§ 2.1.22 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.
Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:05/12/2005
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di valutazione degli investimenti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 4 settembre 2001, n. 23)
Art. 4.  (Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico. Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli a motore sul territorio della regione. Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17)
Art. 11.  (Disposizioni in materia di indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica. Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1)
Art. 12.  (Disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis. Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di incentivazione alle produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)
Art. 14.  (Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno della ricerca e dello sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di panificazione. Modificazioni alle leggi regionali 17 aprile 1998, n. 15, e 4 settembre 2001, n. 20)
Art. 16.  (Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all’artigianato. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30)
Art. 17.  (Disposizioni in materia di interventi a sostegno della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese. Modificazioni alla legge regionale 12 [...]
Art. 18.  (Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
Art. 19.  (Disposizioni in materia di nomine in enti partecipati dalla Regione. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1992, n. 49)
Art. 20.  (Disposizioni in materia di patrimonio della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
Art. 21.  (Disposizioni in materia di contributi delle imprese di assicurazione. Modificazione alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)
Art. 22.  (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di aziende del settore lattiero caseario. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 28)
Art. 24.  (Disposizioni in materia di portatori di grave handicap sensoriale. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)
Art. 25.  (Disposizioni in materia di destinazione dell’immobile denominato «Ex maternità», in Comune di Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
Art. 26.  (Disposizioni in materia di Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
Art. 27.  (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
Art. 28.  (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14)
Art. 29.  (Disposizioni in materia di agevolazioni prima casa. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)
Art. 30.  (Disposizioni in materia di finanziamenti alle cooperative edilizie. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)
Art. 31.  (Disposizioni in materia di Fondo regionale per l’abitazione. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)
Art. 32.  (Disposizioni in materia di limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 aprile 1999, n. 8)
Art. 33.  (Disposizioni in materia di disciplina della classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
Art. 34.  (Disposizioni in materia di contributi per l’organizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31)
Art. 35.  (Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
Art. 36.  (Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 17 marzo 2005, n. 6, e altre disposizioni)
Art. 37.  (Disposizioni in materia di turismo itinerante. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
Art. 38.  (Disposizioni in materia di case e appartamenti per vacanze. Modificazioni all’articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)
Art. 39.  (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)
Art. 40.  (Reviviscenza della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, in materia di sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale Chamois-Antey-Saint-André)
Art. 41.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
Art. 42.  (Disposizioni in materia di finanziamenti del servizio di soccorso sulle piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9)
Art. 43.  (Proroga di termini relativi a controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazioni all’articolo 51 della l.r. 21/2003)
Art. 44.  (Disposizioni in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione aerea)
Art. 45.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.1.22 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 20 dicembre 2005, n. 53).

 

CAPO I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) [1]

     1. Al comma 5 dell’articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole: «di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Roma, di Capo dell’Osservatorio economico e sociale,».

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di valutazione degli investimenti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

     1. Alla rubrica del capo III del titolo III della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la parola: «controllo» è sostituita dalla seguente: «verifica».

     2. L’articolo 24 della l.r. 48/1995, come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:

     «Art. 24. (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

     1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) che svolge le attività connesse all’esercizio, in Valle d’Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

     a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

     b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;

     c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

     2. Nell’ambito del NUVV, operano il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) e il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL). Il NUVVOP svolge le funzioni di cui al comma 1 connesse ai seguenti documenti di programma:

     a) Fondo per speciali programmi di investimento di cui al capo II del titolo IV;

     b) piano degli interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13);

     c) piano di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modificazioni;

     d) piano degli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

     e) programma regionale di previsione dei lavori pubblici di cui all’articolo 7 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 6 della l.r. 29/1999;

     f) ulteriori documenti o strumenti di programma concernenti le opere pubbliche, individuati dalla Giunta regionale.

     3. Il NUVVOP assicura, inoltre, i rapporti con i competenti organi statali e con la rete finalizzata, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della l. 144/1999, al raccordo tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

     4. Il NUVAL esercita le funzioni di cui al comma 1 connesse ai programmi comunitari e statali a finalità strutturale e ai regimi regionali di aiuto alle attività economiche. Il NUVAL e il NUVVOP, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano reciprocamente, in particolare per quanto concerne la condivisione delle tecniche di valutazione e la definizione di strategie unitarie, finalizzate all’ottimale utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari.

     5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione la composizione del NUVAL e del NUVVOP. 6 Per il loro funzionamento, il NUVAL e il NUVVOP si avvalgono delle strutture organizzative di supporto individuate dalla Giunta regionale. Per l’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di supporto possono avvalersi di esperti e collaboratori, esterni all’amministrazione regionale, scelti e nominati dalla Giunta regionale.

     7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del NUVAL e del NUVVOP, per la durata massima di tre anni e degli esperti e collaboratori di cui al comma 6, per la durata massima di un anno. Le predette nomine sono rinnovabili alla scadenza.

     8. La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire ogni ulteriore modalità di funzionamento del NUVAL e del NUVVOP, ivi compresa la ripartizione tra questi dei fondi all’uopo assegnati dallo Stato.».

     3. Il NUVV è ricostituito con le modalità di cui all’articolo 24 della l.r. 48/1995, come sostituito dal comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il NUVV in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla ricostituzione, ai sensi del primo periodo del presente comma.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 4 settembre 2001, n. 23)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta):

     a) la lettera n) del comma 2 dell’articolo 21;

     b) i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 75;

     c) gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

     2. Il comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.».

     3. Al comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006».

     4. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

     5. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), come sostituita dall’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 5, è sostituita dalla seguente:

     «b) i presidenti ed i membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane;».

     6. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti degli enti del comparto unico regionale, i componenti degli organi delle comunità montane di cui all’articolo 18, comma 2, sono equiparati ai componenti degli organi delle comunità montane di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 267/2000.».

     7. All’articolo 6 della l.r. 23/2001, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 5/2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, le parole: «, degli assessori» sono soppresse;

     b) al comma 2, le parole: «Agli assessori ed» sono soppresse.

     8. L’articolo 7 della l.r. 23/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 5/2004, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. (Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane)

     1. Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio dei Sindaci e per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.».

     9. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 23/2001 è abrogato.

     10. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2001 è abrogata.

     11. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/2001, come sostituita dall’articolo 10 della l.r. 5/2004, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20) [2]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37, e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2004, n. 20, è sostituito dal seguente:

     «2. Nell’ipotesi in cui l’emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede al Presidente della Regione l’intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l’attività di protezione civile sotto il coordinamento dell’organo di protezione civile competente e la direzione:

     a) del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco, qualora il suddetto personale partecipi alle operazioni;

     b) dei capisquadra e dei capidistaccamento di cui all’articolo 17, in assenza o in attesa dell’intervento del personale professionista.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 20/2004, è sostituito dal seguente:

     «3. In aggiunta agli interventi effettuati con le modalità di cui ai commi 1 e 2, il personale volontario partecipa alle attività della colonna mobile regionale in concorso con altre strutture, all’interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall’organo di protezione civile competente.».

     3. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. In assenza o in attesa dell’intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti, rispettivamente, sotto la direzione dei capisquadra e dei capidistaccamento di cui all’articolo 17.».

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 20/2002, è inserito il seguente:

     «3 bis. Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, comma 3, è gratuito, quale che sia la durata dell’intervento, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.».

     5. Il limite massimo di centosessanta giorni di cui all’articolo 37, comma 1, della l.r. 20/2002 per la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario è elevato, limitatamente agli anni 2005 e 2006, a trecentoventi giorni.]

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)

     1. L’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), le parole: «agli articoli 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, 6, 7 e 8».

     2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 7/2003 è abrogato.

     3. L’articolo 21 della l.r. 7/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21. (Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego)

     1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego sono ripartite tra le strutture organizzative individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2.».

     4. Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 7/2003 sono abrogate.

     5. [Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 7/2003, le parole: «Presso la struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego sono assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione assicura»] [3].

     6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 7/2003, le parole: «Nell’ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego» sono soppresse.

     7. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 7/2003, le parole: «Nell’ambito della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale» sono soppresse.

     8. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 7/2003, le parole: «, nell’ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego,» sono soppresse.

     9. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 7/2003, le parole: «Nell’ambito della struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego» sono soppresse.

     10. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 7/2003, è inserito il seguente:

     «1 bis. Il personale di cui all’articolo 31, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come introdotto dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, può accedere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica unica dirigenziale di cui all’articolo 12 della l.r. 45/1995, con le modalità procedurali di cui alla l. 145/2002 medesima e previo accertamento della conoscenza della lingua francese.».

     11. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 7/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’inquadramento nella qualifica unica dirigenziale ai sensi del comma 1bis è in ogni caso subordinato al positivo accertamento della conoscenza della lingua francese ai sensi degli articoli 7 e 39 del regolam. reg. 6/1996.».

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituita dalla seguente:

     «c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente;».

 

CAPO II

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21)

     1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), dopo le parole: «concede incentivi» sono inserite le seguenti: «ed interviene direttamente, sostenendo le relative spese,».

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

     «d) le ricerche svolte da università, istituti di ricerca ed altri enti operanti nel settore dell’allevamento e la divulgazione generalizzata degli esiti di queste;».

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico. Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3)

     1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), dopo le parole: «fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono inserite le seguenti: «e intervenire direttamente, sostenendo le relative spese,».

     2. L’alinea del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 3/2002 è sostituito dal seguente:

     «4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a), c), e d), i programmi di cui al comma 3 sono valutati e proposti alla Giunta regionale da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto da:»

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli a motore sul territorio della regione. Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17)

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 delle legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), è inserito il seguente:

     «5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui il transito si renda necessario per il recupero di esemplari della specie cervo abbattuti nel corso della stagione venatoria.».

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica. Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1)

     1. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003), le parole: «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica».

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis. Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14)

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34), è inserita la seguente:

     «b bis) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;».

 

CAPO III

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di incentivazione alle produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

     1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), le parole: «dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

     2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

     «1. Il controllo sull’esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è effettuato da un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale e composto da:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, designato dal dirigente;

     c) un esperto del settore dell’artigianato, designato dalla Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);

     d) un esperto del settore dell’artigianato tipico, designato dall’Institut valdôtain pour l’artisanat typique;

     e) un esperto del settore della cooperazione, designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).».

     3. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

     «4. Alle funzioni di segretario del Comitato provvede un dipendente della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, scelto dal dirigente.».

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno della ricerca e dello sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

     1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come da ultimo modificato dall’articolo 59 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

     «4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi non possono superare, fatta eccezione, fino al 31 dicembre 2005, per le imprese che si insedieranno nell’area industriale Cogne di Aosta:

     a) per le grandi imprese, l’importo di 600.000 euro;

     b) per le piccole e medie imprese, l’importo di 180.000 euro.».

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 84/1993, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

     «4 bis. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle grandi imprese è concesso un contributo annuo non superiore a 516.456 euro e alle piccole e medie imprese un contributo annuo non superiore a 155.937 euro. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti, in proporzione al contributo teoricamente concedibile.».

     3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 84/1993, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33, è sostituita dalla seguente:

     «a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;».

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di panificazione. Modificazioni alle leggi regionali 17 aprile 1998, n. 15, e 4 settembre 2001, n. 20)

     1. [Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) il Presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni–Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, o suo sostituto, con funzioni di presidente;»;

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) un dirigente della Chambre, o suo sostituto;»;

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) un funzionario della Chambre, o suo sostituto, che svolge anche le funzioni di segretario;»] [4].

     2. [Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Chambre.»] [5].

     3. [Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 15/1998, le parole: «funzionari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari della Chambre»] [6].

     4. [Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/1998, le parole: «o diminuzioni» sono soppresse] [7].

     5. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 15/1998 è abrogato.

     6. Al capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell’articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15), l’espressione: «struttura regionale competente in materia di servizi camerali», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Camera valdostana delle imprese e delle professioni–Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales».

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2006.

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all’artigianato. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30)

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 30 (Agevolazioni creditizie all’artigianato), come modificato dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi finanziari attivati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa S.p.A., sotto forma di prestiti agli istituti di credito destinati al finanziamento di investimenti, alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura e all’acquisizione di scorte, nonché sui finanziamenti e sui leasing attivati dagli istituti di credito e dalle società di leasing, rispettivamente ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), e successive modificazioni, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese. Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)

     1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     b) alla lettera b), le parole: «euro 26.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000»;

     c) alla lettera c), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     d) alla lettera d), le parole: «euro 2.600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000»;

     e) alla lettera e), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000».

     2. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 31/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     b) alla lettera b), le parole: «euro 26.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000»;

     c) alla lettera c), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     d) alla lettera d), le parole: «euro 2.600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000»;

     e) alla lettera e), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000».

     3. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 31/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     b) alla lettera b), le parole: «euro 26.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000»;

     c) alla lettera c), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     d) alla lettera d), le parole: «euro 2.600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

     4. Al comma 1 dell’articolo 17ter della l.r. 31/2001, come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     b) alla lettera b), le parole: «euro 26.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000»;

     c) alla lettera c), le parole: «euro 5.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

     d) alla lettera d), le parole: «euro 2.600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

     1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000.000».

     2. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 6/2003, le parole : «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000.000».

 

CAPO IV

FINANZE, PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI REGIONALI

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di nomine in enti partecipati dalla Regione. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1992, n. 49)

     1. La legge regionale 24 agosto 1992, n. 49 (Individuazione dei requisiti dei rappresentanti della Regione nella Società italiana per il traforo del Monte Bianco e nella Società autostrade valdostane S.p.A.), è abrogata.

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di patrimonio della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

     1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

     «3. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale. In caso di concessione temporanea di durata inferiore a novanta giorni, la concessione è assentita dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio, su richiesta del dirigente assegnatario del bene. L’atto di concessione deve indicare:

     a) l’uso per il quale la concessione è disposta;

     b) la durata del rapporto;

     c) l’onere di concessione;

     d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito;

     e) le eventuali garanzie;

     f) il divieto di subconcessione ovvero la facoltà di subconcessione, previa autorizzazione della Regione;

     g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

     «4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l’uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto.».

     3. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 12/1997, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente:

     «1. La Giunta regionale sottopone all’approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che essa intende effettuare, in relazione alle esigenze di intervento delle strutture dell’Amministrazione regionale; il programma conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo programma.».

     4. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 12/1997, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 8/2000, è sostituito dal seguente:

     «1. La Giunta regionale sottopone all’approvazione del Consiglio regionale l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali essa, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le relative modalità; l’elenco conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo elenco.».

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di contributi delle imprese di assicurazione. Modificazione alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)

     1. L’articolo 58 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)), è abrogato.

 

CAPO V

ISTRUZIONE

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è sostituita dalla seguente:

     «c) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo esistente nella Regione ubicate al di fuori del territorio regionale, a condizione che non siano stati ammessi in scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione in quanto in eccedenza rispetto al numero programmato di iscrizioni;».

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 68/1993 è sostituita dalla seguente:

     «d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall’Amministrazione regionale o da altri enti;».

 

CAPO VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di aziende del settore lattiero caseario. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 28)

     1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 28 (Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnia autoctona), le parole: «31 dicembre dell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di portatori di grave handicap sensoriale. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44) [8]

     1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), è inserito il seguente:

     «Art. 19 bis. (Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale)

     1. La Regione eroga contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale.

     2. L’importo dei contributi è pari al 90 per cento delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può comunque eccedere l’importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi.

     3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi e può rideterminarne l’ammontare massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

     4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con borse di studio e altri benefici economici di sostegno all’istruzione.».

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di destinazione dell’immobile denominato «Ex maternità», in Comune di Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

     1. Nel paragrafo «Le risorse strutturali» della parte «Le risorse» del piano socio-sanitario della Valle d’Aosta 2002-2004, approvato con legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, sono soppressi i seguenti periodi:

     a) «I servizi che saranno localizzati in tale struttura sono:

     1. Centro di salute mentale;

     2. Centro diurno per pazienti psichiatrici (day center);

     3. Hospice;

     4. Scuola per infermieri professionali;

     5. Attività psicomotorie, logopedia;

     6. Consultorio;

     7. Aule di aggiornamento;

     8. Area volontariato.»;

     b) «Tale opera verrà realizzata a stralcio dell’intero progetto di riassetto generale del presidio “Ex Maternità”.»;

     c) «, grazie al trasferimento del Centro Diurno per Disabili Psichici presso la struttura denominata Ex Maternità, laddove verrà trasferito anche il Centro di Quart.».

 

CAPO VII

TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 26. (Disposizioni in materia di Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

     1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia), come sostituito dall’articolo 10, comma 3, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, è sostituito dal seguente:

     «2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì fissati gli emolumenti, il cui ammontare è correlato, da un minimo dell’80 ad un massimo del 90 per cento, al compenso e alle eventuali maggiorazioni fissati per il Direttore generale dell’Azienda USL. L’aggiornamento degli emolumenti del Direttore generale consegue in modo automatico agli aggiornamenti del compenso del Direttore generale dell’Azienda USL.».

 

     Art. 27. (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

     1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell’azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.».

     2. L’articolo 68 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68. (Concessione gratuita)

     1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:

     a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell’attività dell’azienda agricola, tenuto conto dell’estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall’azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;

     b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d’uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

     c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d’uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

     d) per gli edifici funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche;

     e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati;

     f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

     2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

     3. Il trasferimento della proprietà o dell’uso degli edifici di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d’uso.

     4. L’entità aziendale utile ai fini della gratuità della concessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della concessione edilizia è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell’avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l’interessato provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.

     5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.».

     3. Al comma 7 dell’articolo 69 della l.r. 11/1998, le parole «lett. a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».

     4. In deroga a quanto previsto all’articolo 91, comma 1, della l.r. 11/1998, come modificato dall’articolo 35 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, i vincoli ivi contemplati, imposti non anteriormente alla data del 1° gennaio 1996, conservano efficacia sino al termine di adeguamento dei PRG di cui all’articolo 13, comma 2, della l.r. 11/1998.

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14) [9]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale)), è sostituito dal seguente:

     «2. Scaduto il termine, iniziale o prorogato, senza che i lavori per la realizzazione del progetto siano stati avviati, la decisione sulla VIA cessa di avere efficacia.».]

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia di agevolazioni prima casa. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)

     1. Il comma terzo dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta), come da ultimo sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 26, è sostituito dal seguente:

     «3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 31, comma primo, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).».

     2. Il comma settimo dell’articolo 2 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

     «7. Nei casi previsti dal quarto comma, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2bis, 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, relativamente ai limiti di finanziamento, ai requisiti soggettivi del richiedente, con esclusione di quello riferito alla residenza, e ai limiti di reddito.».

     3. Dopo il comma settimo dell’articolo 2 della l.r. 33/1973, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

     «7 bis. Nei casi previsti dal quarto comma, non sono finanziabili le domande relative a compravendite fra parenti e affini di primo grado, fra coniugi non legalmente separati, o stipulate da più di tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.».

     4. Dopo il comma 7bis dell’articolo 2 della l.r. 33/1973, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

     «7 ter. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui al presente articolo i soli interventi di recupero finalizzati a ricavare le destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.».

     5. La lettera c) del comma primo dell’articolo 4 della l.r. 33/1973, come da ultimo sostituito dall’articolo 4 della l.r. 26/1986, è sostituita dalla seguente:

     «c) i proprietari da almeno dieci anni, all’atto della presentazione della domanda, di immobili compresi nelle zone di cui all’articolo 2; nel caso in cui l’immobile sia stato acquisito per atto a causa di morte, l’acquisizione a tale titolo non interrompe il decorso del termine decennale utile ai fini della concessione del mutuo;»;

     6. Il comma quinto dell’articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

     «5. Per gli interventi di ristrutturazione di singoli fabbricati, gli importi dei mutui e i relativi tassi di interesse, fatto salvo quanto previsto al secondo comma, numero 2), sono stabiliti in misura pari, rispettivamente, a venti punti in meno e a due punti in più delle percentuali e dei tassi applicabili nei casi di cui al quarto comma.».

     7. Il comma sesto dell’articolo 5 della l.r. 33/1973 è abrogato.

     8. Il comma settimo dell’articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

     «7. Per gli interventi di recupero, l’importo massimo della spesa ammissibile non può superare il costo del recupero dell’immobile risultante dall’applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico-estimativo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, che può comprendere anche le spese di progetto, direzione, contabilizzazione dei lavori e pianificazione della sicurezza, fino ad un massimo del dieci per cento dell’ammontare complessivo dei lavori, valutato in sede preventiva.».

     9. L’articolo 22 della l.r. 33/1973, come da ultimo modificato dall’articolo 37, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

     «Art. 22.

     1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze della presente legge devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell’ammortamento; gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell’avvenuta esecuzione ed agibilità delle opere finanziate. Detti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento. L’alienazione o il mutamento della destinazione d’uso nel periodo di preammortamento comportano l’obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all’ente mutuante.

     2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

     3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al quaranta per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all’estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo esistente al momento del versamento delle somme di cui all’articolo 15, quarto comma, utile all’estinzione stessa.

     4. In casi eccezionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale, la Giunta regionale medesima può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l’alienazione o il mutamento della destinazione d’uso anticipati.

     5. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del capo I, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 15, quarto comma.

     6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili ai sensi della normativa vigente entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca delle somme ancora da erogare.».

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di finanziamento presentate, ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, dopo il 30 giugno 2005. Le disposizioni di cui all’articolo 22 della l.r. 33/1973, come sostituito dal comma 9, si applicano anche ai finanziamenti concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, la stipulazione del contratto definitivo di mutuo deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca delle somme erogate [10].

 

     Art. 30. (Disposizioni in materia di finanziamenti alle cooperative edilizie. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56) [11]

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

     «2. L’accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all’unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell’atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.».

     2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 56/1986, come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 79, è sostituito dal seguente:

     «Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area.».

     3. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 56/1986, le parole: «anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «anni venti».

     4. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 56/1986 sono abrogati.

     5. L’articolo 8 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Presentazione della domanda)

     1. Le domande, corredate della documentazione di cui all’articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.

     2. La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:

     a) punti 0,5, per ogni alloggio costruito;

     b) punti 1, per ogni alloggio recuperato;

     c) punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;

     d) punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell’anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l’80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell’anno precedente.

     3. A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all’ordine di presentazione delle domande.

     4. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all’articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.

     5. Avverso l’approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza del relativo atto.

     6. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

     7. La Giunta regionale individua l’ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell’articolo 3.».

     6. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

     «1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

     a) relativamente alla società:

     1) atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     2) statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     3) certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;

     4) libro dei soci, in duplice copia;

     b) relativamente ai soci:

     1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

     2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;

     3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all’articolo 3, comma 2.».

     7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 56/1986, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

     «1 bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:

     a) atto di proprietà del terreno o dell’immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell’area: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     b) concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     c) progetto completo degli elaborati tecnici vistato dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     d) computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;

     e) relazione tecnica: originale e una copia semplice;

     f) estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;

     g) certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice.».

     8. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

     «3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un’autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell’intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature.».

     9. L’articolo 11 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11. (Erogazione del mutuo)

     1. All’erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

     a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all’acquisizione delle garanzie prescritte;

     b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.».

     10. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 30, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

     11. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come modificati dai commi 9 e 10, si applicano anche alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di Fondo regionale per l’abitazione. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36) [12]

     [1. L’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione), come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. (Fonti di finanziamento)

     1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 9 è alimentata annualmente da:

     a) una quota annua di partecipazione regionale, determinata ai sensi dell’articolo 9;

     b) una quota annua di partecipazione da parte degli enti locali, finanziata nell’ambito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nella misura del 50 per cento della quota di cui alla lettera a); tale quota non è obbligatoriamente soggetta a variazione qualora la Regione, in corso d’anno, decida di incrementare la quota a proprio carico;

     c) una quota pari al 5 per cento dei canoni riscossi nell’anno precedente dagli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

     d) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell’esercizio precedente.».]

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 aprile 1999, n. 8) [13]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44, e 26 maggio 1998, n. 35), è sostituito dal seguente:

     «1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione ed i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga a detti massimi.».]

 

CAPO VIII

TURISMO E TRASPORTI

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di disciplina della classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

     1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è abrogato.

     2. [Dopo l’articolo 7 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

     «Art. 7 bis. (Disposizioni particolari in materia di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere)

     1. Nel caso di realizzazione di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, la proprietà delle strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell’area interessata.

     2. Il vincolo di non frazionabilità di cui al comma 1 è trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell’interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.»] [14].

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia di contributi per l’organizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31)

     1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), è sostituito dal seguente:

     «4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le voci di spesa ammissibili a contributo.».

     2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31/1992 è sostituito dal seguente:

     «1. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 2bis, comma 1, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede all’istruttoria delle domande presentate.».

 

     Art. 35. (Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

     1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è aggiunta la seguente: «ebis) estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.».

     2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 16quater della l.r. 11/1996, come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2000, n. 23, è aggiunta la seguente:

     «e bis) gli estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.».

     3. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 11/1996, è sostituito dal seguente:

     «1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l’affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.».

     4. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 11/1996, è aggiunta la seguente:

     «d bis) estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.».

     5. L’articolo 24 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

     «Art. 24. (Comunicazione dei prezzi)

     1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

     2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. È consentita un’ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo con la quale il titolare dell’autorizzazione all’esercizio comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

     3. L’omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima comunicazione.

     4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.

     5. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli articoli 14, 16bis e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.».

 

     Art. 36. (Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 17 marzo 2005, n. 6, e altre disposizioni)

     1. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

     «6. Lo statuto dell’UVGAM prevede l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, del quale fa parte di diritto un rappresentante della Regione, nominato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24.».

     2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è inserita la seguente:

     «a bis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l’organico effettivo minimo della scuola, definito ai sensi della lettera a), abbia impartito, per conto della stessa scuola, almeno centocinquanta ore di lezione durante la stagione invernale immediatamente precedente;».

     3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 44/1999, è inserita la seguente:

     «c bis) la documentazione attestante il possesso del requisito di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a bis);».

     4. Al comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 44/1999, dopo le parole: «Collegio dei revisori dei conti,» sono inserite le seguenti: «iscritti nel registro dei revisori contabili,».

     5. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 17 marzo 2005, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)), le parole: «per almeno quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici giorni».

     6. Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per direttori delle piste e pisteurs-secouristes di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), da effettuarsi nel corso dell’anno 2005, è rinviato al 2006. Fino all’avvenuta partecipazione al corso di aggiornamento, i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento nel corso dell’anno 2005, conservano l’abilitazione all’esercizio della professione.

 

     Art. 37. (Disposizioni in materia di turismo itinerante. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

     1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), la parola: «temporanea» è soppressa.

     2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r 8/2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’alinea, la parola: «temporanea» è soppressa;

     b) la lettera e) è abrogata.

     3. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2002 è abrogato.

     4. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r 8/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 378, comma 7, del d.P.R. 495/1992.».

     5. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 8/2002, come sostituito dal comma 4, è inserito il seguente:

     «3 bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale.».

     6. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

     «5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all’aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan.».

     7. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 8/2002, come sostituito dal comma 6, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l’autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del mezzo medesimo.».

     8. L’articolo 18 della l.r 8/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art.18. (Sanzioni)

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 185 del d.lgs. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all’articolo 16, comma 5 bis, è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.».

 

     Art. 38. (Disposizioni in materia di case e appartamenti per vacanze. Modificazioni all’articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21) [15]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), le parole «, con o senza titolo abilitativo di tipo edilizio,» sono soppresse.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 21/2003, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Il rilascio delle autorizzazioni comunali e l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001 sono comunque fatti salvi nei confronti delle iniziative volte alla realizzazione e all’esercizio di case e appartamenti per vacanze per le quali sia accertata la sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo abilitativo di tipo edilizio a destinazione d’uso di case e appartamenti per vacanze.».]

 

     Art. 39. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

     1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole: «, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni» sono soppresse;

     b) alla lettera d), le parole: «manifestazioni nazionali organizzate» sono sostituite dalle seguenti: «campionati nazionali organizzati».

     2. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004 è sostituita dalla seguente:

     «d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione alla diffusione a livello nazionale della disciplina sportiva interessata e alla collocazione del campionato considerato fra il massimo campionato di serie e il campionato di serie di livello più basso della medesima disciplina;».

     3. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004, è aggiunto il seguente:

     «8 bis. In relazione a quanto previsto ai commi 3, lettera d), 5, lettera a), 6, lettera h), e 8, agli atleti residenti in Valle d’Aosta sono equiparati gli atleti residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea canavesana, nonché nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto Dora.».

     4. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2004 è abrogato.

     5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, relativamente agli sport ippici, all’acquisto di automezzi o rimorchi adibiti al trasporto dei cavalli».

 

     Art. 40. (Reviviscenza della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, in materia di sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale Chamois-Antey-Saint-André)

     1. Il numero 19) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), è abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 19/2002. A decorrere dalla medesima data, vige nuovamente la legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois-Antey-Saint-André).

 

     Art. 41. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

     1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), come sostituito dall’articolo 14, comma 4, della l.r. 1/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitate variazioni ai predetti orari, conseguenti alla necessità di adeguarsi a situazioni contingenti o di emergenza, possono essere autorizzate con disposizione del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti.».

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, come sostituito dall’articolo 14, comma 7, della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può autorizzare il concorso della Regione nell’acquisto, da parte di giovani studenti, dall’età scolare fino al ventiseiesimo anno di età, residenti in Valle d’Aosta, della Carta verde Railplus o di forme similari di agevolazione tariffaria, nel limite massimo dell’80 per cento del costo di ogni titolo acquistato.».

     3. Il comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, come modificato dall’articolo 50 della l.r. 21/2003, è sostituito dal seguente:

     «6. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni, fino a un massimo dell’80 per cento di sconto sul costo di corsa semplice e di abbonamento per l’uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti, fino al ventiseiesimo anno di età, residenti in Valle d’Aosta che frequentino università, istituti superiori per l’accesso ai quali sia richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e scuole secondarie di tipo non esistente in Valle d’Aosta, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.».

     4. Il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 29/1997, come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

     «1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:

     a) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;

     b) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

     c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

     d) cieco assoluto;

     e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;

     f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;

     g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, patologie che impediscono permanentemente l’utilizzo dei mezzi pubblici.».

     5. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 29/1997, come sostituito dal comma 4, è inserito il seguente:

     «1 bis. Sono inoltre definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che si trovino in condizioni di particolare gravità, anche derivanti da una temporanea condizione di disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL. Le persone che versino in tali condizioni non possono fruire delle altre agevolazioni e gratuità previste dall’articolo 24.».

 

     Art. 42. (Disposizioni in materia di finanziamenti del servizio di soccorso sulle piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9)

     1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è sostituito dal seguente:

     «1. Alla liquidazione della spesa di cui all’articolo 3, comma 1, si provvede secondo le seguenti modalità:».

     2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), è sostituito dal seguente:

     «1. Alla liquidazione della spesa di cui all’articolo 3, comma 1, si provvede secondo le seguenti modalità:».

 

     Art. 43. (Proroga di termini relativi a controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazioni all’articolo 51 della l.r. 21/2003) [16]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 21/2003, come sostituito dall’articolo 34 della l.r. 1/2005, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

     «1 bis. Gli impianti aerei che hanno ottenuto la proroga di cui al comma 1, la cui nuova scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica cade nella stagione invernale 2005/2006 e per i quali è prevista la sostituzione con un nuovo impianto, possono proseguire l’esercizio fino al termine della predetta stagione invernale, alle seguenti condizioni, da verificarsi entro la nuova data di scadenza:

     a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 in data 26 aprile 1999, concernente l’approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune;

     b) siano effettuati controlli e verifiche equivalenti ad una revisione speciale.».

     3. Dopo il comma 1bis dell’articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

     «1 ter. Le funivie bifune, la cui scadenza di fine di vita tecnica cade prima della stagione invernale 2007/2008, per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti e riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, possono proseguire l’esercizio sino al 31 dicembre 2010, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che entro la data di fine di vita tecnica:

     a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/1999;

     b) sia consegnato alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo della nuova installazione;

     c) siano effettuati i controlli e le verifiche ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, almeno equivalenti a quelli previsti ai fini della revisione speciale dal d.m. trasporti 2 gennaio 1985.».

     4. Dopo il comma 1ter dell’articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

     «1 quater. Alle medesime condizioni di cui al comma 1ter, la proroga può essere accordata per ulteriori due anni, se le necessità di cantiere lo richiedono.».]

 

     Art. 44. (Disposizioni in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione aerea)

     1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, i Comuni interessati adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle limitazioni e alle prescrizioni poste dalle competenti autorità sulla base delle vigenti norme tecniche, nazionali e internazionali.

 

     Art. 45. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

[3] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 53.

[4] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[11] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[14] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

[16] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.