§ 2.2.266 - L.R. 28 aprile 2003, n. 13.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:28/04/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi).
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi).
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
Art. 4.  (Interventi in materia di finanza locale – Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25).
Art. 5.  (Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all’articolo 17 della l.r. 48/1995).
Art. 6.  (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
Art. 7.  (Estinzione anticipata di mutui).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 9.  (Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36).
Art. 10.  (Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi della gestione speciale).
Art. 11.  (Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).
Art. 12.  (Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Trasferimento per attività di ricerca).
Art. 13.  (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola).
Art. 14.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).
Art. 15.  (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
Art. 16.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
Art. 17.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
Art. 18.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
Art. 19.  (Copertura finanziaria).
Art. 20.  (Pareggio del bilancio).
Art. 21.  (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37).
Art. 22.  (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).
Art. 23.  (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).
Art. 24.  (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62).
Art. 25.  (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).
Art. 26.  (Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996, n. 26).
Art. 27.  (Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).
Art. 28.  (Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6).
Art. 29.  (Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20. Disposizione transitoria).
Art. 30.  (Disposizioni per l’utilizzo di immobili regionali destinati ad attività produttive).
Art. 31.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.2.266 - L.R. 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

(B.U. 20 maggio 2003, n. 22).

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA – MODIFICHE

ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:

     in aumento euro 240.608.501,54

     in diminuzione euro 76.764.080,49

     differenza euro 163.844.421,05

     2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 968.994.421,05.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:

     in aumento euro 146.586.495,44

     in diminuzione euro 60.487.088,24

     differenza euro 86.099.407,20

     2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 906.249.407,20.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).

     1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2003 è determinato in euro 64.380.537,52 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2002.

 

     Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale – Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25).

     1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l’anno 2003, della somma di euro 5.703.554,00, in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

     2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

     a) euro 1.792.637,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);

     b) euro 3.910.917,00 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 25/2002 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).

     3. L’allegato A, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 25/2002, è così modificato:

     in aumento:

     capitolo 33670 euro 2.110.917,00

     capitolo 58400 euro 1.800.000,00.

 

     Art. 5. (Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all’articolo 17 della l.r. 48/1995).

     1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), come modificato dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 25/2002, è aumentata di euro 892.564,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – cap. 21255).

     2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 25/2002 è sostituito dal seguente:

     «5. Per l’aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.700.073,00; la spesa di euro 1.199.678,00 per l’anno 2003 e di euro 1.035.000,00 per l’anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in euro 900.073,00 per l’anno 2003, in euro 900.000,00 per l’anno 2004 e in euro 900.000,00 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. – cap. 21245 parz.).».

     3. All’articolo 17, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammessi, altresì, gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non fedele di edifici scolastici che presentino carenze funzionali e statiche non rimediabili con altri interventi di recupero. In tali casi il nuovo edificio deve comunque risultare coerente con il contesto ambientale in cui è inserito e insistere nel medesimo lotto di terreno.».

 

     Art. 6. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

     1. Le spese per il finanziamento del piano di riqualificazione del Comune di Saint-Vincent di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), già autorizzate con le leggi regionali 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003) e 38/2001, rispettivamente per euro 1.549.370,00 in conto esercizio 2003 e per euro 3.615.200,00 in conto esercizio 2002, sono da considerarsi ricomprese nelle autorizzazioni già disposte dalle leggi finanziarie 48/1996, 41/1997, 1/1999 e 1/2000.

 

     Art. 7. (Estinzione anticipata di mutui).

     1. La Giunta regionale è autorizzata nell’anno 2003, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e finanze, a disporre l’estinzione anticipata dei mutui contratti dalla Regione, in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, regolati a tassi fissi superiori a quelli praticati sui mercati finanziari.

     2. I conseguenti oneri, per un ammontare massimo di euro 5.000.000,00, trovano copertura nello stanziamento già iscritto nell’obiettivo programmatico 3.2 al capitolo 69300.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di personale regionale).

     1. L’autorizzazione di spesa per il rinnovo contrattuale del personale regionale relativo al biennio economico 2000/2001 è rideterminata in complessivi euro 14.798.694,00 (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30650/p).

 

     Art. 9. (Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36).

     1. La quota regionale di partecipazione al capitale sociale iniziale della società per azioni prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è determinata in euro 500.000,00 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 –capitolo 35856).

     2. La quota della partecipazione azionaria della Regione non potrà in ogni caso essere inferiore al 95% dell’intero capitale sociale.

 

     Art. 10. (Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi della gestione speciale).

     1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 23.000.000,00 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - cap. 35620).

     2. Rientrano nell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 gli interventi da effettuarsi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 16/1982 volti all’acquisizione ed alla manutenzione, per il tramite della Finaosta S.p.A., di beni immobili di interesse per l’attività della Casa da gioco di Saint-Vincent, che potranno essere concessi in uso al gestore della Casa da gioco stessa alle condizioni stabilite, per i beni immobili di proprietà regionale, dal disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 36/2001.

 

     Art. 11. (Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), la quota a carico dell’esercizio 2003, è aumentata di euro 3.211.950,00 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 – capitolo 68360).

 

     Art. 12. (Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Trasferimento per attività di ricerca).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, la somma di euro 68.411,50, derivante dal saldo netto della liquidazione della Consulta regionale dell’economia e del lavoro (CREL), avviata a seguito dell’abrogazione della legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell’economia e del lavoro (CREL)), disposta dall’articolo 18 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), da destinarsi ad attività di ricerca in campo economico (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitolo 56150).

 

     Art. 13. (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola).

     1. A favore della fondazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), è disposta, ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, della legge stessa, un’assegnazione straordinaria per l’anno 2003 di euro 854.000,00 (obiettivo programmatico 2.2.5.01. - capitolo 30152).

 

     Art. 14. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).

     1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 25/2002, sono modificate, per l’anno 2003, nella misura indicata nell’allegato C.

 

CAPO II

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003

E TRIENNIO 2003/2005 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 15. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).

     1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata per euro 9.006.299,06 e dello stato di previsione della spesa per euro 13.164.042,04 del bilancio per l’anno finanziario 2003, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

 

     Art. 16. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).

     1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     Capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione» competenza euro 127.125.551,37

     Capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa» cassa euro 49.380.537,52

     Capitolo 12010 «Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato» cassa euro 100.000.000,00.

 

     Art. 17. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003 e di quello per il triennio 2003/2005 sono apportate variazioni in aumento, come indicate nell’allegato F, per euro 106.063.297,08 di competenza e per euro 153.538.280,50 di cassa per l’anno 2003 e per annui euro 709.000,00 di competenza per gli anni 2004 e 2005.

     2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2003/2005 sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione:

     capitolo 69340 «Fondo di riserva spese obbligatorie» anno 2004

     competenza euro 709.000,00 anno 2005

     competenza euro 709.000,00.

 

     Art. 18. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).

     1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 21.062.254,29.

     2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 9.155.623,98.

     3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2003, ammontano ad euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall’allegato G.

     4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno finanziario 2003, sono approvate le variazioni in aumento per euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall’allegato G.

 

     Art. 19. (Copertura finanziaria).

     1. La copertura del maggiore onere di euro 127.125.551,37 per l’anno 2003, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 16.

 

     Art. 20. (Pareggio del bilancio).

     1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.067.016.903,21 per la competenza e di euro 2.471.637.590,30 per la cassa.

 

CAPO III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 21. (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), l’espressione «assegni mensili» è sostituita dall’espressione «assegni». Nella stessa legge, all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, comma 1, all’articolo 3, comma 5, all’articolo 5, commi 3 e 4bis, aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 48, e all’articolo 7, comma 1, l’espressione «assegno mensile» è sostituita dall’espressione «assegno».

     2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 37/1991, l’espressione «scuole dirette a fini speciali» è sostituita dall’espressione «corsi di laurea e di laurea specialistica universitaria delle professioni sanitarie».

     3. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

     «6. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell’assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

     4. I commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 3 della l.r. 37/1991 sono abrogati.

     5. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 37/1991, da ultimo modificato dall’articolo 15 della l.r. 1/2001, dopo l’espressione «di cui all’articolo 3» sono aggiunte le parole «, comma 1».

     6. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 37/1991, l’espressione «non può essere superiore ad un dodicesimo dello stipendio tabellare iniziale annuo» è sostituita dall’espressione «non può essere superiore allo stipendio tabellare iniziale annuo».

     7. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

     «4. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell’assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

     8. L’articolo 8 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Limiti).

     1. Gli assegni previsti dalla presente legge non sono cumulabili tra loro e non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.».

     9. L’articolo 11 della l.r. 37/1991 è abrogato.

 

     Art. 22. (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).

     1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

     «Art. 35 bis. (Attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti con autoambulanza).

     1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l’attività di soccorso sanitario con autoambulanza costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale.

     2. Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dall’Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Azienda stessa, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

     3. L’attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     4. I requisiti del personale e dei mezzi necessari per l’esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti alle specificità organizzative e territoriali valdostane.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di autoambulanza gestiti dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Croce Rossa Italiana e a quelli svolti da autoambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo in Valle d’Aosta.».

 

     Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19). [1]

     [1. L’articolo 20 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull’assetto contabile, gestionale e di controllo dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:

     «Art. 20. (Forniture di beni e servizi).

     1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 2sexies e dell’articolo 3, comma 1ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), principi e criteri per la regolamentazione da parte dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, mediante l’atto aziendale, delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa statale di recepimento della normativa comunitaria.

     2. I principi e criteri per la definizione, da parte dell’Azienda USL, con l’atto aziendale, della disciplina dell’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, sono i seguenti:

     a) programmazione almeno annuale delle acquisizioni di beni e servizi;

     b) coerenza dei programmi di acquisto con il budget generale, i budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di responsabilità;

     c) trasparenza e massima tutela della concorrenza in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992, con la definizione di criteri per l’affidamento che prevedano adeguate valutazioni sia mediante confronti concorrenziali sia mediante adeguate e documentate indagini di mercato;

     d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologie di contratto.

     3. L’attività negoziale dell’Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

     4. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto è necessaria la preventiva adozione, da parte del soggetto competente ad impegnare l’Azienda USL, individuato dall’atto aziendale, di una determinazione che definisca l’oggetto del contratto e il valore di stima dello stesso, le eventuali garanzie richieste, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, l’obbligo del fornitore di assoggettarsi alle condizioni e modalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti, la facoltà dell’Azienda, in caso di inadempimento, di rescindere il contratto e di provvedere all’esecuzione a spese dell’aggiudicatario, nonché ogni altra indicazione ritenuta necessaria.

     5. L’attività negoziale viene svolta, ove la situazione di mercato lo consenta, con almeno tre imprese qualificate dall’Azienda USL, individuate con la determinazione di cui al comma 4, salvo quanto stabilito al comma 10.

     6. L’Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati garantendo condizioni paritarie agli stessi, mediante trasmissione della determinazione di cui al comma 4, con l’indicazione dei vincoli che l’Azienda USL si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un’eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.

     7. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, viene effettuata dal soggetto competente ad impegnare l’Azienda USL, individuato dall’atto aziendale, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura individuando l’offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nell’invito, e alla stipula del contratto, previa indagine di mercato.

     L’atto aziendale indica le tipologie di beni e servizi per le quali deve essere assicurata una valutazione interdisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire ed al suo utilizzo. Delle valutazioni effettuate è assicurata documentazione scritta da conservare agli atti, secondo modalità da definirsi con l’atto aziendale. È inoltre conservata agli atti specifica relazione in ordine alla verifica di mercato effettuata secondo modalità da definirsi con l’atto aziendale, tali comunque da assicurare, per ogni specifica tipologia di beni e servizi, il più ampio riscontro della congruità delle condizioni economiche proposte rispetto ai prezzi medi di mercato.

     8. L’atto aziendale disciplina le modalità di stipula del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l’eventuale decisione di non addivenire alla stipula, che deve essere comunque adeguatamente motivata.

     9. L’atto aziendale può prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un’unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.

     10. Per la conclusione dei contratti di valore superiore a 50.000 euro e non superiore a 130.000 euro, IVA esclusa, l’atto aziendale indica le modalità di pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, che deve avvenire almeno sul sito Internet aziendale. In tal caso, oltre ai soggetti già individuati con la determinazione a contrattare, l’Azienda USL ammette alla negoziazione i soggetti che ne facciano richiesta, nei termini e con le modalità stabiliti dall’atto aziendale. Per la conclusione di contratti di valore superiore a 130.000 euro ed inferiore all’importo previsto dalle vigenti norme di recepimento della normativa comunitaria, IVA esclusa, la determinazione è soggetta a pubblicazione anche su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale.

     11. L’atto aziendale può prevedere procedure ulteriormente semplificate per forniture di beni o servizi di valore inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 2.

     12. L’Azienda USL ha comunque l’obbligo di aderire alle convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire qualora le condizioni di prezzo unitario conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l’Azienda USL esperisce procedure di mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d’asta al ribasso.

     13. L’Azienda USL è tenuta a partecipare formalmente ad un Osservatorio Prezzi Sanitari Regionale, ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine della obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori sul sito Internet aziendale.».

     2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole «e forniture» sono soppresse.

     3. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole «e delle forniture» sono soppresse.]

 

     Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62). [2]

     [1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 43, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. In via transitoria, ai fini della formulazione della prima graduatoria di cui all’articolo 9, relativa all’anno 2003, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento presentate entro il 30 settembre 2002, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4.».]

 

     Art. 25. (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:

     «c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, con l’esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».

     2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

     «c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, con l’esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».

 

     Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996, n. 26).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 26, è aggiunto il seguente: «1bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, concernenti responsabilità amministrativa, l’articolo 10, comma 1, della l.r. 33/1995, si applica già a seguito della notifica dell’invito a dedurre da parte del procuratore regionale della Corte dei Conti.».

     2. Le spese per l’applicazione del comma 1 gravano sul capitolo 20432 (Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali) del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2003 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli anni finanziari successivi.

 

     Art. 27. (Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).

     1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunta la seguente:

     «g bis) casi di particolare gravità, compresi quelli relativi ad una temporanea condizione di disabilità.».

 

     Art. 28. (Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6).

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), come modificato dalla l.r. 5/2000 e dalla legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario), è aggiunto il seguente: «6bis. Nelle more dell’applicazione della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), e nell’ambito del fabbisogno di personale sanitario laureato non medico di cui all’articolo 5, comma 2, per il quale non è stato possibile attivare le convenzioni con le università per l’attivazione di posti riservati di formazione in aggiunta a quelli ordinari stabiliti dalla programmazione nazionale, la Giunta regionale corrisponde ai candidati, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2, commi 2, 5, lettera b), e 6, borse di studio regionali per l’intera durata dei corsi di studi delle scuole di specializzazione. L’importo e le modalità di corresponsione delle borse di studio regionali sono determinate ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990))».

 

     Art. 29. (Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20. Disposizione transitoria).

     1. Il limite massimo di centosessanta giorni previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), è elevato, esclusivamente per l’anno 2003, a trecentoventi giorni.

 

     Art. 30. (Disposizioni per l’utilizzo di immobili regionali destinati ad attività produttive).

     1. Il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e alle cooperative di produzione e lavoro che, alla data di entrata di vigore della legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2000), occupavano immobili di proprietà della Regione è stabilito nella misura indicata dall’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro), con riferimento al conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 2000, salvo che il canone previsto al momento dell’entrata in vigore della l.r. 1/1998 risulti essere inferiore.

     2. Le indennità dovute dai soggetti di cui al comma 1 per l’occupazione di immobili di proprietà della Regione per i periodi antecedenti la sottoscrizione del contratto sono determinate secondo quanto previsto dall’articolo 4 della l.r. 1/1998.

 

     Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

     (Omissis):


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 7 dicembre 2009, n. 46.

[2] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3, a decorrere dalla data ivi indicata.