§ 2.2.299 - L.R. 4 agosto 2009, n. 30.
Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:04/08/2009
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Cooperazione con lo Stato e le Regioni)
Art. 3.  (Pianificazione finanziaria)
Art. 4.  (Sistemi informativi e tesoreria regionale)
Art. 5.  (Definizione e validità del bilancio di previsione)
Art. 6.  (Natura del bilancio)
Art. 7.  (Equilibrio del bilancio)
Art. 8.  (Annualità del bilancio)
Art. 9.  (Universalità del bilancio)
Art. 10.  (Integralità del bilancio)
Art. 11.  (Struttura del bilancio)
Art. 12.  (Riepiloghi e allegati al bilancio)
Art. 13.  (Classificazione delle entrate)
Art. 14.  (Classificazione delle spese)
Art. 15.  (Previsioni delle entrate nel bilancio)
Art. 16.  (Previsioni delle spese nel bilancio)
Art. 17.  (Previsioni per le assegnazioni statali)
Art. 18.  (Esercizio provvisorio del bilancio)
Art. 19.  (Bilancio di cassa)
Art. 20.  (Bilancio di gestione)
Art. 21.  (Principi generali)
Art. 22.  (Leggi pluriennali di spesa e a carattere pluriennale permanente)
Art. 23.  (Parere su atti normativi e attestazioni di copertura finanziaria)
Art. 24.  (Legge finanziaria)
Art. 25.  (Leggi collegate)
Art. 26.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 27.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 28.  (Fondi globali)
Art. 29.  (Altre variazioni al bilancio mediante atti amministrativi)
Art. 30.  (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica statale)
Art. 31.  (Assestamento del bilancio)
Art. 32.  (Legge regionale di variazione al bilancio)
Art. 33.  (Divieto di storni)
Art. 34.  (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
Art. 35.  (Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)
Art. 36.  (Mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento)
Art. 37.  (Anticipazioni di tesoreria)
Art. 38.  (Garanzie prestate dalla Regione)
Art. 39.  (Disposizioni generali)
Art. 40.  (Accertamento delle entrate)
Art. 41.  (Riscossione delle entrate)
Art. 41 bis.  (Disposizioni per ritardati pagamenti)
Art. 41 ter.  (Disposizioni in materia di interessi moratori)
Art. 41 quater.  (Recupero delle spese di notifica)
Art. 42.  (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari)
Art. 43.  (Riscossione rateale di entrate)
Art. 43 bis.  (Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni)
Art. 44.  (Regolazione contabile tra debiti e crediti)
Art. 45.  (Versamento delle entrate)
Art. 46.  (Registrazione delle entrate)
Art. 47.  (Impegni di spesa)
Art. 48.  (Controllo di regolarità contabile sugli atti
Art. 49.  (Liquidazione delle spese)
Art. 50.  (Ordinazione dei pagamenti)
Art. 51.  (Registrazione dei pagamenti)
Art. 52.  (Estinzione dei titoli di spesa)
Art. 53.  (Residui attivi)
Art. 54.  (Riaccertamento dei residui attivi)
Art. 55.  (Residui passivi)
Art. 56.  (Riaccertamento dei residui passivi)
Art. 57.  (Economie di spesa)
Art. 58.  (Attività economali)
Art. 59.  (Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)
Art. 60.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale)
Art. 61.  (Impostazione e presentazione del rendiconto)
Art. 62.  (Conto finanziario)
Art. 63.  (Risultanze del conto finanziario)
Art. 64.  (Ripiano del disavanzo del conto finanziario)
Art. 65.  (Conto del patrimonio)
Art. 66.  (Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)
Art. 67.  (Rendiconti degli enti locali)
Art. 68.  (Servizio di tesoreria)
Art. 69.  (Responsabilità del tesoriere)
Art. 70.  (Rinvio)
Art. 71.  (Riassegnazione dei residui perenti)
Art. 72.  (Concessione di agevolazioni regionali)
Art. 73.  (Abrogazioni)
Art. 74.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 75.  (Oggetto)
Art. 76.  (Controllo strategico)
Art. 77.  (Controllo di gestione)
Art. 78.  (Procedure di attuazione)


§ 2.2.299 - L.R. 4 agosto 2009, n. 30.

Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.

(B.U. 1 settembre 2009, n. 35)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' GENERALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi degli articoli 2, comma primo, lettera a), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali).

 

     Art. 2. (Cooperazione con lo Stato e le Regioni)

1. La Regione e lo Stato si forniscono, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente titolo e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

 

2. La Regione promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e altre forme di collaborazione, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nel bilancio, secondo criteri di omogeneità.

 

3. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

 

     Art. 3. (Pianificazione finanziaria)

1. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche regionali nel periodo previsto dal bilancio e del conseguimento degli obiettivi generali nello stesso periodo, adotta il metodo della pianificazione finanziaria.

 

2. A partire dall'anno finanziario 2010, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, valutato il quadro complessivo socio-economico, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di bilancio per unità previsionali di base, intendendosi per tali le aggregazioni di capitoli coerenti tra loro che evidenzino le linee della pianificazione finanziaria.

 

     Art. 4. (Sistemi informativi e tesoreria regionale)

1. La Regione si avvale di sistemi informativi per l'elaborazione del bilancio, del rendiconto e per lo svolgimento delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e patrimoniale di cui al presente titolo. A tal fine, la Regione si avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi ai medesimi sistemi informativi per lo svolgimento delle operazioni ad esso affidate e per l'elaborazione dei conti giornalieri e periodici di cassa.

 

CAPO II

BILANCIO DI PREVISIONE

 

     Art. 5. (Definizione e validità del bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione, di seguito denominato bilancio, è costituito dal bilancio annuale e da quello pluriennale ed è lo strumento finanziario di programmazione della Regione. Il bilancio è redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore al triennio. Gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale.

 

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio e una relazione di accompagnamento contenente, tra l'altro, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa.

 

     Art. 6. (Natura del bilancio)

1. Il bilancio rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sulla base della normativa statale e regionale vigente in materia nonché di quella che si prevede di adottare nel medesimo periodo.

 

2. Il bilancio costituisce, in particolare, la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste da leggi regionali a carico del periodo considerato.

 

3. L'adozione del bilancio comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a liquidare le spese, limitatamente al primo anno del periodo considerato.

 

     Art. 7. (Equilibrio del bilancio)

1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo presunto.

 

2. Ai fini dell'equilibrio del bilancio, nel totale delle entrate si considerano le operazioni di indebitamento autorizzate con la legge di bilancio.

 

3. Nel bilancio il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento non può superare il totale delle entrate correnti.

 

     Art. 8. (Annualità del bilancio)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

     Art. 9. (Universalità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio.

 

2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

 

     Art. 10. (Integralità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

 

2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

 

     Art. 11. (Struttura del bilancio)

1. Il bilancio è composto:

 

a) dallo stato di previsione delle entrate;

 

b) dallo stato di previsione delle spese;

 

c) dal quadro generale riassuntivo.

 

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base.

 

3. Per ciascuna unità previsionale di base, il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno negli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce.

 

4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

 

5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

 

6. Gli stati di previsione e il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

 

7. La legge di bilancio determina, inoltre, il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, facendo riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria.

 

8. Il totale delle spese di cui al comma 7 non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

 

9. La legge di bilancio determina l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi con riferimento ai volumi complessivi del bilancio.

 

     Art. 12. (Riepiloghi e allegati al bilancio)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

 

2. Il bilancio riporta:

 

a) il riepilogo delle entrate per macro aree e per aree omogenee;

 

b) il riepilogo delle spese per funzioni-obiettivo e per aree omogenee;

 

c) il riepilogo delle entrate e delle spese per titoli e per categorie economiche;

 

d) il riepilogo delle spese secondo la classificazione funzionale;

 

e) il quadro dimostrativo del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione applicato al bilancio.

 

3. Al bilancio sono allegati:

 

a) un prospetto nel quale da un lato, per ogni unità previsionale di base, si espongono distintamente gli stanziamenti relativi a spese correnti e, dall'altro lato, gli stanziamenti relativi a spese di investimento, sia nel caso in cui siano finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali e fondi europei ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

 

b) l'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali;

 

c) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione.

 

     Art. 13. (Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio le entrate sono ripartite, secondo la loro provenienza, nei seguenti titoli:

 

a) titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

 

b) titolo II, entrate derivanti da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

 

c) titolo III, entrate extratributarie;

 

d) titolo IV, entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti;

 

e) titolo V, entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento;

 

f) titolo VI, entrate per contabilità speciali, che includono le partite di giro.

 

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie, secondo la natura dei cespiti, nonché in unità previsionali di base.

 

3. Ulteriori rappresentazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio.

 

     Art. 14. (Classificazione delle spese)

1. Nel bilancio le spese sono ripartite nelle seguenti parti:

 

a) parte I, spese per l'attività della Regione;

 

b) parte II, spese per contabilità speciali, che includono le partite di giro.

 

2. Nella parte I, le spese sono ripartite in:

 

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il risultato delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

 

b) aree omogenee;

 

c) unità previsionali di base.

 

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali della spesa. In una stessa unità previsionale di base di spesa non possono essere incluse le spese correnti, le spese di investimento e le spese che attengano al rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento.

 

4. Ulteriori rappresentazioni delle spese possono essere indicate in appositi allegati al bilancio.

 

     Art. 15. (Previsioni delle entrate nel bilancio)

1. Nel bilancio le entrate sono previste secondo la natura, la provenienza e le modalità di accertamento delle stesse, per ciascuna classificazione, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e tenuto conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

 

2. Le entrate relative a tributi propri della Regione e al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenuto conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio.

 

3. Le entrate derivanti da trasferimenti e da altre assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea sono previste sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia o individuati dai competenti organi statali e comunitari. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento, nel caso di assegnazioni pluriennali, all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

 

4. Le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui, i prestiti o le altre operazioni di indebitamento autorizzati.

 

     Art. 16. (Previsioni delle spese nel bilancio)

1. Nel bilancio le spese sono previste per ciascuna classificazione nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi che, sulla base della normativa statale e regionale vigente, danno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

2. Nel bilancio devono comunque essere previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti che scadono nell'esercizio finanziario al quale si riferisce. Il bilancio riporta inoltre la distinzione tra gli impegni già assunti e le somme disponibili per nuovi interventi.

 

3. Le spese per l'attuazione delle leggi vigenti, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenuto conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenuto conto anche dei previsti accordi contrattuali.

 

4. Nel bilancio devono essere previste le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento che siano già stati perfezionati o dei quali si prevede il perfezionamento nel periodo di validità del bilancio.

 

5. Nel bilancio sono inoltre indicate distintamente le spese derivanti dagli interventi legislativi che si prevede di adottare nel corso del primo anno di esercizio del medesimo.

 

     Art. 17. (Previsioni per le assegnazioni statali)

1. Tutti i fondi assegnati, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio, senza vincolo a specifiche destinazioni.

 

2. Nei casi di assegnazione di fondi da parte dello Stato connessi a deleghe di funzioni amministrative, nonché negli altri eventuali casi di assegnazione di fondi a destinazione vincolata, i relativi stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio regionale nella misura necessaria per far fronte agli impegni previsti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

 

3. Nei casi di assegnazioni di fondi da parte dello Stato connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di assegnazioni di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti a quelle assegnate dallo Stato, fatte salve, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

 

4. La Regione ha, inoltre, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

 

5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni dello Stato sono di norma iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

 

     Art. 18. (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del primo anno di esercizio del bilancio presentato dalla Giunta regionale. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale oppure sia stato respinto e la Giunta regionale non abbia ancora provveduto a ripresentarlo, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del corripondente anno dell'ultimo bilancio approvato e delle successive variazioni.

 

2. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate senza limiti di somma, nonché gli impegni di spesa e i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio, individuato ai sensi del comma 1, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

 

3. La limitazione di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie previste dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

CAPO III

BILANCIO DI CASSA E BILANCIO DI GESTIONE

 

     Art. 19. (Bilancio di cassa)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale approva il bilancio di cassa, riferito al primo anno del bilancio, che contiene anche un fondo di riserva. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è fissato nei limiti dei volumi complessivi determinati dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalità di gestione del bilancio di cassa sono specificate con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in relazione alle variazioni del bilancio di cui all'articolo 29, può disporre, anche contestualmente, la variazione del totale delle riscossioni previste e dei pagamenti autorizzati in misura comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni.

 

4. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle spese.

 

5. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento sono iscritte, fino alla concorrenza degli importi autorizzati o perfezionati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale differenza tra le spese e il totale delle entrate iscritte nel medesimo bilancio di cassa.

 

6. Per finalità di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, nonché per ottemperare alle intese con lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno finanziario, la Giunta regionale può introdurre, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ulteriori vincoli alla gestione di cassa e disposizioni specifiche di razionalizzazione, controllo e contenimento dei pagamenti.

 

7. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Regione con quelle degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio, le erogazioni previste dalle leggi regionali sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui alle medesime leggi, in relazione alla situazione di cassa e tenuto conto della natura e dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti enti, soggetti e organismi.

 

     Art. 20. (Bilancio di gestione)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale approva il bilancio di gestione che specifica le aggregazioni finanziarie del bilancio e che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto. Nel bilancio di gestione le unità previsionali di base, sia di entrata che di spesa, sono articolate in uno o più capitoli e in richieste. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione del bilancio di gestione.

 

2. Il bilancio di gestione è formato:

 

a) dallo stato di previsione delle entrate;

 

b) dallo stato di previsione delle spese.

 

3. Nello stato di previsione delle spese:

 

a) gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento già perfezionati sono indicati distintamente da quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento dei quali si preveda il perfezionamento nel periodo di validità del bilancio;

 

b) gli oneri per le annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono tenuti distinti da quelli relativi ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

 

4. Il bilancio di gestione assegna in tutto o in parte gli stanziamenti di entrata e di spesa alle strutture regionali competenti per materia.

 

5. Per ciascuna struttura regionale sono definiti uno o più obiettivi gestionali che raggruppano le richieste di spesa assegnate in relazione alla loro finalità.

 

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di approvazione delle variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base o tra richieste appartenenti allo stesso capitolo, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse aventi destinazione vincolata.

 

CAPO IV

LEGGI DI SPESA

 

     Art. 21. (Principi generali)

1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio vigente alla data di approvazione delle stesse.

 

2. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese correnti devono trovare copertura con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti.

 

3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia già stato presentato al Consiglio regionale, indicano inoltre le spese e i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento a tale bilancio.

 

     Art. 22. (Leggi pluriennali di spesa e a carattere pluriennale permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e la sua ripartizione negli esercizi considerati. La legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio.

 

2. Le leggi di spesa a carattere pluriennale permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio, nonché l'onere a regime.

 

3. Le leggi regionali che autorizzano la concessione di agevolazioni in annualità determinano, per ciascun limite di impegno, l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura riferita al bilancio. L'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati, in relazione agli impegni di spesa assunti.

 

     Art. 23. (Parere su atti normativi e attestazioni di copertura finanziaria)

1. Gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che evidenzi tra l'altro:

 

a) la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese;

 

b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;

 

c) l'indicazione motivata delle relative coperture;

 

d) la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

 

2. Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per le proposte di legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze finanziarie.

 

3. La struttura regionale competente in materia di bilancio, sulla base di quanto indicato al comma 1, provvede ad esprimere il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

 

4. Nei casi di cui al comma 2, l'espressione del parere da parte delle commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di compatibilità delle proposte di legge con i bilanci annuale e pluriennale della Regione da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio. La predetta commissione richiede il parere di cui al comma 3 alla struttura regionale competente in materia di bilancio previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.

 

5. La struttura regionale competente in materia di bilancio esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della Regione e dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 24. (Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.

 

     Art. 25. (Leggi collegate)

1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio.

 

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

 

     Art. 26. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di riserva dai quali sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie, tenuto conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

 

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

 

3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio di gestione.

 

4. In ogni caso, sono obbligatorie le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali.

 

     Art. 27. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di riserva dai quali sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio che abbiano carattere di assoluta necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con gli stanziamenti del bilancio medesimo.

 

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

 

3. I prelievi delle somme di cui al comma 1 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti o in capitoli nuovi.

 

4. L'elenco delle spese per le quali è possibile il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste è allegato al bilancio di gestione.

 

     Art. 28. (Fondi globali)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti dalle proposte e dai disegni di legge regionali che entrino in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio medesimo, nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione degli stessi.

 

2. I fondi globali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

 

3. I fondi globali sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali che autorizzano le relative spese.

 

4. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

 

     Art. 29. (Altre variazioni al bilancio mediante atti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata, fatte salve eventuali limitazioni stabilite con la legge di bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da:

 

a) assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea o altre entrate aventi per legge specifica destinazione, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge;

 

b) finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di natura culturale, artistica o sportiva organizzate dalla Regione, al fine di favorire la partecipazione di soggetti esterni alla spesa regionale e al suo contenimento.

 

2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, non impegnate entro il termine di ciascun esercizio, possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con deliberazione della Giunta regionale. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini dell'equilibrio del bilancio.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

 

4. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

 

5. Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione, con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposti storni di fondi, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse a destinazione vincolata, fra unità previsionali di base diverse:

 

a) nell'ambito della stessa area omogenea;

 

b) nell'ambito della stessa funzione-obiettivo, entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea, esclusivamente tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa.

 

6. Le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono le variazioni al bilancio, ad esclusione di quelle concernenti le partite di giro e le contabilità speciali, sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sono trasmesse al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

 

7. Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali e ai prelievi dai fondi di riserva, deve essere autorizzata con legge regionale.

 

     Art. 30. (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica statale)

1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di un fondo, nell'ambito delle partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.

 

2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l’istituzione di apposite unità previsionali di base, nonché di capitoli di entrata e di spesa [1].

 

     Art. 31. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di competenza del bilancio.

 

2. Con il disegno di legge di cui al comma 1, si provvede:

 

a) all'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui attivi e passivi determinato con la legge di bilancio;

 

b) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente.

 

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono, inoltre, essere introdotte altre opportune variazioni, entro i limiti di equilibrio del bilancio.

 

     Art. 32. (Legge regionale di variazione al bilancio)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate variazioni agli stanziamenti delle entrate e delle spese del bilancio.

 

2. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

 

3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento indicandone le modalità e le condizioni ai sensi dell'articolo 36, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.

 

4. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

 

     Art. 33. (Divieto di storni)

1. Salvo quanto previsto nel presente capo, è vietato il trasporto di somme, mediante atti amministrativi, da un'unità previsionale di base del bilancio ad un'altra.

 

2. In ogni caso, sono vietati:

 

a) lo storno di fondi da unità previsionali di base relative a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a unità previsionali di base relative ad altre spese;

 

b) lo storno di fondi da un'unità previsionale di base relativa a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un'unità previsionale di base relativa ad altre spese.

 

CAPO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE ED ENTRATE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DELEGATE

 

     Art. 34. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

2. Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

 

     Art. 35. (Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)

1. In allegato al bilancio regionale è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

 

2. Le spese di cui al comma 1 sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti e in spese di investimento.

 

3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci di tali enti, nell'ambito della classificazione prevista dalle disposizioni vigenti, in una categoria all'uopo istituita nell'apposito titolo e, nell'ambito di questa, in risorse distinte con denominazioni atte ad individuare precisamente la funzione delegata.

 

4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte nell'ambito della classificazione prevista dalle disposizioni vigenti per il bilancio di tali enti. Tali funzioni delegate costituiscono specifici centri di costo nell'ambito del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).

 

5. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione, assicurano la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati e ne stabiliscono le modalità di rendicontazione.

 

CAPO VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

 

     Art. 36. (Mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento)

1. La Regione può assumere mutui, emettere prestiti ed effettuare altre operazioni di indebitamento nelle forme e nei modi previsti dalla normativa statale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio.

 

2. Il rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in apposite unità previsionali di base di spesa, per tutta la durata del debito, delle somme occorrenti al pagamento delle rate di ammortamento. Al fine di garantire il puntuale pagamento dei suddetti oneri, la Regione rilascia al tesoriere regionale apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate.

 

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi debiti si riferiscono.

 

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, concessa con la legge di bilancio o con le leggi di variazione del medesimo, cessa di aver efficacia con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

5. Le leggi di cui al comma 4 devono specificare la durata minima dell'esposizione debitoria e l'entità massima del tasso di interesse. Nelle operazioni di indebitamento a tasso variabile la misura massima, autorizzata dalla legge, è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento del perfezionamento.

 

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento autorizzati, ma non perfezionati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

7. Le entrate relative a mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento perfezionati entro il termine dell'esercizio, anche in forma condizionata, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi.

 

8. Al perfezionamento di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento autorizzati si provvede in correlazione con le esigenze di cassa della Regione.

 

     Art. 37. (Anticipazioni di tesoreria)

1. Al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere al tesoriere regionale l'accensione di anticipazioni di tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al momento della deliberazione di richiesta di anticipazione.

 

2. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni delle partite di giro del bilancio.

 

     Art. 38. (Garanzie prestate dalla Regione)

1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano la durata massima e l'ammontare massimo complessivo della spesa nonché la copertura finanziaria del relativo rischio.

 

2. Nel bilancio di gestione è iscritto un apposito capitolo avente natura obbligatoria dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio. Nel bilancio di gestione è iscritto, inoltre, un apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione.

 

3. Al bilancio è allegato l'elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con specificazione della legge autorizzativa, dei beneficiari, dell'esposizione reale complessiva a carico della Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione è concessa.

 

CAPO VIII

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

     Art. 39. (Disposizioni generali)

1. La gestione delle entrate si effettua mediante l'accertamento, la riscossione e il versamento.

 

2. La gestione delle spese si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

 

3. Tutte le operazioni di riscossione delle entrate di qualsiasi forma e a qualsiasi titolo spettanti o comunque dovute alla Regione, così come tutte le operazioni di pagamento delle spese ordinate dalla Regione, devono essere eseguite direttamente dalla tesoreria regionale con le procedure stabilite dal presente titolo e dalle altre disposizioni, anche regolamentari, emanate dalla Regione in materia di finanza regionale.

 

     Art. 40. (Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando le strutture regionali competenti hanno appurato la ragione, determinato l'importo e individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea.

 

2. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi o da altri elenchi adottati entro il termine dell'anno finanziario cui il bilancio si riferisce oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

 

3. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea si provvede per l'ammontare risultante dalle disposizioni e dai provvedimenti che ne quantificano gli importi o che ne definiscono i criteri di attribuzione.

 

4. All'accertamento delle altre entrate si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale o da provvedimenti dirigenziali, secondo le rispettive competenze, dai contratti o da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

 

5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si può provvedere contestualmente alla registrazione dei relativi impegni o all'effettuazione dei relativi pagamenti.

 

6. Le entrate sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

 

7. Le strutture regionali competenti effettuano le operazioni di cui al presente articolo e sono tenute ad assumere i provvedimenti e intraprendere le azioni necessarie all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

 

8. Alla struttura regionale competente in materia di entrate compete l'accertamento della devoluzione dei tributi erariali e delle entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento.

 

9. In assenza di atti o documenti preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto dalla struttura regionale competente in materia di entrate contestualmente alla riscossione delle stesse.

 

     Art. 41. (Riscossione delle entrate)

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

 

2. Le somme sono riscosse nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

 

3. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di alienazione di beni inventariati promuovono le dovute registrazioni inventariali, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).

3 bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo [2].

4. Per la riscossione delle entrate sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici. Restano escluse forme di pagamento non immediatamente esigibili e disponibili.

 

5. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 4 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

 

     Art. 41 bis. (Disposizioni per ritardati pagamenti) [3]

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in materia di ravvedimento, per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, per i pagamenti effettuati con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica.

 

     Art. 41 ter. (Disposizioni in materia di interessi moratori) [4]

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati:

a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile;

b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari);

c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della l. 29/1961.

 

     Art. 41 quater. (Recupero delle spese di notifica) [5]

1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.

 

     Art. 42. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari)

1. Non si procede al recupero, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 30. La predetta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo [6].

 

2. La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza, versati in eccesso, per importi superiori a euro 15 [7].

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

 

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.

 

5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

 

6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 30 [8].

 

7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi per importi pari o inferiori a euro 15 e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 30 [9].

 

8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 30 [10].

 

9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento e da crediti per l'applicazione di sanzioni amministrative, anche per un importo superiore a euro 30 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima [11].

 

     Art. 43. (Riscossione rateale di entrate)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la struttura regionale competente è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 30 [12].

 

2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

 

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

 

     Art. 43 bis. (Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni) [13]

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.

6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.

7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.

 

     Art. 44. (Regolazione contabile tra debiti e crediti)

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.

 

2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.

 

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

 

     Art. 45. (Versamento delle entrate)

1. Le entrate sono versate quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria regionale.

 

2. Il versamento delle entrate si effettua con appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui all'articolo 40, comma 1, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.

 

3. Gli ordinativi di cui al comma 2 sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di entrate, firmati dal dirigente della medesima struttura o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente o funzionario da lui delegato e sono trasmessi alla tesoreria regionale.

 

     Art. 46. (Registrazione delle entrate)

1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dalla struttura regionale competente in materia di entrate, con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

 

     Art. 47. (Impegni di spesa)

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili anche successivamente all'atto di impegno, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente all'atto di impegno, all'individuazione dei medesimi e alla determinazione delle relative spettanze provvede la struttura regionale che dispone l'impegno della spesa, anche ai sensi dell'articolo 49.

 

2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso, salvo quanto disposto nel presente articolo.

 

3. Gli impegni per le spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi, all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e all'erogazione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti e quelli per le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, per interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori sono costituiti sul bilancio dell'esercizio senza la necessità di ulteriori atti [14].

 

4. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi o opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese, gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo, che autorizza l'esecuzione dei medesimi interventi o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.

 

5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.

 

6. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi o a seguito delle particolari procedure e degli adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi. In ogni caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

 

7. Per le spese di durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto, nella formazione dei successivi bilanci, degli impegni relativi al periodo residuale.

 

8. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, la struttura regionale che lo propone deve richiedere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese la rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenuto conto dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

 

9. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla gestione dei residui, la struttura regionale che lo propone deve richiedere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese la registrazione dell'economia sull'impegno medesimo.

 

10. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

 

11. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara.

 

     Art. 48. (Controllo di regolarità contabile sugli atti [15])

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dagli organi di direzione politico-ammistrativa o dai dirigenti regionali, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di gestione delle spese, che appongono il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto [16].

 

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese verifica, in particolare, la pertinenza della spesa al capitolo del bilancio, la disponibilità dello stanziamento, la corretta imputazione alla gestione di competenza o a quella dei residui e la coerente quantificazione della spesa ai sensi di legge.

 

3. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle verifiche di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di gestione delle spese non procede alla registrazione dell'impegno e restituisce l'atto, con la relativa motivazione, alla struttura regionale proponente.

 

     Art. 49. (Liquidazione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 47 sono liquidate quando è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, e quando sono indicate le modalità per il pagamento.

 

2. La liquidazione è disposta dalle strutture regionali competenti, previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

 

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, in base alle note di spesa e alla documentazione presentata, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto e la relativa capienza, il riferimento alla gestione di competenza o a quella dei residui ed effettua la registrazione.

 

4. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle verifiche di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione delle spese non emette il titolo di spesa e indica alla struttura regionale che ha disposto la liquidazione della spesa le misure necessarie per la regolarizzazione degli atti.

 

5. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di acquisto di beni da inventariare promuovono le dovute registrazioni inventariali, ai sensi della l.r. 12/1997.

 

     Art. 50. (Ordinazione dei pagamenti)

1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo 49 è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese di importo e scadenza determinati.

 

2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, firmati dal dirigente della medesima struttura o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente o funzionario da lui delegato.

 

3. I ruoli di cui al comma 1 indicano, per ogni partita di spesa, la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

 

4. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

 

5. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

 

     Art. 51. (Registrazione dei pagamenti)

1. I titoli di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, sono registrati dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nella gestione di competenza o in quella dei residui.

 

2. Nella gestione dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenuto conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale erano stati assunti i relativi impegni.

 

     Art. 52. (Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.

 

2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

 

3. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

 

4. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

 

5. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili, o altri titoli equivalenti non trasferibili, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

 

6. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 5 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.

 

7. Il tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

 

     Art. 53. (Residui attivi)

1. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento perfezionati entro tale termine e non riscosse, costituiscono residui attivi.

 

2. Le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

 

     Art. 54. (Riaccertamento dei residui attivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di entrate ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente classificazione:

 

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

 

b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

 

c) crediti riconosciuti inesigibili.

 

2. I crediti indicati nelle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture contabili e sono affidati alla riscossione delle strutture regionali competenti. I crediti di cui alla lettera c), riconosciuti inesigibili dalle strutture regionali competenti, previa motivata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di entrate, sono eliminati dalle scritture contabili e annullati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 55. (Residui passivi)

1. Le spese impegnate ai sensi dell'articolo 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono residui passivi.

 

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere conservate in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

 

     Art. 56. (Riaccertamento dei residui passivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è effettuato dalle strutture regionali competenti.

 

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese coordina le operazioni di riaccertamento di cui al comma 1 e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 57. (Economie di spesa)

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, non considerate residui passivi ai sensi dell'articolo 55, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi dell'articolo 56, costituiscono economie di spesa.

 

     Art. 58. (Attività economali)

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di gestione delle attività economali.

 

     Art. 59. (Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)

1. Chiunque, senza autorizzazione, si ingerisce nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 60. (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento interno di contabilità.

 

2. Le somme stanziate nel bilancio per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono poste a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, e gestite dalle competenti strutture.

 

CAPO IX

RENDICONTO GENERALE

 

     Art. 61. (Impostazione e presentazione del rendiconto)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

 

2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio.

 

3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione.

 

4. Al rendiconto generale è allegata una relazione contenente:

 

a) l'andamento dei singoli titoli delle entrate risultanti dal rendiconto rispetto alle previsioni;

 

b) lo stato di attuazione della programmazione regionale dalla quale emerge il significato amministrativo e finanziario delle risultanze contabilizzate e in cui sono posti in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascuna funzione-obiettivo del bilancio.

 

     Art. 62. (Conto finanziario)

1. Il conto finanziario comprende:

 

a) il rendiconto delle entrate;

 

b) il rendiconto delle spese.

 

2. Il rendiconto delle entrate e il rendiconto delle spese sono strutturati sulla base delle aggregazioni finanziarie dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese del bilancio di gestione. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione del rendiconto.

 

3. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

 

a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

 

b) le previsioni finali in termini di competenza;

 

c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

 

d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

 

e) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza;

 

f) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

 

g) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

 

h) l'ammontare dei residui attivi proveniente dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

 

i) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

 

j) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

 

4. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

 

a) l'ammontare dei residui passivi accertati e riaccertati nel conto finanziario precedente;

 

b) le previsioni finali in termini di competenza;

 

c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

 

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

 

e) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

 

f) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

 

g) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

 

h) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

 

i) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

 

j) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 63. (Risultanze del conto finanziario)

1. Nel conto finanziario, il risultato contabile di amministrazione è determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 62, tenuto conto:

 

a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere regionale;

 

b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

 

c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

2. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal dirigente cui sono attribuite le funzioni di ragioniere capo e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere regionale, quale attestazione di concordanza con le scritture contabili dallo stesso tenuto in ordine alle entrate riscosse e versate, nonché in ordine ai pagamenti effettuati.

 

3. Al conto finanziario sono allegati:

 

a) il prospetto di cui al comma 2, in cui sono evidenziate le risultanze del conto finanziario;

 

b) il quadro dimostrativo dell'avanzo corrente;

 

c) il riepilogo generale per ciascuna unità previsionale di base;

 

d) il prospetto di riepilogo delle spese e delle entrate classificate attraverso il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e delle disponibilità liquide;

 

e) l'elenco dei residui di stanziamento.

 

     Art. 64. (Ripiano del disavanzo del conto finanziario)

1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo con la legge di assestamento che dispone anche le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

 

     Art. 65. (Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

 

a) delle attività e delle passività finanziarie;

 

b) dei beni mobili e immobili;

 

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

 

2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

 

3. Il conto del patrimonio contiene un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.

 

     Art. 66. (Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali che li disciplinano e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

 

     Art. 67. (Rendiconti degli enti locali)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli enti locali presentano alla Regione il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

 

2. Il rendiconto di cui al comma 1 è allegato al rendiconto generale annuale della Regione e indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

 

CAPO X

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 68. (Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione, inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti connessi, previsti da disposizioni legislative o regolamentari e convenzionali.

 

2. Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e ad altri soggetti autorizzati dalla legge.

 

3. Il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato dall'assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, secondo le forme e le modalità della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

 

4. La convenzione per l'affidamento del servizio regionale di tesoreria determina, anche mediante il conferimento di delega operativa, le procedure per l'acquisizione delle entrate spettanti alla Regione, nonché per la gestione delle disponibilità finanziarie, dei titoli e di altri beni affidati in custodia.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al servizio di tesoreria degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 69. (Responsabilità del tesoriere)

1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

 

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a creare un vincolo sulle disponibilità della Regione a garanzia della restituzione del capitale e degli interessi delle operazioni di indebitamento perfezionate. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo e il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

 

3. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione, nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al comma 1, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

 

4. Il conto di cui al comma 3 dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 70. (Rinvio)

1. Per quant'altro attinente la materia del bilancio e della contabilità generale della Regione non espressamente disciplinato dal presente titolo e sino a quando la Regione non adotti specifiche leggi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

 

     Art. 71. (Riassegnazione dei residui perenti)

1. Fino al completo esaurimento dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata l'iscrizione in bilancio di fondi di riserva, distinti per le spese correnti e per quelle di investimento, per consentire la loro riassegnazione in bilancio sia a fronte della richiesta di pagamento dei creditori, sia nei casi in cui occorra procedere ad una nuova aggiudicazione di lavori o di parti di essi che, per causa di forza maggiore, il contraente non sia più in grado di eseguire.

 

2. I residui di cui al comma 1 sono da considerarsi spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 26.

 

3. La riassegnazione dei residui di cui al comma 1 ai pertinenti capitoli nella gestione di competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle spese.

 

4. Fino al completo esaurimento dei residui passivi relativi alla finanza locale, dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 90/1989, è autorizzata l'iscrizione in bilancio di fondi di riserva finanziati con le risorse assegnate alla finanza locale dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per consentire la loro riassegnazione in bilancio sia a fronte della richiesta di pagamento dei creditori, sia nei casi in cui occorra procedere ad una nuova aggiudicazione di lavori o di parti di essi che, per causa di forza maggiore, il contraente non sia più in grado di eseguire.

 

5. La riassegnazione dei residui di cui al comma 4 ai pertinenti capitoli nella gestione di competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza e contabilità degli enti locali.

 

     Art. 72. (Concessione di agevolazioni regionali)

1. Le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile.

 

2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria.

 

3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

     Art. 73. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

 

a) la l.r. 90/1989;

 

b) la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16;

 

c) l'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48;

 

d) l'articolo 14 della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32;

 

e) gli articoli 36 e 37 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;

 

f) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27;

 

g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

 

h) l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;

 

i) l'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;

 

j) l'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;

 

k) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 17;

 

l) l'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

 

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, sono inoltre abrogati i seguenti regolamenti regionali:

 

a) 6 aprile 1962;

 

b) 27 febbraio 1979;

 

c) 27 ottobre 1980, n. 2;

 

d) 25 febbraio 1982, n. 2;

 

e) 13 novembre 1984, n. 1;

 

f) 9 marzo 1988, n. 4;

 

g) 27 gennaio 1992, n. 1.

 

     Art. 74. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente titolo concernenti il bilancio ed il rendiconto entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente, del bilancio e del rendiconto per l'anno finanziario 2010.

 

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità attuative e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari alla piena applicazione del presente titolo.

 

3. In sede di prima applicazione, le modalità di gestione del bilancio di cassa e la disciplina delle variazioni compensative del bilancio di gestione di cui all'articolo 20, comma 6, sono definite con la deliberazione della Giunta che approva i bilanci stessi.

 

4. Gli importi di cui agli articoli 42, 43 e 50 possono essere periodicamente rideterminati con la legge di bilancio.

 

5. Ogni riferimento agli obiettivi programmatici, contenuti in leggi o regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti aree omogenee.

 

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO E DI CONTROLLO DI GESTIONE

 

     Art. 75. (Oggetto)

1. Il presente titolo detta i principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 76. (Controllo strategico)

1. La Regione adotta il metodo della pianificazione strategica.

 

2. Il controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle politiche e degli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica. In particolare, l'attività di controllo consiste nell'analisi di coerenza delle azioni programmate con le linee della pianificazione strategica, al fine di individuare eventuali scostamenti e relativi rimedi.

 

     Art. 77. (Controllo di gestione)

1. Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il metodo del controllo di gestione.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione utilizza la contabilità analitica, intendendosi per tale il sistema contabile che rileva e analizza i costi e i ricavi di gestione.

 

     Art. 78. (Procedure di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del presente titolo, individuando, in particolare:

 

a) le strutture responsabili della progettazione e dell'attuazione del controllo strategico e del controllo di gestione;

 

b) la tipologia di indicatori da utilizzare nonché le modalità e la frequenza di rilevazione e di analisi dei dati.

 

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 19/2007, le disposizioni relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di controllo strategico e di controllo di gestione.

 

3. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione del presente titolo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

[3] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8 e così sostituito dall'art. 38 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[4] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[5] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2012, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[10] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[13] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 74 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[16] Comma così sostituito dall'art. 74 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.