Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 10/12/2010 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Previsioni nel bilancio regionale) |
Art. 2. (Impegni di spesa. Modificazione all'articolo 47 della l.r. 30/2009) |
Art. 3. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali) |
Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione) |
Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 8. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali) |
Art. 9. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica) |
Art. 10. (Esercizio in forma associata delle funzioni comunali) |
Art. 11. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 12. (Proroga periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro) |
Art. 13. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale) |
Art. 14. (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI) |
Art. 15. (Modificazioni alle ll.rr. 48/1995 e 41/1997) |
Art. 16. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1) |
Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21) |
Art. 18. (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 13) |
Art. 19. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni) |
Art. 20. (Esercizio di funzioni in materia di assistenza) |
Art. 21. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 22. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta) |
Art. 23. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard) |
Art. 24. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria) |
Art. 25. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys) |
Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68) |
Art. 27. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche) |
Art. 28. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 29. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) |
Art. 30. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 31. (Contributi straordinari a favore di soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione dall'autorità giudiziaria) |
Art. 32. (Interventi a sostegno della previdenza complementare) |
Art. 33. (Finanziamento della Cittadella dei giovani) |
Art. 34. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) |
Art. 35. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali) |
Art. 36. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 37. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 38. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013) |
Art. 39. (Modificazioni alla l.r. 7/2006) |
Art. 40. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.. L.r. 7/2006) |
Art. 41. (Aumenti di capitale a favore di società partecipate che eserciscono impianti a fune) |
Art. 42. (Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27) |
Art. 43. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6) |
Art. 44. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon) |
Art. 45. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) |
Art. 46. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18) |
Art. 47. (Progetto sperimentale Valle d'Aosta sicura) |
Art. 48. (Erogazione di un contributo straordinario all'Ente Oratorio salesiano Don Bosco) |
Art. 49. (Sostegno economico alle famiglie per le spese di riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43) |
Art. 50. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) |
Art. 51. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.307 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'
Art. 1. (Previsioni nel bilancio regionale)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della
Art. 2. (Impegni di spesa. Modificazione all'articolo 47 della
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della
"3. Gli impegni per le spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi, all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e all'erogazione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti e quelli per le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, per interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori sono costituiti sul bilancio dell'esercizio senza la necessità di ulteriori atti.".
TITOLO II
MISURE ANTI-CRISI E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
MISURE ANTI-CRISI
Art. 3. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del
2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011.
3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.
4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.
Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della
2. La sospensione volontaria del pagamento delle rate può essere richiesta anche con riferimento ai finanziamenti a valere sulla
3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 25 febbraio 2011 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 25 febbraio 2011 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2011 ed entro il 29 aprile 2011 per le rate con scadenza successiva.
Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2011 in complessivi euro 350.000, è finanziato a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)
1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della
2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2011 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 30 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.).
CAPO II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Per l'anno 2011, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2011 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2011.
2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Art. 8. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)
1. Per l'anno 2011:
a) la spesa della Regione per le campagne pubblicitarie finalizzate alla promozione turistica del territorio regionale non può essere superiore al 60 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
b) la spesa della Regione per le attività espositive e per le relative campagne pubblicitarie non può essere superiore al 60 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
c) la spesa della Regione per le sponsorizzazioni di cui alla
Art. 9. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale.
2. Ai fini del contenimento dei costi della politica, per l'anno 2011, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2010, fatta salva la possibilità di raddoppiare, o l'obbligo di dimezzare, l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2010 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della
Art. 10. (Esercizio in forma associata delle funzioni comunali)
1. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni comunali, come individuate dalla
2. Entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale con le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale dei Comuni interessati delibera l'esercizio in forma associata attraverso le Comunità montane o le altre forme di collaborazione previste dal titolo I, parte IV, della
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario, i cui provvedimenti sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 11. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, 14, comma 2, lettera e), 15, comma 3, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
a) euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
b) euro 4.707.537 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.) [1].
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.
6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 20 del C.C.R.L. del 21 maggio 2008, che risultino in esubero a seguito della distribuzione delle risorse per ogni posizione economica, sono assegnate alle risorse accantonate per il salario di risultato dell'anno successivo.
7. La spesa contrattuale del personale regionale relativa al triennio 2013/2015 è determinata in complessivi euro 5.000.000 per l'anno 2013. La spesa contrattuale del personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di natura privatistica, relativa al triennio 2013/2015 è determinata in complessivi euro 60.000 per l'anno 2013 (UPB 01.02.01.11 Rinnovi contrattuali del personale regionale).
8. L'eventuale trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla
9. Per le finalità di cui all'articolo 15 della
10. Per le finalità di cui all'articolo 53 della
11. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della
Art. 12. (Proroga periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro) [2]
1. Il periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro previsto dall'articolo 7 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il triennio 2011/2013 di annui euro 272.000 (UPB 1.03.01.11 Comitati e Commissioni - parz.; UPB 1.03.03.10 Gestione del sistema informatico regionale - parz.; UPB 1.03.03.20 Investimenti per il sistema informatico regionale - parz.).
CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
Art. 13. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. Per l'anno 2011, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla
3. Per l'anno 2011, la somma di cui al comma 1 è ripartita tra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 117.561.257 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti senza vincolo di destinazione);
b) interventi per programmi di investimento, euro 26.435.081 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:
1) quanto ad euro 24.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II, titolo IV, della
2) quanto ad euro 2.435.081, per gli interventi previsti dalla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 92.375.119 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della
4. Per l'anno 2011, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della
b) per euro 106.031.600, al finanziamento dei Comuni;
c) per euro 6.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della
5. Per l'anno 2011, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:
a) per un importo pari a euro 8.311.024, a spese di investimento;
b) per un importo pari a euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della
8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 14. (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI)
1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva di euro 38.722.139, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
a) anno 2011 euro 6.482.890;
b) anno 2012 euro 16.000.000;
c) anno 2013 euro 16.239.249.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della 1.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2011 è rideterminata in euro 3.872.214 e per gli anni 2012 e 2013 in annui euro 2.109.091.
3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2012/2014, già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015 è determinata in euro 21.090.909, di cui, indicativamente, euro 3.368.550 per l'anno 2013. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con
5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2011/2013, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, la spesa complessiva è determinata in euro 1.883.110 e ripartita in annui euro 800.000 per gli anni 2011, 2012 e in euro 283.110 per l'anno 2013.
Art. 15. (Modificazioni alle ll.rr. 48/1995 e 41/1997)
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della
"a) un primo anticipo, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio, contestualmente all'impegno della spesa stessa;".
2. A decorrere dall'anno 2011, il gettito ICI di riferimento, da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione ai Comuni, riportata nell'allegato A della
3. Il comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 16. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla
1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della
Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della
"2bis. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento della realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
2. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, della
Art. 18. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. In deroga a quanto previsto dalla
a) mediante risorse di finanza regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;
b) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
2. Il comma 7 dell'articolo 9 della
"7. A decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, l'onere di cui al comma 1 può essere finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 8.".
Art. 19. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ad adottare un piano pluriennale di interventi finalizzati alla realizzazione di opere di protezione dei centri abitati e delle principali infrastrutture da colate di detrito, frane e inondazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente le strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, anche per stralci funzionali, in deroga a quanto disposto dalla
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 28.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della
Art. 20. (Esercizio di funzioni in materia di assistenza)
1. I servizi socio-assistenziali erogati presso strutture residenziali possono essere gestiti mediante convenzioni con istituzioni private e con aziende pubbliche di servizi alla persona. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea e di favorirne il monitoraggio e il governo dei flussi informativi.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 6.250.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
4. Gli articoli 20 della
Art. 21. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
Art. 22. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
1. Per la gestione dei servizi conseguenti agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. I criteri e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.700.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).
Art. 23. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della
2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Art. 24. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)
1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese di cui al
Art. 25. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
1. Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys, individuati dalla
2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei Comuni della comunità walser.
Art. 26. (Modificazioni alla
1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis) studenti meritevoli frequentanti scuole secondarie fuori del territorio regionale;".
2. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Borse di studio al merito scolastico a favore di studenti che si distinguono nel settore sportivo e artistico)
1. Sono istituite borse di studio al merito scolastico, anche in deroga al requisito del reddito di cui all'articolo 3, a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie statali e paritarie di tipo esistente nella Regione ubicate fuori del territorio regionale per poter seguire attività sportive o artistiche;
c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.
2. Ai fini dell'attribuzione delle borse al merito di cui al presente articolo valgono le modalità indicate all'articolo 4.".
3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Art. 27. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)
1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 28. (Associazione Forte di Bard.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 29. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali.
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 30. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
3. Al comma 3 dell'articolo 28 della
Art. 31. (Contributi straordinari a favore di soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione dall'autorità giudiziaria)
1. La Regione provvede all'erogazione di contributi straordinari, aventi carattere di urgenza, ai soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione per disposizione dell'Autorità giudiziaria.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, la struttura regionale competente può richiedere anticipazioni al servizio di cassa economale, previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale).
Art. 32. (Interventi a sostegno della previdenza complementare)
1. Per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla
Art. 33. (Finanziamento della Cittadella dei giovani)
1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 34. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 286.681.270 per l'anno 2011, in euro 274.858.370 per l'anno 2012 e in euro 275.451.970 per l'anno 2013, di cui [3]:
a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 265.796.000 per l'anno 2011, euro 267.921.000 per l'anno 2012 e euro 268.470.000 per l'anno 2013 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali, rispettivamente, euro 250.920.000, euro 253.445.000 e euro 253.994.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:
1) euro 1.900.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;
2) euro 208.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per iniziative di formazione professionale;
3) euro 5.100.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;
4) euro 7.668.000 per l'anno 2011 ed euro 7.268.000 per gli anni 2012 e 2013, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;
b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 20.885.270 per l'anno 2011, euro 6.937.370 per l'anno 2012 e euro 6.981.970 per l'anno 2013 (UPB 1.9.1.11 Interventi per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:
1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva, euro 19.450.000 per l'anno 2011 e euro 5.450.000 annui per gli anni 2012 e 2013;
2) interventi diretti della Regione, euro 1.435.270 per l'anno 2011, euro 1.487.370 per l'anno 2012 e euro 1.531.970 per l'anno 2013 [4].
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al
6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5 l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2011/2013, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 60 per cento.
Art. 35. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per gli interventi di edilizia sanitaria e per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 30.510.000 di cui euro 10.260.000 per l'anno 2011, euro 10.300.000 per l'anno 2012 ed euro 9.950.000 per l'anno 2013.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della
3. La spesa per la realizzazione dell'intervento denominato triangolo presso il presidio ospedaliero regionale Umberto Parini è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 9.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2011, euro 4.000.000 per l'anno 2012 ed euro 5.000.000 per l'anno 2013.
4. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 132.000 per ciascun anno del triennio.
5. La spesa per lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
6. La spesa per l'acquisizione degli arredi e degli automezzi a servizio dell'Azienda USL è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 450.000 di cui euro 50.000 per gli anni 2011 e 2012 ed euro 350.000 per l'anno 2013.
7. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri di realizzazione della struttura polifunzionale nel Comune di Morgex di cui all'articolo 24 della
8. La spesa per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è finanziata sul fondo di dotazione previsto dall'articolo 11 della
9. La spesa per gli interventi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 è determinata complessivamente in euro 4.382.000 per l'anno 2011, 1.382.000 per l'anno 2012 e 1.682.000 per il 2013 (UPB 01.09.03.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 36. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con
2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.
Art. 37. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal
2. In relazione all'approvazione con
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota a carico della Regione di euro 30.188.237, così suddivisa:
a) euro 8.785.910 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2011/2013 in euro 3.914.954, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 1.279.229;
anno 2012 euro 1.304.814;
anno 2013 euro 1.330.911;
b) euro 21.402.327 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2011/2013 viene annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 8.979.499;
anno 2012 euro 6.719.760;
anno 2013 euro 2.141.370;
(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).
4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 19.643.026, così suddivisa:
a) euro 17.474.489 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente per il triennio 2011/2013 in euro 11.370.376 annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 6.329.423;
anno 2012 euro 4.510.414;
anno 2013 euro 530.539;
b) euro 2.168.537 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2011/2013 viene annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro - ;
anno 2012 euro - ;
anno 2013 euro 2.168.537;
(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007 -2013 oggetto di finanziamento FAS - parz.).
6. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 sono rideterminati, per il periodo 2011/2013, in complessivi euro 3.454.156, annualmente così suddivisi:
anno 2011 euro 1.653.327;
anno 2012 euro 1.225.829;
anno 2013 euro 575.000;
(UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).
7. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal
8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2011/2013, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 5.600.298, annualmente così suddivisi:
anno 2010 euro 1.597.173;
anno 2011 euro 1.560.715;
anno 2012 euro 2.442.410;
(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 - parz.).
Art. 38. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2011/2013, una spesa a carico della Regione di euro 21.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:
a) euro 2.580.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 860.000;
anno 2012 euro 860.000;
anno 2013 euro 860.000;
b) euro 18.420.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 6.140.000;
anno 2012 euro 6.140.000;
anno 2013 euro 6.140.000.
3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 910.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 310.000;
anno 2012 euro 300.000;
anno 2013 euro 300.000.
Art. 39. (Modificazioni alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della
"c bis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;
c ter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.".
Art. 40. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.. L.r. 7/2006)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
2. Per il triennio 2011/2013, è autorizzato un indebitamento, di durata ventennale, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., per complessivi euro 180.000.000, il cui onere a carico del bilancio della Regione è determinato in euro 2.500.000 per il 2011, euro 7.500.000 per il 2012 ed euro 14.000.000 per il 2013 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, nonché dei seguenti:
a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della
b) adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein di cui all'articolo 39 della
c) accordo di programma con lo Stato del 30 luglio 2008 per la ristrutturazione della ex caserma Testafochi per la realizzazione del polo universitario di Aosta;
d) completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod di cui all'articolo 13 della
e) realizzazione del complesso scolastico in regione Tzamberlet in Comune di Aosta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della
f) realizzazione di nuove aule presso l'Institut agricole régional di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della
g) realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
h) rifacimento delle funivie del Monte Bianco di cui all'articolo 17, comma 2, della
h bis) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Issogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale [6];
h ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato "E. Bérard", in Comune di Aosta [7];
h quater) opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni [8];
h quinquies) investimenti su strade regionali [9].
3. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2011, 2012 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A..
Art. 41. (Aumenti di capitale a favore di società partecipate che eserciscono impianti a fune)
1. In considerazione della rilevanza pubblica del servizio di trasporto funiviario, nelle more della definizione, non oltre il 31 dicembre 2011, dei nuovi assetti societari e gestionali e al fine di garantire la continuità aziendale, la Regione e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare aumenti di capitale a favore di società da essi partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione. Restano fermi gli aumenti di capitale già deliberati dai predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge [10].
Art. 42. (Modificazioni alla
1. L'importo complessivo della sovvenzione annuale agli enti ausiliari della cooperazione prevista dall'articolo 53 della
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 della
"a) una quota pari ad euro 75.000 in parti uguali;".
3. L'importo complessivo della sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale, prevista dall'articolo 56 della
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
Art. 43. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)
1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla
Art. 44. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
2. La concessione del contributo straordinario e le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2011 (UPB 01.11.08.21 Altri interventi di investimento in materia di lavoro e formazione professionale - parz.).
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 45. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al
4. Il comma 4 dell'articolo 3 della
"4. Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte dell'Azienda stessa, nella misura di 500.000 euro annui, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione. I restanti oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento.".
Art. 46. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla
3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
CAPO X
ALTRI INTERVENTI
Art. 47. (Progetto sperimentale Valle d'Aosta sicura)
1. Il periodo di sperimentazione del progetto denominato Valle d'Aosta sicura di cui all'articolo 30, comma 2, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il 2011 di euro 200.000 (UPB 01.15.02.21 Altri interventi di investimento non ripartibili - parz.).
Art. 48. (Erogazione di un contributo straordinario all'Ente Oratorio salesiano Don Bosco)
1. In considerazione del rilevante significato simbolico e istituzionale degli immobili siti in Comune di Introd, frazione Les Combes, denominati Soggiorno alpino Giovanni Paolo II e Foyer Giovanni Paolo II, eletti negli anni a residenza estiva pontificia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2011, pari a euro 200.000, a favore dell'ente ecclesiastico Oratorio salesiano Don Bosco, proprietario del predetto complesso immobiliare, a parziale copertura delle spese finalizzate ad interventi di adeguamento strutturale e impiantistico dello stesso.
2. Il contributo straordinario è concesso con deliberazione della Giunta regionale, con la quale è inoltre approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi con il legale rappresentante dell'ente proprietario e nella quale sono definite le obbligazioni reciproche delle parti, ivi compreso l'impegno dell'ente proprietario di concedere, a richiesta, l'uso gratuito del complesso immobiliare all'Amministrazione regionale per il soddisfacimento delle proprie esigenze di ospitalità e di alta rappresentanza istituzionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2011 (UPB 1.15.03.20 Interventi per costruzione e sistemazione di opere di interesse pubblico - parz.).
Art. 49. (Sostegno economico alle famiglie per le spese di riscaldamento domestico.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi previsti dalla presente legge sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai contributi da concedersi ai sensi della
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2011/2013.
Art. 51. (Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[3] Alinea così modificato dall'art. 18 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 23 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 23 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 26 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 26 della
[10] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2012 dall'art. 5 della