Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 16/07/2002 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi). |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi). |
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa). |
Art. 4. (Modificazione all’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 38/2001). |
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 7 e all’articolo 10 della l.r. 38/2001). |
Art. 8. (Modificazioni all’articolo 15 della l.r. 38/2001). |
Art. 9. (Modificazioni all’allegato B della l.r. 38/2001). |
Art. 10. (Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 39). |
Art. 11. (Patto di stabilità per gli enti locali della regione). |
Art. 12. (Proroga dei termini per l’approvazione del rendiconto 2001 degli enti locali). |
Art. 13. (Modificazioni all’articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45). |
Art. 14. (Modificazioni all’articolo 18 della l.r. 38/2001). |
Art. 15. (Modificazioni all’articolo 19 della l.r. 38/2001). |
Art. 16. (Modificazioni all’articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77) |
Art. 17. (Modificazione all’articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22). |
Art.18. (Disposizioni applicative della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32). |
Art. 19. (Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.). |
Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36). |
Art. 21. (Aumento capitale sociale della Vallée d’Aoste Structure S.r.l.). |
Art. 22. (Modificazione all’articolo 43 della l.r. 38/2001). |
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 10bis alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 e disposizione transitoria). |
Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6). |
Art. 25. (Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7). |
Art. 26. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo). |
Art. 27. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali). |
Art. 28. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui). |
Art. 29. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata). |
Art. 30. (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione). |
Art. 31. (Variazioni allo stato di previsione della spesa). |
Art. 32. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio). |
Art. 33. (Modificazioni all’allegato n. 1 al bilancio di previsione). |
Art. 34. (Copertura finanziaria). |
Art. 35. (Pareggio del bilancio). |
Art. 36. (Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a fune). |
Art. 37. (Modalità di sospensione). |
Art. 38. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 39. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 2.2.260 - L.R. 16 luglio 2002, n. 14.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario.
(B.U. 7 agosto 2002, n. 35).
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2002
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A: in aumento euro 171.963.690,35 in diminuzione euro 56.733.867,13 differenza euro 115.229.823,22
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 844.267.823,22.
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B: in aumento euro 126.677.423,23 in diminuzione euro 86.831.834,32 differenza euro 39.845.588,91
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 783.883.588,91.
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2002 è determinato in euro 16.679.418,14 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2001.
CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4. (Modificazione all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
(Omissis).
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 7 e all’articolo 10 della
1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 7, comma 1, della
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della
a) euro 2.666.270 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);
b) euro 5.995.160 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all’articolo 25, comma 3, della
3. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2002, di cui all’articolo 10 della
4. L’allegato A di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), della
in aumento:
cap. 37040 (
cap. 33670 (
cap. 54240 (
cap. 58500 (
cap. 67117 nuova istituzione (
Art . 7. (Modificazioni all’articolo 8 della
1. L’autorizzazione di spesa per l’aggiornamento dei programmi triennali approvati ai sensi della
2. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003, posticipato al triennio 2002/2004 ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
a) nell’anno 2002 è autorizzata la maggiore spesa di euro 3.911.269, di cui euro 2.666.269 in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della
b) nell’anno 2004 l’autorizzazione di spesa è ridotta di euro 1.032.517 ed è conseguentemente rideterminata in euro 8.206.593.
3. Ai fini dell’approvazione del programma preliminare di cui all’articolo 20 della
4. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione del presente articolo.
Art. 8. (Modificazioni all’articolo 15 della
1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti di cui all’articolo 11, comma 1, della
a) anno 2002: euro 5.310.252;
b) anno 2003: euro 11.705.469;
c) anno 2004: euro 10.699.954.
2. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
a) programma “INTERREG III A Italo-Francese 2000/06”: euro 1.400.103 per l’anno 2002, euro 520.840 per l’anno 2003 ed euro 533.600 per l’anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25030);
b) programma “INTERREG III A Italo-Svizzero 2000/06”: euro 202.901 per l’anno 2002, euro 127.343 per l’anno 2003 ed euro 127.343 per l’anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25029);
c) programmi “INTERREG IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06”, “INTERREG IIIB Spazio alpino 2000/06” e “INTERREG IIIC Zona meridionale 2000/06”: 145.000 euro per l’anno 2002, 145.000 euro per l’anno 2003 e 145.000 euro per l’anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap. 25033).
Art. 9. (Modificazioni all’allegato B della
1. L’allegato B di cui all’articolo 27 della
a) le parole “Importo minimo” del riferimento alla l.r. 08.10.1973, n. 33 – art. 10, comma 1, lettera a) – sono sostituite da “Importo massimo”;
b) le parole “Limite massimo” del riferimento alla l.r. 20.08.1993, n. 62 – art. 10, comma 3, lettera c) – sono sostituite da “Limite minimo”.
Art. 10. (Modificazione all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
(Omissis).
Art. 11. (Patto di stabilità per gli enti locali della regione).
1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell’intesa di cui all’articolo 67 della
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione e individua gli indicatori atti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi.
Art. 12. (Proroga dei termini per l’approvazione del rendiconto 2001 degli enti locali).
1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, della
Art. 13. (Modificazioni all’articolo 38 della
1. Al comma 1 dell’articolo 38 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell’articolo 38 della
(Omissis).
3. Il comma 5 dell’articolo 38 della
(Omissis).
Art. 14. (Modificazioni all’articolo 18 della
1. Il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della
(Omissis).
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della
(Omissis).
3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 223.870.755 dal comma 1 dell’articolo 18 della l.r.
38/2001, è rideterminata per l’anno 2002 in euro 224.070.755.
4. I trasferimenti all’Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 15. (Modificazioni all’articolo 19 della
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, determinata, per l’anno 2002, in euro 2.231.093 dall’articolo 19, comma 2, della
2. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, determinata, per l’anno 2002, in euro 3.253.922 dall’articolo 19, comma 3, della
Art. 16. (Modificazioni all’articolo 29 della
1. Il comma 2 dell’articolo 29 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 17. (Modificazione all’articolo 1 della
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
(Omissis).
Art.18. (Disposizioni applicative della
1. Limitatamente alla stagione invernale 2001/2002, la percentuale di cui all’articolo 5, comma 2, della
Art. 19. (Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.).
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere ulteriori cinquecento azioni della Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. del valore nominale unitario di euro 51,64 per un valore complessivo di euro 25.820 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. – capitolo 35450).
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della
Art. 20. (Modificazioni alla
[1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).]
Art. 21. (Aumento capitale sociale della Vallée d’Aoste Structure S.r.l.).
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla gestione speciale Finaosta S.p.A. la somma di euro 1.032.914 per l’aumento del capitale sociale della Vallée d’Aoste Structure S.r.l. (obiettivo programmatico 2.2.2.09. – capitolo 46970).
Art. 22. (Modificazione all’articolo 43 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 della
(Omissis).
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 10bis alla
1. Dopo l’articolo 10 della
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10bis della
Art. 24. (Modificazioni alla
1. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
(Omissis).
Art. 25. (Modificazioni alla
[1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
(Omissis).]
Art. 26. (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo). [4]
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli destinati alle manutenzioni ed iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) Funzionamento dei servizi regionali 1.3.1;
b) Interventi su beni patrimoniali 2.1.4.01;
c) Istruzione e cultura - strutture scolastiche 2.2.4.03.
2. Sono esclusi dall’autorizzazione di cui al comma 1 gli stanziamenti autorizzati con legge..
Art. 27. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
CAPO III
PRIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2002 E
PER IL TRIENNIO 2002/2004 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata per euro 14.889.236,81 e dello stato di previsione della spesa per euro 10.862.748,02 del bilancio per l’anno finanziario 2002, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.
Art. 29. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
Capitolo 00010 “Avanzo di amministrazione”
competenza euro 77.063.651,81
Capitolo 00020 “Fondo iniziale di cassa”
cassa euro 1.679.418,14
b) in diminuzione:
Capitolo 09905 “Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi”
competenza e cassa euro 4.000.000,00
Capitolo 11150 “Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento”
competenza e cassa euro 10.000.000,00.
Art. 30. (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione).
1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002 è così modificata:
capitolo 25033
“Oneri per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e Interreg III C Zona meridionale”
capitolo 61280
“Contributi per l’educazione e la cura dei bambini”
capitolo 66020
“Spese per l’acquisto di beni mobili ed immobili per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà”.
Art. 31. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002 e di quello pluriennale 2002/2004 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell’allegato F ed in aumento nell’allegato G:
a) in diminuzione:
anno 2002 competenza euro 16.825.146,00
cassa euro 66.447.484,58
anno 2003 competenza euro 722.257,00
anno 2004 competenza euro 243.000,00
b) in aumento:
anno 2002 competenza euro 67.697.854,93
cassa euro 50.100.413,93
anno 2003 competenza euro 722.257,00
anno 2004 competenza euro 243.000,00 .
Art. 32. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 12.190.942,88.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2002 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2002, ammontano ad euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall’allegato H.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno finanziario 2002, sono approvate le variazioni in aumento per euro 6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall’allegato H.
Art. 33. (Modificazioni all’allegato n. 1 al bilancio di previsione).
1. A seguito della variazione disposta dall’articolo 31, comma 1, lettera a), i seguenti fondi, iscritti all’allegato n. 1 al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002, sono diminuiti nel modo seguente:
B.1.3. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) euro 516.200;
B.1.4. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) euro 55.026.
Art. 34. (Copertura finanziaria).
1. La copertura del maggiore onere di euro 63.063.651,81 per l’anno 2002, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 29, comma 1, lettera a).
Art. 35. (Pareggio del bilancio).
1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.114.371.410,42 per la competenza e di euro 2.383.493.939,94 per la cassa.
CAPO IV
INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO
Art. 36. (Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a fune).
1. In relazione allo stato di crisi che ha colpito il settore degli impianti a fune a causa degli eccezionali eventi climatici e meteorologici verificatisi nella stagione invernale 2001/2002, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione della restituzione in linea capitale dei mutui concessi a valere sulle seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
b) 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale);
c) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
d) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l’estinzione di mutui con contributi in conto interesse della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).
Art. 37. (Modalità di sospensione).
1. La sospensione delle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo 36, compresi quelli in corso di preammortamento, avviene con il differimento, per il periodo di anni due, della scadenza del pagamento delle quote capitale, e con il conseguente allungamento, per pari periodo, della durata dei mutui stessi.
2. La sospensione decorre a partire dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2002 e cessa a partire dalle rate con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2003.
3. Durante il periodo di sospensione, i mutuatari sono tenuti a corrispondere, secondo i tassi e le scadenze contrattuali, gli interessi calcolati sul capitale residuo dei mutui.
Art. 38. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 36 e 37 è determinato complessivamente in euro 2.006.860 per il periodo dall’anno 2003 all’anno 2014, di cui euro 140.977 per l’anno 2003 e euro 289.143 per l’anno 2004.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2003 e 2004 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002/2004 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) al capitolo 64700 (Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio – limite di impegno), e si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), dell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 4 della