari servizi e sezioni dell'ARPA con provvedimento del Direttore generale.

 

     Art. 20. (Trattamento giuridico ed economico del personale).

     1. Ai sensi dell'art. 03, comma 5, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, al personale trasferito ed assegnato all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico dell'ente di provenienza, compresa l'anzianità maturata.

     2. Qualora, alla data del 31 dicembre 1996, non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. 29/1993, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per l'omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. Il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.

     3. Al personale trasferito all'ARPA viene revocata, qualora ne sia in possesso, la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta eccezione per il personale eventualmente applicato presso gli uffici giudiziari per le funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale.

     4. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore generale.

 

     Art. 21. (Tecnici di igiene e tutela ambientale).

     1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 1990, n. 6724 (Aggiornamento del ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario nazionale addetto all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta al 2 gennaio 1990), pubblicata, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione, 1° supplemento ordinario al n. 39 del 25 settembre 1990, è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1^ categoria, posizione funzionale operatore professionale 1^ categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, ove venga assegnato, ai sensi delle procedure previste dall'art. 19, ai vari servizi e sezioni dell'ARPA, è unificato nel settore di attività e di disciplina "tecnico di igiene e tutela ambientale".

 

     Art. 22. (Attribuzione di beni mobili e immobili e attrezzature).

     1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce all'ARPA le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi in dotazione ai laboratori di sanità pubblica e all'Amministrazione regionale, attualmente utilizzati per le attività di competenza, in particolare la rete di controllo della qualità dell'aria.

     2. In attesa dell'eventuale acquisizione di un immobile in cui ubicare gli uffici dell'ARPA, alla stessa sono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito da parte dell'USL i locali, con tutte le relative pertinenze ed arredi, utilizzati dal personale che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 19, è trasferito alle dipendenze dell'ARPA.

 

     Art. 23. (Finanziamento).

     1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

     a) una quota del fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti dell'organico del servizio n. 1 dell'USL trasferiti all'ARPA e della relativa quota per l'acquisto di beni e servizi;

     b) eventuali finanziamenti nazionali vincolati destinati alla protezione e prevenzione ambientale;

     c) le quote del bilancio regionale destinate a far fronte alle spese per la strumentazione, l'istituzione e la manutenzione della rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici istituita con legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 (Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici);

     d) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per specifici progetti o competenze;

     e) eventuali proventi relativi a convenzioni con l'ARPA;

     f) prestazioni per conto di privati o di enti diversi.

     2. La Regione, ai sensi dell'art. 02, comma 4, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, promuove accordi di programma con i soggetti pubblici interessati all'attività di controllo ambientale. In tali accordi sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti.

 

TITOLO II

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 24. (Istituzione).

     1. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 502/1992, come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 517/1993, presso l'USL è istituito un Dipartimento di prevenzione, cui sono attribuite le funzioni di cui agli art. 16, 20 e 21 della l. 833/1978, attualmente svolte dal Servizio di igiene pubblica e ambientale dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria.

 

     Art. 25. (Finalità).

     1. Il Dipartimento di prevenzione rappresenta il modello organizzativo delle funzioni in materia ed è ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

     2. Il Dipartimento di prevenzione è costituito su schemi operativi di interdisciplinarietà e di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari; a garantire il perseguimento di tali obiettivi provvede l'ufficio di coordinamento di cui all'art. 37.

     3. Il Dipartimento di prevenzione può avvalersi della collaborazione di organismi esterni, ai sensi di quanto meglio precisato all'art. 35.

 

     Art. 26. (Articolazione del Dipartimento di prevenzione).

     1. Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti servizi:

     a) Servizio di igiene e sanità pubblica;

     b) Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     c) Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

     c bis) servizio di medicina legale [15];

     d) Servizio della sanità animale;

     e) Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

     f) Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

 

CAPO II

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

     Art. 27. (Servizio di igiene e sanità pubblica).

     1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica si articola nelle seguenti sezioni:

     a) Sezione di medicina del lavoro;

     b) Sezione di igiene e sanità pubblica.

     2. A capo del Servizio di igiene e sanità pubblica è posto un dirigente medico, quale responsabile di struttura complessa, in possesso di specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro o specializzazioni equipollenti [16].

 

     Art. 28. (Sezione di medicina del lavoro).

     1. La Sezione di medicina del lavoro svolge attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio e alla prevenzione delle malattie professionali.

     2. La Sezione di medicina del lavoro svolge, inoltre, i seguenti compiti ed attribuzioni:

     a) la mappatura dei fattori di rischio e la costruzione del sistema informativo realizzato tramite il censimento delle attività produttive, l'individuazione dei fattori di rischio nei vari comparti produttivi e l'istituzione del registro degli esposti ai rischi occupazionali;

     b) l'esecuzione, il controllo e il coordinamento della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

     c) la programmazione di indagini di epidemiologia occupazionale;

     d) il monitoraggio degli ambienti di lavoro e il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti avvalendosi delle strutture laboratoristiche dell'USL e/o dell'ARPA;

     e) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai Comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

     f) l'educazione sanitaria dei lavoratori mediante la divulgazione dei dati raccolti;

     g) i controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già svolti dall'Ispettorato del lavoro.

 

     Art. 29. (Sezione di igiene e sanità pubblica).

     1. La Sezione di igiene e sanità pubblica svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

     a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive attraverso le vaccinazioni obbligatorie e facoltative e relativi accertamenti e certificazioni;

     b) l'attività di profilassi antimalarica, antitubercolare, antiamarillica, anticolerica, anti tifo addominale, nonché le prime attività di prevenzione della patologia umana particolarmente nelle comunità;

     c) la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;

     d) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene ed alla sanità pubblica;

     e) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;

     f) la prevenzione nelle collettività, il controllo della salubrità ed i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

     g) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

     h) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

     i) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

     l) [la formulazione del parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dell'art. 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327] [17];

     m) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

     n) la vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie non veterinarie compresa la pubblicità sanitaria;

     o) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;

     p) la verifica della compatibilità dei piani regolatori comunali con le esigenze igienico-sanitarie;

     q) l'esame e la valutazione dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione degli edifici urbani e rurali;

     r) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     s) la certificazione di igienicità, di agibilità e di abitabilità degli edifici o di parti di essi;

     t) gli altri accertamenti e certificazioni sanitarie e medico legali attribuitele dalla normativa vigente;

     u) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza igienica;

     v) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali nel distretto, con eccezione dei dati igienico-sanitari veterinari gestiti dai servizi veterinari;

     z) il trattamento antirabbico;

     aa) l'attività di disinfezione e disinfestazione. Tali attività nelle stalle e stabilimenti di competenza sono gestite dal Servizio della sanità animale di cui all'art. 32;

     bb) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, per quanto riguarda gli effetti biologici sulla popolazione.

     2. Per quanto riguarda il comma 1, lett. p) e q), in merito alle strutture destinate a stalle o al servizio della zootecnia e/o della trasformazione dei prodotti, è necessario anche il parere del Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di cui all'art. 34.

     3. I medici di sanità pubblica, a livello di distretto, coordinano le attività sanitarie già di competenza degli ex ufficiali sanitari, ivi compresi gli accertamenti necroscopici e gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli e natanti, con le competenze previste dall'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

 

CAPO III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

     Art. 30. (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).

     1. I compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sono i seguenti:

     a) la vigilanza e il controllo dell'applicazione della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

     b) le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi per uso privato;

     c) le verifiche connesse all'applicazione degli art. 40, 131, 194, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

     d) le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento [18].

 

CAPO IV

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

 

     Art. 31. (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione).

     1. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, ai sensi della l. 283/1962, del titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.p.r. 327/1980, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

     a) attività di vigilanza e controllo sulle bevande e alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, conservazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, nonché dei loro imballaggi, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

     b) attività di vigilanza e controllo sulle acque destinate a consumo umano, sulle acque minerali ed artificiali, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

     c) censimento delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti;

     d) tenuta del registro delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli aggiornamenti di cui all'art. 25 e seguenti del d.p.r. 327/1980, nonché dei provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

     d bis) formulazione del parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dell'articolo 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 [19].

     2. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione svolge altresì i seguenti compiti in materia di educazione alimentare e nutrizionale:

     a) rilevazione dei consumi alimentari della popolazione per fasce a rischio o gruppi specifici;

     b) costituzione di profili di rischio e di qualità igienico- nutrizionale in relazione ai consumi alimentari della popolazione;

     c) attività di educazione alimentare anche in relazione agli indicatori individuati;

     d) cura della redazione di materiale didattico ed illustrativo per le campagne di educazione alimentare;

     e) attività di consulenza tecnica per il riconoscimento delle diverse specie fungine raccolte a favore degli utenti raccoglitori e/o diretti consumatori;

     f) collaborazione con le strutture ospedaliere per il supporto tecnico in caso di intossicazioni alimentari;

     g) organizzazione di corsi didattici, convegni di studio, iniziative culturali e scientifiche per l'informazione e l'educazione alimentare e nutrizionale.

     3. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, sulla base della programmazione e delle direttive che l'Ufficio di coordinamento di cui all'art. 37 impartisce, anche al fine di rendere effettivo il principio, sancito dall'art. 25, comma 2, di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari, predispone, in collaborazione con il Servizio di igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale. Almeno ogni semestre, nel corso di una riunione congiunta, alla presenza del coordinatore, si procede alla verifica dei risultati conseguiti nel corso dei controlli eseguiti e all'eventuale modifica dei piani di controllo.

 

CAPO IV BIS [20]

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

 

     Art. 30 bis. (Servizio di medicina legale). [21]

     1. I compiti del Servizio di medicina legale sono i seguenti:

     a) accertamento, valutazione, certificazione medicolegale anche in tema di idoneità varie, in forma monocratica, previsti da normative specifiche;

     b) istruttoria per indennizzo a danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni prevista da normativa specifica;

     c) attività di polizia mortuaria ai sensi della normativa vigente;

     d) accertamento collegiale della morte;

     e) gestione del registro regionale delle cause di morte;

     f) attività necrosettoria;

     g) accertamento, valutazione, certificazione in ambito di idoneità all’impiego e visite di controllo;

     h) accertamento, valutazione, certificazione, organizzazione ed informazione in materia di tutela sociale e sanitaria dei portatori di minorazioni e di handicap;

     i) accertamento, valutazione, certificazione collegiale in tema di idoneità alle mansioni dei lavoratori, dispensa dal servizio, riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, equo indennizzo, idoneità in tema di armi, invalidità civile, idoneità allo sport agonistico, patenti speciali e a validità limitata, nonché tutti gli altri giudizi collegiali previsti dalle normative vigenti;

     j) commissioni in tema di bioetica;

     k) attività specifiche richieste dall’autorità giudiziaria e per esigenze aziendali;

     l) collaborazione in materia di educazione sanitaria, epidemiologia, partecipazione a gruppi di studio integrati e attività di formazione ed aggiornamento;

     m) attività di consulenza medico-legale, deontologica, normativa, procedurale per questioni attinenti alle funzioni del Servizio sanitario regionale e in tema di responsabilità professionale a favore dell’Azienda USL, nonché del personale dipendente e convenzionato;

     n) osservatorio epidemiologico medico-legale per la tutela civica del cittadino e l’azione combinata di prevenzione dei conflitti, inquadramento medicolegale dell’evento/conflitto, analisi dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria, analisi dell’adeguatezza tecnico-professionale;

     o) valutazione dell’attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell’esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.

 

CAPO V

SERVIZIO DELLA SANITA' ANIMALE

 

     Art. 32. (Servizio della sanità animale).

     1. Il Servizio della sanità animale svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

     a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive, infestive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria e di interesse zootecnico;

     b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

     c) educazione igienico-sanitaria ed informazione scientifica;

     d) anagrafe e tutela dei cani;

     e) vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali;

     f) accertamento delle condizioni igieniche dei mezzi di trasporto di animali e modalità di trasporto;

     g) osservazione epidemiologica;

     h) vigilanza e controllo, su richiesta delle competenti autorità di gestione, sulla fauna del Parco nazionale del Gran Paradiso, dei parchi regionali, delle oasi di protezione e delle riserve anche se di proprietà di privati;

     i) attività di disinfezione e disinfestazione nelle stalle e stabilimenti di competenza.

 

CAPO VI

SERVIZIO DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE,

TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE

E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

E LORO DERIVATI

 

     Art. 33. (Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati).

     1. Il Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati svolge i seguenti compiti e attribuzioni:

     a) l'ispezione e la vigilanza sui prodotti di origine animale nel rispetto delle norme vigenti in materia;

     b) l'accertamento, ai fini autorizzativi di cui all'art. 2 della l. 283/1962 ed all'art. 25 del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 327/1980, dei requisiti degli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, deposito,

commercializzazione delle carni e derivati nonché dei prodotti ittici e dei mezzi di trasporto relativi;

     c) la vigilanza sugli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, deposito, commercializzazione dei vari prodotti di origine animale con le modalità previste dalle specifiche norme di settore vigenti. Tale vigilanza è finalizzata a garantire, in via preventiva, l'igienicità delle operazioni anzidette attraverso appositi programmi di interventi, di informazione ed educazione degli operatori;

     d) il controllo sui trattamenti degli animali in macellazione con sostanze vietate, nonché sui residui di farmaci impiegati

nell'alimentazione e nella terapia dei medesimi;

     e) l'osservazione epidemiologica al macello e sugli animali morti;

     f) il supporto veterinario agli organi di vigilanza preposti al controllo ufficiale degli alimenti per quanto concerne gli alimenti di origine animale;

     g) il controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie;

     h) l'educazione igienico-sanitaria e l'informazione scientifica;

     i) la collaborazione, con il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, alla predisposizione ed alla verifica dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale.

 

CAPO VII

SERVIZIO DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

 

     Art. 34. (Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).

     1. Il Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

     a) vigilanza e controllo sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui con particolare riferimento ai trattamenti illeciti o impropri;

     b) vigilanza e controllo sull'alimentazione animale;

     c) vigilanza e controllo sulla riproduzione animale e sull'assistenza zooiatrica;

     d) sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione;

     e) igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

     f) vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione;

     g) prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazione proprie del Servizio;

     h) educazione igienico-sanitaria e informazione scientifica;

     i) vigilanza e controllo sugli impianti di acquicoltura;

     l) vigilanza e controllo sugli impianti per l'utilizzazione degli avanzi animali e sul loro trasporto;

     m) vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e mestieri di interesse veterinario;

     n) verifica della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori per i manufatti di cui all'art. 29, comma 2;

     o) esame e valutazione, preliminari al parere della Commissione edilizia, dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione dei manufatti di cui all'art. 29, comma 2.

 

CAPO VIII

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI ESTERNI

 

     Art. 35. (Collaborazione con organismi esterni).

     1. Le articolazioni del Dipartimento di prevenzione possono avvalersi, per quanto di competenza, delle prestazioni e della collaborazione tecnico- scientifica dell'ARPA.

     2. I Servizi di cui all'art. 26, comma 1, lett. d), e) e f), si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica, necessaria all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

     3. Il Dipartimento di prevenzione, tramite la Regione, acquisisce dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da altri organismi eventualmente operanti nel settore, ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

 

CAPO IX

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 36. (Dirigenza).

     1. Nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, a ciascuno dei servizi di cui all'art. 26 è preposto del personale dipendente dall'USL collocato nel secondo livello dirigenziale.

     1 bis. Al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro è preposto un ingegnere, quale responsabile di struttura complessa [22].

     2 bis. Il personale dirigente del Dipartimento di prevenzione, oltre all'esercizio delle funzioni al medesimo derivanti dall'appartenenza alle singole strutture, opera in modo coordinato nei diversi settori di competenza del Dipartimento stesso, sulla base delle indicazioni, dei programmi e dei progetti di attività definiti dal Comitato di dipartimento di cui all'articolo 37 [23].

     3. Le funzioni del medico regionale già attribuite dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), al responsabile del Servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite al dirigente medico collocato nel secondo livello dirigenziale posto a capo del Servizio di igiene e sanità pubblica o, per sua delega, ad altro medico del predetto servizio.

     4. Le funzioni dei responsabili dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale) sono svolte dal personale di cui al comma 1.

 

          Art. 37. (Direttore di dipartimento e Comitato di dipartimento). [24]

     1. Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale fra i Direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento medesimo e dura in carica tre anni. Al Direttore di dipartimento, che mantiene anche la funzione di direzione della struttura complessa di provenienza, è attribuito il trattamento economico del Direttore di area o quello in godimento, se più favorevole.

     2. La nomina a Direttore di dipartimento comporta l'assunzione sia di responsabilità professionale in materia di prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

     3. Il Direttore del dipartimento, in particolare:

     a) predispone il piano annuale delle attività definendone gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi del piano attuativo locale di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2000;

     b) assicura il funzionamento del dipartimento;

     c) promuove le verifiche periodiche sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni;

     d) controlla la corrispondenza dei comportamenti e dell'utilizzazione delle risorse disponibili con gli indirizzi generali definiti dal piano delle attività;

     e) rappresenta il dipartimento nei rapporti con il Direttore generale, Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo;

     f) gestisce le risorse attribuite al dipartimento, secondo le indicazioni del piano attuativo locale.

     4. Il Direttore del dipartimento è coadiuvato da un Comitato di dipartimento composto dai Direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

     5. Il Comitato di dipartimento:

     a) stabilisce il modello di organizzazione e programma il lavoro del dipartimento;

     b) programma la razionale utilizzazione del personale e propone la mobilità del personale medesimo fra le unità operative del dipartimento nell'ottica dell'integrazione dipartimentale;

     c) fornisce indicazioni per la gestione del budget di dipartimento;

     d) collabora alla predisposizione del piano annuale delle attività;

     e) propone i fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazione strumentale, valutandone le priorità;

     f) propone i gruppi operativi interdipartimentali.

     6. Le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono disciplinate con deliberazione del Direttore generale dell'azienda.

 

     Art. 38. (Dotazione organica).

     1. La dotazione organica del Dipartimento di prevenzione è stabilita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si procede ad una verifica dei carichi di lavoro ai fini di un'eventuale ridistribuzione della dotazione organica da effettuarsi, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

 

     Art. 39. (Ispettori di igiene).

     1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 6724/1990 è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1^ categoria, posizione funzionale operatore professionale 1^ categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e di disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è unificato nel settore di attività e di disciplina di "ispettore di igiene".

     2. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dipendenze del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, di cui all'art. 31, mantenendo la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. Tale personale, oltre all'esercizio delle funzioni al medesimo derivanti dall'appartenenza alla struttura di cui sopra, opera in modo coordinato nei diversi settori di competenza del Dipartimento di prevenzione, secondo le direttive del Direttore di dipartimento [25].

     3. [26].

     4. Il restante personale di vigilanza e ispezione addetto alla vigilanza dei luoghi di lavoro e alle verifiche tecniche è posto alle dipendenze della sezione di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di cui all'art. 30 e conserva anch'esso la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

     5. Il personale di cui al comma 4 che è attualmente inquadrato nel ruolo sanitario transita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo tecnico, profilo professionale e posizione funzionale di assistente tecnico.

 

TITOLO III

UNITÀ OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA

 

     Art. 40. (Istituzione dell'Unità operativa di microbiologia).

     1. E' istituita l'Unità operativa di microbiologia nella quale confluiscono le attività svolte, su materiale di provenienza umana, dalla Unità operativa medico-microbiologica e dalla sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, nonché il relativo personale non destinato ad essere assegnato all'ARPA.

     2. L'unità operativa di cui al comma 1 è collocata presso il Servizio assistenza ospedaliera ed extra ospedaliera integrativa dell'assistenza di base dell'USL.

     3. [27].

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 41. (Abrogazione di norme).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 19 (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro);

     b) gli art. 5, 7 e 8 della l.r. 21/1981;

     c) gli art. 1 e da 4 a 14 della l.r. 70/1982;

     d) i punti 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.6, 16, 18.1, 18.1.1, 21.1.2 dell'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983- 1985);

     e) l'art. 6 e l'allegato B alla l.r. 56/1988, con esclusione del sesto comma dell'allegato stesso, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 52, concernente l'istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

 

     Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 20 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[2] Comma già sostituito dall'art. 45 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 33 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[10] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18.

[13] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[15] Lettera inserita dall’art. 22 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[16] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[17] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002 come stabilito dall'art. 14 della stessa L.R. 18/2001.

[20] Il Capo IV bis, art. 30 bis (così nel B.U.), è stato inserito dall’art. 22 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[21] Il Capo IV bis, art. 30 bis (così nel B.U.), è stato inserito dall’art. 22 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[22] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[23] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 43 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[25] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[26] Comma abrogato dall’art. 43 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[27] Integra l'art. 2 della L.R. 17 giugno 1988, n. 56.