Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 28/04/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi). |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi). |
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa). |
Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale – Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25). |
Art. 5. (Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all’articolo 17 della l.r. 48/1995). |
Art. 6. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 7. (Estinzione anticipata di mutui). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 9. (Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36). |
Art. 10. (Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi della gestione speciale). |
Art. 11. (Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10). |
Art. 12. (Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Trasferimento per attività di ricerca). |
Art. 13. (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola). |
Art. 14. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali). |
Art. 15. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui). |
Art. 16. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata). |
Art. 17. (Variazioni allo stato di previsione della spesa). |
Art. 18. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio). |
Art. 19. (Copertura finanziaria). |
Art. 20. (Pareggio del bilancio). |
Art. 21. (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37). |
Art. 22. (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5). |
Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19). |
Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62). |
Art. 25. (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19). |
Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996, n. 26). |
Art. 27. (Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29). |
Art. 28. (Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6). |
Art. 29. (Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20. Disposizione transitoria). |
Art. 30. (Disposizioni per l’utilizzo di immobili regionali destinati ad attività produttive). |
Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 2.2.266 - L.R. 28 aprile 2003, n. 13.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.
(B.U. 20 maggio 2003, n. 22).
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA – MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:
in aumento euro 240.608.501,54
in diminuzione euro 76.764.080,49
differenza euro 163.844.421,05
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 968.994.421,05.
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:
in aumento euro 146.586.495,44
in diminuzione euro 60.487.088,24
differenza euro 86.099.407,20
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 906.249.407,20.
Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2003 è determinato in euro 64.380.537,52 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2002.
Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale – Modificazioni all’articolo 4 della
1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 4, comma 1, della
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della
a) euro 1.792.637,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);
b) euro 3.910.917,00 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all’articolo 25, comma 3, della
3. L’allegato A, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della
in aumento:
capitolo 33670 euro 2.110.917,00
capitolo 58400 euro 1.800.000,00.
Art. 5. (Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni all’articolo 5 della
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, della
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della
«5. Per l’aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della
3. All’articolo 17, comma 2, lettera b), della
Art. 6. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Le spese per il finanziamento del piano di riqualificazione del Comune di Saint-Vincent di cui all’articolo 10 della
Art. 7. (Estinzione anticipata di mutui).
1. La Giunta regionale è autorizzata nell’anno 2003, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e finanze, a disporre l’estinzione anticipata dei mutui contratti dalla Regione, in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, regolati a tassi fissi superiori a quelli praticati sui mercati finanziari.
2. I conseguenti oneri, per un ammontare massimo di euro 5.000.000,00, trovano copertura nello stanziamento già iscritto nell’obiettivo programmatico 3.2 al capitolo 69300.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. L’autorizzazione di spesa per il rinnovo contrattuale del personale regionale relativo al biennio economico 2000/2001 è rideterminata in complessivi euro 14.798.694,00 (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30650/p).
Art. 9. (Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall’articolo 4 della
1. La quota regionale di partecipazione al capitale sociale iniziale della società per azioni prevista dall’articolo 4 della
2. La quota della partecipazione azionaria della Regione non potrà in ogni caso essere inferiore al 95% dell’intero capitale sociale.
Art. 10. (
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all’articolo 5 della
2. Rientrano nell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 gli interventi da effettuarsi ai sensi dell’articolo 5 della
Art. 11. (Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard -
1. Per gli interventi di cui alla
Art. 12. (Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Trasferimento per attività di ricerca).
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, la somma di euro 68.411,50, derivante dal saldo netto della liquidazione della Consulta regionale dell’economia e del lavoro (CREL), avviata a seguito dell’abrogazione della
Art. 13. (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola).
1. A favore della fondazione di cui all’articolo 1 della
Art. 14. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
CAPO II
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003
E TRIENNIO 2003/2005 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 15. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata per euro 9.006.299,06 e dello stato di previsione della spesa per euro 13.164.042,04 del bilancio per l’anno finanziario 2003, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.
Art. 16. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione» competenza euro 127.125.551,37
Capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa» cassa euro 49.380.537,52
Capitolo 12010 «Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato» cassa euro 100.000.000,00.
Art. 17. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003 e di quello per il triennio 2003/2005 sono apportate variazioni in aumento, come indicate nell’allegato F, per euro 106.063.297,08 di competenza e per euro 153.538.280,50 di cassa per l’anno 2003 e per annui euro 709.000,00 di competenza per gli anni 2004 e 2005.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2003/2005 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
capitolo 69340 «Fondo di riserva spese obbligatorie» anno 2004
competenza euro 709.000,00 anno 2005
competenza euro 709.000,00.
Art. 18. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 21.062.254,29.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2003, ammontano ad euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall’allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno finanziario 2003, sono approvate le variazioni in aumento per euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall’allegato G.
Art. 19. (Copertura finanziaria).
1. La copertura del maggiore onere di euro 127.125.551,37 per l’anno 2003, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 16.
Art. 20. (Pareggio del bilancio).
1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.067.016.903,21 per la competenza e di euro 2.471.637.590,30 per la cassa.
CAPO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 21. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della
«6. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell’assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
4. I commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 3 della
5. Al comma 1 dell’articolo 5 della
6. Al comma 3 dell’articolo 5 della
7. Il comma 4 dell’articolo 5 della
«4. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell’assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
8. L’articolo 8 della
«Art. 8. (Limiti).
1. Gli assegni previsti dalla presente legge non sono cumulabili tra loro e non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.».
9. L’articolo 11 della
Art. 22. (Modificazioni alla
1. Dopo l’articolo 35 della
«Art. 35 bis. (Attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti con autoambulanza).
1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l’attività di soccorso sanitario con autoambulanza costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale.
2. Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dall’Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Azienda stessa, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4.
3. L’attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. I requisiti del personale e dei mezzi necessari per l’esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti alle specificità organizzative e territoriali valdostane.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di autoambulanza gestiti dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Croce Rossa Italiana e a quelli svolti da autoambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo in Valle d’Aosta.».
Art. 23. (Modificazioni alla
[1. L’articolo 20 della
«Art. 20. (Forniture di beni e servizi).
1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 2sexies e dell’articolo 3, comma 1ter, del
2. I principi e criteri per la definizione, da parte dell’Azienda USL, con l’atto aziendale, della disciplina dell’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) programmazione almeno annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
b) coerenza dei programmi di acquisto con il budget generale, i budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di responsabilità;
c) trasparenza e massima tutela della concorrenza in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 2, del
d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologie di contratto.
3. L’attività negoziale dell’Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
4. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto è necessaria la preventiva adozione, da parte del soggetto competente ad impegnare l’Azienda USL, individuato dall’atto aziendale, di una determinazione che definisca l’oggetto del contratto e il valore di stima dello stesso, le eventuali garanzie richieste, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, l’obbligo del fornitore di assoggettarsi alle condizioni e modalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti, la facoltà dell’Azienda, in caso di inadempimento, di rescindere il contratto e di provvedere all’esecuzione a spese dell’aggiudicatario, nonché ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
5. L’attività negoziale viene svolta, ove la situazione di mercato lo consenta, con almeno tre imprese qualificate dall’Azienda USL, individuate con la determinazione di cui al comma 4, salvo quanto stabilito al comma 10.
6. L’Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati garantendo condizioni paritarie agli stessi, mediante trasmissione della determinazione di cui al comma 4, con l’indicazione dei vincoli che l’Azienda USL si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un’eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.
7. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, viene effettuata dal soggetto competente ad impegnare l’Azienda USL, individuato dall’atto aziendale, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura individuando l’offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nell’invito, e alla stipula del contratto, previa indagine di mercato.
L’atto aziendale indica le tipologie di beni e servizi per le quali deve essere assicurata una valutazione interdisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire ed al suo utilizzo. Delle valutazioni effettuate è assicurata documentazione scritta da conservare agli atti, secondo modalità da definirsi con l’atto aziendale. È inoltre conservata agli atti specifica relazione in ordine alla verifica di mercato effettuata secondo modalità da definirsi con l’atto aziendale, tali comunque da assicurare, per ogni specifica tipologia di beni e servizi, il più ampio riscontro della congruità delle condizioni economiche proposte rispetto ai prezzi medi di mercato.
8. L’atto aziendale disciplina le modalità di stipula del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l’eventuale decisione di non addivenire alla stipula, che deve essere comunque adeguatamente motivata.
9. L’atto aziendale può prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un’unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.
10. Per la conclusione dei contratti di valore superiore a 50.000 euro e non superiore a 130.000 euro, IVA esclusa, l’atto aziendale indica le modalità di pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, che deve avvenire almeno sul sito Internet aziendale. In tal caso, oltre ai soggetti già individuati con la determinazione a contrattare, l’Azienda USL ammette alla negoziazione i soggetti che ne facciano richiesta, nei termini e con le modalità stabiliti dall’atto aziendale. Per la conclusione di contratti di valore superiore a 130.000 euro ed inferiore all’importo previsto dalle vigenti norme di recepimento della normativa comunitaria, IVA esclusa, la determinazione è soggetta a pubblicazione anche su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale.
11. L’atto aziendale può prevedere procedure ulteriormente semplificate per forniture di beni o servizi di valore inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 2.
12. L’Azienda USL ha comunque l’obbligo di aderire alle convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire qualora le condizioni di prezzo unitario conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l’Azienda USL esperisce procedure di mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d’asta al ribasso.
13. L’Azienda USL è tenuta a partecipare formalmente ad un Osservatorio Prezzi Sanitari Regionale, ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine della obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori sul sito Internet aziendale.».
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della
3. Al comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 24. (Modificazioni alla
[1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
«5 bis. In via transitoria, ai fini della formulazione della prima graduatoria di cui all’articolo 9, relativa all’anno 2003, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento presentate entro il 30 settembre 2002, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4.».]
Art. 25. (Modificazioni alla
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della
«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, con l’esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della
«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, con l’esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».
Art. 26. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
2. Le spese per l’applicazione del comma 1 gravano sul capitolo 20432 (Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali) del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2003 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli anni finanziari successivi.
Art. 27. (Modificazione alla
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 56 della
«g bis) casi di particolare gravità, compresi quelli relativi ad una temporanea condizione di disabilità.».
Art. 28. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della
Art. 29. (
1. Il limite massimo di centosessanta giorni previsto dall’articolo 37, comma 1, della
Art. 30. (Disposizioni per l’utilizzo di immobili regionali destinati ad attività produttive).
1. Il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e alle cooperative di produzione e lavoro che, alla data di entrata di vigore della
2. Le indennità dovute dai soggetti di cui al comma 1 per l’occupazione di immobili di proprietà della Regione per i periodi antecedenti la sottoscrizione del contratto sono determinate secondo quanto previsto dall’articolo 4 della
Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis):
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 20 della