§ 3.4.16 – L.R. 5 maggio 1983, n. 29.
Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:05/05/1983
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio di vigilanza ittica gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca, nonché del [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le sanzioni amministrative e i periodi di sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per poter esercitare la pesca nel territorio della Regione sono raddoppiati quando
Art. 4.      I proventi di cui alla presente legge saranno introitati al Capitolo 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte entrata del Bilancio di previsione della Regione per l'anno [...]


§ 3.4.16 – L.R. 5 maggio 1983, n. 29.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca. [1]

(B.U. 17 maggio 1983, n. 9).

 

Art. 1.

     Per l'esercizio di vigilanza ittica gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca, nonché del pescato, a qualsiasi persona trovata in possesso di arnesi atti alla pesca o in esercizio o in attitudine di pesca.

     In caso di contestazione di una violazione alle disposizioni previste dal calendario ittico regionale, gli agenti che esercitano funzioni di Polizia giudiziaria procedono al sequestro degli arnesi di pesca e del pescato, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore nei termini stabiliti dall'articolo 14 della legge 30 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [2].

     Se fra le cose sequestrate si trovi del pesce vivo o morto gli agenti provvedono a liberare in località adatta il pesce vivo e, per quello morto, a redigere un regolare verbale sulla sua destinazione.

 

     Art. 2. [3]

     1. Per la violazione delle disposizioni del calendario ittico regionale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da euro 154 a euro 463 per:

     1) chi esercita la pesca senza titolo in acque non qualificate come riserva turistica;

     2) chi non consente la verifica del carniere, sacco o altro oggetto atto a contenere il pescato o non voglia esibire agli agenti i documenti richiesti;

     3) chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi delle vigenti leggi;

     4) chi esercita la pesca in periodi non consentiti;

     5) chi esercita la pesca in zone in cui sussiste il divieto di pesca;

     b) da euro 463 a euro 1161 per chi esercita la pesca con esplosivi, sostanze venefiche, elettricità, prosciugamento o deviazione dei corsi d'acqua o durante svasi o asciutte;

     c) da euro 76 a euro 231 per:

     1) chi esercita la pesca senza aver regolarmente compilato i prescritti documenti necessari per poter pescare nel territorio della Regione o per la loro manomissione;

     2) chi fa commercio del pescato;

     3) chi cattura, senza rilasciarli in libertà, pesci per i quali esiste un divieto, anche temporaneo, di pesca;

     4) chi esercita la pesca una volta raggiunta la quota stabilita nel calendario ittico;

     5) chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi o modi non consentiti;

     6) chi esercita la pesca nelle riserve turistiche senza il relativo permesso;

     7) chi esercita la pesca con esche non consentite;

     8) chi esercita la pesca nelle ore o nei giorni non consentiti, ma durante la stagione ittica;

     d) da euro 37 a euro 115 per:

     1) chi cattura pesci di misura inferiore alla minima prevista senza rimetterli liberi in acqua;

     2) chi usa più canne da pesca;

     3) chi rimette in acqua pesci di misura;

     4) chi fa pastura in luoghi non consentiti;

     5) chi usa più permessi;

     6) chi stacca irregolarmente il pesce non di misura;

     e) da euro 15 a euro 45 per ogni bollino di controllo non staccato o staccato irregolarmente;

     f) da euro 22 a euro 69 per chi viola altre disposizioni del calendario ittico regionale non espressamente richiamate dal presente articolo.

     2. Oltre all'importo delle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno per l'illecita cattura del pesce, stabilito nella seguente misura:

     a) euro 10,33 per ogni temolo, carpa, anguilla, luccio, trote, salmerino e tinca;

     b) euro 10,33 per ogni mezzo chilo o sua frazione di alborella, vairone, scardola, triotto, scazzone e altra specie consimile di piccole dimensioni.

     3. Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca dispone la sospensione della tessera regionale a chi sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981, con effetto a decorrere dall'inizio della stagione ittica successiva a quella in cui è divenuta esecutiva l'ordinanza-ingiunzione, nella misura di:

     a) due anni, per le violazioni di cui al comma 1, lettera a);

     b) un anno, per le violazioni di cui al comma 1, lettera c).

     4. A cura del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, a definizione del giudizio penale o amministrativo, è disposta la revoca definitiva del rilascio della tessera regionale nei confronti di coloro che abbiano commesso una violazione di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui le violazioni amministrative siano state conciliate con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981.

     5. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca può disporre il ritiro cautelare della tessera regionale con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o amministrativo.

     6. Contro il ritiro cautelare è ammesso ricorso all'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento all'interessato.

 

     Art. 3.

     Le sanzioni amministrative e i periodi di sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per poter esercitare la pesca nel territorio della Regione sono raddoppiati quando:

     a) il contravventore non renda possibile l'immediata identificazione o sequestro dei mezzi di pesca o del pescato mediante fuga o occultamento degli stessi;

     b) vi sia recidiva nella violazione della stessa disposizione di legge.

     b bis) il contravventore non è socio del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 4.

     I proventi di cui alla presente legge saranno introitati al Capitolo 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte entrata del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti Capitoli di Bilancio per gli anni successivi.

     Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.


[1] La denominazione "Consorzio regionale pesca", ovunque ricorra nella legge, è sostituita dalla denominazione "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca” per effetto dell’art 24 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[5] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.