§ 2.2.298 - L.R. 17 giugno 2009, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:17/06/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
Art. 4.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 5.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29)
Art. 6.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento-FoSPI)
Art. 7.  (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)
Art. 8.  (Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a Piani di zona)
Art. 9.  (Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue)
Art. 10.  (Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles)
Art. 11.  (Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod)
Art. 12.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 13.  (Interventi in materia di politica del lavoro)
Art. 14.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
Art. 15.  (Acquisto di beni immobili dalla Casino de la Vallée S.p.A.)
Art. 16.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 29/2008)
Art. 17.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 18.  (Finanziamento degli oneri per il completamento del presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus)
Art. 19.  (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Verrayes)
Art. 20.  (Finanziamento degli oneri per la realizzazione degli interventi edilizi a completamento del Centro di ippoterapia per disabili nel Comune di Nus)
Art. 21.  (Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso)
Art. 22.  (Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali)
Art. 23.  (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)
Art. 24.  (Finanziamento della Cittadella dei giovani)
Art. 25.  (Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio1998, n. 36)
Art. 26.  (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29)
Art. 27.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art. 28.  (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)
Art. 29.  (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)
Art. 30.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 31.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 32.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)
Art. 33.  (Fondo regionale per le politiche abitative)
Art. 34.  (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30)
Art. 35.  (Copertura finanziaria)
Art. 36.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.298 - L.R. 17 giugno 2009, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.

(B.U. 30 giugno 2009, n. 26)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

 

in aumento euro 309.194.791,71;

 

in diminuzione euro 111.168.004,39;

 

differenza euro 198.026.787,32.

 

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 1.218.026.787,32.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

 

in aumento euro 180.396.768,77;

 

in diminuzione euro 128.294.608,92;

 

differenza euro 52.102.159,85.

 

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 922.102.159,85.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2009 è determinato in euro 106.540.145,28 in base alle risultanze del conto reso dal Tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2008.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera ebis del medesimo articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

 

2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.

 

3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni, e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2009, di euro 20.802.858,65 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

2. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie, stabilite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, è autorizzato, per il 2009, il trasferimento ai Comuni di una quota dell'importo di cui al comma 1 pari ad euro 2.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20755).

 

3. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 2.480.994,92, è vincolata nell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20750).

 

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).

 

5. La somma di euro 20.802.858,65 è così ripartita:

 

a) euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2;

 

b) euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3;

 

c) euro 2.810.284, per gli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

 

d) euro 13.011.579,73, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

 

6. All'allegato A di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni in aumento:

 

capitolo 33670 euro 774.686,00;

 

l.r. 24 dicembre 1996, n. 48

 

capitolo 37860 euro 900.000,00;

 

l.r. 18 gennaio 2001, n. 5

 

capitolo 58540 euro 1.000.000,00;

 

l.r. 21 dicembre 1990, n. 80

 

capitolo 62576 euro 11.600,00;

 

l.r. 19 maggio 2005, n. 11

 

capitolo 67113 euro 2.740.000,00;

 

l.r. 18 aprile 2008, n. 13

 

capitolo 67116 euro 841.970,73;

 

l.r. 4 agosto 2006, n.18

 

capitolo 67369 euro 143.323,00;

 

l.r. 4 novembre 2005, n. 25

 

capitolo 68005 euro 2.100.000,00;

 

l.r. 20 novembre 1995, n. 48, art. 6ter

 

capitolo 37880 euro 3.000.000,00;

 

articolo 7 della presente legge

 

capitolo 58405 euro 300.000,00;

 

articolo 8 della presente legge

 

capitolo 49415 euro 1.200.000,00;

 

articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 6. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento-FoSPI)

1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), è rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui:

 

a) anno 2009: euro 3.179.872

 

b) anno 2010: euro 2.601.347

 

2 Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 29/2008, è così suddivisa:

 

a) anno 2009: euro 28.915.358;

 

b) anno 2010: euro 5.166.149;

 

c) anno 2011: euro 4.824.060.

 

3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già determinata dall'articolo 7, comma 7, della l.r. 29/2008 in euro 37.896.024, è rideterminata in euro 40.911.590, ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

 

4. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).

 

     Art. 7. (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2009, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, piani straordinari di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture viabili comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.

 

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1, provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.

 

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2009, in euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).

 

     Art. 8. (Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a Piani di zona)

1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), è autorizzata la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405).

 

2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, possono provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

3. L'approvazione dei progetti e l'eventuale erogazione del trasferimento agli enti locali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 9. (Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue)

1. Al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali nell'anno 2009 a seguito dell'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento, in via eccezionale e transitoria, presso impianti di recupero o smaltimento ubicati al di fuori della regione, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 49415).

 

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato in favore dei soli enti locali che svolgono le attività di trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle predette risorse è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 10. (Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles)

1. Per l'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della strada statale n. 27 all'interno del centro abitato, è attribuito al Comune di Etroubles un finanziamento straordinario, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.

 

2. La destinazione del finanziamento è vincolata all'esecuzione degli interventi, di competenza comunale, finalizzati al miglioramento della sicurezza viaria. L'entità e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000, per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33668).

 

     Art. 11. (Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod)

1. Al fine di finanziare gli ulteriori oneri, compresi quelli correlati agli arredi, derivanti dalla progettazione esecutiva approvata dal Consorzio dell'Envers per la realizzazione dei lavori dell'asilo nido in Comune di Charvensod di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 340.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33645).

 

     Art. 12. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione, previsto dai regolamenti CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, già determinati dall'articolo 18, comma 10, della l.r. 29/2008 in euro 6.634.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 2.012.497 per l'anno 2009, sono rideterminati in euro 9.034.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 4.412.497 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 30055 e 30056).

 

2. Per il cofinanziamento delle misure di aiuto previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013 relative all'annualità 2008, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse già determinate dall'articolo 35, comma 2, della l.r. 29/2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070).

 

     Art. 13. (Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di politica del lavoro, già determinata dall'articolo 17, comma 2, della l.r. 29/2008 in euro 18.076.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, è rideterminata in euro 18.913.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.858.400 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 26031, 30151 e 30153).

 

     Art. 14. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 9.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).

 

     Art. 15. (Acquisto di beni immobili dalla Casino de la Vallée S.p.A.)

1. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 22 del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3174/XII del 20 dicembre 2007, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2009, ad acquistare i seguenti beni immobili e le relative pertinenze, di proprietà della Casino de la Vallée S.p.A.:

 

a) ex rimessa Masala;

 

b) tunnel di collegamento tra la Casa da gioco e viale Piemonte.

 

2. L'acquisto dei beni di cui al comma 1 è effettuato al valore del costo sostenuto e documentato dalla Casino de la Vallée S.p.A..

 

3. L'onere per gli interventi di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35068).

 

     Art. 16. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 29/2008)

1. L'articolo 21 della l.r. 29/2008 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 21. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:

1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);

d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità FOPADIVA (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

 

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferitele ai sensi del comma 1, lettera a).

 

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

 

5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

 

6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

     Art. 17. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere, già determinata dall'articolo 22, comma 1, della l.r. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 e euro 14.000.000 per l'anno 2011, è rideterminata per il l'anno 2009 in 1.100.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 24.450.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).

 

2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale già determinata dall'articolo 22, comma 3, della l.r. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 e euro 7.610.000 per l'anno 2011, è rideterminata, per l'anno 2009, in euro 4.720.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 18.440.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).

 

     Art. 18. (Finanziamento degli oneri per il completamento del presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus)

1. Al fine di completare i lavori di realizzazione del nuovo presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus con gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alla normativa vigente, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa massima di euro 120.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480).

 

2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, gli interventi di cui al comma 1 e definisce le modalità di erogazione del finanziamento.

 

     Art. 19. (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Verrayes)

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio nel Comune di Verrayes, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 390.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480).

 

2. Con apposito accordo di programma, la Regione e il Comune di Verrayes definiscono tempi e modalità di realizzazione della nuova sede del consultorio, sulla base dello studio di fattibilità commissionato dalla Regione, nonché tempi e modalità della cessione a titolo gratuito del fabbricato di proprietà regionale sito nel medesimo Comune e avente destinazione d'uso socio-assistenziale.

 

     Art. 20. (Finanziamento degli oneri per la realizzazione degli interventi edilizi a completamento del Centro di ippoterapia per disabili nel Comune di Nus)

1. Al fine di poter dotare il centro di ippoterapia per disabili ubicato nel Comune di Nus dei servizi accessori necessari allo svolgimento delle relative attività, in attuazione dell'obiettivo n. 23 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, e in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è attribuito al Comune di Nus, per l'anno 2009, un finanziamento straordinario.

 

2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1.

 

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 100.000 e trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).

 

     Art. 21. (Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso)

1. In considerazione dell'interesse regionale all'ottimizzazione dello svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, svolta dalla Federazione regionale dei volontari del soccorso in convenzione con l'Azienda USL, in attuazione dell'obiettivo n. 10 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata la concessione alla Federazione stessa di un contributo straordinario, per l'anno 2009, per ultimare la sistemazione della propria sede nel Comune di Saint-Christophe.

 

2. L'entità e le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 60985).

 

     Art. 22. (Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali)

1. La Regione e gli enti locali realizzano e gestiscono sistemi informativi condivisi volti a favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino, l'attività di comunicazione e informazione e il monitoraggio della spesa pubblica.

 

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e dell'obiettivo n. 26 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, la Regione provvede al finanziamento degli oneri necessari alla realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della situazione economica (IRSE), condiviso con gli enti locali interessati.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa complessiva di euro 400.000 di cui euro 100.000 per l'anno 2009 e euro 150.000 annui per gli anni 2010 e 2011. Tale spesa trova copertura nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312).

 

     Art. 23. (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25) [1]

[1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - capitolo 61310).]

 

     Art. 24. (Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. In considerazione della valenza culturale e sociale e dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con sede nel Comune di Aosta, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un finanziamento al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani.

 

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento di cui al comma 1.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa di annui euro 300.000. Tale spesa trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.

 

     Art. 25. (Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio1998, n. 36)

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2009, è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative), da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

 

     Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 29/2008, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2009".

 

     Art. 27. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 29/2008, sono modificate, per l'anno 2009, nella misura indicata nell'allegato C.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009/2011. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 28. (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 è così modificata:

 

capitolo 40912

 

"Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni";

 

capitolo 64440

 

"Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per il funzionamento della stessa".

 

     Art. 29. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 477.694,33 e dello stato di previsione della spesa per euro 13.075.119,50 del bilancio per l'anno finanziario 2009, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

 

     Art. 30. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009:

 

capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

 

competenza euro 237.494.652,75

 

capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

 

cassa euro 96.540.145,28

 

capitolo 01305 "Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498"

 

cassa euro 40.000.000,00

 

capitolo 11220 "Accensione di prestiti a medio o a lungo termine per il finanziamento del programma pluriennale di interventi a favore di enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche"

 

cassa euro 40.000.000,00

 

b) in diminuzione:

 

capitolo 1100 "Imposta Regionale sulle Attività Produttive I.R.A.P."

 

competenza anno 2009 euro 17.000.000,00

 

cassa euro 3.000.000,00.

 

     Art. 31. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, sono apportate variazioni in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009, per complessivi euro 197.137.220,39 per la competenza e euro 173.062.450,95 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

 

     Art. 32. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 23.274.300,19, quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato G.

 

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), ammontano a complessivi euro 22.382.922,22, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato G.

 

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2009, ammontano ad euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

 

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, limitatamente all'anno finanziario 2009, sono apportate le variazioni in aumento per euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

 

     Art. 33. (Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Gli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche abitative, iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari a euro 83.132,17, sono già stati attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 29/2008.

 

     Art. 34. (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30)

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 31, comma 1 sul capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", l'allegato n. 1 alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011), Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011, è integrato nel modo seguente:

 

"E SANITÀ

 

1. Interventi regionali per l'ampliamento a est del presidio ospedaliero di viale Ginevra. - anno 2009 - euro 10.460.000".

 

     Art. 35. (Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 220.494.652,75, per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 30.

 

     Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.