Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.14 industria |
Data: | 19/01/2000 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi). |
Art. 3. (Opere infrastrutturali e di bonifica). |
Art. 4. (Non cumulabilità di interventi). |
Art. 5. (Norme finanziarie). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.14.16 - Legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3.
Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale "Cogne" di Aosta.
(B.U. 1 febbraio 2000, n. 6).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione promuove la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area "Cogne" di Aosta, nell'ambito della normativa stabilita nell'accordo di programma intervenuto con il Comune di Aosta per la ristrutturazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area industriale.
Art. 2. (Interventi).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere incentivazioni alle imprese industriali che intendono insediarsi nell'area "Cogne" di Aosta, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, per investimenti in beni strumentali ammortizzabili.
2. Per ogni intervento è calcolata l'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lorda o netta, al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale indica i criteri di priorità e provvede, previo esame delle istruttorie tecnico-economiche svolte da Finaosta S.p.A., a dare mandato senza rappresentanza alla società stessa affinché eroghi le incentivazioni sotto forma di contributo, finanziamento, prestito partecipativo, o prestazione di garanzia.
4. Finaosta S.p.A. provvede al controllo sui beni che hanno formato oggetto di intervento ed assicura il monitoraggio degli insediamenti produttivi, inviando semestralmente dettagliati rapporti in merito alla struttura regionale competente in materia di industria, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 3. (Opere infrastrutturali e di bonifica). [1]
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della
a) concessione di contributi in conto capitale, ovvero in conto impianti per l'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;
b) concessione di finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.
2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, che approva altresì lo schema di concessione accessoria per disciplinare le modalità di erogazione degli stessi e gli obblighi del concessionario.
3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza a Finaosta S.p.A.
4. La presente norma si applica anche agli interventi per investimenti già deliberati ai sensi delle leggi regionali 4/1993 e 12 maggio 1994, n. 17 (Integrazione e modalità di attuazione della
Art. 4. (Non cumulabilità di interventi).
1. Gli interventi finanziari di cui all'articolo 2 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi per gli stessi investimenti.
Art. 5. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in complessive lire 20 miliardi (Euro 10.329.137,98), sono autorizzati per lire 16 miliardi nel triennio 1999/2001 di cui:
a) lire 4 miliardi (Euro 2.065.827,59) nell'anno 1999;
b) lire 6 miliardi (Euro 3.098.741,39) annui negli anni 2000 e 2001.
2. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1999 si provvede mediante utilizzo per lire 4 miliardi di somme già trasferite a Finaosta S.p.A., per un ammontare complessivo di lire 12 miliardi e non interamente utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della
3. Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi 2000 e 2001 si provvede mediante utilizzo per lire 12 miliardi iscritti al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B 1.3 dell'allegato 1 al bilancio di previsione per l'anno 2000 e triennio 2000/2002, già approvato dal Consiglio regionale.
4. Gli oneri di cui al comma 3 graveranno sul capitolo 46975 "Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area "Cogne" di Aosta" da istituirsi nel bilancio di previsione dell'anno 2000 e successivi.
5. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 49 della